CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 34973/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n.10974/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4214/2022emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata in data 9/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il