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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12554/2026

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enza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], checoncluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 7.07.2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato continuato, ditentato furto aggravato, di furto aggravato e di detenzione illecita di strumentiritenuta di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio diequivalenza alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ha dichiarato non doversiprocedere per il reato di cui al capo A), in relazione ai fatti di cui ai punti 2, 4 e5, per il reato di cui al capo B), in relazione ai fatti di cui ai punti 2, 3 e 4, permancanza di querela, e rideterminato la pena per le restanti imputazioni in mesiotto, giorni diciannove di reclusione ed euro 290,00 di multa, confermano nelresto.2.

Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a tremotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessa oinsufficiente motivazione, in relazione al reato di furto di cui al capo C),commesso il 13.05.2021, sia con riguardo agli elementi costitutivi del reato sia alfine di profitto nonché alla res furtiva.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di determinazione della pena base.La Corte territoriale, nel fissare la pena base in misura superiore al minimoedittale, non avrebbe fornito adeguata motivazione.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, in punto dicalcolo della pena per effetto della continuazione, nonché irregolare applicazionedella riduzione per il rito abbreviato, effettuata sulla pena determinata per idelitti, e non sul complessivo computo, comprensivo anche dell’aumento di penaper il reato contravvenzionale.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nelricorso.3.

Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito, nonconsentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo diappello.

Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606,comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, conspecifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 –01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).3.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena,la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia ealtro, Rv. 238851).La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la qualeè necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Taliparametri sono stati adeguatamente rispettati nel caso in esame.Nella specie, la pena base, per le residue condotte del più grave reato di cuial capo A), è stata determinata in mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa,ossia in misura inferiore sia al minimo edittale che alla pena di anni due direclusione ed euro 300 di multa, determinata dal Tribunale.Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguitodi gravame proposto dal solo imputato, riduca la misura della pena inflitta inprimo grado, non riconoscendo le generiche, che erano state ritenute equivalentiin primo grado alle aggravanti e alla recidiva, ma neppure applicando tali ultimeaggravanti, per cui il risultato finale rimane invariato, e così irrogando una penacomplessiva inferiore a quella stabilita dal primo giudice.La riformulazione in appello del trattamento sanzionatorio in melius nonesclude la possibilità di un rinnovato giudizio sulla concessione delle attenuantigeneriche, né esclude la possibilità di un rinnovato giudizio comparativo tracircostanze aggravanti e attenuanti o diminuenti, nella cui formulazione il giudicedi secondo grado conserva piena facoltà di conferma o meno della precedenteoperazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile incassazione, se congruamente motivata (Sez.

U, n. 40910 del 27/9/2005, WilliamMorales, Rv. 232066; Sez.

U., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01).4.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.4.1 Con riguardo alla riduzione per l’abbreviato nel caso di reati incontinuazione con pene eterogenee, le S.U.

Elian (sentenza n. 27059 del27/02/2025, Rv. 288214 – 01), nel comporre il contrasto giurisprudenziale, sulnovellato art.442 cod. proc. pen., dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso dicontinuazione tra delitti e contravvenzioni, hanno affermato il principio di dirittosecondo cui la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti dipena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli dispostiper i delitti, nella misura di un terzo (Sez. 6, n. 17842 del 18/1/2024, Aprea, Rv.286474; Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023; Sez. 1, n. 39087del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019,Selvaggio, Rv. 275772; nonché le decisioni non massimate Sez. 6, n. 4199dell8/l/2022, Aiello; Sez. 5, n. 42199 del17/9/2021, Tounsi; Sez. 6, n. 28021,del 25/6/2021, Campanella; Sez. 7, n. 16311 del 4/2/2021, Fiaccola; Sez. 7, n.6250, del 24/1/2020, dep.2021, Farinelli; Sez. l, n. 1438 del 6/10/2020, dep.2021, Burasca; Sez. l, n. 33051, del 23/9/2020, Inferrera; Sez.

F. n. 32176 del25/8/2020, Greco).Tale orientamento (sentenza Sez. 6, n. 17842 del 18/1/2024, Aprea, Rv.286474), è stato ritenuto più rispettoso dell'idea ispiratrice della natura"processuale ad effetti sostanziali" della diminuzione di pena prevista, inun'ottica premiale, per il rito abbreviato, che muove dalla tendenziale autonomiadei reati che compongono la continuazione criminosa, ispirata dalla necessità digiungere al risultato più favorevole, mentre l'unitarietà va applicata seespressamente prevista o se conduce, eventualmente, al medesimo risultato dimaggiore convenienza sanzionatoria per l'imputato, nonché della visione"multifocale" del reato continuato, guidata necessariamente dal principio delfavor rei nell'individuare la disciplina - ora unitaria ora pluralistica - da applicarenelle diverse ipotesi di interazione tra l'art. 81, secondo comma, cod. pen. edaltri istituti, nonché nel carattere cogente, categorico, tassativo e inderogabiledella riduzione per la diminuente del rito abbreviato, nella nuova misura stabilitadalla legge per i reati contravvenzionali, come esplicitamente e condivisibilmentegià affermato da Sez.

Un. 7578 del 17/12/2020, Acquistapace, in cui si èevidenziata la natura di disposizione di favore della norma che prevede ladiminuente nel rito abbreviato e si è stabilito il principio - di estrema suggestioneermeneutica - della necessaria applicazione della più favorevole riduzione dellametà, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore alminimo edittale.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che non si ravvisa nell'ordinamento unprecetto o un principio che imponga di applicare la diminuente seguendo unalogica unitaria, mentre il legislatore prevede la disgiunta e differente misura diessa per delitti e contravvenzioni, che è anche la scelta che garantisce iltrattamento sanzionatorio meno afflittivo.Al riguardo si richiamano Sez.

U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.282269, che offre un ulteriore tassello fondamentale alla scelta in favoredell'orientamento maggioritario.

In tale pronuncia, le Sezioni Unite fondanocondivisibilmente l'obbligo di adeguata motivazione e l'importanza dellagiustificazione argomentativa per i singoli aumenti collegati ai reati satellite dellacontinuazione criminosa proprio sulla necessità di consentire il controllo diproporzionalità e adeguatezza della misura di tali aumenti, che concorrono adefinire il disvalore concreto della fattispecie e contribuiscono alla necessariaindividualizzazione della pena, nel rispetto dei principi di eguaglianza ecolpevolezza, secondo il dettato costituzionale (cfr., sul tema, Sez.

U, n. 33040del 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264207, § 5 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Le S.U. hanno affermato che alla valutazione autonoma del disvalore diciascuno dei reati avvinti dalla continuazione, corrisponde e fa eco la differentemisura della riduzione premiale prevista dal legislatore, più significativa per lecontravvenzioni piuttosto che per i delitti, coerentemente al giudizio astratto digravità degli uni e delle altre.La differente misura della diminuente rivela, infatti, una valutazione "amonte" del legislatore in merito al disvalore astratto del reato, permacrotipologie (delitti e contravvenzioni), sia pure nell'ottica - diversa da quellache sovrintende al procedimento commisurativo del giudice basato sui datiedittali - di una riduzione automatica, premiale ed in misura fissa deltrattamento sanzionatorio, collegata alla scelta del rito da parte dell'imputato.Dalla natura della diminuente di disposizione processuale dagli effettisostanziali, in quanto incidente sul trattamento sanzionatorio in concreto inflitto,le S. U. hanno ricavato che la metodologia del calcolo della pena del reatocontinuato da privilegiare è quella che adegua gli effetti del trattamentosanzionatorio alle indicazioni del legislatore, con le quali, a monte ed in astratto,si è operata una valutazione di ridotta risposta sanzionatoria nei riguardi di chi sirenda autore di un reato contravvenzionale e scelga il rito abbreviato.Pertanto, in caso di riconoscimento della continuazione tra delitti econtravvenzioni, le S.U. hanno affermato che l'applicazione di distintediminuzioni di pena nell'ipotesi di giudizio abbreviato consente di conservarel'incidenza sulla pena complessiva del disvalore astratto di ciascuna tipologia direato e, al contempo, di attribuire a tale disvalore valenza concreta nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.L'adesione ad una logica di scissione della continuazione, al fine diconsentire il calcolo separato della riduzione premiale da operare per delitti econtravvenzioni, in coerenza con il dettato normativa di cui all'art. 442, comma2, cod. proc. pen., bene si armonizza con le indicazioni offerte da Sez.

U., Giglia,anche in relazione alle modalità del computo dell'aumento per la continuazionetra reati puniti con pene di genere e specie diversi.

I criteri guida ed il catalogoesemplificativo già richiamati (cfr. §

6.1. e

6.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto di Sez.U, Giglia, cit.) hanno consentito alle S.U.

