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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 07603/2022

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3874/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 3874/2013 rappresentati e difesi entrambi giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 6348/2021Numero di raccolta generale 7603/2022 [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Data pubblicazione 08/03/2022 Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 presso quest’ultima - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 150/13/10 depositata il 21/12/2010 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Modena che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2002; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. così come resiste in proprio il socio della stessa sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - con memoria del 5 giugno 2019 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta definizione della pretesa per Iva ed Irap 2002 da parte della società “Matricor di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c.” della quale il ridetto controricorrente era socio e legale rappresentante e rispetto alla quale è, per i tributi per cui è giudizio, responsabile in solido; - sebbene la definizione della lite sia stata chiesta dalla società ridetta, essa giova anche al coobbligato in solido, atteso che l'art. 6, comma 14, del d.L. n. 119 del 2018, conv. legge n. 136 del 2018, dispone che: "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 3874/2013 Numero sezionale 6348/2021 periodo del comma 8".

Ne consegue, pertanto, che la definizione Numero di raccolta generale 7603/2022Data pubblicazione 08/03/2022 perfezionata da “Matricor di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c.” giova anche al sig. [OSCURATO:PERSONA]; - va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; quanto alle spese, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare; p.q.m. dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3874/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 3874/2013 rappresentati e difesi entrambi giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 6348/2021Numero di raccolta generale 7603/2022 [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Data pubblicazione 08/03/2022 Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67 presso quest’ultima - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 150/13/10 depositata il 21/12/2010 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Modena che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2002; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c. così come resiste in proprio il socio della stessa sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - con memoria del 5 giugno 2019 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta definizione della pretesa per Iva ed Irap 2002 da parte della società “Matricor di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c.” della quale il ridetto controricorrente era socio e legale rappresentante e rispetto alla quale è, per i tributi per cui è giudizio, responsabile in solido; - sebbene la definizione della lite sia stata chiesta dalla società ridetta, essa giova anche al coobbligato in solido, atteso che l'art. 6, comma 14, del d.L. n. 119 del 2018, conv. legge n. 136 del 2018, dispone che: "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 3874/2013 Numero sezionale 6348/2021 periodo del comma 8". Ne consegue, pertanto, che la definizione Numero di raccolta generale 7603/2022Data pubblicazione 08/03/2022 perfezionata da “Matricor di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.n.c.” giova anche al sig. [OSCURATO:PERSONA]; - va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; quanto alle spese, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare; p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 21 dic
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