Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:461
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
33/25
T vof
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA])]
[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/56/CE – Ambito di applicazione – Impianto di bulbi di fiori contagiati da un virus – Esecuzione – Sanzione pecuniaria – Salvaguardia della diversità genetica]
I.
Introduzione
1.
Nel 1636 e nel 1637, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] è stato teatro della «mania dei tulipani», ampiamente considerata come la prima bolla speculativa della storia. Durante tale periodo, il prezzo di un bulbo di tulipano poteva superare quello di un immobile o di un’opera d’arte. Sembra che la bolla sia stata originata dal «tulipano screziato» (
broken tulip
), un raro e misterioso fiore bicolore, che provocò un’impennata della domanda. Solo nel 1928 si scoprì che la colorazione di tale fiore era in realtà causata da un virus, il virus del mosaico del tulipano (
broken tulip virus
, in prosieguo: il «TBV» (
2
).
2.
Nel procedimento principale è stato accertato che diversi lotti di tulipani erano contaminati dal TBV. L’autorità competente ha vietato il loro reimpianto, indipendentemente dal fatto che i bulbi risultanti fossero o meno destinati alla commercializzazione.
3.
Il giudice del rinvio intende quindi chiarire l’ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE (
3
). Esso desidera sapere se i requisiti sanitari e di qualità previsti da tale direttiva si applichino esclusivamente alla fase della commercializzazione oppure anche alla fase dell’impianto e, qualora si applichino solo alla commercializzazione, se gli [OSCURATO:PERSONA] membri restino liberi di estendere tali requisiti anche alla fase dell’impianto.
4.
Si potrebbe affermare che la presente causa illustri il declino del tulipano screziato, dall’essere un bene di lusso a diventare un oggetto indesiderabile, se non addirittura vietato (
4
).
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
5.
I considerando 3, 8, 9 e 10 della direttiva 98/56 così recitano:
«(3) considerando che l’adozione di requisiti armonizzati a livello [dell’Unione] consentirà agli acquirenti di procurarsi in tutta [l’Unione] materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità;
(…)
(8) considerando che spetta anzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione garantire che i loro prodotti rispondono alle condizioni fissate dalla presente direttiva;
(9) considerando che le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire, con controlli ed ispezioni, che i fornitori soddisfano le suddette condizioni;
(10) considerando che, per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere istituite misure di controllo [dell’Unione];»
6.
Ai sensi della prima frase del suo articolo 1, paragrafo 1, «[l]a presente direttiva si applica alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali all’interno [dell’Unione]».
7.
L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intendono per:
2. “Fornitore”: qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella commercializzazione o nell’importazione di materiali di moltiplicazione;
3. “Commercializzazione”: vendita o consegna ad un’altra persona da parte di un fornitore. La vendita comprende la merce disponibile o in giacenza, l’esposizione per la vendita, l’offerta alla vendita».
8.
L’articolo 3 della direttiva di cui trattasi stabilisce quanto segue:
«1. I fornitori possono commercializzare materiali di moltiplicazione solamente se soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai materiali di moltiplicazione destinati a:
(…)
c) la salvaguardia della diversità genetica.
3. Le modalità dettagliate di applicazione del paragrafo 2 possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17».
9.
L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. (…) i materiali di moltiplicazione, allorché sono commercializzati, devono:
– essere sostanzialmente esenti, perlomeno all’ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne l’utilità;
(…)
– se commercializzati con un riferimento alla varietà di cui all’articolo 9, avere un’identità e una purezza varietale soddisfacente.
2. Ogni materiale di moltiplicazione che in base a indizi o sintomi apparenti non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.
(…)
4. Per i bulbi di fiori si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
– i materiali di moltiplicazione sono derivati direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi».
10.
Conformemente all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva:
«1. I fornitori che hanno intrapreso un’attività di produzione dei materiali di moltiplicazione devono:
– identificare e controllare i punti critici del loro processo di produzione che influenzano la qualità dei materiali;
– conservare, per esame su richiesta dell’organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui al primo trattino;
– prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio con impianti e conoscenze specialistiche adeguati;
– assicurare che, durante la produzione, le partite di materiali di moltiplicazione siano identificabili separatamente».
2. Qualora, nei locali di un fornitore che ha intrapreso un’attività di produzione dei materiali di moltiplicazione, si manifestasse uno degli organismi nocivi elencati nella direttiva 77/93/CEE [(
5
)] o in qualsiasi altra disposizione adottata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, il fornitore riferisce all’organismo ufficiale responsabile e adotta tutte le misure stabilite da detto organismo».
11.
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva dispone:
«1. I materiali di moltiplicazione sono commercializzati in partite. (…)
2. Allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati devono essere accompagnati da un’etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore».
12.
L’articolo 12, paragrafo 1, dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri esigono che i fornitori adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire l’osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva. A tal fine gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione siano oggetto di un controllo ufficiale effettuato:
– almeno per sondaggio; e
– almeno con riferimento alla commercializzazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione,
destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni della presente direttiva. (…)
(…)».
13.
L’articolo 13 dispone quanto segue:
«1. Qualora, in occasione del controllo ufficiale di cui all’articolo 12 (…), si constati che i materiali di moltiplicazione non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l’organismo ufficiale responsabile provvede affinché il fornitore adotti i provvedimenti correttivi appropriati o, qualora ciò non fosse possibile, vieta la commercializzazione di detti materiali di moltiplicazione nell’[Unione].
2. Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione commercializzati da un determinato fornitore non rispondono ai requisiti di cui alla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano adottati provvedimenti adeguati.
3. Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 2 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione che il fornitore intende commercializzare risponderanno in futuro ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva».
14.
Ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva, «[i] materiali di moltiplicazione conformi alle prescrizioni della presente direttiva non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda il fornitore, la qualità, gli aspetti fitosanitari, l’etichettatura e l’imballaggio, oltre a quelle previste nella presente direttiva».
B.
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
15.
L’articolo 1 del Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 (decreto del 2007 sulla qualità dei prodotti agricoli) recepisce nel diritto dei [OSCURATO:PERSONA] talune definizioni contenute nell’articolo 2 della direttiva 98/56. La definizione di «commercializzazione» è equivalente a quella prevista da tale direttiva.
16.
Ai sensi dell’articolo 9 di tale decreto, «[i] materiali di moltiplicazione di bulbi di fiori sono commercializzati soltanto se sono soddisfatti gli articoli da 3 a 9 della direttiva 98/56 e le regole stabilite da o in forza del presente decreto».
III.
Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
17.
T vof (in prosieguo: la «ricorrente» è una
vennootschap onder firma
(società in nome collettivo) che si occupa della coltivazione di bulbi di fiori. Essa è affiliata allo [OSCURATO:PERSONA] (Fondazione del servizio di ispezione dei bulbi di fiori; in prosieguo: il «BKD»).
18.
Nella primavera del 2020, in occasione di ispezioni sul campo effettuate presso l’impresa ricorrente, il BKD ha constatato che cinque lotti di tulipani, ciascuno appartenente a una varietà diversa (in prosieguo: i «lotti interessati»), erano contaminati dal virus TBV. Di conseguenza, tali lotti sono stati respinti.
19.
Nella 2021 Registratie voorjaarsgewassen (registrazione colture primaverili del 2021), la ricorrente ha indicato di aver ripiantato i lotti interessati.
20.
Con lettera del 20 gennaio 2021 il BKD ha chiesto chiarimenti al riguardo. Con messaggio di posta elettronica del 21 gennaio 2021, la ricorrente ha risposto di aver registrato più di 400 varietà e che i cinque lotti interessati erano sfuggiti alla registrazione per negligenza. Inoltre, ha richiesto una deroga per l’impianto di tali lotti.
21.
Il 25 gennaio 2021 il BKD ha ordinato alla ricorrente di procedere alla distruzione dei lotti interessati, in caso contrario, la questione sarebbe stata sottoposta al Tuchtgerecht voor de Bloembollensector (Tribunale disciplinare per il settore dei bulbi di fiori, [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, esso ha concesso una deroga per l’impianto
una tantum
dei due lotti restanti, a determinate condizioni. Il BKD ha informato la ricorrente che, a causa dell’impianto prematuro e dell’assenza di una richiesta tempestiva, avrebbe sottoposto tale questione a detto tribunale.
22.
Il giorno seguente, la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a sanare i lotti, individuando ed eliminando i bulbi di tulipano contaminati dal TBV, autorizzazione che il BKD ha rifiutato. Di conseguenza, dopo la raccolta dei bulbi, la ricorrente ha identificato e rimosso quelli contaminati dal TBV da due dei lotti interessati e ha distrutto gli altri tre lotti.
23.
Nella dichiarazione disciplinare, il BKD ha contestato alla ricorrente di aver piantato, o comunque coltivato, nell’autunno del 2020, bulbi appartenenti ai lotti interessati, con l’intento di raccoglierli o comunque di produrli a scopo commerciale, i quali bulbi non provenivano direttamente da materiali di moltiplicazione che, controllati nella fase di crescita, erano risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi, come richiesto dall’articolo 9 del decreto del 2007 sulla qualità dei prodotti agricoli, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1 e l’articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 98/56.
24.
Il 13 gennaio 2022 il Tuchtgerecht voor de Bloembollensector (Tribunale disciplinare per il settore dei bulbi di fiori) ha dichiarato provata l’imputazione mossa e ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria di EUR 12 500.
25.
La ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]), che è il giudice del rinvio.
26.
Dinanzi a tale giudice, la ricorrente fa valere di essere l’unico produttore a coltivare le varietà di cui trattasi, di cui esiste solo una piccola quantità di bulbi. Di conseguenza, la distruzione dei bulbi comporterebbe la distruzione della varietà. Quando in una siffatta varietà rara di tulipano vengono rilevate malattie, i coltivatori cercano di individuare e scartare i bulbi contaminati, per evitare l’estinzione della varietà di tulipano. Per motivi puramente aziendali, avrebbe più senso distruggere tutti i bulbi contaminati, o comunque non ripiantarli, perché i costi per identificarli e scartarli spesso non giustificano i ricavi risultanti. Sebbene la ricorrente abbia piantato i lotti interessati nel 2020, essa non li ha successivamente commercializzati, né ha avuto l’intenzione di farlo.
27.
Dal canto suo, il BKD fa valere che l’impianto di lotti respinti viola l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/56, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, della stessa. A suo avviso, la nozione di «commercializzazione», quale figura all’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva, include «avere a disposizione». La ricorrente ha avuto «a disposizione» i bulbi in questione coltivandoli e, in tal modo, li ha commercializzati. Di conseguenza, sono effettivamente applicabili le condizioni cui i materiali di moltiplicazione devono conformarsi come previsto dagli articoli da 3 a 9 della direttiva 98/56 (e a cui rinvia l’articolo 9 del decreto del 2007 sulla qualità dei prodotti agricoli).
28.
Alla luce di quanto sopra, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’espressione «merce disponibile o in giacenza» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della [direttiva 98/56] debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche il caso in cui i materiali di moltiplicazione sotto forma di bulbi da fiore siano impiantati ma non ancora raccolti, cosicché anche l’impianto di bulbi da fiore costituisce una commercializzazione di detti bulbi, ai sensi della disposizione in parola.
2) Se la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della [direttiva 98/56], riguardi anche la situazione in cui un coltivatore di bulbi da fiore impianti bulbi da fiore ai fini della salvaguardia di una determinata cultivar [(
6
)].
3) Se si possa invocare la deroga prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della [direttiva 98/56], anche se non state adottate modalità dettagliate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della [direttiva 98/56].
4) Se la [direttiva 98/56], anche in considerazione del considerando 10, consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in disposizioni di diritto nazionale intese a dare attuazione alla [direttiva 98/56] e che rinviano agli articoli da 3 a 9 della [direttiva 98/56], di dare al termine «commercializzazione» un significato più ampio rispetto alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della [direttiva 98/56], cosicché anche l’impianto di bulbi da fiore venga considerato come «commercializzazione» e la violazione di dette norme sia sanzionata con ammende di diritto nazionale».
29.
Hanno presentato osservazioni scritte il governo ellenico e il governo dei [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea. Le stesse parti, nonché la ricorrente, hanno partecipato all’udienza tenutasi il 5 marzo 2026.
IV.
Valutazione
A.
Sulla prima e quarta questione pregiudiziale
1.
Osservazioni preliminari
30.
In via preliminare occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni (
7
).
31.
Inoltre, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, alcune disposizioni specifiche del diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (
8
).
32.
A tal riguardo, tenuto conto della sua formulazione, la prima questione pregiudiziale verte unicamente sulla questione se la definizione di «commercializzazione» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 98/56, in particolare l’espressione «merce disponibile o in giacenza», comprenda l’impianto di bulbi di fiori non ancora raccolti. In caso di risposta negativa a tale questione, con la quarta questione il giudice del rinvio intende accertare se uno Stato membro possa estendere tale definizione al fine di includervi l’impianto di bulbi di fiori, in modo che una violazione del diritto nazionale che rinvia agli articoli da 3 a 9 della direttiva 98/56 possa essere sanzionata con un’ammenda.
33.
Tuttavia, dal fascicolo sottoposto alla Corte, nonché dagli argomenti presentati in udienza, emerge chiaramente che la questione oggetto del procedimento principale è più ampia di quanto indicato dalla formulazione delle questioni, in quanto riguarda anche la portata dell’armonizzazione imposta dalla direttiva 98/56 e, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 4, della stessa.
34.
Infatti, secondo il giudice del rinvio, si tratta di stabilire se il Tuchtgerecht voor de Bloembollensector (Tribunale disciplinare per il settore dei bulbi di fiori) abbia correttamente dichiarato che, reimpiantando i lotti interessati respinti a causa della presenza di TBV, la ricorrente abbia violato l’articolo 3, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56.
35.
Inoltre, il giudice del rinvio sembra propendere per un’interpretazione della definizione di «commercializzazione», di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 98/56, che non includa le attività che si verificano nella fase (di produzione) (
9
) in cui i bulbi, non sono ancora un prodotto finito. Tale posizione è condivisa dal governo ellenico e dalla Commissione. In udienza, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, in senso stretto, la fase dell’impianto non rientra nell’ambito della «commercializzazione». Esso ha tuttavia sostenuto che la direttiva 98/56 stabilisce norme applicabili alla fase dell’impianto.
36.
Inoltre, menzionando, rispettivamente, i considerando 10 e 18 della direttiva 98/56 nella sua quarta questione e nella sua motivazione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sul grado di armonizzazione imposto da tale direttiva e sulla competenza conservata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nella disciplina del settore dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
37.
Ne consegue che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 debbano essere interpretati nel senso che ostano al reimpianto di materiali che nella fase di crescita non sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, indipendentemente dal fatto che i materiali di moltiplicazione risultanti siano destinati alla commercializzazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva.
38.
In caso di risposta negativa a tale questione, con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 98/56 debba essere interpretata nel senso che essa consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vietare il reimpianto di materiali che, nella fase di crescita, non sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, indipendentemente dal fatto che i materiali di moltiplicazione risultanti siano destinati alla commercializzazione.
2.
Sulla prima questione pregiudiziale
a)
Le disposizioni introduttive della direttiva 98/56 sono incentrate sulla «commercializzazione» dei materiali di moltiplicazione
39.
La direttiva 98/56 fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dai materiali di moltiplicazione stessi (titolo III), dai fornitori di materiali di moltiplicazione (titolo IV) nonché per quanto riguarda la commercializzazione e l’etichettatura dei materiali di moltiplicazione (titolo V).
40.
Tali requisiti sono destinati ad applicarsi entro un determinato ambito. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/56 (contenuto nel titolo I, intitolato «Ambito di applicazione»), tale direttiva si applica alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali all’interno dell’Unione.
41.
Dal canto suo, l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 98/56 definisce la «commercializzazione» come segue: «vendita o consegna ad un’altra persona da parte di un fornitore». La “vendita” comprende la merce disponibile o in giacenza, l’esposizione per la vendita, l’offerta alla vendita». Analogamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, si intende per «fornitore» «qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella commercializzazione o nell’importazione di materiali di moltiplicazione».
42.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/56, i fornitori possono commercializzare materiali di moltiplicazione solamente se soddisfano i requisiti fissati da tale direttiva.
43.
A mio avviso, da una lettura combinata di tali disposizioni introduttive emerge che l’ambito di applicazione della direttiva 98/56 è limitato alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, escludendo così la produzione di tali materiali.
44.
Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva richiede che i materiali di moltiplicazione siano controllati nella fase di crescita, il che solleva la questione se il requisito sanitario ivi stabilito si applichi anche alla fase della produzione.
45.
Al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio, occorre quindi esaminare il contesto in cui si inseriscono le disposizioni summenzionate nonché gli obiettivi della direttiva 98/56. Anche la genesi storica delle disposizioni di diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la loro interpretazione (
10
).
b)
Evoluzione dalla direttiva 91/682/CEE alla direttiva 98/56
46.
Per quanto riguarda l’origine della direttiva 98/56, dai suoi considerando da 19 a 23 risulta che essa mira a semplificare il regime istituito dalla direttiva che l’ha preceduta, vale a dire la direttiva 91/682/CEE (
11
), segnatamente chiarendo le persone da sottoporre a controllo nell’ambito di tale regime giuridico (
12
).
47.
A tale scopo, la definizione di «fornitore» è stata modificata al fine di ricomprendere un numero significativamente inferiore di attività (
13
). Mentre ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della direttiva 91/682, tale definizione includeva le attività di «riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e immissione sul mercato» dei materiali di moltiplicazione o delle piante ornamentali, la definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 98/56 riguarda unicamente le attività di «commercializzazione o (…) importazione».
48.
Tuttavia, occorre anche rilevare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 91/682 riguardava la
commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le piante ornamentali.
49.
Per comprendere appieno se l’ambito di applicazione della direttiva 91/682 fosse più ampio di quello della direttiva 98/56, è necessario confrontare l’impianto sistematico di entrambe le direttive.
c)
I
mpianto sistematico della direttiva 91/682
50.
Per quanto riguarda l’impianto sistematico della direttiva 91/682, tengo a precisare anzitutto che, al pari dell’articolo 3, lettera c), di tale direttiva, relativo alla definizione di «fornitore», altre disposizioni della medesima indicano che i requisiti da essa previsti si applicavano indistintamente tanto alla fase della commercializzazione quanto alla fase della produzione.
51.
In primo luogo, l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/682, disponeva che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l’osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in
tutte le fasi della produzione e della commercializzazione
(…)»
(
14
).
52.
In secondo luogo, l’articolo 17 della direttiva 91/682 disponeva che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali siano oggetto,
durante le fasi di produzione e di commercializzazione
, di un controllo ufficiale effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva» (
15
).
53.
In terzo luogo, e in ogni caso, tutte le disposizioni della direttiva 91/682 che impongono requisiti di qualità e sanitari ai materiali di moltiplicazione erano rivolte ai «fornitori», comprendendo così invariabilmente tutte le attività di cui al paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
54.
Ciò mi induce a esaminare l’impianto sistematico della direttiva 98/56.
d)
I
mpianto sistematico della direttiva 98/56
55.
Come sopra menzionato, il titolo III della direttiva 98/56, che comprende gli articoli da 3 a 5 della stessa, stabilisce i requisiti cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione.
56.
A tal riguardo, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/56 è una disposizione generale che determina la conseguenza della mancata osservanza dei requisiti enunciati al titolo III, vale a dire che i fornitori non possono commercializzare i materiali di moltiplicazione. Dal canto suo, il paragrafo 2 di tale articolo deroga al paragrafo 1 dello stesso, prevedendo che i fornitori possono commercializzare materiali di moltiplicazione destinati ai fini di cui alle lettere da a) a c), anche laddove tali materiali non soddisfino tali requisiti (
16
).
57.
Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5 della direttiva 98/56, essi costituiscono le disposizioni centrali che stabiliscono i requisiti cui devono conformarsi i materiali di moltiplicazione. Si possono distinguere due serie di requisiti rilevanti per la presente causa: i) i requisiti applicabili a tutti i materiali di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 1; e ii) un requisito applicabile ai bulbi di fiori, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4. In considerazione della sua rilevanza ai fini della presente causa, esaminerò quest’ultima disposizione separatamente.
58.
Pertanto, fatto salvo l’obbligo di rispettare le pertinenti condizioni stabilite in altri atti dell’Unione (
17
),
allorché commercializzati
tutti i materiali di moltiplicazione devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/56, il cui primo trattino impone che i materiali di moltiplicazione siano sostanzialmente esenti, perlomeno all’ispezione visiva, da organismi nocivi tali da comprometterne la qualità, come pure da relativi indizi e sintomi tali da ridurne l’utilità.
59.
A tal riguardo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/56, se in base a indizi o sintomi apparenti un materiale non sia sostanzialmente esente da organismi nocivi, deve essere immediatamente sottoposto ad un trattamento appropriato o, se del caso, essere eliminato.
60.
In tale contesto, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] interpreta, in sostanza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/56, nel senso che i requisiti di cui all’articolo 5 di tale direttiva si applicano indipendentemente dal fatto che il materiale sia destinato alla commercializzazione.
61.
Non condivido tale opinione.
62.
In primo luogo, come risulta dalla formulazione simile utilizzata all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, e all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/56, tali due disposizioni riguardano il medesimo requisito, laddove la seconda determina una conseguenza specifica della mancata osservanza del requisito previsto dalla prima. In secondo luogo, l’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva non può essere interpretato disgiuntamente dall’articolo 5, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, ai sensi dei quali i requisiti imposti da tale direttiva si applicano ai materiali di moltiplicazione unicamente
allorché sono commercializzati
.
63.
Pertanto, in sostanza, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/56 offre un’alternativa al divieto di commercializzazione. Se il materiale è adeguatamente trattato, esso può comunque essere commercializzato. Tale possibilità è prevista unicamente in relazione al requisito stabilito nell’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 98/56, in quanto si tratta dell’unico requisito che può essere soddisfatto mediante il trattamento dei materiali di moltiplicazione. Per contro, gli altri quattro trattini dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardano aspetti che non possono essere trattati con successo (quali difetti, vigore e dimensioni insufficienti, capacità germinativa o identità e purezza varietali insoddisfacenti). Pertanto, il mancato rispetto di questi ultimi requisiti può comportare unicamente un divieto di commercializzazione di tali materiali, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.
64.
Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 98/56. L’articolo 7, che rientra nel titolo IV sui requisiti che i fornitori devono soddisfare (
18
), impone obblighi specifici ai fornitori che hanno intrapreso un’attività di produzione di materiali di moltiplicazione. In particolare, ai sensi del paragrafo 2, qualora un organismo nocivo elencato nel regolamento 2016/2031 (
19
) o in qualsiasi altra disposizione adottata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56, si manifesti nei locali di un fornitore che ha intrapreso un’attività di produzione di materiali di moltiplicazione, il fornitore riferisce all’organismo ufficiale responsabile e
adotta tutte le misure stabilite da detto organismo
.
65.
Ne consegue che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 98/56 prevede espressamente che siano adottate misure di esecuzione nella fase della produzione, qualora ricorrano le circostanze ivi enunciate. A mio avviso, al di fuori di tale quadro, non è ammessa alcuna misura di esecuzione di questo tipo. Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte non emerge che il BKD abbia invocato l’applicazione di tale disposizione.
66.
Esaminerò ora il titolo V della direttiva 98/56, intitolato «Commercializzazione ed etichettatura dei materiali di moltiplicazione». Tale intestazione potrebbe dare l’impressione che gli altri requisiti, ad esempio quelli elencati nel titolo III, relativi ai materiali di moltiplicazione, si applichino anche ad altre fasi. Non sono tuttavia di questo avviso. Le disposizioni del titolo V impongono essenzialmente che i materiali di moltiplicazione siano commercializzati in partite (articolo 8, paragrafo 1), con riferimento alla varietà, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, e siano accompagnati da un’etichetta (articolo 8, paragrafo 2). I requisiti previsti tanto dal titolo III quanto dal titolo V riguardano pertanto aspetti che costituiscono parte integrante del prodotto (
20
) e si applicano alla fase di commercializzazione. L’unica differenza è che i requisiti previsti dal titolo III sono
intrinseci
ai materiali di moltiplicazione, mentre i requisiti previsti dal titolo V sono
estrinseci
ad essi.
67.
Infine, il titolo VIII della direttiva 98/56 riguarda le misure di controllo e le disposizioni generali, tra le quali gli articoli 12 e 13 rivestono particolare rilevanza ai fini della presente causa. Mentre l’articolo 12 riguarda i controlli volti a verificare l’osservanza dei requisiti previsti da tale direttiva, l’articolo 13 disciplina l’esecuzione.
68.
A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/56, gli [OSCURATO:PERSONA] membri esigono che i fornitori (
21
) adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire l’osservanza dei requisiti previsti da tale direttiva. A tal fine, ai sensi del secondo trattino di tale disposizione, essi devono garantire che i materiali di moltiplicazione siano oggetto di un controllo ufficiale almeno con riferimento alla commercializzazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione.
69.
Tutte le parti interessate intervenute dinanzi alla Corte si sono concentrate sulle espressioni «almeno» e «con riferimento alla commercializzazione», sostenendo che i controlli possono aver luogo anche durante la fase di produzione. Sebbene tale interpretazione sia plausibile, ritengo che occorra porre l’accento sul tipo di commercializzazione rispetto al quale i controlli sono obbligatori (
22
).
70.
Quest’ultima interpretazione è corroborata dal combinato disposto dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo trattino, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/56. Ai sensi di tali disposizioni, la «commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione» è esentata da taluni requisiti imposti da detta direttiva. Ciò indica che l’articolo 12, paragrafo 1, secondo trattino, deve essere considerato nel suo insieme, vale a dire senza concentrarsi sulla dicotomia tra «commercializzazione» e «produzione».
71.
Parimenti, se l’ambito di applicazione della direttiva 98/56 comprendesse anche la produzione, i controlli in tale fase non sarebbero facoltativi.
72.
In ogni caso, una cosa è certa: mentre l’articolo 17 della direttiva 91/682 imponeva controlli ufficiali durante la produzione e la commercializzazione, la direttiva 98/56 fa riferimento solo alla commercializzazione (
23
).
73.
Infine, l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 98/56 stabilisce le conseguenze generali della mancata osservanza dei requisiti di tale direttiva, le quali comprendono la garanzia che il fornitore adotti i provvedimenti correttivi appropriati (
24
) o, qualora ciò non fosse possibile, l’imposizione di un divieto di commercializzazione. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, qualora un fornitore non rispetti i requisiti di tale direttiva, devono essere adottati provvedimenti adeguati nei confronti di tale fornitore, fatte salve le condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafo 3, di tale direttiva.
74.
In sintesi, risulta che la direttiva 91/682 trovava applicazione tanto nella fase della produzione quanto in quella della commercializzazione. Per contro, la direttiva 98/56 sembra applicarsi unicamente alla fase della commercializzazione, fatto salvo l’articolo 7 della stessa, che si applica specificamente ai fornitori che hanno intrapreso un’attività di produzione di materiali di moltiplicazione.
75.
Tale conclusione è tuttavia messa alla prova dall’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 (
25
), che impone il controllo dei bulbi di fiori nella fase di crescita. Occorre pertanto chiarire la portata di tale specifica disposizione giuridica.
e)
Sulla portata dell
’
articolo
5, paragrafo
4, della direttiva 98/56
76.
Da quanto precede risulta che solo due disposizioni della direttiva 98/56, vale a dire l’articolo 7 e l’articolo 5, paragrafo 4, sembrano mettere in discussione la conclusione, altrimenti univoca, secondo cui tale direttiva si applica unicamente alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
77.
Per quanto riguarda l’articolo 7 della direttiva 98/56, la sua formulazione è tuttavia piuttosto chiara. Di conseguenza, i requisiti imposti ai produttori sono ben definiti. Per contro, l’articolo 5, paragrafo 4, di tale direttiva non è del tutto chiaro quanto al tipo di materiale cui si riferisce e quanto alle conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata osservanza del requisito che esso impone.
78.
Occorre ricordare che, in forza di quest’ultima disposizione, applicabile ai bulbi di fiori, i materiali di moltiplicazione sono derivati direttamente da materiali che, controllati nella fase di crescita, sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi.
79.
Come sostenuto dalla Commissione in udienza, l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 si riferisce a due tipi di materiale, vale a dire il materiale parentale (o materiale di origine) e il materiale di moltiplicazione risultante. Da un lato, i controlli nella fase di crescita e le condizioni sanitarie stabilite in tale disposizione
riguardano
il materiale parentale. Dall’altro, tale disposizione
si applica
ai materiali di moltiplicazione risultanti quando vengono commercializzati.
80.
In sostanza, è il materiale parentale che deve essere controllato nella fase di crescita e risultare sostanzialmente esente da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi, indipendentemente dal fatto che tale materiale parentale sarà commercializzato o meno. Per contro, in linea con l’impianto sistematico della direttiva 98/56, in particolare con il suo articolo 5, paragrafo 1, i materiali di moltiplicazione risultanti
destinati alla commercializzazione
devono essere derivati da materiali parentali rispondenti a tale condizione sanitaria.
81.
Ne consegue che il materiale parentale che sia stato controllato e risulti non sostanzialmente esente da organismi nocivi e malattie, nonché dai relativi indizi e sintomi, non può essere reimpiantato al fine di generare materiale di moltiplicazione destinato alla commercializzazione. Per contro, qualora il materiale di moltiplicazione risultante non sia destinato alla commercializzazione, il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 non è ad esso applicabile.
82.
Tale interpretazione è in linea, in particolare, con quella dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 98/56, cui si fa riferimento ai paragrafi 64 e 65 delle presenti conclusioni. A tal riguardo, interpreto l’articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva come una disposizione speciale rispetto all’articolo 5, paragrafo 4, della medesima. Da un lato, la prima disposizione riguarda, tra l’altro, il materiale piantato, contaminato da un organismo nocivo elencato nel regolamento 2016/2031, nel qual caso i fornitori sono tenuti ad attuare le misure disposte dall’organismo ufficiale competente, indipendentemente dal fatto che tale materiale sia destinato o meno ad essere reimpiantato per la produzione di materiale di moltiplicazione destinato alla commercializzazione. Dall’altro, l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 riguarda materiale contaminato da «organismi nocivi e malattie» che non sono necessariamente elencati nel regolamento 2016/2031. In tal caso, non sono previste misure relative al materiale parentale contaminato, dal momento che tale disposizione non si applica al materiale parentale, bensì al materiale di moltiplicazione risultante, come rilevato al precedente paragrafo 79.
83.
Inoltre, l’interpretazione da me proposta ai precedenti paragrafi 80 e 81 non pregiudica l’efficacia della direttiva 98/56, la quale mira a consentire agli acquirenti di procurarsi materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità (
26
).
84.
Infatti, la direttiva 98/56 prevede meccanismi di tracciabilità della provenienza dei materiali di moltiplicazione, assicurando così che essi derivino da materiali parentali sani. In particolare, ai sensi dell’articolo 6 della stessa, i fornitori sono soggetti all’obbligo di registrazione in relazione alle attività che svolgono (
27
). Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, i fornitori devono tenere un registro in cui sono indicati la composizione e l’origine delle singole partite. Analogamente, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, allorché i materiali di moltiplicazione sono commercializzati devono essere accompagnati da un’etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore (
28
).
85.
Al riguardo, la presente causa deve essere distinta dalla causa che ha dato luogo alla sentenza
Bundesminister für Gesundheit
(
29
), richiamata dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte.
86.
In tale domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è stata chiamata a stabilire se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE (
30
), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 40, della stessa, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire che i prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione non rispetti i requisiti relativi alla loro presentazione non siano immessi sul mercato sia limitato alla fase della vendita ai consumatori presso una rivendita, escludendo quindi la fornitura di tali prodotti da parte di un grossista a una rivendita.
87.
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco e prodotti correlati non conformi a tale direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione. L’articolo 2, punto 40 di detta direttiva definisce la nozione di «immissione sul mercato» come la messa a disposizione di prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell’Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza (
31
).
88.
Basandosi su un’interpretazione contestuale e teleologica delle disposizioni della direttiva 2014/40 in questione, la Corte ha dichiarato che l’obbligo imposto agli [OSCURATO:PERSONA] membri di vigilare affinché non siano immessi sul mercato prodotti del tabacco la cui etichettatura della confezione unitaria violi le prescrizioni relative alla presentazione di tali prodotti non è circoscritto alla fase della loro fornitura da parte di un dettagliante al consumatore (
32
).
89.
Diversi elementi ostano all’applicazione di tale giurisprudenza nel caso di specie. In primo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza
Bundesminister für Gesundheit
, l’applicazione dei requisiti della direttiva 2014/40 nella fase del commercio all’ingrosso era funzionale ad evitare che prodotti non conformi venissero sostanzialmente messi a disposizione dei consumatori. In tale contesto, sarebbe inutile far valere i requisiti di detta direttiva esclusivamente nella fase di fornitura dei prodotti del tabacco da parte di una rivendita ai consumatori, poiché le fasi precedenti conducono necessariamente all’immissione sul mercato, ai sensi di tale direttiva (
33
).
90.
Per contro, come fatto valere dalla ricorrente nel caso di specie, l’impianto di materiali di moltiplicazione di piante ornamentali non conduce necessariamente alla commercializzazione, potendo perseguire altre finalità, quali la prevenzione dell’estinzione di una determinata varietà (
34
). A mio avviso, tale distinzione trova conferma nella rispettiva formulazione dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2014/40 e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 98/56. La prima disposizione configura un obbligo più generale e la sua efficacia può richiedere un intervento ad altri livelli della catena di approvvigionamento; la seconda prevede un obbligo più specifico e mirato, limitato al divieto di commercializzazione. Inoltre, come ricordato al precedente paragrafo 84, l’efficacia della direttiva 98/56 è garantita dai meccanismi di tracciabilità da essa istituiti.
91.
In secondo luogo, i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e del tabacco sono prodotti fondamentalmente diversi. Di conseguenza, la direttiva 2014/40 e la direttiva 98/56 perseguono obiettivi diversi e seguono una logica del tutto diversa. In particolare, i prodotti del tabacco non sono una merce comune e, in ragione degli effetti particolarmente dannosi del tabacco sulla salute umana, la protezione della salute merita un’attenzione particolare, soprattutto per ridurre la diffusione del fumo tra i giovani (
35
). La direttiva 2014/40 è stata quindi adottata ai sensi dell’articolo 114 TFUE, assumendo quindi quale base un livello elevato di protezione della salute. Tale aspetto ha svolto un ruolo determinante nel ragionamento della Corte (
36
). Per contro, la direttiva 98/56 è stata adottata ai sensi dell’allora articolo 43 TCE relativo alla politica agricola comune (
37
).
92.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano al reimpianto di materiali che nella fase di crescita non sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, a condizione che i materiali di moltiplicazione risultanti non siano destinati alla commercializzazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva.
3.
Sulla quarta questione pregiudiziale
93.
Alla luce della risposta da me proposta alla prima questione pregiudiziale, la successiva questione da esaminare è se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano estendere l’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56 ai materiali di moltiplicazione non destinati alla commercializzazione e far rispettare di conseguenza tale obbligo.
94.
Per rispondere a tale questione, occorre distinguere il grado di armonizzazione dall’ambito dell’armonizzazione.
95.
Per quanto riguarda il grado di armonizzazione, dall’articolo 15 della direttiva 98/56 risulta chiaramente, come sostenuto dalla Commissione, che tale direttiva costituisce una misura di armonizzazione massima (o totale) per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, il che significa che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono stabilire condizioni più restrittive rispetto a quelle previste da detta direttiva con riferimento a fornitori, qualità, aspetti fitosanitari, etichettatura e imballaggio (
38
).
96.
Tuttavia, il grado di armonizzazione applicato non consente di rispondere alla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano estendere i requisiti della direttiva 98/56 alla fase dell’impianto. Ciò dipende dalla questione se, adottando tale direttiva, il legislatore dell’Unione abbia esaurito l’intero ambito dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (
39
).
97.
Al riguardo, dalla risposta da me proposta alla prima questione pregiudiziale discende necessariamente che la direttiva 98/56 non esaurisce l’intero ambito dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, dal momento che il regime istituito riguarda esclusivamente la commercializzazione di tali materiali (
40
).
98.
Di conseguenza, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono, nel loro diritto nazionale, requisiti sanitari e qualitativi che devono essere soddisfatti dai materiali di moltiplicazione non destinati alla commercializzazione, tali requisiti rientrano nelle competenze ad essi riservate e non sono disciplinati dalla direttiva 98/56 (
41
).
99.
Tuttavia, appaiono necessarie due ulteriori osservazioni.
100.
In primo luogo, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può applicare disposizioni nazionali atte a compromettere il conseguimento degli obiettivi perseguiti da una direttiva e pertanto privarla del suo effetto utile (
42
). Inoltre, le disposizioni nazionali devono rispettare i requisiti imposti agli [OSCURATO:PERSONA] membri dal diritto dell’Unione (
43
).
101.
In secondo luogo, le circostanze del caso di specie presentano talune analogie con quelle in cui, nel disciplinare situazioni che esulano dall’ambito di applicazione di un atto di diritto dell’Unione, la normativa nazionale mira ad adottare, in modo diretto e incondizionato, le stesse soluzioni previste da tale atto. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante della Corte, è chiaramente nell’interesse dell’Unione che le disposizioni tratte da tale atto di diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme. Ciò consente di evitare future divergenze interpretative e garantire un trattamento identico delle situazioni interne e di quelle rientranti nell’ambito di applicazione di tali disposizioni. Di conseguenza, sussiste un evidente interesse a che la Corte si pronunci su una questione sollevata in tali circostanze (
44
).
102.
A mio avviso, tale giurisprudenza implica che, quando gli [OSCURATO:PERSONA] membri decidono di applicare i requisiti sanitari e qualitativi enunciati nella direttiva 98/56 alla fase dell’impianto, tali requisiti devono essere interpretati allo stesso modo in cui sono applicati nella fase della commercializzazione.
103.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla quarta questione pregiudiziale nel senso che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono vietare il reimpianto di materiali che, nella fase di crescita, non sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, indipendentemente dal fatto che i materiali di moltiplicazione risultanti siano destinati alla commercializzazione, a condizione che tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
B.
Sulla seconda e terza questione pregiudiziale
104.
Con la seconda e terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56 debba essere interpretata nel senso che essa si applica anche a talune varietà di bulbi di fiori ai fini della salvaguardia della diversità genetica, anche se le modalità dettagliate di applicazione di tale disposizione non sono state adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.
1.
Sulla necessità di rispondere a tali questioni
105.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56 si applica unicamente alle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Infatti, detta disposizione ha lo scopo di consentire la
commercializzazione
di determinati quantitativi di materiali di moltiplicazione, nonostante essi non soddisfino i relativi requisiti sanitari e qualitativi, qualora tale
commercializzazione
sia finalizzata alla salvaguardia della diversità genetica (
45
). In altre parole, tale deroga può essere invocata solo con riferimento ai materiali destinati alla commercializzazione.
106.
Nella risposta da me proposta alla prima questione concludo che l’impianto di bulbi di fiori non destinati alla commercializzazione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/56. Se la Corte dovesse accogliere tale proposta di risposta, si potrebbe ritenere che non sia più necessario rispondere alla seconda e terza questione pregiudiziale.
107.
Tuttavia, dall’ordinanza di rinvio non risulta che una risposta a tali questioni sia richiesta solo nel caso in cui la Corte ritenga che l’impianto di bulbi di fiori rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 98/56.
108.
Inoltre, nella risposta da me proposta alla quarta questione pregiudiziale, concludo altresì che, in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] possono estendere i requisiti di cui alla direttiva 98/56 alla fase dell’impianto. Per le stesse ragioni che hanno portato a tale conclusione, occorre aggiungere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono applicare anche a tale fase la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva.
109.
Di conseguenza, e alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente paragrafo 101, suggerisco alla Corte di rispondere comunque alla seconda e alla terza questione.
2.
Analisi
110.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56, possa applicarsi alla salvaguardia della diversità genetica non solo di un’intera specie, ma anche di una determinata varietà (
46
) nulla nella formulazione di tale disposizione sembra ostare a tale applicazione. Al contrario, il semplice riferimento alla «salvaguardia della diversità genetica», senza ulteriori specificazioni o requisiti, depone nel senso che tale nozione debba essere interpretata come comprendente anche la salvaguardia di una varietà.
111.
Detta interpretazione è corroborata, in primo luogo, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56. L’interesse alla tutela delle varietà e alla garanzia della loro identità e purezza, risulta chiaramente dal tenore dell’articolo 5, paragrafo 1, ultimo trattino, e dell’articolo 9 di tale direttiva, letti alla luce del considerando 11 della medesima.
112.
In secondo luogo, mentre la direttiva 98/56 è volta a garantire che gli acquirenti ricevano materiali di moltiplicazione sani e di buona qualità, i suoi obiettivi appaiono più ampi rispetto alla mera tutela dei consumatori. A tal riguardo, occorre ricordare che la base giuridica sul fondamento della quale tale direttiva è stata adottata è quella che oggi corrisponde all’articolo 43 TFUE, relativo alla politica agricola comune.
113.
In terzo luogo, tenuto conto della notevole gamma di varietà di bulbi di tulipano, alcune delle quali a rischio di estinzione, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56, nel senso che esso comprende unicamente la salvaguardia della diversità genetica solo delle specie, e non delle varietà, priverebbe la deroga ivi prevista del suo effetto pratico.
114.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56, possa applicarsi anche qualora non siano state adottate modalità dettagliate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, occorre tener conto, anzitutto, del tenore letterale di quest’ultima disposizione.
115.
In tale contesto, l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/56 stabilisce che modalità dettagliate di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2 «possono» (
47
) essere adottate secondo la procedura di comitatologia di cui all’articolo 17. Il verbo «possono» indica che l’adozione di tali modalità dettagliate non è obbligatoria. Il legislatore dell’Unione sembra aver lasciato alla discrezionalità della Commissione la decisione se adottare tali modalità (
48
).
116.
Poi, occorre ricordare che la portata concreta dell’attuazione richiesta da una direttiva è determinata dalla natura delle sue disposizioni. Al riguardo, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/56 sembra essere sufficientemente preciso e incondizionato da poter essere invocato senza necessità di essere specificato da altre disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale (
49
). Infatti, tale disposizione consente ai fornitori di commercializzare materiali di moltiplicazione senza soddisfare i requisiti stabiliti in tale direttiva, a condizione che tali materiali siano destinati a uno dei fini elencati alle lettere da a) a c), della medesima direttiva (
50
). Inoltre, come indicato dalla stessa formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/56, le modalità dettagliate ivi previste mirano unicamente a garantire la corretta e semplice applicazione della deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, senza mettere in discussione il carattere incondizionato di tale disposizione (
51
).
117.
Tale interpretazione è ulteriormente corroborata da un confronto tra la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/56 e quella di altre disposizioni della medesima direttiva che richiedono l’adozione di norme conformemente all’articolo 17 di detta direttiva. È questo il caso dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, in cui, contrariamente all’articolo 3, paragrafo 3, è utilizzato il verbo «shall» [dovere] (
52
).
118.
I governi ellenico e dei [OSCURATO:PERSONA] sostengono, tuttavia, che tale interpretazione è contraria agli obiettivi della direttiva 98/56, in quanto comprometterebbe il rispetto dei requisiti ivi enunciati. In particolare, la necessità di garantire la qualità e la salute dei materiali di moltiplicazione richiederebbe, quanto meno, l’adozione a livello dell’Unione o nazionale, di norme che disciplinano l’ubicazione dei materiali rientranti nella deroga, nonché le modalità per mantenerli separati dagli altri materiali soggetti ai requisiti previsti da tale direttiva.
119.
Per quanto riguarda l’adozione di modalità dettagliate a livello dell’Unione, è sufficiente rilevare che, secondo una giurisprudenza consolidata, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla formulazione stessa di quest’ultima, la Corte non può discostarsi da tale significato (
53
). Ribadisco, pertanto, la mia osservazione secondo cui il legislatore dell’Unione non sembra aver ritenuto necessario adottare tali norme a livello dell’Unione, preferendo concedere alla Commissione un certo margine di discrezionalità al riguardo.
120.
Tuttavia, qualora uno Stato membro ritenga opportuna l’adozione di modalità dettagliate al fine di dare corretta attuazione all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/56, ritengo che esso possa adottare dette modalità.
121.
In tale contesto, occorre ricordare, in primo luogo, che quando un atto dell’Unione non contiene disposizioni specifiche, la sua attuazione spetta, innanzitutto, agli [OSCURATO:PERSONA] membri (
54
). Nella fattispecie, data la natura facoltativa dell’adozione di modalità dettagliate a livello dell’Unione, ritengo che tali modalità possano, in linea di principio, essere adottate a livello nazionale.
122.
In secondo luogo, ricordo che le modalità dettagliate a livello dell’Unione devono essere adottate secondo una procedura di comitatologia, che costituisce, in sostanza, un meccanismo di controllo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’esercizio, da parte della Commissione, delle sue competenze esecutive (articolo 291, paragrafo 3, TFUE). A mio avviso, ciò indica l’intenzione del legislatore di garantire il coinvolgimento degli [OSCURATO:PERSONA] membri in ogni circostanza.
123.
In terzo luogo, l’adozione di modalità dettagliate a livello nazionale e la conseguente mancanza di procedure uniformi a livello dell’Unione non sembrano compromettere gli obiettivi della direttiva 98/56, né, più specificamente, l’efficacia della deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva. Tale approccio può infatti rispettare specifici requisiti nazionali in materia di salvaguardia della diversità genetica, quali la necessità di acquisire lo status di soggetto registrato a tal fine, per poter invocare detta disposizione, come menzionato dal governo ellenico, oppure requisiti relativi all’ubicazione al fine di ridurre il rischio di contaminazione, come affermato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] (
55
). Tuttavia, le modalità dettagliate adottate non devono imporre un onere eccessivo ai fornitori impegnati nella salvaguardia della diversità genetica.
124.
In quarto luogo, adottando modalità dettagliate al fine di attuare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56, uno Stato membro agisce in conformità con l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, con l’articolo 288, terzo comma, TFUE e con l’articolo 291, paragrafo 1, TFUE.
125.
Per contro, uno Stato membro che ritenga necessarie modalità dettagliate per l’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/56, ma che non abbia adottato tali modalità, non può semplicemente rifiutare di applicare, a danno di un singolo, le disposizioni nazionali di recepimento di tale articolo, basandosi sull’assenza di modalità dettagliate a livello dell’Unione. Se così fosse, tale Stato membro violerebbe il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE (
56
).
126.
Di conseguenza, propongo di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale dichiarando che la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/56 deve essere interpretata nel senso che essa si applica anche a talune varietà di bulbi di fiori ai fini della salvaguardia della diversità genetica, anche se le modalità dettagliate di applicazione di tale disposizione non sono state adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.
V.
Conclusione
127.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini:
1) L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano al reimpianto di materiali che nella fase di crescita non sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, a condizione che i materiali di moltiplicazione risultanti non siano destinati alla commercializzazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di tale direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] membri possono vietare il reimpianto di materiali che, nella fase di crescita, non sono risultati sostanzialmente esenti da organismi nocivi e malattie, indipendentemente dal fatto che i materiali di moltiplicazione risultanti siano destinati alla commercializzazione, a condizione che tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
3) L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, della direttiva 98/56
deve essere interpretato nel senso che la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica anche a talune varietà di bulbi di fiori ai fini della salvaguardia della diversità genetica, anche se le modalità dettagliate di applicazione di tale disposizione non sono state adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Schipper, C.,
Broken tulips:
The beautiful curse
, sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA], 6 dicembre 2017; disponibile all’indirizzo https://amsterdamtulipmuseum.com/blogs/tulip-facts/broken-tulips-the-beautiful-curse. Per una dettagliata ricostruzione della storia del tulipano, si veda Dash. M.,
Tulipomania: [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] & the [OSCURATO:PERSONA] it [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2000.
3
Direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU 1998, L 226, pag. 16).
4
Schipper, C., nota 2, op. cit., e Schipper, C.,
How dangerous is the tulip breaking virus?
, sito Internet dell’[OSCURATO:PERSONA], 25 ottobre 2017; disponibile all’indirizzo https://amsterdamtulipmuseum.com/blogs/tulip-facts/how-dangerous-is-the-tulip-breaking-virus.
5
Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli [OSCURATO:PERSONA] di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU 1977, L 26, pag. 20), abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU 2016, L 317, pag. 4).
6
I termini «cultivar» e «varietà» sono utilizzati in modo intercambiabile dal giudice del rinvio. Nelle presenti conclusioni farò riferimento unicamente alla «varietà».
7
Sentenze del 20 marzo 1986,
Tissier
(35/85, EU:C:1986:143, punto 9), e del 26 marzo 2026,
Isergartler
(C‑618/24, EU:C:2026:251, punto 24 e giurisprudenza citata).
8
Sentenze del 29 novembre 1978,
Redmond
(83/78, EU:C:1978:214, punto 26), e del 26 marzo 2026,
Isergartler
(C‑618/24, EU:C:2026:251, punto 25 e giurisprudenza citata).
9
Per comodità espositiva, utilizzerò indifferentemente le espressioni «produzione» e «impianto».
10
Sentenze del 3 ottobre 2013,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
/
Parlamento e Consiglio
(C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 50 e giurisprudenza citata), e del 26 marzo 2026,
Gonrieh
(C‑819/25 PPU, EU:C:2026:252, punto 47 e giurisprudenza citata).
11
Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU 1991, L 376, pag. 21).
12
V. considerando 22 della direttiva 98/56.
13
V. allegato della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - L’iniziativa SLIM (COM(1996)559 fin.), Relazione della Commissione sul progetto pilota SLIM, pag. 7, e allegato 1 D, pag. 11.
14
Il corsivo è mio.
15
Il corsivo è mio.
16
V., a tale riguardo, sentenza del 29 settembre 2021,
Società agricola [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(T‑116/20, EU:T:2021:632, punti 104 e 106).
17
Requisiti sanitari pertinenti stabiliti dal regolamento 2016/2031 (v. articolo 4 della direttiva 98/56 nonché paragrafo 10 e nota 5 delle presenti conclusioni) e i requisiti derivanti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1) e dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994, L 365, pag. 10) (v. articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/56, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, seconda frase, della stessa).
18
Come definito all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 98/56.
19
V. paragrafo 10 e nota 5 delle presenti conclusioni.
20
V., per analogia, sentenza del 24 novembre 1993,
Keck e Mithouard
(C‑267/91 e C‑268/91, EU:C:1993:905, punto 15), in cui non viene operata alcuna distinzione tra i requisiti relativi alla denominazione, alla forma, alle dimensioni, al peso, alla composizione, alla presentazione, all’etichettatura, o al confezionamento.
21
V. la relazione della Commissione al Consiglio, del 23 dicembre 2002, sui risultati dell’applicazione della direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali [COM(2002) 761 definitivo]; (in prosieguo: la «relazione della Commissione del 23 dicembre 2002»), pag. 2, in cui si sottolinea che il termine «fornitore» designa i soggetti impegnati professionalmente nella commercializzazione o nell’importazione dei materiali di moltiplicazione.
22
V., nello stesso senso, la relazione della Commissione del 23 dicembre 2002, pag. 4.
23
V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
24
Esempi di azioni correttive possono includere un trattamento appropriato, un’etichettatura appropriata o l’assenza di qualsiasi riferimento alle varietà qualora le condizioni di cui all’articolo 9 della direttiva 98/56 non siano soddisfatte.
25
La direttiva 91/682 non includeva tale disposizione.
26
Considerando 3 della direttiva 98/56.
27
V., allegato della relazione della Commissione del 23 dicembre 2002, pag. 8.
28
V., al riguardo, direttiva 1999/66/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio (GU 1999, L 164, pag. 76); dalle informazioni obbligatorie riportate sull’etichetta deve pertanto essere possibile risalire al materiale parentale. V. anche, nello stesso senso, relazione della Commissione del 23 dicembre 2002, pag. 4.
29
Sentenza del 15 maggio 2025 (C‑717/23, EU:C:2025:351; in prosieguo, la «sentenza nella causa «
«Bundesminister für Gesundheit»
,
EU:C:2025:351
).
30
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).
31
Sentenza nella causa
Bundesminister für Gesundheit
(punto 34).
32
Sentenza nella causa
Bundesminister für Gesundheit
(punto 52).
33
V. sentenza nella causa
Bundesminister für Gesundheit
(punto 51) e mie conclusioni in tale causa (EU:C:2025:29, paragrafo 70).
34
V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.
35
Considerando 8 della direttiva 2014/40.
36
Sentenza nella causa
Bundesminister für Gesundheit
(punti da 49 a 51).
37
Tale disposizione è stata successivamente rinumerata come articolo 37 TCE. Attualmente corrisponde all’articolo 43 del TFUE
38
V., per analogia, sentenza del 5 aprile 1979,
Ratti
(148/78, EU:C:1979:110, punti 26 e 27). In dottrina, v. Barnard C,
The substantive Law of the EU
.
[OSCURATO:PERSONA]
, 7a edizione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2022, pag. 581, e Slot, P.J.,
«Harmonisation»
,
[OSCURATO:PERSONA]
, n. 21(5), 1996, pagg. da 378 a 387, pagg. 382 e 383.
39
V., in proposito, sentenza del 19 marzo 2026,
Almirall
(C‑589/24, EU:C:2026:217, punto 41). In dottrina, v. Slot, P.J., nota 37, op. cit., pag. 388, e Weatherill, S.,
Maximum versus minimum harmonisation:
Choosing between unity and diversity in the search for the soul of the internal market
, in [OSCURATO:PERSONA], N. e Gormley, L.W. (a cura di),
[OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]: Essays in Memory of John A. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pag. 192.
40
V., per analogia, sentenze del 5 ottobre 1994,
Centre d’insémination de la Crespelle
(C‑323/93, EU:C:1994:368, punti 34 e 35), e del 4 ottobre 2024,
AFAÏA
(C‑228/23, EU:C:2024:829, punto 71).
41
V., per analogia, sentenza del 19 marzo 2026,
Almirall
(C‑589/24, EU:C:2026:217, punto 40 e giurisprudenza citata).
42
V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019,
TSN e AKT
(C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 51 e giurisprudenza citata), e mie conclusioni nella causa
Almirall
(C‑589/24, EU:C:2025:776, paragrafo 60 e giurisprudenza citata).
43
V., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 1979,
[OSCURATO:PERSONA]
(251/78, EU:C:1979:252, punti da 14 a 20), e del 10 luglio 1984,
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(72/83, EU:C:1984:256, punti da 27 a 31), e mie conclusioni nella causa
Almirall
(C‑589/24, EU:C:2025:776, paragrafo 60 e giurisprudenza citata).
44
Sentenze del 18 ottobre 1990,
Dzodzi
(C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punti 36 e 37), e del 5 marzo 2026,
AESTE
(C‑210/24, EU:C:2026:145, punto 33 e giurisprudenza citata).
45
V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni, in particolare, il riferimento alla sentenza del 29 novembre 2021,
Società agricola [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(T‑116/20, EU:T:2021:632, punti 104 e 106).
46
V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni. Dall’ordinanza di rinvio risulta che la ricorrente mira a salvaguardare la diversità genetica delle varietà di cui trattasi in quanto tali, vale a dire esenti da TBV.
47
«
Können
», nella versione linguistica tedesca, «
podrán
», nella versione spagnola, «
peuvent
», nella versione francese, «possono», nella versione italiana, «
można
», nella versione polacca, e «
podem
», nella versione portoghese.
48
V.,
a contrario
, sentenza del 16 dicembre 2015,
Svezia
/
Commissione
(T‑521/14, EU:T:2015:976, punti 50, 52, 53, e 70).
49
Sentenza del 16 dicembre 2015,
Svezia
/
Commissione
(T‑521/14, EU:T:2015:976, punto 53).
50
Con riferimento alla natura precisa dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/56, v., per analogia, sentenza del 19 gennaio 1982,
Becker
(8/81, EU:C:1982:7, punto 27).
51
V., per analogia, sentenza del 19 gennaio 1982,
Becker
(8/81, EU:C:1982:7, punti 32 e 33).
52
«
Devem
», nella versione in lingua portoghese dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/56. La versione in lingua portoghese delle altre due disposizioni menzionate, nonché le versioni in lingua tedesca, spagnola, italiana, francese e polacca delle tre disposizioni citate, utilizzano tutte espressioni che comportano un obbligo di agire.
53
Sentenza del 29 luglio 2024,
HDI Global e MS [OSCURATO:PERSONA]
(C‑771/22 e C‑45/23, EU:C:2024:644, punto 56 e giurisprudenza citata).
54
Sentenza del 23 novembre 1995,
Nutral
/
Commissione
(C‑476/93 P, EU:C:1995:401, punto 14). V., in dottrina, Lenaerts, K., e [OSCURATO:PERSONA], P.,
EU [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 565.
55
V. paragrafo 118 delle presenti conclusioni.
56
V. sentenza del 19 gennaio 1982,
Becker
(8/81, EU:C:1982:7, punto 33). V., anche, per analogia, sentenze del 5 aprile 1979,
Ratti
(148/78, EU:C:1979:110, punto 22), e del 3 settembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑589/12, EU:C:2014:2131, punto 39 e giurisprudenza citata).