Elian di ritenerne l’applicabilità nel casoanalogo a quello oggetto della presente decisione, tenendo conto che il delitto èsempre più grave della contravvenzione, per le conseguenze più gravi chel'ordinamento riconnette alla sua commissione (così Sez.

U, Cardarilli, cit. e Sez.U, Varnelli cit., secondo cui il giudizio di maggior gravità discende direttamentedalle scelte del legislatore).

Pertanto, la pena base del reato continuatocomposto da delitti e contravvenzioni è sempre costituita da quella del delitto piùgrave.In caso di giudizio abbreviato, la riduzione distinta per le contravvenzioni edi delitti va applicata dopo aver proceduto ad individuare la pena base e gliaumenti per ciascuno dei reati satellite in continuazione (delitti e contravvenzionio solo contravvenzioni), secondo le indicazioni fornite da Sez.

U, Giglia, cit.All'esito di tali operazioni, per giungere alla pena finale, si devono sommare irisultati così ottenuti.Pertanto, nel caso in cui - come nella fattispecie all'esame del Collegio - ildelitto base sia punito con pena congiunta e la contravvenzione satellite con lasola pena pecuniaria, in linea con i principi affermati dalle S.U., la Corte d’appelloha prima determinato la pena base in concreto secondo le ordinarie regole,quindi individuato la pena del reato satellite, a titolo di aumento per lacontinuazione, ed infine, operato la riduzione per il rito: il delitto base di unterzo, la contravvenzione della metà; all'esito di tale calcolo, sommato le penecosì ottenute dovranno essere sommate nella sanzione finale.Nel rapporto tra reato continuato e diminuente per il rito abbreviato, il reatosatellite, in definitiva, abdica alla sua autonomia, ma lo fa all'esito del calcolodella pena e della riduzione premiale nella misura prevista dal legislatore, che laindividua con carattere di inderogabilità sia nell'an che nel quantum («la penache il giudice determina è diminuita della metà se si procede per unacontravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto»).3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreNicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], checoncluso insistendo nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 7.07.2023, checondannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato continuato, ditentato furto aggravato, di furto aggravato e di detenzione illecita di strumentiritenuta di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio diequivalenza alle contestate aggravanti ed alla recidiva, ha dichiarato non doversiprocedere per il reato di cui al capo A), in relazione ai fatti di cui ai punti 2, 4 e5, per il reato di cui al capo B), in relazione ai fatti di cui ai punti 2, 3 e 4, permancanza di querela, e rideterminato la pena per le restanti imputazioni in mesiotto, giorni diciannove di reclusione ed euro 290,00 di multa, confermano nelresto.2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a tremotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di omessa oinsufficiente motivazione, in relazione al reato di furto di cui al capo C),commesso il 13.05.2021, sia con riguardo agli elementi costitutivi del reato sia alfine di profitto nonché alla res furtiva.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di determinazione della pena base.La Corte territoriale, nel fissare la pena base in misura superiore al minimoedittale, non avrebbe fornito adeguata motivazione.2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, in punto dicalcolo della pena per effetto della continuazione, nonché irregolare applicazionedella riduzione per il rito abbreviato, effettuata sulla pena determinata per idelitti, e non sul complessivo computo, comprensivo anche dell’aumento di penaper il reato contravvenzionale.Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste nelricorso.3. Il processo si è svolto con rito cartolare e le parti hanno concluso comeriportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto inedito, nonconsentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo diappello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazionequestioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione,tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606,comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, conspecifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 –01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nelgiudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena,la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico esia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia ealtro, Rv. 238851).La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la qualeè necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intendadiscostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio delproprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi esoggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di talegiudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Taliparametri sono stati adeguatamente rispettati nel caso in esame.Nella specie, la pena base, per le residue condotte del più grave reato di cuial capo A), è stata determinata in mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa,ossia in misura inferiore sia al minimo edittale che alla pena di anni due direclusione ed euro 300 di multa, determinata dal Tribunale.Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, a seguitodi gravame proposto dal solo imputato, riduca la misura della pena inflitta inprimo grado, non riconoscendo le generiche, che erano state ritenute equivalentiin primo grado alle aggravanti e alla recidiva, ma neppure applicando tali ultimeaggravanti, per cui il risultato finale rimane invariato, e così irrogando una penacomplessiva inferiore a quella stabilita dal primo giudice.La riformulazione in appello del trattamento sanzionatorio in melius nonesclude la possibilità di un rinnovato giudizio sulla concessione delle attenuantigeneriche, né esclude la possibilità di un rinnovato giudizio comparativo tracircostanze aggravanti e attenuanti o diminuenti, nella cui formulazione il giudicedi secondo grado conserva piena facoltà di conferma o meno della precedenteoperazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile incassazione, se congruamente motivata (Sez. U, n. 40910 del 27/9/2005, WilliamMorales, Rv. 232066; Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01).4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.4.1 Con riguardo alla riduzione per l’abbreviato nel caso di reati incontinuazione con pene eterogenee, le S.U. Elian (sentenza n. 27059 del27/02/2025, Rv. 288214 – 01), nel comporre il contrasto giurisprudenziale, sulnovellato art.442 cod. proc. pen., dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in caso dicontinuazione tra delitti e contravvenzioni, hanno affermato il principio di dirittosecondo cui la riduzione per il rito vada effettuata distintamente sugli aumenti dipena disposti per le contravvenzioni, nella misura della metà, e su quelli dispostiper i delitti, nella misura di un terzo (Sez. 6, n. 17842 del 18/1/2024, Aprea, Rv.286474; Sez. 2, n. 33454 del 04/04/2023, Turtur, Rv. 285023; Sez. 1, n. 39087del 24/05/2019, Mersini, Rv. 276869; Sez. 2, n. 14068 del 27/02/2019,Selvaggio, Rv. 275772; nonché le decisioni non massimate Sez. 6, n. 4199dell8/l/2022, Aiello; Sez. 5, n. 42199 del17/9/2021, Tounsi; Sez. 6, n. 28021,del 25/6/2021, Campanella; Sez. 7, n. 16311 del 4/2/2021, Fiaccola; Sez. 7, n.6250, del 24/1/2020, dep.2021, Farinelli; Sez. l, n. 1438 del 6/10/2020, dep.2021, Burasca; Sez. l, n. 33051, del 23/9/2020, Inferrera; Sez. F. n. 32176 del25/8/2020, Greco).Tale orientamento (sentenza Sez. 6, n. 17842 del 18/1/2024, Aprea, Rv.286474), è stato ritenuto più rispettoso dell'idea ispiratrice della natura"processuale ad effetti sostanziali" della diminuzione di pena prevista, inun'ottica premiale, per il rito abbreviato, che muove dalla tendenziale autonomiadei reati che compongono la continuazione criminosa, ispirata dalla necessità digiungere al risultato più favorevole, mentre l'unitarietà va applicata seespressamente prevista o se conduce, eventualmente, al medesimo risultato dimaggiore convenienza sanzionatoria per l'imputato, nonché della visione"multifocale" del reato continuato, guidata necessariamente dal principio delfavor rei nell'individuare la disciplina - ora unitaria ora pluralistica - da applicarenelle diverse ipotesi di interazione tra l'art. 81, secondo comma, cod. pen. edaltri istituti, nonché nel carattere cogente, categorico, tassativo e inderogabiledella riduzione per la diminuente del rito abbreviato, nella nuova misura stabilitadalla legge per i reati contravvenzionali, come esplicitamente e condivisibilmentegià affermato da Sez. Un. 7578 del 17/12/2020, Acquistapace, in cui si èevidenziata la natura di disposizione di favore della norma che prevede ladiminuente nel rito abbreviato e si è stabilito il principio - di estrema suggestioneermeneutica - della necessaria applicazione della più favorevole riduzione dellametà, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore alminimo edittale.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che non si ravvisa nell'ordinamento unprecetto o un principio che imponga di applicare la diminuente seguendo unalogica unitaria, mentre il legislatore prevede la disgiunta e differente misura diessa per delitti e contravvenzioni, che è anche la scelta che garantisce iltrattamento sanzionatorio meno afflittivo.Al riguardo si richiamano Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.282269, che offre un ulteriore tassello fondamentale alla scelta in favoredell'orientamento maggioritario. In tale pronuncia, le Sezioni Unite fondanocondivisibilmente l'obbligo di adeguata motivazione e l'importanza dellagiustificazione argomentativa per i singoli aumenti collegati ai reati satellite dellacontinuazione criminosa proprio sulla necessità di consentire il controllo diproporzionalità e adeguatezza della misura di tali aumenti, che concorrono adefinire il disvalore concreto della fattispecie e contribuiscono alla necessariaindividualizzazione della pena, nel rispetto dei principi di eguaglianza ecolpevolezza, secondo il dettato costituzionale (cfr., sul tema, Sez. U, n. 33040del 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264207, § 5 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Le S.U. hanno affermato che alla valutazione autonoma del disvalore diciascuno dei reati avvinti dalla continuazione, corrisponde e fa eco la differentemisura della riduzione premiale prevista dal legislatore, più significativa per lecontravvenzioni piuttosto che per i delitti, coerentemente al giudizio astratto digravità degli uni e delle altre.La differente misura della diminuente rivela, infatti, una valutazione "amonte" del legislatore in merito al disvalore astratto del reato, permacrotipologie (delitti e contravvenzioni), sia pure nell'ottica - diversa da quellache sovrintende al procedimento commisurativo del giudice basato sui datiedittali - di una riduzione automatica, premiale ed in misura fissa deltrattamento sanzionatorio, collegata alla scelta del rito da parte dell'imputato.Dalla natura della diminuente di disposizione processuale dagli effettisostanziali, in quanto incidente sul trattamento sanzionatorio in concreto inflitto,le S. U. hanno ricavato che la metodologia del calcolo della pena del reatocontinuato da privilegiare è quella che adegua gli effetti del trattamentosanzionatorio alle indicazioni del legislatore, con le quali, a monte ed in astratto,si è operata una valutazione di ridotta risposta sanzionatoria nei riguardi di chi sirenda autore di un reato contravvenzionale e scelga il rito abbreviato.Pertanto, in caso di riconoscimento della continuazione tra delitti econtravvenzioni, le S.U. hanno affermato che l'applicazione di distintediminuzioni di pena nell'ipotesi di giudizio abbreviato consente di conservarel'incidenza sulla pena complessiva del disvalore astratto di ciascuna tipologia direato e, al contempo, di attribuire a tale disvalore valenza concreta nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio.L'adesione ad una logica di scissione della continuazione, al fine diconsentire il calcolo separato della riduzione premiale da operare per delitti econtravvenzioni, in coerenza con il dettato normativa di cui all'art. 442, comma2, cod. proc. pen., bene si armonizza con le indicazioni offerte da Sez. U., Giglia,anche in relazione alle modalità del computo dell'aumento per la continuazionetra reati puniti con pene di genere e specie diversi. I criteri guida ed il catalogoesemplificativo già richiamati (cfr. § 6.1. e 6.2. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto di Sez.U, Giglia, cit.) hanno consentito alle S.U. Elian di ritenerne l’applicabilità nel casoanalogo a quello oggetto della presente decisione, tenendo conto che il delitto èsempre più grave della contravvenzione, per le conseguenze più gravi chel'ordinamento riconnette alla sua commissione (così Sez. U, Cardarilli, cit. e Sez.U, Varnelli cit., secondo cui il giudizio di maggior gravità discende direttamentedalle scelte del legislatore). Pertanto, la pena base del reato continuatocomposto da delitti e contravvenzioni è sempre costituita da quella del delitto piùgrave.In caso di giudizio abbreviato, la riduzione distinta per le contravvenzioni edi delitti va applicata dopo aver proceduto ad individuare la pena base e gliaumenti per ciascuno dei reati satellite in continuazione (delitti e contravvenzionio solo contravvenzioni), secondo le indicazioni fornite da Sez. U, Giglia, cit.All'esito di tali operazioni, per giungere alla pena finale, si devono sommare irisultati così ottenuti.Pertanto, nel caso in cui - come nella fattispecie all'esame del Collegio - ildelitto base sia punito con pena congiunta e la contravvenzione satellite con lasola pena pecuniaria, in linea con i principi affermati dalle S.U., la Corte d’appelloha prima determinato la pena base in concreto secondo le ordinarie regole,quindi individuato la pena del reato satellite, a titolo di aumento per lacontinuazione, ed infine, operato la riduzione per il rito: il delitto base di unterzo, la contravvenzione della metà; all'esito di tale calcolo, sommato le penecosì ottenute dovranno essere sommate nella sanzione finale.Nel rapporto tra reato continuato e diminuente per il rito abbreviato, il reatosatellite, in definitiva, abdica alla sua autonomia, ma lo fa all'esito del calcolodella pena e della riduzione premiale nella misura prevista dal legislatore, che laindividua con carattere di inderogabilità sia nell'an che nel quantum («la penache il giudice determina è diminuita della metà se si procede per unacontravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto»).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris