CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 33945/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21494-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 767/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/07/2022 R.G.N. 906/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.21494/2022 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC R.G. 21494/22 Rilevato che: Con sentenza del giorno 26.7.2022 n. 767, la Corte d’appello di Palermo, accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volto a ottenere il pagamento della Naspi, richiesta con domanda amministrativa dell’1.8.16. Il tribunale aveva ritenuto che lo Zanca, pur ricoprendo la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, aveva omesso di comunicare all’Istituto i redditi di lavoro autonomo, da esso scaturenti, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dello Zanca, ha ritenuto che la decadenza dal diritto a percepire la Naspi sussistesse solo in caso di omessa comunicazione del lavoro iniziato, ex novo, successivamente alla domanda amministrativa di richiesta del sussidio per la disoccupazione involontaria e non per le attività che il richiedente avesse, in tesi, iniziato in precedenza. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 9 comma 2 e 10 comma 1 e 11 lettere b) e c) del d.lgs. n. 22/15, con riferimento all’art. 12 disp. prel. al cod. civ., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che non ricorresse in capo allo Zanca alcun obbligo d’informare l’Istituto circa la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa “Immagine” che già ricopriva all’epoca della domanda amministrativa e ciò perché, ad avviso della Corte d’appello, era l’Inps che aveva eventualmente la facoltà di accertare ex officio tale circostanza da sottoporre a controllo, nell’ottica della verifica della congruità reddituale, mentre ad avviso dell’Inps, il richiedente era sicuramente tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla domanda amministrativa ogni possibile fonte reddituale che potesse essere incompatibile con il sussidio richiesto. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “n tema di assicurazione sociale per l'impiego (c.d. NASpI), l'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all'INPS le attività di lavoro autonomo o di impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia se intraprese ex novo, sia se già in essere, ma svolte con maggiori energie e per un maggior tempo rispetto al pregresso; tuttavia, non comporta decadenza dalla corresponsione della prestazione (ex art. 11, lett. c), del citato d.lgs.) l'omessa comunicazione dell'incarico di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, il quale - in considerazione dell'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione - non può ritenersi compreso tra i rapporti di co.co.co. o di lavoro subordinato” (Cass. n. 6933/24; sull’obbligo di comunicazione in generale, cfr. Cass. nn. 846/24 e 11543/24, non massimata). Nella specie, la Corte ha accertato che lo Zanca ricopriva la carica di presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa “Immagine”, senza però che fosse accertata alcun svolgimento di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale (oltre che al reddito da essa derivabile). Pertanto, argomentare diversamente equivarrebbe ad estendere la fattispecie della decadenza ad una ipotesi che, non potendo rientrare neanche per implicito nella previsione dell'art. 10, cit., si collocherebbe del tutto al di fuori del perimetro della disposizione normativa, ciò che non è consentito dal disposto dell'art. 14 prel. c.c., che espressamente vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che dispongono una decadenza (in tal senso cfr., tra le tante, Cass.n. 6500 del 2003), cfr. Cass. n. 6933/24, cit., in motivazione. Il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della novità e complessità della questione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a n