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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29643/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore del ricorrente ha inoltrato telematicamente memoria di conclusioni, con cui ha insistito nei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio principale ed accessorio, ne ha confermato l'affermazione di reità sancita in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e doc:umentale di cui agli artt. 223 comma 1 e 216 primo comma nn. 1 e 2 ,219 comma 2 n. 1 del r.d. n. 267/42, commessi in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 15 febbraio 2018, dalla costituzione al 19 novembre 2014. 2.Sono stati formulati, tramite difensore, due motivi di ricorso; il primo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla statuizione di condanna per carenza della prova della riconducibilità degli illeciti al periodo di amministrazione del ricorrente; il secondo si è doluto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata in presenza di una pregressa, risalente condanna, con pena sospesa, per reato contravvenzionale, per la quale era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, non ostativa al riconoscimento della seconda condizionale.

Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo ricorso è aspecifico e manifestamente infondato, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che - al pari di quella di primo grado, in un contesto di doppia conforme nel quale le decisioni di merito formano un corpo espositivo unitario - ha illustrato che i fatti distrattivi oggetto della coni:estazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale si siano realizzati nel torno di tempo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore, prima dell'artificioso subentro di una "testa di legno"; le forniture di merce della [OSCURATO:SOCIETA]., in favore della fallita, si sono perfezionate tra la fine del 2012 e il 2013, non sono state pagate per un importo complessivamente significativo, l'imputato non ha dato contezza della destinazione dei beni e del ricavato della relativa vendita ed ha sottratto, coevemente e callidamente, l'intero impianto contabile (pag. 1 sentenza di secondo grado, quarta pagina della sentenza del primo giudice). 2.A diverse osservazioni deve invece condurre l'esame del secondo motivo di ricorso.

Con i motivi di gravame l'attuale ricorrente aveva richiesto, tra l'altro, la mitigazione del trattamento sanzionatorio e la concessione della sospensione condizionale della pena.

La sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in melius la pena principale, l'ha ridotta ad anni 2 di reclusione ma ha negato il beneficio richiesto sulla scorta di un precedente penale, una condanna, con pena sospesa, a mesi 3 di arresto ed euro 1.200 di ammenda, sostituito l'arresto ex art. 53 L. n. 689 del 1981 con l'ammenda di euro 22.500 - per effetto del ragguaglio, ex art. 135 cod. pen., di giorni 90 di arresto, pari a mesi 3, ed euro 250 per un giorno di pena detentiva - ritenuto di per sé ostativo all'applicazione di una seconda sospensione condizionale.2.1.

Le conclusioni così rassegnate non possono essere condivise, dal momento che l'art. 57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, tuttora stabilisce: «La pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva»; di conseguenza„ la prima condanna alla pena pecuniaria, anche se in parte per effetto della sostituzione dell'arresto con l'ammenda, non è di per sé ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena (sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Antonazzo, Rv. 267951; v. anche Sez. 1, n. 1006 del 03/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213014) e tanto per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché l'art. 164 comma 2 n. 1 cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale non può essere conceduta "a chi ha riportato una prec:edente condanna a pena detentiva per delitto", così ammettendo il riconoscimento del beneficio, in linea di principio, a chi abbia precedentemente riportato una condanna alla sola pena pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie e da veicolare e concentrare l'inl:erpretazione delle finalità dell'istituto della sospensione condizionale sul trattamento della pena detentiva; - in secondo luogo, perché la recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di aderire, afferma che in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Bombacigno, Rv. 283568, che ha affrontato un caso in cui era stata negata la seconda concessione del beneficio a tergo di condanna a pena congiunta di anni due di reclusione ed euro 666 di multa, in presenza di una prima condanna, condizionalmente sospesa, alla pena dell'ammenda; Sez. 5, n. 30885 del 09/03/2005, Gentile, Rv. 232288, che si è occupata di un caso di diniego della sospensione condizionale in relazione a condanna ad anni 2 di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, quando con una prima pronunzia era stata comminata una pena pecuniaria - non sospesa - in sostituzione di pena detentiva; sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv.284078, che ha esaminato il caso di una condanna per delitto, a pena congiunta, in relazione alla quale era stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, mentre - con la medesima sentenza, impugnata col ricorso di legittimità - era stato revocato il citato beneficio, concesso per una prima condanna per delitto sanzionato a sua volta con pena congiunta, sia pure in presenza di una pena detentiva che, cumulata con la seconda, non avrebbe superato il limite dei due anni di reclusione).

In senso contrario, si sono espresse sez.5 n. 17797 del 22/03/2019, Mazzei, Rv. 276765, che ha scrutinato una vicenda nella quale con la sentenza impugnata l'imputato era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione ed è stata ritenuta ostativa alla concessione della sospensione condizionale la compresenza di una pregressa condanna per reato contravvenzionale alla pena dell'ammenda, il cui ragguaglio avrebbe implicato il debordamento dal limite della pena sospendibile cori la seconda condanna; e ancora, sez.3, n. 45251 del 09/10/2014, Lombardo, Rv. 260970, che ha vagliato il caso di un imputato raggiunto dapprima da una condanna, condizionalmente sospesa nella sua integralità, a mesi 11 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, quindi da una seconda condanna, la cui esecuzione è stata anch'essa integralmente sospesa, alla pena di anni 1 di reclusione; il secondo beneficio è stato ritenuto illegittimo, perché ai fini del computo complessivo avrebbe dovuto tenersi conto del ragguaglio della pena pecuniaria inflitta con la prima decisione di condanna.

2.2. L'esegesi qui preferita risulta in linea con la formulazione dell'art. 163 cod. pen., introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale, ai fini della sospensione dell'esecuzione della sanzione, si tiene conto solo della pena detentiva.

Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art. 164 cod. pen., ai fini della determinazione del limite invalicabile dei due anni, possa non tenersi conto della pena pecuniaria — rectfus, dell'equivalente della pena pecuniaria alla pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.. 2.3.L'inquadramento ermeneutico in rassegna appare conforme non solo al dato letterale delle due disposizioni, ma anche alla interpretazione teleologica, costituzionalmente orientata, delle novità legislative, volte ad esaltare la proiezione dell'istituto della sospensione condizionale sulla finalità rieducativa della pena nella fase esecutiva, perché la "rieducazione del condannato" (art. 27 comma 3 Cost.) ha riguardo innanzitutto al "trattamento", con implicito e precipuo riferimento alla restrizione della libertà personale (Corte Cost. sent. n. 12 del 1966) e dunque alla "pena detentiva".

Analoga chiave di lettura, del resto, ha privilegiato l'orientamento di legittimità che impone al giudice di merito di fornire adeguata motivazione delle ragioni che lo abbiano indotto a riconoscere il beneficio della sospensione condizionale in caso di condanna alla sola pecuniaria.

Proprio perché l'istituto in esame deve perseguire obbiettivi di risocializzazione, al pagamento della sanzione pecuniaria, di più lieve impatto, potrebbe attribuirsi esauriente efficacia dissuasiva, mentre all'inflizione della pena detentiva potrebbe essere riservata l'utilità dello strumento della sospensione condizionale, volto al percorso di reintegrazione di colui che commette un reato più grave, punito con la sanzione carceraria.

In tale ottica, si è dunque stabilito c:he la sospensione condizionale non può risolversi in un danno per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena e che, di conseguenza, è interesse dell'imputato impugnare il provvedimento di concessione del beneficio ove quest'ultimo sia foriero di cagionargli un pregiudizio, che intanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili perché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez.

U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv 197535; sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588; sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, Held, Rv. 258882). 2.4.La corrente interpretativa che il collegio reputa di condividere si allinea alle direttrici così tracciate, ricostruisce in maniera corretta i rapporti tra l'art. 164, ultimo comma, e l'art. 163 cit. ed evidenzia come il rimando contemplato dalla prima delle due norme - che stabilisce che "il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163" - non possa che fare rinvio al contenuto, già menzionato, dell'art. 163 primo comma, ultimo alinea, cod. pen., che prevede che si debba tener conto, ai fini del calcolo dello sforamento dei due anni, della sola pena detentiva la quale, nel caso che ne occupa, non è stata peraltro neppure irrogata con la prima condanna, perché sostituita con la pena pecuniaria.

Sarebbe, insomma, irragionevole individuare due limiti diversi, uno nel caso di "unica" condanna — la sola pena detentiva, ex art. 163 cod. pen. - e l'altro più restrittivo, per il riconoscimento della "seconda" sospensione condizionale ex art. 164 ult. co. cod. pen., che dovrebbe tener conto (del ragguaglio) della pena pecuniaria.

Può ancora aggiungersi, in chiave sistematica, che la concessione della sospensione condizionale a chi ne ha già usufruito deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi riparativi previsti dall'art. 165 comma 1 cod. pen., il cui raggio applicativo è stato ampliato proprio dalla L. n. 145 del 2004, che ha avuto di mira un rafforzamento della prospettiva risocializzante e special-preventiva dell'istituto, al quale, entro la predetta direttrice, si è inteso favorire, e non ridurre, l'accesso.

2.5. In applicazione di tale regola, nel caso di specie, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto ritenere ostativo, ai fini della concessione del secondo beneficio, il precedente della prima condanna a pena pecuniaria, così da cumularlo con la pena detentiva irrogata nel presente processo, ed escludere così, ex lege, la c:oncedibilità della sospensione condizionale della pena: quest'ultima, infatti, avrebbe potuto essere negata solo a norma dell'art. 164 comma 1 cod. pen., ossia in conseguenza di una specifica valutazione prognostica di presumibile futura non astensione dell'imputato dalla commissione di altri reati.

2.6. Valuterà allora la Corte del giudizio di rinvio, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, se sia possibile formulare L na prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, che deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen..

E ciò nell'ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l'art. 27 della Costituzione) alla sospensione condizionale, che è quella di perseguire una sorta di messa alla prova accompagnata dallo stimolo, non trascurabile, della potenziale revoca del beneficio in caso di recidiva. 3.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte qua annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore del ricorrente ha inoltrato telematicamente memoria di conclusioni, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, previa rimodulazione del trattamento sanzionatorio principale ed accessorio, ne ha confermato l'affermazione di reità sancita in primo grado in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e doc:umentale di cui agli artt. 223 comma 1 e 216 primo comma nn. 1 e 2 ,219 comma 2 n. 1 del r.d. n. 267/42, commessi in qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita in data 15 febbraio 2018, dalla costituzione al 19 novembre 2014. 2.Sono stati formulati, tramite difensore, due motivi di ricorso; il primo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla statuizione di condanna per carenza della prova della riconducibilità degli illeciti al periodo di amministrazione del ricorrente; il secondo si è doluto della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, negata in presenza di una pregressa, risalente condanna, con pena sospesa, per reato contravvenzionale, per la quale era stata irrogata la sola pena dell'ammenda, non ostativa al riconoscimento della seconda condizionale. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.11 primo motivo ricorso è aspecifico e manifestamente infondato, perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, che - al pari di quella di primo grado, in un contesto di doppia conforme nel quale le decisioni di merito formano un corpo espositivo unitario - ha illustrato che i fatti distrattivi oggetto della coni:estazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale si siano realizzati nel torno di tempo in cui il ricorrente ha ricoperto la carica di amministratore, prima dell'artificioso subentro di una "testa di legno"; le forniture di merce della [OSCURATO:SOCIETA]., in favore della fallita, si sono perfezionate tra la fine del 2012 e il 2013, non sono state pagate per un importo complessivamente significativo, l'imputato non ha dato contezza della destinazione dei beni e del ricavato della relativa vendita ed ha sottratto, coevemente e callidamente, l'intero impianto contabile (pag. 1 sentenza di secondo grado, quarta pagina della sentenza del primo giudice). 2.A diverse osservazioni deve invece condurre l'esame del secondo motivo di ricorso. Con i motivi di gravame l'attuale ricorrente aveva richiesto, tra l'altro, la mitigazione del trattamento sanzionatorio e la concessione della sospensione condizionale della pena. La sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in melius la pena principale, l'ha ridotta ad anni 2 di reclusione ma ha negato il beneficio richiesto sulla scorta di un precedente penale, una condanna, con pena sospesa, a mesi 3 di arresto ed euro 1.200 di ammenda, sostituito l'arresto ex art. 53 L. n. 689 del 1981 con l'ammenda di euro 22.500 - per effetto del ragguaglio, ex art. 135 cod. pen., di giorni 90 di arresto, pari a mesi 3, ed euro 250 per un giorno di pena detentiva - ritenuto di per sé ostativo all'applicazione di una seconda sospensione condizionale.2.1. Le conclusioni così rassegnate non possono essere condivise, dal momento che l'art. 57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, tuttora stabilisce: «La pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva della pena detentiva»; di conseguenza„ la prima condanna alla pena pecuniaria, anche se in parte per effetto della sostituzione dell'arresto con l'ammenda, non è di per sé ostativa ai fini della sospensione condizionale della pena (sez. 7, n. 37402 del 30/06/2016, Antonazzo, Rv. 267951; v. anche Sez. 1, n. 1006 del 03/02/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213014) e tanto per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché l'art. 164 comma 2 n. 1 cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale non può essere conceduta "a chi ha riportato una prec:edente condanna a pena detentiva per delitto", così ammettendo il riconoscimento del beneficio, in linea di principio, a chi abbia precedentemente riportato una condanna alla sola pena pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie e da veicolare e concentrare l'inl:erpretazione delle finalità dell'istituto della sospensione condizionale sul trattamento della pena detentiva; - in secondo luogo, perché la recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di aderire, afferma che in tema di sospensione condizionale della pena, ai fini della seconda concessione del beneficio, non deve tenersi conto, nel computo della pena complessiva rilevante ai sensi dell'art. 163, comma primo, ultima parte, cod. pen., della pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva (sez. 5, n. 32803 del 22/04/2022, Bombacigno, Rv. 283568, che ha affrontato un caso in cui era stata negata la seconda concessione del beneficio a tergo di condanna a pena congiunta di anni due di reclusione ed euro 666 di multa, in presenza di una prima condanna, condizionalmente sospesa, alla pena dell'ammenda; Sez. 5, n. 30885 del 09/03/2005, Gentile, Rv. 232288, che si è occupata di un caso di diniego della sospensione condizionale in relazione a condanna ad anni 2 di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, quando con una prima pronunzia era stata comminata una pena pecuniaria - non sospesa - in sostituzione di pena detentiva; sez. 6, n.49115 del 17/10/2022, Vicentelli, Rv.284078, che ha esaminato il caso di una condanna per delitto, a pena congiunta, in relazione alla quale era stata riconosciuta la sospensione condizionale della pena, mentre - con la medesima sentenza, impugnata col ricorso di legittimità - era stato revocato il citato beneficio, concesso per una prima condanna per delitto sanzionato a sua volta con pena congiunta, sia pure in presenza di una pena detentiva che, cumulata con la seconda, non avrebbe superato il limite dei due anni di reclusione). In senso contrario, si sono espresse sez.5 n. 17797 del 22/03/2019, Mazzei, Rv. 276765, che ha scrutinato una vicenda nella quale con la sentenza impugnata l'imputato era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione ed è stata ritenuta ostativa alla concessione della sospensione condizionale la compresenza di una pregressa condanna per reato contravvenzionale alla pena dell'ammenda, il cui ragguaglio avrebbe implicato il debordamento dal limite della pena sospendibile cori la seconda condanna; e ancora, sez.3, n. 45251 del 09/10/2014, Lombardo, Rv. 260970, che ha vagliato il caso di un imputato raggiunto dapprima da una condanna, condizionalmente sospesa nella sua integralità, a mesi 11 di arresto ed euro 20.000 di ammenda, quindi da una seconda condanna, la cui esecuzione è stata anch'essa integralmente sospesa, alla pena di anni 1 di reclusione; il secondo beneficio è stato ritenuto illegittimo, perché ai fini del computo complessivo avrebbe dovuto tenersi conto del ragguaglio della pena pecuniaria inflitta con la prima decisione di condanna. 2.2. L'esegesi qui preferita risulta in linea con la formulazione dell'art. 163 cod. pen., introdotta con la Legge 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale, ai fini della sospensione dell'esecuzione della sanzione, si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art. 164 cod. pen., ai fini della determinazione del limite invalicabile dei due anni, possa non tenersi conto della pena pecuniaria — rectfus, dell'equivalente della pena pecuniaria alla pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 cod. pen.. 2.3.L'inquadramento ermeneutico in rassegna appare conforme non solo al dato letterale delle due disposizioni, ma anche alla interpretazione teleologica, costituzionalmente orientata, delle novità legislative, volte ad esaltare la proiezione dell'istituto della sospensione condizionale sulla finalità rieducativa della pena nella fase esecutiva, perché la "rieducazione del condannato" (art. 27 comma 3 Cost.) ha riguardo innanzitutto al "trattamento", con implicito e precipuo riferimento alla restrizione della libertà personale (Corte Cost. sent. n. 12 del 1966) e dunque alla "pena detentiva". Analoga chiave di lettura, del resto, ha privilegiato l'orientamento di legittimità che impone al giudice di merito di fornire adeguata motivazione delle ragioni che lo abbiano indotto a riconoscere il beneficio della sospensione condizionale in caso di condanna alla sola pecuniaria. Proprio perché l'istituto in esame deve perseguire obbiettivi di risocializzazione, al pagamento della sanzione pecuniaria, di più lieve impatto, potrebbe attribuirsi esauriente efficacia dissuasiva, mentre all'inflizione della pena detentiva potrebbe essere riservata l'utilità dello strumento della sospensione condizionale, volto al percorso di reintegrazione di colui che commette un reato più grave, punito con la sanzione carceraria. In tale ottica, si è dunque stabilito c:he la sospensione condizionale non può risolversi in un danno per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena e che, di conseguenza, è interesse dell'imputato impugnare il provvedimento di concessione del beneficio ove quest'ultimo sia foriero di cagionargli un pregiudizio, che intanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili perché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv 197535; sez.3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588; sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, Held, Rv. 258882). 2.4.La corrente interpretativa che il collegio reputa di condividere si allinea alle direttrici così tracciate, ricostruisce in maniera corretta i rapporti tra l'art. 164, ultimo comma, e l'art. 163 cit. ed evidenzia come il rimando contemplato dalla prima delle due norme - che stabilisce che "il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163" - non possa che fare rinvio al contenuto, già menzionato, dell'art. 163 primo comma, ultimo alinea, cod. pen., che prevede che si debba tener conto, ai fini del calcolo dello sforamento dei due anni, della sola pena detentiva la quale, nel caso che ne occupa, non è stata peraltro neppure irrogata con la prima condanna, perché sostituita con la pena pecuniaria. Sarebbe, insomma, irragionevole individuare due limiti diversi, uno nel caso di "unica" condanna — la sola pena detentiva, ex art. 163 cod. pen. - e l'altro più restrittivo, per il riconoscimento della "seconda" sospensione condizionale ex art. 164 ult. co. cod. pen., che dovrebbe tener conto (del ragguaglio) della pena pecuniaria. Può ancora aggiungersi, in chiave sistematica, che la concessione della sospensione condizionale a chi ne ha già usufruito deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi riparativi previsti dall'art. 165 comma 1 cod. pen., il cui raggio applicativo è stato ampliato proprio dalla L. n. 145 del 2004, che ha avuto di mira un rafforzamento della prospettiva risocializzante e special-preventiva dell'istituto, al quale, entro la predetta direttrice, si è inteso favorire, e non ridurre, l'accesso. 2.5. In applicazione di tale regola, nel caso di specie, il giudice di secondo grado non avrebbe potuto ritenere ostativo, ai fini della concessione del secondo beneficio, il precedente della prima condanna a pena pecuniaria, così da cumularlo con la pena detentiva irrogata nel presente processo, ed escludere così, ex lege, la c:oncedibilità della sospensione condizionale della pena: quest'ultima, infatti, avrebbe potuto essere negata solo a norma dell'art. 164 comma 1 cod. pen., ossia in conseguenza di una specifica valutazione prognostica di presumibile futura non astensione dell'imputato dalla commissione di altri reati. 2.6. Valuterà allora la Corte del giudizio di rinvio, ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, se sia possibile formulare L na prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, che deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen.. E ciò nell'ottica della specifica funzione attribuita dalla legge (in armonia con l'art. 27 della Costituzione) alla sospensione condizionale, che è quella di perseguire una sorta di messa alla prova accompagnata dallo stimolo, non trascurabile, della potenziale revoca del beneficio in caso di recidiva. 3.In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte qua annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione de
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