CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di evasione e dichiarazione di false generalità; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in punto di applicazione della recidiva nei confronti dell'imputato, è manifestamente infondato, perché le argomentazioni indicate non sono in grado di scalfire il giudizio espresso sul punto nella sentenza impugnata (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) e, comunque, non danno conto di quale sia l'interesse del ricorrente a tale motivo di ricorso, privo di refluenza diretta e immediata sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro