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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33523/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12798-2021 proposto da: e_ E (L..f_. oe _5,3(),{) AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].DE.BI. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] 2000 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6303/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA e IRAP del 2004 relativo alla vendita di un immobile per la somma di euro 1.061.468 che l'Ufficio rideterminava in euro 2.500.000; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la stima dell'Agenzia si basa su una perizia fondata su automatismi di calcolo ed esaminando una attività già operativa perché il capannone era stato già ristrutturato mentre all'epoca della vendita era in stato di abbandono cosicché il valore della vendita dichiarato dalla parte contribuente risulta più attendibile in quanto lo stesso bene era stato acquistato pochi mesi prima per 934.000 euro, quindi con un apprezzabile guadagno in tempi brevi.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che Ric. 2021 n. 12798 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto attendibile il prezzo di vendita nonostante che, una volta evidenziata l'antieconomicità dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione compiuta.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 21128 del 2021); in tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta - in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale - va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non Ric. 2021 n. 12798 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -3- inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta. (Cass. n. 27961 del 2021).

La sentenza impugnata ha infatti fatto un corretto uso dei principi in tema di distribuzione degli oneri probatori perché, laddove afferma che il bene oggetto di lite era stato acquistato pochi mesi con un apprezzabile guadagno in tempi brevi, mostra evidentemente di non aver ritenuto raggiunta la prova dell'antieconomicità dell'operazione da parte dell'Ufficio, peraltro motivando altresì sia in merito alla attendibilità dell'importo dichiarato dal contribuente (laddove riferisce della vendita dell'immobile per la somma di euro 1.061.468 acquistato pochi mesi prima per 934.000 euro, con un apprezzabile guadagno in tempi brevi) sia in merito all'inattendibilità della stima effettuata dall'Ufficio (laddove evidenzia che la stima dell'Agenzia si basa su una perizia fondata su automatismi di calcolo ed esaminando una attività già operativa perché il capannone era stato già ristrutturato mentre all'epoca della vendita era in stato di abbandono).

Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione della prova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi è insuscettibile di essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità Ric. 2021 n. 12798 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -4- (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Pertanto, il motivo di impugnazione è infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 17:78; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 &tre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore del controricorrente, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12798-2021 proposto da: e_ E (L..f_. oe _5,3(),{) AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].DE.BI. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] 2000 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6303/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IVA e IRAP del 2004 relativo alla vendita di un immobile per la somma di euro 1.061.468 che l'Ufficio rideterminava in euro 2.500.000; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che la stima dell'Agenzia si basa su una perizia fondata su automatismi di calcolo ed esaminando una attività già operativa perché il capannone era stato già ristrutturato mentre all'epoca della vendita era in stato di abbandono cosicché il valore della vendita dichiarato dalla parte contribuente risulta più attendibile in quanto lo stesso bene era stato acquistato pochi mesi prima per 934.000 euro, quindi con un apprezzabile guadagno in tempi brevi. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Ric. 2021 n. 12798 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto attendibile il prezzo di vendita nonostante che, una volta evidenziata l'antieconomicità dell'operazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettività dell'operazione compiuta. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: nel giudizio tributario, una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass. n. 21128 del 2021); in tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta - in ragione di costi antieconomici sostenuti dal contribuente ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale - va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non Ric. 2021 n. 12798 sez. MT - ud. 19-10-2022 -3- inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta. (Cass. n. 27961 del 2021). La sentenza impugnata ha infatti fatto un corretto uso dei principi in tema di distribuzione degli oneri probatori perché, laddove afferma che il bene oggetto di lite era stato acquistato pochi mesi con un apprezzabile guadagno in tempi brevi, mostra evidentemente di non aver ritenuto raggiunta la prova dell'antieconomicità dell'operazione da parte dell'Ufficio, peraltro motivando altresì sia in merito alla attendibilità dell'importo dichiarato dal contribuente (laddove riferisce della vendita dell'immobile per la somma di euro 1.061.468 acquistato pochi mesi prima per 934.000 euro, con un apprezzabile guadagno in tempi brevi) sia in merito all'inattendibilità della stima effettuata dall'Ufficio (laddove evidenzia che la stima dell'Agenzia si basa su una perizia fondata su automatismi di calcolo ed esaminando una attività già operativa perché il capannone era stato già ristrutturato mentre all'epoca della vendita era in stato di abbandono). Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite mirando a contestare la valutazione della prova effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e quindi è insuscettibile di essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità Ric. 2021 n. 12798 sez. MT - ud. 19-10-2022 -4- (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, il motivo di impugnazione è infondato e il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 17:78; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 &tre ad euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore del controricorrente, di
Sentenza Cassazione n. 33523/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris