CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 15667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n 1-') SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 15229 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cte elettivamente domiciliata tirS549studi« in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12 -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 9675/37/16, depositata il 29.12.2016; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. Fatti di causa La CTR ha accolto l'appello erariale avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti relativamente all'anno d'imposta 2010, in funzione del recupero di importi per Irap, Ires e Iva. Nella prospettazione erariale, avallata dai giudici d'appello, i costi di organizzazione di meeting formativi avevano connotazione di spese di rappresentanza e non di spese di formazione e/o aggiornamento del personale, come erroneamente ritenuto dai giudici di prime cure. Da detta diversa natura degli esborsi ne derivava l'indeducibilità ai sensi dell'art. 108 TUIR. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a otto motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. \r, (0 kr M.- o( ,2 p o <_ L 2, c...„42‘,, e •t e_ ,.."( et,c)s( Ti, r2 Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 75, comma 3, c.p.c., rerror in procedendo", la nullità del giudizio di appello per difetto di rappresentanza dell'ente, mancanza o nullità o invalidità della delega del direttore dell'ufficio al firmatario dell'appello nonché nullità dei della delega in personale e violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numeri 3 4 e 5 codice di procedura civile. Con il composito motivo si censura la sottoscrizione del ricorso ad opera di una persona fisica sprovvista della legittimazione a farlo. Il motivo è infondato. La CTR evoca opportunamente il rapporto di immedesimazione organica tra il firmatario del gravame di merito e l'ente rappresentato. Ha evidenziato questa Corte che "In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza" (Cass. n. 15460 del 2016). Ed ancora è stato puntualizzato che: "In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza" (Cass. n. 6691 del 2014; v. anche Cass. n. 200 del 2014). Sia la non appartenenza, sia l'usurpazione, non sono circostanze delle quali sia stata fornita la prova da parte della ricorrente. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992, "l'error in procedendo" per omesso rilievo della genericità dell'appello non riferito a specifiche statuizioni della sentenza impugnata, l'omessa articolazione da parte dell'ufficio appellante di motivi nel merito, la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la violazione delle norme sul giusto processo ex art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Attraverso il mezzo di ricorso si stigmatizza la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello erariale per difetto per genericità dei motivi. Il mezzo di ricorso è inammissibile. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato - come nella specie - un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la ritenuta ammissibilità dell'appello ad onta del difetto di specificità dei motivi, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e insufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame sottoposti al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello. I motivi d'appello non sono stati riportati nemmeno in parte, quindi non può apprezzarsene l'eventuale genericità o - ad onta di quanto perorato dalla contribuente - sufficiente specificità. Con il terzo motivo si contrasta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., l'errore in procedendo" in relazione agli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., l'omesso "esame e riferimento" alle specifiche deduzioni difensive dei numerosi documenti probatori versati in atti dalla società che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c. sotto il diverso profilo della capacità di agire della "sr/ agricola Utopia", rerror in procedendo", la violazione dell'art. 2331, comma 1, c.c., la violazione dell'art. 2384 c.c., in relazione agli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., l'omesso esame delle specifiche deduzioni difensive dei numerosi documenti probatori su tale punto versati in atti dalla società che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., rerror in procedendo", la falsa prospettazione in motivazione di circostanza di fatto non oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Con il sesto motivo si contesta l'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., lmerror in procedendo", l'omesso esame e riferimento" alle specifiche deduzioni difensive ed ai numerosi documenti probatori versati in atti dalla società che sono state oggetto di discussione delle parti in relazione all'art. 360 c.p.c. Con il settimo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'articolo 108 TUIR, la violazione e omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa applicazione del DM 19 novembre 2008, romesso esame e riferimento" allo "specifico documento probatorio unico 2011 evidenziante i dati contabili l'applicabilità la fattispecie dedotta in giudizio e controverso tra le parti dell'art. 1, comma 2, del D.M. 19/11/08", in all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. Il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono inammissibili. Dette censure tralignano dall'alveo dei vizi contemplati dai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360, mirando ad una rivisitazione più appagante per il contribuente del merito della controversia. Esse degradano, infatti, verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale. In breve, le complessive censure esondano dal modello legale di denuncia proprio dei vizi riconducibili ai tre numeri della rammentata norma, in quanto pongono all'evidenza a proprio presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. La diversa ricostruzione è, innanzitutto, predicata attraverso un eccentrico richiamo del vizio di cui all'art 360, n. 3, c.p.c. Mette punto evidenziare, tuttavia, che "Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità" (Cass. n. 640 del 2019). Non miglior sorte implica il rimando al n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c., giovando rilevare che, come chiarito da questa Corte, "in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012" (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 3572 del 2021). Nella specie, peraltro, la CTR ha argomentato la decisione con un percorso logico che lascia ben comprendere la ratio decidendi, nella misura in cui evidenzia: l'incongruenza tra l'oggetto sociale della commissionaria rispetto al target dell'organizzazione degli eventi; la rappresentanza legale sintomaticamente riconducibile per più anni, sia con riferimento all'odierna ricorrente che alla commissionaria, al medesimo soggetto persona fisica; l'operatività della commissionaria nel campo agricolo. Mette in conto, allora, rammentare che nella nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", restando riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma la Corte di cassazione può verificare l'estrinseca correttezza del giudizio di fatto sotto il profilo della manifesta innplausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la fattispecie (Cass. n. 16502 del 2017). Ancora di recente questa Corte ha soggiunto che "In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Con l'ottavo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 n. 4 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 116 c.p.c., l'omesso esame e riferimento al coevo giudicato inter partes della CTR Roma, Sez. I, n. 2588/1/2016, depositato in atti dalla società ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c. Il motivo è infondato. In materia tributaria, invero l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. n. 21824 del 2018; Cass. n. 4832 del 2015). L'odierna fattispecie non è all'evidenza sussumibile entro il paradigma concettuale descritto. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate daila soccombenza e liquidate nella misura espressa in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo