CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 31449/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18838/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGEA , nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona de i rispettivi legal i rappresentantipro tempore, rappresentat e e difes e per legge dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA], VALTER, ENRICO e LAURA s.s. e [OSCURATO:PERSONA] -intimate - N. 18838/23R.G. avverso la sentenza n. 1955/2023 del Tribunale di Brescia , depositata il 27.7.2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del giorno 8.10.2025dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER) notificò a [OSCURATO:PERSONA] una intimazione di pagamento dell’importo di € 62.883,18, fondata su una cartella di pagamento indicata come notificata il 14.11.2008, per il recupero di crediti di AGEA relativi agli anni 1995 e 1996. Con atto del 14.12.2021 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Cremona per ottenere, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’intimazione, la nullità, l ’ annullamento o la declaratoria di inefficacia della stessa, invocando la mancata notifica della cartella presupposta, nonché la prescrizione del credito. Frattanto, AdER aveva avviato pignoramento presso i terzi Soc. Agr. [OSCURATO:PERSONA], Valter, Carlo, Enrico e Laura s.s. e [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973, sicché [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositò ricorso al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia “ex art. 615, comma secondo c.p.c. -art. 617 c.p.c.”, chiedendo la sospensione dell’esecuzione e, nel merito, la declaratoria di nullità, di annullamento o di i nefficacia dell ’ intimazione. L’opponente fondò l’opposizione sugli stessi motivi già dedotti davanti al Tribunale di Cremona, con la precedente opposizione, nonché sulla pretesa illegittimità degli atti esecutivi per superamento dei limiti di pignorabilità. N. 18838/23R.G. Con ordinanza collegiale del 13.4.2022 il Tribunale di Brescia, affermata la giurisdizione del giudice ordinario ed esclusa la litispendenza con la causa incardinata dinanzi al Tribunale diCremona, riformò il provvedimento di diniego del giudice dell’esecuzione esospese l’avviata esecuzione presso terzi. Nelle more, [OSCURATO:PERSONA] introdusse il giudizio di merito e, nel contraddittorio con AdER e AGEA e nella contumacia dei terzi pignorati, il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27.7.2023, accolse l’opposizione agli atti esecutivi, per non essere stata data prova della notifica della cartella da parte delle opposte, conseguentemente dichiarando l’improcedibilità dell’esecuzione e regolando le spese. Il Tribunale, in particolare, ritenne la giurisdizione del g.o. ed escluse la litispendenza rispetto alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Cremona, solo sussistendo la continenza tra i due giudizie da ciò derivando il potere del giudice della causa continente (ossia, proprio esso Tribunale di Brescia) di decideresull’intera controversia. Avverso detta sentenzahanno proposto ricorso per cassazione AGEA e AdER, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le altre intimate non hanno svolto difese. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Col primo motivo si lamenta “ nullità del procedimento per violazione dell’art. 617 c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.) - la sentenza del Tribunale è meritoria di riforma per aver accolto l’avversa domanda unicamente sulla scorta di un profilo di censura (omessa notifica della cartella prodromica all’intimazione N. 18838/23R.G. impugnata) inquadrabile quale contestazione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e che, pertanto, avrebbe dovuto essere formulato nel termine di 20 giorni dalla conoscenza del vizio e che, tuttavia, nel caso di specie non risulta essere stato, con ogni evidenza, rispettato”. 2.1 -Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. 2.2 - Con la sentenza qui gravata, i l Tribunale di Brescia , preso atto della precedente opposizione esecutiva proposta dal Premi dinanzi al Tribunale di Cremona, ha ritenuto la continenza delle due cause e si è affermato titolare del potere di decidere sull’intera controversia. Esso ha poi deciso solo l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che era stataproposta dal Premi , negli stessi esatti termini,anche dinanzi al Tribunale di Cremona, accogliendola . Ora, il problema fondamentale è che detta opposizione formale - che , com ’ è noto,è soggetta al termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza, anche di fatto, dell’atto esecutivo che si assume illegittimo -è stata proposta senz’altro tardivamente dinanzi al Tribunale di Cremona, atteso che l’intimazione di pagamento opposta è stata notificata il 4.11.2021, mentre il Premi ha reagito con atto del 14.12.2021, dunque certamente oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c.; la medesima opposizione, però, parrebbe tempestiva se riferita alla proposizione dinanzi al Tribunale di Brescia, posto che il ricorso del Premi è stato ivi proposto in data 20.12.2021 (come rilevato in sentenza; peraltro, l’opponente, nella citazione introduttiva della fase di merito, afferma che la data di proposizione è il 21.12.2021). Pertanto, se si assume, quale dies a quo, la data del pignoramento (ossia, non prima del 30.11.2021, data riportata nello stesso atto di pignoramento, non risultando dagli atti legittimamente esaminabili N. 18838/23R.G. da questa Corte la sua data di notifica), l’opposizione sarebbe stata proposta entro il termine di legge. 2.3 - Ciò posto , in considerazione del la identità delle due cause in questione - quantomeno, in ordine al motivo di opposizione formale accolto dal Tribunale di Brescia -va osservato che, in caso di pendenza di due opposizioni esecutive, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successivamente proposta (v. Cass. n. 26285/2019), sicché ha certamente errato il Tribunale di Brescia nel non rilevare l’inammissibilità originaria del motivo di opposizione formale poi concretamente accolto: se esso era da considerare tardivo, così come proposto dinanzi al giudice cremonese, non avrebbe potuto successivamente divenire tempestivo, e dunque ammissibile, sol perché proposto in reazione alla notifica di un atto di pignoramento, che evidentemente poggiava sul presupposto della previa notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, oggetto della prima causa. Senonché - ed in ciò consiste l ’ esiziale vizio riscontrato - manca in ricorso qualsiasi cenno alle sorti del giudizio già pendente dinanzi al Tribunale di Cremona: solo se detto organo giudicante si fosse adeguato alla statuizione sulla continenza adottata dal giudice bresciano, infatti, il ricorso che occupa avrebbe potuto esaminarsi nel merito cassatorio(e, per di più , in termini favorevoli per le Agenzie ricorrenti, per quanto prima evidenziato). Ma tanto risulta impossibile, per questa Corte di legittimità, non potendo ad esempioescludersi, in assenza di qualsiasi informazione sul punto, che quel giudizio sia ancora pendente, o sia stato senz’altro definito, con qualsivoglia altra statuizione, se del caso anche N. 18838/23R.G. definitiva. Il che rende immediatamente percettibile il rischio che la decisione che qui si invoca possa porsi in contrasto con altra statuizione, eventualmente passata in giudicato. 3.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto in relazione alle intimate, che non hanno svolto difese.Non si applica, essendo esenti le ricorrenti dal versamento del contributo unificato, la disciplina dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3. 850 ,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di