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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14006/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/04/2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, a sostegno dell'impugnazione, erano state addotte non consentite ragioni di merito.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, la sanzione sarebbe priva di base legale, in quanto inflitta per l'infrazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 21), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es.

Ord. pen.), che eleva ad illecito disciplinare le condotte criminose ai danni di altri detenuti, operatori penitenziari o visitatori, mentre la condotta addebitata non avrebbe come destinatario un soggetto appartenente ad alcuna di queste categorie.

Tale circostanza avrebbe dovuto formare oggetto di rilievo officioso da parte del giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il reclamo di cui all'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) riveste natura innpugnatoria, anche quando verte in materia disciplinare.

Da siffatta natura impugnatoria del mezzo deriva l'obbligo di corredarlo di specifici motivi di doglianza, che segnano anche i confini della cognizione giudiziale, anche nei gradi ulteriori di giudizio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01).

Il principio vale, a maggior ragione, rispetto al ricorso per cassazione, per il quale (ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen.) è espressamente preclusa, tra l'altro, la deduzione di violazioni di legge anteriormente non denunciate, salvo che si tratti di violazione rilevabile d'ufficio dalla Corte, senza , necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Evenienza che nella specie palesemente non si dà, non emergendo neppure, dagli atti regolamentari a disposizione del Collegio, gli esatti termini della condotta contestata.

2. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 ,cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/04/2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe, adottato ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678, cod. proc. pen., il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'ammonizione. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, a sostegno dell'impugnazione, erano state addotte non consentite ragioni di merito. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la sanzione sarebbe priva di base legale, in quanto inflitta per l'infrazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 21), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. es. Ord. pen.), che eleva ad illecito disciplinare le condotte criminose ai danni di altri detenuti, operatori penitenziari o visitatori, mentre la condotta addebitata non avrebbe come destinatario un soggetto appartenente ad alcuna di queste categorie. Tale circostanza avrebbe dovuto formare oggetto di rilievo officioso da parte del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il reclamo di cui all'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) riveste natura innpugnatoria, anche quando verte in materia disciplinare. Da siffatta natura impugnatoria del mezzo deriva l'obbligo di corredarlo di specifici motivi di doglianza, che segnano anche i confini della cognizione giudiziale, anche nei gradi ulteriori di giudizio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01). Il principio vale, a maggior ragione, rispetto al ricorso per cassazione, per il quale (ex art. 609, comma 3, cod. proc. pen.) è espressamente preclusa, tra l'altro, la deduzione di violazioni di legge anteriormente non denunciate, salvo che si tratti di violazione rilevabile d'ufficio dalla Corte, senza , necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Evenienza che nella specie palesemente non si dà, non emergendo neppure, dagli atti regolamentari a disposizione del Collegio, gli esatti termini della condotta contestata. 2. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 ,cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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