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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30006/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 10/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4523 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4523del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P09 C313A) [OSCURATO:PERSONA] Vittorio (C.F.: DDNVTR 65B20 C313S) [OSCURATO:PERSONA] Enzo (C.F.: DDNNZE 68M16 C313O) [OSCURATO:PERSONA] Aniceto (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54A01 E228L) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MSSPPL 53C24 H501Z ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresen- tata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNC MRC73T11 I726N ) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L02 D649A) -controricorrente-ricorrente in via incidentale condi- zionata- nonché Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2601/2022, pubblicatain data 21 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di due mo- tivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il loro gravame avverso una pronuncia del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il reclamo avanzato, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., in relazione ad un provvedimento del giu- dice dell’esecuzione con il quale era stata respinta un’istanza di estinzione di un processo esecutivo.

Resistono,con distinti controricorsi, Siena NPL 2018 S .r.l . (rap- presentata da doValue S.p.A.) e [OSCURATO:SOCIETA] (rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].); quest’ultima propone, a sua volta, ricorso in- cidentale condizionato, sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ad assorbente , tale da rendere super- flua la stessa illustrazione dei motivi, il rilievo di inammissibilità del ricorso principale. 1.1Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «il ricorso per cassazione cd.

“assemblato” mediante integrale Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposi- zione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i docu- menti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza» (ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 – 01;Sez. 1, Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 - 01).

Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requi- sito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustra- zione dei motivi di ricorso», evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante. 1.2Nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti è, in realtà, costituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi dei ricorrenti nonché delle conclusioni di quelli delle parti avverse, facendo invece difetto sia un discorso linguistico organizzato in virtù di unaconcatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volte ad illustrare l’effettivo oggetto e l’anda- mento del processo,sia, soprattutto la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso, senza l’esposizione di fatti del tutto irrilevanti ai fini della decisione, come avviene nel caso di completa acri- tica riproduzione degli atti difensivi, priva di adeguata sintesi del loro contenuto effettivamente rilevante.

Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la com- prensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ri- corso.

A giudizio della Corte, l’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioniposte con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutarele censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declara- toria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi co- stituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 -01). 1.3 In particolare, è opportuno sottolineare, più in concreto, chenon emerge in alcun modo, dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso (neanche a voler tenere conto, a tal fine,del conte- nuto espositivo contenuto nell’illustrazione dei singoli motivi di ricorso), l’effettivo svolgimento della vicenda processuale in sede esecutiva, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte la corretta valutazione delle censure formulate nella presente sede: si evince esclusivamente che era stato pre- sentato, in sede concorsuale, ricorso ai sensi dell’art. 182 bis L.F. (omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, al qualeconsegue l’operatività della previsione dei commi 2 e 3 di tale norma, secondo i quali «l’accordo è pubblicato nel regi- stro delle imprese» e «dalla data della pubblicazione e per ses- santa giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore»); non viene, però,in alcun modo precisato in che fase si trovava il processo esecutivo (anzi, in Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 realtà neanche è precisato con chiarezza di che processo ese- cutivo si trattava), né si precisa in modo adeguato se venne adottatodal giudice di quel processo un formale provvedimento di sospensione dell’esecuzione a seguito della presa d’atto della presentazione del ricorso in sede concorsuale (ed eventual- mente in quale data e con quale preciso contenuto) , né se , al momento,vi era un’udienza del processo esecutivo già fissata e per quale data e se e per quali ragioni la stessa eventual- mente non si sia tenuta.

Si tratta di elementi della vicenda pro- cessuale che la Corte reputa assolutamente necessari per com- prendere il suo concreto svolgimento e per valutare la fonda- tezza dei contrapposti assunti delle parti, in diritto, con riguardo alle censure poste a base dell’impugnazione.

Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 , c.p.c., deve, in conclusione,ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, onde è esclusa la possibilità di accedere all’esamenel merito del ricorso. 2.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito in conseguenza del mancato accoglimento di quello principale 3.Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito l’in- cidentale condizionato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in- cidentale; Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legit- timità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al compe- tente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4523 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4523del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P09 C313A) [OSCURATO:PERSONA] Vittorio (C.F.: DDNVTR 65B20 C313S) [OSCURATO:PERSONA] Enzo (C.F.: DDNNZE 68M16 C313O) [OSCURATO:PERSONA] Aniceto (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54A01 E228L) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MSSPPL 53C24 H501Z ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresen- tata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNC MRC73T11 I726N ) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappre- sentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L02 D649A) -controricorrente-ricorrente in via incidentale condi- zionata- nonché Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2601/2022, pubblicatain data 21 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di due mo- tivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il loro gravame avverso una pronuncia del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il reclamo avanzato, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., in relazione ad un provvedimento del giu- dice dell’esecuzione con il quale era stata respinta un’istanza di estinzione di un processo esecutivo. Resistono,con distinti controricorsi, Siena NPL 2018 S .r.l . (rap- presentata da doValue S.p.A.) e [OSCURATO:SOCIETA] (rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].); quest’ultima propone, a sua volta, ricorso in- cidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ad assorbente , tale da rendere super- flua la stessa illustrazione dei motivi, il rilievo di inammissibilità del ricorso principale. 1.1Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposi- zione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i docu- menti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza» (ex multis: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 – 01;Sez. 1, Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 - 01). Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requi- sito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustra- zione dei motivi di ricorso», evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante. 1.2Nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti è, in realtà, costituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi dei ricorrenti nonché delle conclusioni di quelli delle parti avverse, facendo invece difetto sia un discorso linguistico organizzato in virtù di unaconcatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volte ad illustrare l’effettivo oggetto e l’anda- mento del processo,sia, soprattutto la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso, senza l’esposizione di fatti del tutto irrilevanti ai fini della decisione, come avviene nel caso di completa acri- tica riproduzione degli atti difensivi, priva di adeguata sintesi del loro contenuto effettivamente rilevante. Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la com- prensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ri- corso. A giudizio della Corte, l’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioniposte con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutarele censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declara- toria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi co- stituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass., Sez. 5, Sen- tenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 -01). 1.3 In particolare, è opportuno sottolineare, più in concreto, chenon emerge in alcun modo, dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso (neanche a voler tenere conto, a tal fine,del conte- nuto espositivo contenuto nell’illustrazione dei singoli motivi di ricorso), l’effettivo svolgimento della vicenda processuale in sede esecutiva, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte la corretta valutazione delle censure formulate nella presente sede: si evince esclusivamente che era stato pre- sentato, in sede concorsuale, ricorso ai sensi dell’art. 182 bis L.F. (omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, al qualeconsegue l’operatività della previsione dei commi 2 e 3 di tale norma, secondo i quali «l’accordo è pubblicato nel regi- stro delle imprese» e «dalla data della pubblicazione e per ses- santa giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore»); non viene, però,in alcun modo precisato in che fase si trovava il processo esecutivo (anzi, in Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 realtà neanche è precisato con chiarezza di che processo ese- cutivo si trattava), né si precisa in modo adeguato se venne adottatodal giudice di quel processo un formale provvedimento di sospensione dell’esecuzione a seguito della presa d’atto della presentazione del ricorso in sede concorsuale (ed eventual- mente in quale data e con quale preciso contenuto) , né se , al momento,vi era un’udienza del processo esecutivo già fissata e per quale data e se e per quali ragioni la stessa eventual- mente non si sia tenuta. Si tratta di elementi della vicenda pro- cessuale che la Corte reputa assolutamente necessari per com- prendere il suo concreto svolgimento e per valutare la fonda- tezza dei contrapposti assunti delle parti, in diritto, con riguardo alle censure poste a base dell’impugnazione. Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 , c.p.c., deve, in conclusione,ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, onde è esclusa la possibilità di accedere all’esamenel merito del ricorso. 2.Il ricorso incidentale condizionato è assorbito in conseguenza del mancato accoglimento di quello principale 3.Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, assorbito l’in- cidentale condizionato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’in- cidentale; Ric. n. 4523/2023 –Sez. 3 – A d. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legit- timità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al compe- tente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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