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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31457/2026

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rte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, in sede dirinvio disposto dalla Corte di cassazione (Sez.

I penale n. 2035 del 25/11/2025,dep. 2026), ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e confermato ildecreto del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2025, che, all’esito della verificadell’attualità della pericolosità sociale, ha ordinato l’esecuzione della misura diprevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di annitre, applicata con decreto del Tribunale di Torino del 9 maggio 2023, confermatodalla Corte d’appello di Torino con decreto del 3 novembre 2023, irrevocabile il 17novembre 2023.2.

Contro l'anzidetto decreto, l’istante propone ricorso con un unico motivo,con il quale lamenta vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 14, comma2-ter, D.L. vo 6 settembre 2011 n. 159, e carenza di motivazione sull’attualitàdella pericolosità sociale, con specifico riguardo all’omessa valutazione delcomportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente ai fatti del 2022.3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell"art.23, commi 8 e 9, D.L. n. 137 del2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 deld.lgs. n. 159 del 2011 i commi 2-bis e 2-ter.

Con il comma 2-ter viene previstoche l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cuil'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena; si aggiunge che laverifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo lacessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. [OSCURATO:PERSONA] deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni pressol'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza.

Se la pericolositàsociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento diapplicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il Tribunale ordinal'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua adecorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato.La riforma, pertanto, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato,secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti disoggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione delle disposizioni inmateria secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensionedell'esecuzione della misura, che non cessa con la fine della detenzione, mapermane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza dellapericolosità dell'interessato.Il comma 2-bis prevede, anche, che l'esecuzione della sorveglianza specialeresti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura dellacustodia cautelare.

Ma in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzionecontinua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, conredazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.Le nuove norme danno attuazione al contenuto della sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013, che aveva rilevato che, nella materia delle misuredi sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è impostadall'art. 679 cod. proc. pen., secondo cui «quando una misura di sicurezza diversadalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinatasuccessivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministeroo di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta iprovvedimenti conseguenti».

In tale materia, pertanto, la valutazione dellapericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dalgiudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza alla data dellapronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, chedeve verificarne l'attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio.2.1 Valutata l'affinità tra gli istituti delle misure di sicurezza e di quelle diprevenzione, species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperareall'ordinato vivere civile soggetti che manifestano pericolosità sociale, il Giudicedelle leggi, con la dichiarazione di incostituzionalità, ha inteso armonizzare le duediscipline.

Invero il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra l'applicazione dellamisura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa lapossibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto neiconfronti dei valori della convivenza civile».

Infatti, considerata la funzionerieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti,che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, perquanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, unapresunzione — sia pure solo iuris tantum — di persistenza della pericolositàmalgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione».In sintesi, la Corte costituzionale ha inteso esprimere un monito: sepresunzione vi deve essere, essa, dopo l'espiazione di una pena, deve essereintesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di unarinnovata valutazione della sua pericolosità sociale (Sez. 6, Sentenza n. 17683 del04/04/2025, Cosenza, Rv. 288053 – 01).2.2 Con la sentenza n. 162 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto peralmeno due anni» per violazione degli artt. 3, 13, e 27, terzo comma, Cost., inquanto tale disposizione reintroduce, di fatto, una presunzione di persistentepericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzionedell'interessato sia inferiore a due anni, e siffatta soluzione normativa non apparein sintonia con la ratio della sentenza n. 291 del 2013 e con la giurisprudenzaformatasi in materia di misure di sicurezza.2.2.1 In conseguenza della rimozione, dalla disposizione censurata, dell'inciso«se esso si è protratto per almeno due anni», riferito allo stato di detenzione, ilTribunale, per quanto affermato dalla Corte costituzionale, dopo la cessazionedello stato di detenzione «sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenzadella pericolosità sociale dell'interessato, con le modalità prescritte dalladisposizione in esame.

Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione inprecedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essaimposte non potranno avere effetto nei confronti dell'interessato.

Restando fermaper il Tribunale «la possibilità, già prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013, diprocedere alla rivalutazione della pericolosità dell'interessato in un momentoimmediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura diprevenzione, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stataadottata per la prima volta nell'imminenza di tale scarcerazione, tenendo contodell'evoluzione della personalità dell'interessato durante l'esecuzione della pena».2.3 Tanto premesso, la Corte di appello ha confermato il decreto impugnatoemesso dal Tribunale di Torino, che aveva ordinato l’esecuzione della misura dellasorveglianza speciale di PS per la durata d tre anni all’esito di verifica dell’attualitàdella pericolosità sociale.Nel caso in esame, tale rinnovata valutazione è stata correttamente effettuatadai Giudici del merito che, riesaminando la pericolosità del prevenuto, a seguitodella detenzione subita, ex art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, l'hanno ritenutapersistente, in considerazione dei numerosi precedenti penali, contrassegnatidall’uso della violenza, con progressione criminosa allarmante sino al 2022, indicidi significativa pericolosità del ricorrente, in quanto manifestatisi in un arcotemporale lungo (2007 – 2022), e tenuti in considerazione non tanto per svolgereun giudizio retrospettivo, ma quale punto di partenza per la valutazione dellasituazione attuale sotto il profilo della pericolosità.Il nuovo decreto colma le lacune motivazionali, facendo riferimento a:condanne definitive (per il reato di lesioni, commesso nel 2007, e le plurimeviolazioni della disciplina sugli stupefacenti, commesse tra il 2009 e il 2010); undecreto penale di condanna (emesso nel 2010, per detenzione di coltello aserramanico); l’avviso orale del Questore del febbraio 2012; l’episodio del 2017,di aggressione di un uomo con calci e pugni, cagionando lesioni con prognosi digiorni cinque; il procedimento penale, nel 2021 (per aggressione di un parente,con lancio di bottiglie in testa e colpendo la p.o. con calci al viso, cagionandotrauma cranico facciale, con prognosi di giorni dieci); l’episodio, del 2022, di lesionicagionate con coltello nei confronti di due vittime, l’una, colpita al torace, all’arteriasucclavia-ascellare, con indebolimento permanente del sistema circolatorio, l’altra,al fianco, con prognosi di giorni dieci.Con motivazione non apparente e con rinnovata valutazione della pericolositàsociale del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte di talesignificativa pericolosità, manifestatasi attraverso comportamenti plurimi tali damettere in pericolo la sicurezza pubblica, l’assenza di rilievi nel corso delladetenzione domiciliare, non di lunga durata, non può essere considerata sufficientea far ritenere superata la pericolosità sociale, in mancanza di elementi cheevidenzino una rivisitazione critica del passato, e che la realizzazione dell’effettorieducativo e risocializzante va verificato, nel caso concreto, anche con riguardo aiprogressi svolti grazie all’attività trattamentale.Si sottolinea che la valutazione delle pericolosità sociale deve tenere conto,anche sotto il profilo rieducativo, degli esiti negativi, delle pregresse esperienzedetentive (nella specie, prima in carcere, poi agli arresti domiciliari), per lareiterazione da parte del prevenuto di numerosi reati, nonostante la restrizionesubita in relazione alle violazioni della legge sugli stupefacenti e al reato di tentataestorsione del 2010, con progressione criminosa culminata nelle gravi lesioniinferte nell’aprile 2022.2.4 Secondo la giurisprudenza (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434– 01), ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessarioaccertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo,sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anchequelli non costituenti reato, per esempio le frequentazioni con soggetti pregiudicatie l'irreperibilità alle ricerche delle forze dell'ordine, anche al di là della loroconnessione con la violazione della misura di prevenzione.La Corte territoriale, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivodi gravame, con riguardo al mutato stile del vita del ricorrente, dopo l’ultimo reatodi lesioni gravissime, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenuto nonsolo mancare qualsiasi elemento per far ritenere avvenuta un’effettiva rivisitazionecritica del proprio percorso di vita e un’acquisita capacità di autocontrollo inassenza dei vincoli imposti da misure limitative della libertà personale, ma ancheche la deduzione è smentita da una serie di elementi risultanti agli atti, chedimostrano una perdurante tendenza a violare la legge.Al riguardo, si richiama il decreto penale di condanna del 7 giugno 2025, perguida in stato di ebbrezza, commesso il 19 novembre 2024, e il decreto penale dicondanna del 10 giugno 2025, per violazione degli obblighi della sorveglianzaspeciale, commessa il 22 aprile 2025, nonché due ulteriori denunce per il reato dicui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011, per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] sorpreso il 23dicembre 2025, in auto, in compagnia di due persone pregiudicate, in orario (ore22,50) nel quale avrebbe dovuto trovarsi in casa, e per la mancata presenza incasa il 29 dicembre 2025 alle ore 1,15 circa.Nel caso di specie, comunque, le violazioni di cui si è detto sono successive alriesame della pericolosità operato dal Tribunale e, dunque, connesse alla misuradi prevenzione legittimamente in corso.Quanto all’errore nel ritenere che, a seguito dell’annullamento con rinvio dellaCorte di Cassazione, gli obblighi fossero venuti meno, si osserva che la primaviolazione – accertata in via definitiva – è antecedente alla pronuncia della Cortedi cassazione e, comunque, l’assunto è del tutto generico, oltre che insostenibileper l’ultima delle violazioni, successiva al controllo di pochi giorni prima.Sull’ulteriore questione posta, secondo cui il richiamato reato di guida in statodi ebbrezza si sarebbe estinto per esito positivo dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, nulla è documentato ed anzi il decreto impugnato richiama undecreto penale definitivo.Va aggiunto che anche la guida in stato di ebbrezza è valutabile ai fini dellapericolosità come ritenuta nell’originario decreto applicativo, ai sensi dell’art. 1,lett. c), D. Lgs. n. 159 del 2011, e, in ogni caso, anche espungendo tale condotta,la motivazione della attualità rimarrebbe del tutto valida ed esente da censure.3.

Al rigetto del ricorso segue la condanna ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 8/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Torino, in sede dirinvio disposto dalla Corte di cassazione (Sez. I penale n. 2035 del 25/11/2025,dep. 2026), ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e confermato ildecreto del Tribunale di Torino del 31 gennaio 2025, che, all’esito della verificadell’attualità della pericolosità sociale, ha ordinato l’esecuzione della misura diprevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di annitre, applicata con decreto del Tribunale di Torino del 9 maggio 2023, confermatodalla Corte d’appello di Torino con decreto del 3 novembre 2023, irrevocabile il 17novembre 2023.2. Contro l'anzidetto decreto, l’istante propone ricorso con un unico motivo,con il quale lamenta vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 14, comma2-ter, D.L. vo 6 settembre 2011 n. 159, e carenza di motivazione sull’attualitàdella pericolosità sociale, con specifico riguardo all’omessa valutazione delcomportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente ai fatti del 2022.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell"art.23, commi 8 e 9, D.L. n. 137 del2020, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. La legge 17 ottobre 2017 n. 161 ha introdotto nel corpo dell'art. 14 deld.lgs. n. 159 del 2011 i commi 2-bis e 2-ter. Con il comma 2-ter viene previstoche l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cuil'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena; si aggiunge che laverifica della pericolosità avviene ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo lacessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni. [OSCURATO:PERSONA] deve, ai fini del decidere, assumere le necessarie informazioni pressol'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Se la pericolositàsociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento diapplicazione della misura di prevenzione; se, invece, persiste, il Tribunale ordinal'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua adecorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato.La riforma, pertanto, nel recepire l'indirizzo giurisprudenziale consolidato,secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti disoggetto ristretto in carcere, ha avallato l'interpretazione delle disposizioni inmateria secondo cui la detenzione di lunga durata determina una sospensionedell'esecuzione della misura, che non cessa con la fine della detenzione, mapermane fino a quando il Tribunale competente non accerti la persistenza dellapericolosità dell'interessato.Il comma 2-bis prevede, anche, che l'esecuzione della sorveglianza specialeresti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura dellacustodia cautelare. Ma in tale caso, il termine di durata della misura di prevenzionecontinua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, conredazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.Le nuove norme danno attuazione al contenuto della sentenza della Cortecostituzionale n. 291 del 2013, che aveva rilevato che, nella materia delle misuredi sicurezza, la verifica della persistenza della pericolosità sociale è impostadall'art. 679 cod. proc. pen., secondo cui «quando una misura di sicurezza diversadalla confisca è stata ... ordinata con sentenza, o deve essere ordinatasuccessivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministeroo di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta iprovvedimenti conseguenti». In tale materia, pertanto, la valutazione dellapericolosità sociale deve essere effettuata due volte: in un primo momento dalgiudice della cognizione, che deve verificarne la sussistenza alla data dellapronuncia della sentenza; successivamente, dal magistrato di sorveglianza, chedeve verificarne l'attualità quando la misura, già disposta, deve avere inizio.2.1 Valutata l'affinità tra gli istituti delle misure di sicurezza e di quelle diprevenzione, species di un unico genus di strumenti finalizzati a recuperareall'ordinato vivere civile soggetti che manifestano pericolosità sociale, il Giudicedelle leggi, con la dichiarazione di incostituzionalità, ha inteso armonizzare le duediscipline. Invero il decorso di un rilevante lasso di tempo, tra l'applicazione dellamisura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, «incrementa lapossibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto neiconfronti dei valori della convivenza civile». Infatti, considerata la funzionerieducativa assegnata dalla nostra Costituzione alla pena, «se è vero, in effetti,che non può darsi per scontato a priori l'esito positivo di detto trattamento, perquanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, unapresunzione — sia pure solo iuris tantum — di persistenza della pericolositàmalgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione».In sintesi, la Corte costituzionale ha inteso esprimere un monito: sepresunzione vi deve essere, essa, dopo l'espiazione di una pena, deve essereintesa come avvenuta risocializzazione del condannato, dal che la necessità di unarinnovata valutazione della sua pericolosità sociale (Sez. 6, Sentenza n. 17683 del04/04/2025, Cosenza, Rv. 288053 – 01).2.2 Con la sentenza n. 162 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, limitatamente alle parole «se esso si è protratto peralmeno due anni» per violazione degli artt. 3, 13, e 27, terzo comma, Cost., inquanto tale disposizione reintroduce, di fatto, una presunzione di persistentepericolosità laddove la sospensione connessa allo stato di detenzionedell'interessato sia inferiore a due anni, e siffatta soluzione normativa non apparein sintonia con la ratio della sentenza n. 291 del 2013 e con la giurisprudenzaformatasi in materia di misure di sicurezza.2.2.1 In conseguenza della rimozione, dalla disposizione censurata, dell'inciso«se esso si è protratto per almeno due anni», riferito allo stato di detenzione, ilTribunale, per quanto affermato dalla Corte costituzionale, dopo la cessazionedello stato di detenzione «sarà tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenzadella pericolosità sociale dell'interessato, con le modalità prescritte dalladisposizione in esame. Sino a tale rivalutazione, la misura di prevenzione inprecedenza disposta dovrà considerarsi ancora sospesa, e le prescrizioni con essaimposte non potranno avere effetto nei confronti dell'interessato. Restando fermaper il Tribunale «la possibilità, già prefigurata nella sentenza n. 291 del 2013, diprocedere alla rivalutazione della pericolosità dell'interessato in un momentoimmediatamente antecedente la scarcerazione del destinatario della misura diprevenzione, ovvero di omettere la rivalutazione quando la misura sia stataadottata per la prima volta nell'imminenza di tale scarcerazione, tenendo contodell'evoluzione della personalità dell'interessato durante l'esecuzione della pena».2.3 Tanto premesso, la Corte di appello ha confermato il decreto impugnatoemesso dal Tribunale di Torino, che aveva ordinato l’esecuzione della misura dellasorveglianza speciale di PS per la durata d tre anni all’esito di verifica dell’attualitàdella pericolosità sociale.Nel caso in esame, tale rinnovata valutazione è stata correttamente effettuatadai Giudici del merito che, riesaminando la pericolosità del prevenuto, a seguitodella detenzione subita, ex art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, l'hanno ritenutapersistente, in considerazione dei numerosi precedenti penali, contrassegnatidall’uso della violenza, con progressione criminosa allarmante sino al 2022, indicidi significativa pericolosità del ricorrente, in quanto manifestatisi in un arcotemporale lungo (2007 – 2022), e tenuti in considerazione non tanto per svolgereun giudizio retrospettivo, ma quale punto di partenza per la valutazione dellasituazione attuale sotto il profilo della pericolosità.Il nuovo decreto colma le lacune motivazionali, facendo riferimento a:condanne definitive (per il reato di lesioni, commesso nel 2007, e le plurimeviolazioni della disciplina sugli stupefacenti, commesse tra il 2009 e il 2010); undecreto penale di condanna (emesso nel 2010, per detenzione di coltello aserramanico); l’avviso orale del Questore del febbraio 2012; l’episodio del 2017,di aggressione di un uomo con calci e pugni, cagionando lesioni con prognosi digiorni cinque; il procedimento penale, nel 2021 (per aggressione di un parente,con lancio di bottiglie in testa e colpendo la p.o. con calci al viso, cagionandotrauma cranico facciale, con prognosi di giorni dieci); l’episodio, del 2022, di lesionicagionate con coltello nei confronti di due vittime, l’una, colpita al torace, all’arteriasucclavia-ascellare, con indebolimento permanente del sistema circolatorio, l’altra,al fianco, con prognosi di giorni dieci.Con motivazione non apparente e con rinnovata valutazione della pericolositàsociale del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte di talesignificativa pericolosità, manifestatasi attraverso comportamenti plurimi tali damettere in pericolo la sicurezza pubblica, l’assenza di rilievi nel corso delladetenzione domiciliare, non di lunga durata, non può essere considerata sufficientea far ritenere superata la pericolosità sociale, in mancanza di elementi cheevidenzino una rivisitazione critica del passato, e che la realizzazione dell’effettorieducativo e risocializzante va verificato, nel caso concreto, anche con riguardo aiprogressi svolti grazie all’attività trattamentale.Si sottolinea che la valutazione delle pericolosità sociale deve tenere conto,anche sotto il profilo rieducativo, degli esiti negativi, delle pregresse esperienzedetentive (nella specie, prima in carcere, poi agli arresti domiciliari), per lareiterazione da parte del prevenuto di numerosi reati, nonostante la restrizionesubita in relazione alle violazioni della legge sugli stupefacenti e al reato di tentataestorsione del 2010, con progressione criminosa culminata nelle gravi lesioniinferte nell’aprile 2022.2.4 Secondo la giurisprudenza (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434– 01), ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessarioaccertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo,sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anchequelli non costituenti reato, per esempio le frequentazioni con soggetti pregiudicatie l'irreperibilità alle ricerche delle forze dell'ordine, anche al di là della loroconnessione con la violazione della misura di prevenzione.La Corte territoriale, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivodi gravame, con riguardo al mutato stile del vita del ricorrente, dopo l’ultimo reatodi lesioni gravissime, con motivazione immune da vizi e censure, ha ritenuto nonsolo mancare qualsiasi elemento per far ritenere avvenuta un’effettiva rivisitazionecritica del proprio percorso di vita e un’acquisita capacità di autocontrollo inassenza dei vincoli imposti da misure limitative della libertà personale, ma ancheche la deduzione è smentita da una serie di elementi risultanti agli atti, chedimostrano una perdurante tendenza a violare la legge.Al riguardo, si richiama il decreto penale di condanna del 7 giugno 2025, perguida in stato di ebbrezza, commesso il 19 novembre 2024, e il decreto penale dicondanna del 10 giugno 2025, per violazione degli obblighi della sorveglianzaspeciale, commessa il 22 aprile 2025, nonché due ulteriori denunce per il reato dicui all’art. 75 d. lgs. n. 159 del 2011, per essere stato il [OSCURATO:PERSONA] sorpreso il 23dicembre 2025, in auto, in compagnia di due persone pregiudicate, in orario (ore22,50) nel quale avrebbe dovuto trovarsi in casa, e per la mancata presenza incasa il 29 dicembre 2025 alle ore 1,15 circa.Nel caso di specie, comunque, le violazioni di cui si è detto sono successive alriesame della pericolosità operato dal Tribunale e, dunque, connesse alla misuradi prevenzione legittimamente in corso.Quanto all’errore nel ritenere che, a seguito dell’annullamento con rinvio dellaCorte di Cassazione, gli obblighi fossero venuti meno, si osserva che la primaviolazione – accertata in via definitiva – è antecedente alla pronuncia della Cortedi cassazione e, comunque, l’assunto è del tutto generico, oltre che insostenibileper l’ultima delle violazioni, successiva al controllo di pochi giorni prima.Sull’ulteriore questione posta, secondo cui il richiamato reato di guida in statodi ebbrezza si sarebbe estinto per esito positivo dello svolgimento del lavoro dipubblica utilità, nulla è documentato ed anzi il decreto impugnato richiama undecreto penale definitivo.Va aggiunto che anche la guida in stato di ebbrezza è valutabile ai fini dellapericolosità come ritenuta nell’originario decreto applicativo, ai sensi dell’art. 1,lett. c), D. Lgs. n. 159 del 2011, e, in ogni caso, anche espungendo tale condotta,la motivazione della attualità rimarrebbe del tutto valida ed esente da censure.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 8/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31457/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris