Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:65
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑194/03
[OSCURATO:PERSONA] SpA
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” — Marchi nazionali anteriori denominativi, figurativi e tridimensionali contenenti l’elemento denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” — Prova dell’uso — Uso in una forma diversa — “Marchi difensivi” — Famiglia di marchi»
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 febbraio 2006
Massime della sentenza
1.
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 1, 43, n. 2 e 3, 50, n. 1, lett. a), e 56, n. 2]
2.
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 15, n. 2, lett. a)]
3.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4.
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
1. Nell’economia del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l’uso effettivo di un segno nel commercio per i prodotti e
i servizi per i quali è stato registrato rappresenta un presupposto essenziale affinché siano riconosciuti in capo al suo
titolare i diritti esclusivi che costituiscono l’oggetto della tutela accordata ai marchi. Così, gli artt. 15, n. 1, 50, n. 1,
lett. a), 43, n. 2 e 3, e 56, n. 2, del regolamento n. 40/94 impongono al titolare di un marchio l’onere di utilizzarlo ovvero
l’onere, nell’ambito dei procedimenti di opposizione, di decadenza o di nullità, di apportare la prova del suo uso effettivo.
È vero che queste disposizioni prevedono una deroga in base alla quale il titolare del marchio si sottrae alle conseguenze
della mancata osservanza di tali oneri qualora sussistano «legittime ragioni» per il mancato uso. Tuttavia, la nozione di
«legittime ragioni» che figura in tali disposizioni si riferisce a motivi che si fondano sull’esistenza di ostacoli all’utilizzazione
del marchio o a situazioni in cui lo sfruttamento commerciale del medesimo si rivelerebbe, tenuto conto di tutte le circostanze
rilevanti del caso, eccessivamente oneroso. Ostacoli del genere possono eventualmente derivare da una normativa nazionale
che, per esempio, impone restrizioni alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, di modo che una siffatta
normativa può essere invocata come legittima ragione per il mancato uso del marchio. Il titolare di una registrazione nazionale
che si oppone a una domanda di marchio comunitario, invece, non può invocare, per sottrarsi all’onere della prova che gli
incombe in forza dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, una norma nazionale che consente il deposito come marchi
dei segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto svolgenti funzione meramente difensiva di un diverso segno
oggetto di sfruttamento commerciale. Infatti, siffatte registrazioni non sono compatibili con la normativa sul marchio comunitario
risultante dal regolamento n. 40/94, ed il loro riconoscimento a livello nazionale non può rappresentare una «legittima ragione»
ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, di tale regolamento, per il mancato uso di un marchio anteriore sul quale si fonda l’opposizione
ad una domanda di marchio comunitario.
(v. punti 43, 46)
2. L’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario riguarda il caso in cui un marchio registrato,
nazionale o comunitario, è utilizzato in commercio in una forma leggermente differente rispetto a quella in cui è stata effettuata
la registrazione. Lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio
e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista
del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio
alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al
suo scopo, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il
segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo
è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo,
allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili,
in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede
che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del segno che
ne costituisce la forma utilizzata in commercio. L’art. 15, n. 2, lett. a), del detto regolamento non consente invece al titolare
di un marchio registrato di sottrarsi all’onere di utilizzazione di quest’ultimo invocando l’uso di un marchio simile oggetto
di una distinta registrazione.
(v. punto 50)
3. Non esiste, per il consumatore medio italiano, alcun rischio di confusione tra, da un lato, il segno figurativo comprendente
l’elemento denominativo, «[OSCURATO:PERSONA]», la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «cuoio e sue imitazioni,
articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni
da passeggio; fruste e articoli di selleria» e «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», che rientrano rispettivamente
nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e, dall’altro, i marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il marchio complesso contenente l’elemento verbale «the bridge wayfarer» e il marchio tridimensionale che riproduce
la dicitura «the bridge», registrati anteriormente in Italia per prodotti identici che rientrano nelle stesse classi, nonostante
l’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori e l’identità dei prodotti di cui trattasi, in quanto i segni in conflitto
non sono simili sotto il profilo semantico e il confronto sul piano visivo tra i segni in conflitto fa emergere forti dissomiglianze
tra questi, tali da poter considerare il solo elemento comune, costituito da una sequenza di sei lettere che compongono la
parola «bridge», insufficiente a dimostrare tra i marchi in esame, tenuto conto dell’impressione complessiva da essi prodotta,
un grado di somiglianza visiva significativo ai fini della valutazione del rischio di confusione. Per quanto riguarda la somiglianza
fonetica tra i segni in conflitto, essa ha un’importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola,
il pubblico rilevante, al momento dell’acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa.
(v. punti 101, 114, 116)
4. Qualora l’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori, il fatto che
tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o «famiglia», come può essere
il caso, in particolare, laddove riproducono integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico
o denominativo, che li differenzia l’uno dall’altro, oppure laddove si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso
o suffisso estrapolato da un marchio originario, una tale circostanza costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione
dell’esistenza di un rischio di confusione.
Infatti, in ipotesi simili, un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto
e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da
indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti
abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o un’origine imparentata. Un siffatto rischio
di associazione tra il marchio richiesto e i marchi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull’origine commerciale
dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando il confronto tra il marchio richiesto e i
marchi anteriori, considerati ciascuno isolatamente, non consente di dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione diretta.
In un caso del genere, il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi
di cui trattasi non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l’uno o l’altro dei marchi seriali
anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie.
Tuttavia, il rischio di associazione può essere invocato solo se ricorrono due presupposti cumulativi. In primo luogo, il
titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’utilizzo di tutti i marchi che appartengono alla
serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie». In secondo luogo, il marchio richiesto non
soltanto dev’essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da
consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, ad esempio, qualora l’elemento comune ai marchi seriali
anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi
appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.
(v. punti 123-127)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 febbraio 2006 (
*
)
«Marchio comunitario − Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” − Marchi nazionali anteriori denominativi,
figurativi e tridimensionali contenenti l’elemento denominativo “[OSCURATO:PERSONA]” − Prova dell’uso − Uso in una forma diversa − “Marchi
difensivi”− Famiglia di marchi»
Nella causa T-194/03,
[OSCURATO:PERSONA] SpA,
con sede in Scandicci, rappresentata dagli avv.ti P.L. Roncaglia, A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Boletto,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
, rappresentato dai sigg. M. Buffolo e O. Montalto, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Numana, rappresentata dall’avv. D. Marchi,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 marzo 2003 (procedimento
R 1015/2001‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra le società [OSCURATO:PERSONA] SpA e [OSCURATO:PERSONA]
– [OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]-Białecka, giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2003,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2003,
visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2003,
a seguito dell’udienza del 26 ottobre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L’art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), sul marchio comunitario,
come modificato, prevede:
«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso
effettivo nella [OSCURATO:PERSONA] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo
legittimo per il mancato uso.
2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:
a) l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere
distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;
(…)».
2 L’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 è così formulato:
«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre
la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario
anteriore è stato seriamente utilizzato nella [OSCURATO:PERSONA] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali
si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore
fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore
è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione
si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando
che l’utilizzazione nella [OSCURATO:PERSONA] è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore
è tutelato».
3 La regola 22, «Prova dell’utilizzazione», nn. 1-3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante
modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), prevede quanto
segue:
«1. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento, l’opponente deve dimostrare l’utilizzazione
o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l’[OSCURATO:PERSONA] invita l’opponente a fornire le prove entro un
preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’[OSCURATO:PERSONA] rigetta l’opposizione.
2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative
al luogo, al tempo, alla [estensione] e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per
i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.
3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette,
listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76,
paragrafo 1, lettera f) del regolamento».
Fatti della controversia
4 Il 24 settembre 1998 la società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«interveniente»)
presentava all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda per la registrazione
di un marchio comunitario, ai sensi del regolamento n. 40/94.
5 Il marchio di cui era chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:
6 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alle descrizione seguente:
– classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie;
ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
– classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
7 La domanda veniva pubblicata sul
Bollettino dei marchi comunitari
n. 47 del 14 giugno 1999.
8 Il 7 settembre 1999 la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (in prosieguo: la «ricorrente») si opponeva alla registrazione del
marchio richiesto adducendo i motivi previsti dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
9 L’opposizione si basava sulle seguenti registrazioni nazionali anteriori:
– registrazione italiana n. 370836, con effetto a far data dall’11 maggio 1979, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«generi di abbigliamento», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:
– registrazione italiana n. 704338, con effetto a far data dal 15 luglio 1964, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole», compresi nella classe 25, del segno figurativo di
seguito riprodotto:
– registrazione italiana n. 606709, con effetto a far data dal 22 ottobre 1990, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«calze e cravatte», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito riprodotto:
– registrazione italiana n. 593651, con effetto a far data dal 12 giugno 1990, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti
alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito
riprodotto:
– registrazione italiana n. 642952, con effetto a far data dal 14 giugno 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA];
– registrazione italiana n. 704372, con effetto a far data dal 22 giugno 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti
alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno tridimensionale di
seguito riprodotto:
– registrazione italiana n. 633349, con effetto a far data dal 22 giugno 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti
alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno tridimensionale di
seguito riprodotto:
– registrazione italiana n. 710102, con effetto a far data dal 7 dicembre 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti
alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA];
– registrazione italiana n. 721569, con effetto a far data dal 28 febbraio 1996, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti
alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno figurativo di seguito
riprodotto:
– registrazione italiana n. 630763, con effetto a far data dal 24 dicembre 1991, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, e per i prodotti corrispondenti
alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», compresi nella classe 25, del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA];
– registrazione italiana n. 642953, con effetto a far data dal 26 ottobre 1994, per i prodotti corrispondenti alla definizione
«cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», compresi nella classe 18, del segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
10 Con decisione 15 novembre 2001, la divisione di opposizione dell’UAMI respingeva l’opposizione, considerando che, nonostante
le interconnessioni tra il grado di affinità dei prodotti e il grado di similitudine dei segni in conflitto, un rischio di
confusione tra questi ultimi, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poteva essere ragionevolmente
escluso considerate le loro differenze sotto il profilo fonetico e visuale.
11 In data 3 dicembre 2001 la ricorrente presentava ricorso all’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.
12 Con decisione 17 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva
il ricorso. Essa innanzi tutto estrometteva dalla sua valutazione le registrazioni anteriori nn. 370836, 704338, 606709 e
593651, perché l’uso dei marchi corrispondenti non era stato provato (decisione impugnata, punti 12 e 13). Essa escludeva
altresì la registrazione anteriore n. 642952, perché l’opponente non aveva fornito prove sufficienti dell’uso del marchio
corrispondente (decisione impugnata, punto 14). La commissione di ricorso confrontava poi gli altri sei marchi anteriori,
coperti dalle registrazioni nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953, con il marchio richiesto, e concludeva nel
senso dell'inesistenza di somiglianze concettuali, visive e fonetiche tra essi (decisione impugnata, punti 16 e segg.). Escludeva
pertanto ogni rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
negando rilevanza nella fattispecie al principio d’interdipendenza tra somiglianza dei prodotti e somiglianza dei segni, data
l'assenza tra detti marchi di un quantum di somiglianza, necessario a giustificare l'applicazione di tale principio (decisione
impugnata, punto 25).
Conclusioni delle parti
13 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– ingiungere all’UAMI di respingere la domanda di registrazione proposta dall’interveniente;
– condannare l’UAMI alle spese.
14 All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al secondo capo delle sue conclusioni, dichiarazione di cui si è preso
atto nel verbale dell’udienza.
15 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
16 Le censure mosse dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento possono essere raggruppate in due motivi, attinenti,
da un lato, alla violazione dell’art. 8, n 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, alla violazione dell’art. 15,
n. 2, lett. a), e dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché alla violazione della regola 22 del regolamento
n. 2868/95.
Sul motivo attinente alla violazione dell’art. 15, n. 2, lett. a), e dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché
alla violazione della regola 22 del regolamento n. 2868/95
Argomenti delle parti
17 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nel fondare la sua valutazione relativa al
rischio di confusione unicamente sui marchi anteriori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo gli altri marchi di cui
la ricorrente è titolare e negando all’insieme dei marchi anteriori la tutela specifica che spetta ai «marchi seriali». La
ricorrente rileva che i marchi anteriori non considerati dalla commissione di ricorso sono stati registrati meno di cinque
anni prima del deposito dell’opposizione, e che essi sono pertanto sottratti all’onere di utilizzazione ai sensi dell’art. 43
del regolamento n. 40/94. I detti marchi anteriori avrebbero dunque dovuto essere presi in considerazione dalla commissione
di ricorso per il solo fatto di essere stati registrati.
18 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso, nel valutare il rischio di confusione senza prendere
in considerazione il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per la classe 25, coperto dalla registrazione n. 642952, non ritenendone
sufficientemente provato l’uso, ha violato la regola 22 del regolamento n. 2868/95. La ricorrente fa notare, a tale proposito,
che la citata regola include anche i cataloghi e le inserzioni pubblicitarie tra gli elementi di prova che possono essere
prodotti per dimostrare l’utilizzazione di un marchio. Ebbene, per dimostrare l’uso concreto ed effettivo del detto marchio,
la ricorrente avrebbe prodotto dinanzi alla commissione di ricorso, in ottemperanza alla regola citata, numerose inserzioni
pubblicitarie, oltre che i suoi cataloghi. Tali elementi di prova sarebbero stati a torto considerati insufficienti dalla
commissione di ricorso. Ad ogni buon conto, la ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale ulteriori documenti relativi all’uso
del detto marchio.
19 In terzo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato non prendendo in considerazione, nella sua valutazione
del rischio di confusione, i marchi figurativi anteriori coperti dalle registrazioni nn. 370836, 704338, 606709 e 593651,
ritenendo che il loro utilizzo non fosse stato dimostrato. Secondo la ricorrente, tali marchi anteriori devono essere qualificati
come «marchi difensivi» ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato (in prosieguo: la legge italiana
sui marchi), e, in quanto tali, esclusi, ai sensi dell’art. 42, quarto comma, della detta legge, dalla decadenza per mancata
utilizzazione. La ricorrente ricorda che i marchi cosiddetti «difensivi» hanno l’obiettivo di ampliare l’ambito di tutela
del marchio principale contro il rischio di confusione, consentendo al loro titolare di opporsi alla registrazione di un marchio
identico o simile a questi ultimi, anche se esso, di per sé, non presenta una somiglianza tale con il marchio principale da
poter implicare un rischio di confusione. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i marchi
anteriori citati non costituissero «marchi difensivi», in quanto non registrati contemporaneamente o successivamente al marchio
anteriore principale. A tale proposito, la ricorrente osserva, da un lato, che la commissione di ricorso ha tralasciato di
considerare la circostanza che la ricorrente ha ottenuto la cessione, da parte di terzi, delle registrazioni nn. 704338 e
607909 precisamente allo scopo di utilizzarle come «marchi difensivi», e, dall’altro, che le registrazioni dell’insieme dei
marchi di cui la ricorrente invoca il carattere difensivo sono, in ogni caso, successive sia alla registrazione italiana del
marchio [OSCURATO:PERSONA], risalente al 1975, su cui non è stata basata l’opposizione, sia all’uso effettivo del marchio
anteriore [OSCURATO:PERSONA], che risale agli anni ‘70.
20 Infine, per quanto riguarda, in particolare, la registrazione n. 370836, la ricorrente sostiene che le prove dell’utilizzazione
del marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA] devono essere considerate idonee a dimostrare anche l’uso del marchio anteriore coperto da
tale registrazione, che si differenzia dal marchio [OSCURATO:PERSONA] unicamente per una variazione trascurabile. A tale proposito
la ricorrente ricorda che, conformemente all’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l’impiego di un marchio comunitario
in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui
esso è stato registrato è considerata come uso di tale marchio. È dunque in violazione dell’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento
n. 40/94 che, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha omesso di prendere in considerazione, nella valutazione
del rischio di confusione, il marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il suo uso non fosse stato provato.
21 Quanto alla prima censura della ricorrente, l’UAMI replica che, per potersi avvalere della nozione di «marchi seriali», la
ricorrente avrebbe dovuto provare l’uso di tutti i suoi marchi, cosa che non ha fatto.
22 Quanto al secondo addebito, l’UAMI ribatte che la commissione di ricorso ha correttamente valutato i mezzi di prova prodotti
dalla ricorrente, ritenendoli insufficienti per provare l’uso del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] registrato con il n. 642952.
23 Per quanto infine riguarda la terza censura della ricorrente, l’UAMI rileva che dall’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94
risulta che l’uso del marchio anteriore è condizione necessaria affinché possa essere accolta l’opposizione alla registrazione
di un marchio comunitario più recente. L’UAMI osserva anche che la tutela del «marchio difensivo» non è prevista dalla prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia
di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e che il suo riconoscimento non è compatibile con la normativa comunitaria in
materia di marchi.
24 In primo luogo, l’interveniente rileva che la ricorrente, per sostenere la sua tesi secondo la quale essa è titolare di «marchi
seriali», avrebbe dovuto dimostrare l’uso di tutti i suoi marchi.
25 In secondo luogo, l’interveniente sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente escluso dalla sua valutazione il
marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA] protetto con la registrazione n. 642952. A tale riguardo essa sostiene che le informazioni relative
ad articoli contrassegnati da un marchio, contenute in cataloghi o in annunci pubblicitari, non dicono nulla, di per sé, sull’importanza
quantitativa dell’uso di tale marchio, dovendo essere integrate da altri documenti che dimostrino una diffusione ampia ed
importante del marchio nel territorio interessato. Nel caso specifico la commissione di ricorso ha verosimilmente, secondo
l’interveniente, tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva prodotto un solo catalogo autunno/inverno 1994-1995, ed alcune
inserzioni pubblicitarie del 1995, il che l’ha ragionevolmente condotta a ritenere che il marchio in questione avesse fatto
oggetto di un uso puramente simbolico.
26 Per quanto infine riguarda la censura della ricorrente relativa alla mancata considerazione dei suoi «marchi difensivi», l’interveniente
ribatte che l’ampliamento della protezione di un marchio mediante «marchi difensivi» presuppone l’esistenza di un marchio
principale, di modo che, per poter essere ritenuto «difensivo», un marchio deve essere depositato insieme o successivamente
a quello principale, e non ad una data precedente. L’interveniente osserva anche, da un lato, che le registrazioni anteriori
nn. 370836 e 704338 sono state ottenute per prodotti rientranti nella classe 25, mentre l’oggetto principale dell’attività
della ricorrente è costituito da prodotti della classe 18, e, dall’altro, che i «marchi difensivi» devono, in generale, presentare
soltanto leggere variazioni rispetto al marchio principale: i marchi anteriori che la ricorrente afferma essere «difensivi»,
invece, differiscono in modo rilevante dal marchio anteriore principale [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
27 Per quanto riguarda la prima censura della ricorrente, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima,
la commissione di ricorso ha fondato la sua valutazione del rischio di confusione sul confronto tra il marchio richiesto e
i sei marchi anteriori corrispondenti alle registrazioni nn. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953. Al punto 11
della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha espressamente affermato che i detti marchi anteriori erano sottratti
alla prova dell’uso a norma dell’art. 43 del regolamento n. 40/94, dato che il periodo quinquennale dalla loro registrazione,
previsto da tale disposizione, non era ancora scaduto. Essa ha pertanto concluso che i sei citati marchi dovevano essere presi
in considerazione per valutare se esistesse un rischio di confusione con il marchio richiesto, in relazione a tutti i prodotti
per i quali erano stati registrati. Tale conclusione è stata confermata al punto 15 della decisione impugnata.
28 È solo al momento di analizzare l’argomento della ricorrente secondo cui i marchi anteriori dovevano essere considerati come
appartenenti ad una «famiglia di marchi» e quindi beneficiare, a tale titolo, di una protezione ampliata, che la commissione
di ricorso ha constatato, in base alla valutazione degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, che i vari prodotti venduti
da quest’ultima «[venivano] quasi tutti pubblicizzati e commercializzati sotto il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” e, per una piccola
parte, con il segno figurativo “[OSCURATO:PERSONA]”», e che pertanto il consumatore italiano entrava in contatto unicamente
con i due marchi anteriori indicati (punto 22 della decisione impugnata). Fondandosi su tale constatazione, la commissione
di ricorso ha concluso che la protezione ampliata invocata dalla ricorrente, connessa all’esistenza di un’asserita «famiglia
di marchi», non era giustificata nel caso di specie, poiché la sola registrazione di numerosi marchi, non seguita dall’utilizzo
in commercio di questi ultimi, non bastava a configurare una tale nozione.
29 La censura in questione è in realtà diretta a contestare tale conclusione della commissione di ricorso e la constatazione
sulla quale quest’ultima si fonda. Poiché mette in causa talune valutazioni della commissione di ricorso effettuate in sede
di analisi nel merito dell’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, tale censura dovrà essere esaminata
nell’ambito dell’analisi del motivo relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
30 Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, nel valutare il rischio di confusione senza
prendere in considerazione il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] per la classe 25, coperto dalla registrazione n. 642952, non
ritenendone sufficientemente provato l’uso, ha violato la regola 22 del regolamento n. 2868/95.
31 Secondo l’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo articolo, su istanza del
richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel
corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio nazionale anteriore
è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.
Ai termini della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, «[l]e informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare
l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla [estensione] e alla natura dell’utilizzazione
del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione». In forza
del n. 3 della citata regola, i cataloghi e le inserzioni nei giornali rientrano tra gli elementi di prova che possono essere
prodotti per dimostrare l’utilizzazione.
32 Si deve rilevare che un uso serio del marchio presuppone la sua utilizzazione effettiva sul mercato interessato ai fini dell'identificazione
di prodotti o di servizi. Così, si deve ritenere che non integri uso serio un'utilizzazione minima e insufficiente per considerare
che un dato marchio è realmente ed effettivamente impiegato su un determinato mercato. In proposito, anche se il titolare
ha l’intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio, ove quest’ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato
in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa che esso non possa essere percepito
dai consumatori come un’indicazione dell’origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione
del marchio [sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑39/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Harrison (HIWATT),
Racc. pag. II‑5233, punto 36, e 9 luglio 2003, causa T‑156/01, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
Racc. pag. II‑2789, punto 35].
33 Nel caso di specie, la ricorrente doveva dimostrare l’utilizzazione in Italia del marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato
per i prodotti corrispondenti alla definizione «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», appartenenti alla classe
25. Inoltre, tale prova doveva essere fornita per il periodo quinquennale precedente alla pubblicazione della domanda di marchio,
ossia per il periodo 14 giugno 1994 - 14 giugno 1999.
34 Dall’analisi della documentazione contenuta nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale risulta che le uniche prove fornite
dalla ricorrente relative all’utilizzazione del marchio denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] per gli articoli della classe 25
sono costituite da un catalogo autunno-inverno 1994/1995 e da inserzioni pubblicitarie effettuate nel 1995. Gli altri cataloghi
prodotti dalla ricorrente sono privi di data.
35 Occorre osservare che le prove apportate dalla ricorrente sono molto limitate per quanto riguarda il 1994 e inesistenti per
gli anni 1996‑1999.
36 Ciò premesso, occorre considerare che le prove prodotte dalla ricorrente, a prescindere dalla loro idoneità a fornire elementi
relativi all’importanza quantitativa dell’uso del marchio controverso, non dimostrano che quest’ultimo sia stato presente
sul mercato italiano in maniera costante, per i prodotti per i quali è stato registrato, nel corso del periodo quinquennale
precedente la data di pubblicazione della domanda di marchio, contrariamente a quanto richiede l’art. 43, n. 2, del regolamento
n. 40/94, in combinato disposto con il n. 3 del medesimo articolo.
37 Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l’uso effettivo di detto marchio per i prodotti in questione
non fosse stato dimostrato.
38 Peraltro, i documenti presentati dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili e pertanto non
devono essere presi in considerazione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale, il ricorso di cui esso
viene investito mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell’art. 63 del
regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle
prove prodotte dinanzi ad esso per la prima volta [sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI
(Calandre), Racc. pag. II‑701, punto 18; 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251,
punto 67; 4 novembre 2003, causa T‑85/02, Díaz/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (CASTILLO), Racc. pag. II‑4835, punto 46; 13 luglio
2004, causa T‑115/03, Samar/UAMI – Grotto ([OSCURATO:PERSONA]), Racc. pag. I‑2939, punto 13, e 1° febbraio 2005, causa T‑57/03, SPAG/UAMI
– Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. I‑287, punto 20; v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑237/01,
Alcon/UAMI – Dr. [OSCURATO:PERSONA] (BSS), Racc. pag. II‑411, punti 61 e 62, confermata con ordinanza della Corte 5 ottobre
2004, causa C‑192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I‑8993].
39 Da quanto precede discende che la seconda censura del motivo in esame deve essere respinta in quanto infondata.
40 Con la terza censura, in primo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato nell’escludere dalla sua
valutazione relativa al rischio di confusione le registrazioni nn. 370836, 704338, 606709 e 593651, con la motivazione che
l’uso dei marchi corrispondenti non era stato dimostrato. La ricorrente sostiene che i citati marchi sono «marchi difensivi»,
sottratti come tali alla prova dell’utilizzazione, conformemente alla legge italiana sui marchi.
41 Al punto 12 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, constatando che i quattro marchi anteriori citati non figuravano
né nei cataloghi né nelle inserzioni pubblicitarie prodotti dalla ricorrente, ha concluso che la documentazione apportata
nel corso del procedimento di opposizione era inidonea a provare la presenza sul mercato dei detti marchi. Al punto seguente,
la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale ai marchi controversi, trattandosi di
«marchi difensivi», poteva giovare l’uso del marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito ha innanzi tutto rilevato che
i «marchi difensivi» sono di natura ausiliaria, essendo registrati non per essere usati in commercio, ma all’unico scopo di
ampliare la sfera di protezione del marchio principale, e che dalla loro natura consegue logicamente che la loro registrazione
deve essere posteriore o contestuale a quella del marchio principale. Essa ha poi constatato che le registrazioni dei quattro
marchi in questione erano anteriori alla registrazione del marchio [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, ha concluso che i detti marchi
non potevano essere considerati «marchi difensivi» e che, trattandosi di marchi di cui non era stato provato l’uso, essi dovevano
essere estromessi dalla valutazione relativa all’esistenza di un rischio di confusione con il marchio richiesto.
42 Occorre rilevare che se in diritto italiano, l’art. 42, n. 4, della legge sui marchi prevede una deroga alla regola della
decadenza del marchio per mancata utilizzazione quinquennale, sancita al n. 1 del medesimo articolo, qualora «il titolare
del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei
quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi», l'istituto del « marchio difensivo »
è invece sconosciuto al sistema di tutela del marchio comunitario.
43 A questo proposito si deve rilevare che, nell’economia del regolamento n. 40/94, l’uso effettivo di un segno nel commercio
per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato rappresenta un presupposto essenziale affinché siano riconosciuti
in capo al suo titolare i diritti esclusivi che costituiscono l'oggetto della tutela accordata ai marchi. Così, l’art. 15,
n. 1, del regolamento n. 40/94 dispone che, «[s]e entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato
oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella [OSCURATO:PERSONA] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato,
o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni
previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso». Secondo l’art. 50, n. 1, lett. a), il titolare
del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni,
non ha formato oggetto di un uso effettivo nella [OSCURATO:PERSONA] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non
vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. L’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che l’opposizione
a una domanda di marchio comunitario debba essere respinta se il titolare di un marchio anteriore, comunitario o nazionale,
che ha fatto opposizione non adduce, su istanza del richiedente, la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la
pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nella [OSCURATO:PERSONA] o nello
Stato membro in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione,
o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione. Una disposizione analoga è prevista all’art. 56, n. 2, del regolamento
n. 40/94 nel caso di deposito di una domanda di decadenza o di nullità.
44 Il ruolo centrale che l’onere di utilizzazione del marchio riveste nel sistema del regolamento n. 40/94 è del resto confermato
dal nono ‘considerando’ del detto regolamento, il quale enuncia che «è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché,
nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».
45 Ne consegue che, le registrazioni cosiddette «difensive» non sono compatibili con il sistema di tutela del marchio comunitario
voluto dal regolamento n. 40/94.
46 È vero che le disposizioni di tale regolamento che impongono al titolare di un marchio l’onere di utilizzarlo ovvero, nell’ambito
dei procedimenti d’opposizione, di decadenza o di nullità, di apportare la prova del suo uso effettivo prevedono una deroga
in base alla quale il titolare del marchio si sottrae alle conseguenze della mancata osservanza di tali oneri qualora sussistano
«legittime ragioni» per il mancato uso. Tuttavia occorre considerare che la nozione di «legittime ragioni» che figura in tali
disposizioni si riferisce a motivi che si fondano sull’esistenza di ostacoli all’utilizzazione del marchio o a situazioni
in cui lo sfruttamento commerciale del medesimo si rivelerebbe, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, eccessivamente
oneroso. Ostacoli del genere possono eventualmente derivare da una normativa nazionale che, per esempio, impone restrizioni
alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio : una siffatta normativa può essere invocata come legittima
ragione per il mancato uso del marchio. Il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di marchio
comunitario, invece, non può invocare, per sottrarsi all’onere della prova che gli incombe in forza dell’art. 43, nn. 2 e
3, del regolamento n. 40/94, una norma nazionale che, come l’art. 42, n. 4, della legge italiana sui marchi, consente il deposito
come marchi di segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto svolgenti funzione meramente difensiva di un
diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale. Infatti, come statuito al precedente punto 45, siffatte registrazioni non
sono compatibili con la normativa sul marchio comunitario risultante dal regolamento n. 40/94, ed il loro riconoscimento a
livello nazionale non può rappresentare una «legittima ragione», ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, di tale regolamento, per
il mancato uso di un marchio anteriore sul quale si fonda l’opposizione ad una domanda di marchio comunitario.
47 Per le ragioni che precedono, occorre quindi respingere la terza censura del motivo in esame nella parte in cui si fonda sul
carattere asseritamente difensivo, ai sensi della legge italiana sui marchi, di taluni marchi anteriori estromessi dalla commissione
di ricorso.
48 Nell’ambito della sua terza censura, in secondo luogo, la ricorrente sostiene che i numerosi elementi da essa prodotti nel
corso del procedimento dinanzi all’UAMI al fine di dimostrare l’utilizzazione del marchio anteriore [OSCURATO:PERSONA] sono idonei
a provare anche l’uso effettivo del marchio protetto dalla registrazione n. 370836, il quale si differenzia dal marchio [OSCURATO:PERSONA] unicamente per variazioni trascurabili. A tale riguardo, la ricorrente rimanda sia all’art. 15, n. 2, lett. a), del
regolamento n. 40/94, secondo il quale l’utilizzazione di un marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che
non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato è considerato come uso di tale
marchio, sia all’art. 42, n. 2, della legge italiana sui marchi, che contiene una disposizione analoga.
49 Tale argomento deve essere respinto.
50 Infatti, l’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, cui si riferisce la ricorrente, riguarda il caso in cui un marchio
registrato, nazionale o comunitario, è utilizzato in commercio in una forma leggermente differente rispetto a quella in cui
è stata effettuata la registrazione. Lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma
utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare
al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono
di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti.
Conformemente al suo scopo, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni
in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali
quest'ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di
questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi
trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione
prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del
segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio. L’art. 15, n. 2, lett. a), non consente invece al titolare di un
marchio registrato di sottrarsi all’onere di utilizzazione di quest'ultimo invocando l’uso di un marchio simile oggetto di
una distinta registrazione.
51 Nel caso di specie, la ricorrente cerca in realtà di provare l’uso del marchio protetto dalla registrazione n. 370836 facendo
valere gli stessi elementi di prova prodotti dinanzi all’UAMI relativamente all’uso del marchio [OSCURATO:PERSONA], protetto da registrazioni
distinte. In tali circostanze, per le ragioni che sono state sopra esposte e senza che sia necessario accertare se il marchio
oggetto della registrazione n. 370836 possa essere considerato complessivamente equivalente al marchio [OSCURATO:PERSONA], occorre
considerare che i presupposti per l’applicazione dell’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 non ricorrono nel
caso di specie.
52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la terza censura del motivo in esame dev’essere respinta in quanto infondata.
53 Ne consegue che il motivo in esame deve essere interamente respinto.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
54 In primo luogo, la ricorrente osserva di essere titolare di numerosi marchi contenenti il termine «bridge», i quali costituiscono
una «famiglia» di marchi, ovvero dei «marchi seriali». Tale circostanza, idonea ad accrescere il rischio di confusione tra
i marchi controversi, sarebbe stata trascurata dalla commissione di ricorso sulla base di un’interpretazione errata delle
disposizioni del regolamento n. 40/94 relative alla prova dell’uso dei marchi.
55 La ricorrente sostiene altresì che i marchi di cui essa è titolare sono marchi complessi, aventi tutti un termine in comune,
il vocabolo inglese «bridge», accompagnato da altri elementi, denominativi o figurativi. Tutti gli elementi costitutivi dei
citati marchi non avrebbero alcuna relazione con i prodotti che essi contrassegnano. Tali marchi possiederebbero pertanto
un elevato carattere distintivo, rafforzato, per quanto riguarda il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], dall’uso massiccio che
ne è stato fatto, e che sarebbe dimostrato dalla voluminosa documentazione prodotta dalla ricorrente dinanzi alla commissione
di ricorso. La ricorrente osserva che la giurisprudenza, sia italiana che comunitaria, riconosce ai marchi di questo tipo
un’ampia tutela. A tale proposito la ricorrente ricorda che nella sentenza 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon (Racc.
pag. I‑5507, punto 18), la Corte ha affermato che «i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o
a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è
inferiore».
56 La ricorrente osserva che tanto la divisione di opposizione quanto la commissione di ricorso hanno del resto ammesso che il
marchio [OSCURATO:PERSONA] esprime un concetto che non presenta alcun legame con i prodotti per i quali esso è stato registrato e
che, di conseguenza, esso è dotato di un carattere distintivo intrinseco. La commissione di ricorso avrebbe anche riconosciuto
il carattere notorio del marchio [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze circa la valutazione del rischio
di confusione.
57 In secondo luogo, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, valutando il rischio di confusione,
del principio dell’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti. Richiamando la giurisprudenza comunitaria,
in particolare la sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL (Racc. pag. I‑6191), essa sostiene che il rischio
di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, i quali
devono essere considerati interdipendenti.
58 In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto tra i segni oggetto della controversia, la ricorrente afferma che la commissione
di ricorso ha errato nel ritenere che i marchi anteriori e quello di cui è stata chiesta la registrazione non fossero simili.
59 Per quanto riguarda il confronto dal punto di vista visivo, la ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto affermato nella
decisione impugnata, la presenza, nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione, a fianco dell’elemento denominativo
«bainbridge», di un disegno che riproduce un rotolo di tela che si spiega fino ad assumere la forma della vela di un’imbarcazione
non faccia che accrescere il rischio di confusione fra tale marchio e i marchi figurativi anteriori, poiché anche questi ultimi
sono composti da un elemento denominativo, contenente il termine «bridge», e da elementi grafici. Tale circostanza potrebbe
far credere al pubblico che i prodotti caratterizzati dal marchio di cui è stata chiesta la registrazione provengano dalla
ricorrente e costituiscano una linea di prodotti destinata in particolare agli amanti della vela e della nautica. Tale impressione
sarebbe ulteriormente rafforzata dalla circostanza che l’elemento figurativo del marchio anteriore, protetto dalla registrazione
n. 721569, riproduce il disegno di una rosa dei venti, simbolo nautico per eccellenza.
60 La ricorrente osserva anche che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio figurativo anteriore oggetto
della registrazione n. 370836 sono molto simili dal punto di vista grafico.
61 Quanto al confronto tra i segni dal punto di vista concettuale, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato
nel ritenere che il consumatore medio italiano disponga di una conoscenza delle lingue straniere tale da permettergli di cogliere
la pretesa differenza concettuale esistente tra i marchi in conflitto.
62 A tale proposito, la ricorrente sostiene che l’affermazione della commissione di ricorso, secondo la quale il citato consumatore
è in grado di comprendere il significato del termine inglese «bridge», è erronea. Essa rileva che tale termine non ha alcuna
assonanza con il termine italiano corrispondente, «ponte», e che il termine «bridge» è comunemente utilizzato, in italiano,
per indicare un gioco di carte.
63 Peraltro, anche volendo ritenere corretta la conclusione secondo cui il termine inglese «bridge» è comprensibile per il consumatore
medio italiano, essa avrebbe comunque dovuto indurre la commissione di ricorso a riconoscere l’esistenza di una somiglianza
tra i marchi in conflitto, visto che tutti contengono tale termine. Al contrario, la commissione di ricorso ha ritenuto che
il consumatore medio italiano, benché in grado di comprendere il significato del termine «bridge» quando questo figura nei
marchi della ricorrente, non sia in grado di riconoscere il medesimo termine nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione,
poiché utilizzato in tale sede congiuntamente ad un altro termine, «bain», privo di significato in inglese, con il risultato
che tale ultimo marchio si presenterebbe al pubblico interessato come un insieme strettamente omogeneo, senza alcun significato
evidente.
64 La ricorrente contesta tale valutazione, aggiungendo che, se il consumatore medio italiano ha, come sostiene la commissione
di ricorso, una conoscenza delle lingue straniere sufficiente a permettergli di cogliere il significato del termine inglese
«bridge», egli sarà altresì in grado di comprendere, nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione, il termine francese
«bain», e sarà quindi portato a scindere il termine «bainbridge» in due parole. Essa ritiene non verosimile la tesi dell’interveniente,
secondo la quale il citato consumatore percepirà il marchio di cui è stata chiesta la registrazione come un cognome o come
un’indicazione geografica.
65 Secondo la ricorrente, il consumatore medio italiano non comprenderà probabilmente alcuno dei termini stranieri che compongono
i marchi in conflitto, oppure riconoscerà unicamente il termine «bridge», che egli identificherà in tutti i marchi in esame.
In entrambi i casi, il rischio di confusione sarebbe evidente. A sostegno delle proprie affermazioni la ricorrente invoca
numerose decisioni dell’UAMI nelle quali l’esistenza di un rischio di confusione è stata affermata senza fare alcun riferimento
alla circostanza che il significato dei marchi esaminati fosse o non fosse intelligibile per il consumatore interessato.
66 La ricorrente richiama infine svariate decisioni, pronunciate nell’ambito di procedimenti che presentavano forti analogie
con la presente fattispecie, nelle quali gli organi dell’UAMI hanno riconosciuto l’esistenza di un rischio di confusione tra
i marchi in conflitto.
67 L’UAMI giudica corretta la valutazione della commissione di ricorso.
68 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso non avrebbe
tenuto conto della circostanza che essa è titolare di una serie di marchi accomunati dall’elemento «bridge», l’UAMI ricorda
che la normativa comunitaria non riconosce alcuna protezione giuridica astratta ai «marchi seriali» e che, nel valutare l’eventuale
rischio di confusione con il marchio comunitario richiesto, ciascun segno anteriore deve essere preso in considerazione isolatamente.
Nell’ambito di tale valutazione, dunque, la nozione di «marchi seriali» non acquisterebbe rilevanza se non nel caso in cui
il consumatore interessato abbia effettivamente avuto contatto con ciascuno dei marchi anteriori, di cui sia stato fatto effettivamente
uso, di modo che egli ne ricavi l’impressione che esista tra gli stessi un legame tale da ricondurli tutti ad un’unica origine.
Di conseguenza, il concetto di «marchi seriali» o di «famiglia di marchi» non avrebbe rilievo se non in presenza di un uso
effettivo di ciascuno dei marchi.
69 Quanto poi all’argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto, nella sua valutazione,
né dell’interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti in esame e quella dei segni in esame, né della pretesa notorietà dei
marchi anteriori, l’UAMI ricorda che l’esistenza di un grado minimo di somiglianza tra i segni in conflitto è condizione indispensabile
perché si possa ritenere esistente un rischio di confusione: in mancanza di tale grado minimo di somiglianza non è più necessario
esaminare le altre circostanze che entrano in gioco nella valutazione globale del rischio di confusione, quali il carattere
distintivo intrinseco e la notorietà del marchio anteriore, o l’eventuale somiglianza tra i prodotti. Un tale grado minimo
di somiglianza tra i segni in conflitto non sarebbe rilevabile nella fattispecie.
70 L’UAMI, come la commissione di ricorso, considera che è solo nei marchi anteriori che il termine «bridge» si presta ad essere
estrapolato dall’insieme di cui fa parte. Al contrario, il marchio di cui è stata chiesta la registrazione costituirebbe un
tutto strettamente omogeneo, senza alcun significato evidente, nel quale l’elemento denominativo «bridge» perderebbe ogni
carattere individuale e si fonderebbe in un altro termine, chiaramente distinguibile dagli elementi che lo compongono. Secondo
l’UAMI, l’esperienza comune indica che le parole possono perdere o acquistare il loro significato se sono separate o unite
ad altre parole, come avviene nel caso del termine italiano «bella» quando esso è inserito nel termine «isabella».
71 L’UAMI fa anche notare che, sotto l’aspetto visivo, i segni in conflitto sono chiaramente differenti, per la loro lunghezza
e per l’oggetto grafico rappresentato.
72 L’interveniente condivide le valutazioni dell’UAMI per quanto attiene alle censure della ricorrente relative all’asserita
esistenza di «marchi seriali» e all’asserita mancata considerazione del principio d’interdipendenza tra la somiglianza dei
segni e la somiglianza dei prodotti. Quanto alla prima censura, l’interveniente aggiunge che la nozione di «marchi seriali»
presuppone che i marchi in questione abbiano una matrice comune, che non sarebbe ravvisabile nei marchi anteriori.
73 Per quanto riguarda il confronto tra i marchi in conflitto, l’interveniente fa notare, quanto agli elementi visivi, che il
marchio richiesto è un marchio complesso, figurativo e denominativo, comprensivo di un disegno provvisto di grande forza distintiva,
capace di attirare l’attenzione del consumatore e di indicare l’origine nautica del marchio e dei prodotti che esso designa.
Essa richiama inoltre la rappresentazione grafica particolare dell’elemento denominativo «bainbridge». Il marchio di cui è
stata chiesta la registrazione e i marchi anteriori sarebbero diversi anche sotto il profilo fonetico.
74 Sotto il profilo concettuale, l’interveniente evidenzia che il termine «bainbridge» è un cognome molto diffuso negli [OSCURATO:PERSONA]. In questo caso si tratterebbe del nome di uno dei due fondatori della società americana [OSCURATO:PERSONA].,
produttrice di tessuti per vele, di cui l’interveniente è distributrice esclusiva per l’Italia. Il termine sarebbe anche un
toponimo, indicante una cittadina nello Stato di Washington, nonché una piccola isola in un lago dello Stato della Georgia.
Di conseguenza, secondo l’interveniente, il termine «bainbridge» non deve essere considerato una parola composta, ma un nome
unico privo di qualunque legame concettuale con i marchi anteriori, i quali rimandano all’idea di un ponte.
Giudizio del Tribunale
75 L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dispone che «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato» e che «il rischio di confusione
comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
76 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese legate economicamente.
77 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione che
il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi in esame, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti
del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati
[v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
Racc. pag. II‑2821, punti 31‑33, e giurisprudenza ivi citata].
78 Nel presente caso, data la natura dei prodotti interessati, contraddistinti nel modo riportato ai precedenti punti 6 e 9,
il pubblico pertinente rispetto al quale va effettuata l’analisi del rischio di confusione è costituito, per tutti i prodotti
controversi, dal consumatore medio dello Stato membro in cui sono tutelati i marchi anteriori, cioè l’Italia.
79 A norma dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dunque
procedere al confronto tra i prodotti interessati, da un lato, e i segni in conflitto, dall’altro.
– Sui prodotti controversi
80 Secondo la giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi, si deve tener conto di tutti
i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi. Questi fattori includono, in particolare,
la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [sentenza del Tribunale
23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ELS), Racc. pag. II‑4301, punto 51].
81 Nel presente caso, l’opposizione si fonda su marchi anteriori registrati per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25, o
ad una di esse, ed è diretta contro la registrazione del marchio richiesto per prodotti appartenenti alle stessi classi.
82 Per quanto concerne la valutazione del grado di somiglianza dei prodotti, è dunque sufficiente rilevare che, come risulta
dalle definizioni riportate ai precedenti punti 6 e 9, i prodotti interessati dalla domanda di marchio e quelli coperti dai
marchi anteriori sono identici, circostanza sulla quale le parti peraltro concordano.
– Sui segni controversi
83 Al punto 11 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che solamente sei degli undici marchi anteriori,
cioè i marchi tridimensionali contenenti l’elemento denominativo «the bridge» (registrazioni nn. 704372 e 633349), il marchio
denominativo [OSCURATO:PERSONA] (registrazione n. 710102), il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «the bridge wayfarer»
(registrazione n. 721579), il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] (registrazione n. 630763) e il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] (registrazione n. 642953), potevano essere presi in considerazione nella valutazione dell’esistenza di un rischio di
confusione.
84 Poiché nessuna delle censure mosse dalla ricorrente nei confronti di tale conclusione della commissione di ricorso ed esaminate
nell’ambito dell’analisi del primo motivo è stata accolta, occorre circoscrivere l’analisi relativa alla somiglianza dei segni
in conflitto al confronto tra il marchio richiesto e i sei marchi anteriori elencati al citato punto 11 della decisione impugnata
(in prosieguo: i «marchi anteriori pertinenti»).
85 Occorre innanzi tutto confrontare il marchio richiesto con ognuno dei marchi anteriori pertinenti preso isolatamente e, successivamente,
esaminare, nella parte dedicata all'analisi del rischio di confusione, l’argomento della ricorrente relativo all’esistenza
di un’asserita «famiglia» o «serie» di marchi anteriori.
86 Secondo costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dai segni, in considerazione,
in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei medesimi (sentenza SABEL, cit., punto 23, e sentenza ELS, cit.,
punto 62). Infatti, il consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi, la cui percezione dei marchi svolge
un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione, percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno
e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza SABEL, cit., punto 23).
87 Nella specie, i marchi anteriori pertinenti consistono in segni denominativi, in segni complessi, figurativi e denominativi,
e in segni tridimensionali, tutti contenenti un elemento denominativo comune, ossia la parola inglese «bridge», preceduta,
nella maggior parte dei segni, dall’articolo determinativo «the». Il marchio richiesto è un segno complesso costituito da
un’etichetta rettangolare in bianco e nero in cui è riprodotto il disegno di un rotolo di tela che si spiega fino ad assumere
la forma della vela di un’imbarcazione. Sul lato destro del disegno compare la dicitura «bainbridge», in caratteri neri corsivi,
che si estende in linea orizzontale sui due terzi della lunghezza dell’etichetta, ed è sottolineata da una riga nera che attraversa
tutta l’etichetta.
88 In via preliminare si deve rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, che i
marchi anteriori sono dotati di un’elevata capacità distintiva intrinseca in quanto costituiti da segni denominativi, complessi
e tridimensionali, i cui elementi, considerati isolatamente o nel loro insieme, non hanno alcun legame con i prodotti che
tali marchi contraddistinguono. Per quanto riguarda, in particolare, i marchi anteriori contenenti l’elemento denominativo
«the bridge», tale capacità risulta accresciuta in ragione dell’uso intensivo che ne è stato fatto. Orbene, risulta dalla
giurisprudenza della Corte che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo
del marchio anteriore e che i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà
sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenze SABEL, cit.,
punto 24, e Canon, cit., punto 18).
89 Per quanto riguarda invece l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe riconosciuto la notorietà
dei marchi anteriori, basta rilevare che una siffatta affermazione non si riscontra in nessun passo della decisione impugnata.
90 Occorre dunque verificare se la commissione di ricorso abbia potuto affermare, senza commettere errori di valutazione, che
non sussistono somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto.
91 Innanzi tutto occorre confrontare tali segni sotto il profilo visivo.
92 A tale proposito bisogna distinguere i marchi anteriori pertinenti in tre categorie, a seconda che si tratti di segni denominativi,
complessi, cioè composti da elementi figurativi e denominativi, oppure tridimensionali.
93 Appartengono alla prima categoria i marchi anteriori [OSCURATO:PERSONA] (registrazione n. 710102), [OSCURATO:PERSONA] (registrazione
n. 630763) e [OSCURATO:PERSONA] (registrazione n. 642953).
94 Il Tribunale ha dichiarato che un marchio complesso, denominativo e figurativo, può essere considerato somigliante ad un altro
marchio, o simile o identico ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest’ultima costituisce l’elemento dominante
nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine
di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino
trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), Racc. pag. II‑4335, punto 33].
95 Nella specie, quand’anche si ammettesse che l’elemento denominativo del marchio richiesto, «bainbridge», possa essere considerato
l’elemento maggiormente in grado di attirare l’attenzione del consumatore, si deve necessariamente rilevare che le somiglianze
visive tra tale elemento e i tre marchi anteriori controversi riguardano solo una sequenza di sei lettere, che compongono
la parola inglese «bridge». Tale parola, nel marchio richiesto, è affiancata dal prefisso «bain» e, nei marchi anteriori,
dai termini «over the», «the» e dal prefisso «foot».
96 Peraltro, la parola «bainbridge» nel marchio richiesto è corredata da elementi figurativi la cui importanza, benché possa
essere qualificata minore, tuttavia non è trascurabile nell’impressione di insieme prodotta da tale segno.
97 Orbene, considerate le citate differenze tra i tre marchi anteriori in questione e l’elemento denominativo del marchio richiesto
e tenuto conto dell’altro fattore di differenziazione costituito dagli elementi figurativi che caratterizzano quest'ultimo
marchio, la somiglianza tra i segni in conflitto rilevata al precedente punto 96 non è tale da prevalere nell’ambito di una
valutazione complessiva dei segni in conflitto sotto il profilo visivo.
98 La seconda categoria comprende solo il marchio complesso contenente l’elemento denominativo «the bridge wayfarer» (registrazione
n. 721579). Tale marchio riproduce il disegno in bianco e nero di una rosa dei venti attraversata da una linea orizzontale
nera. Detto elemento figurativo è posizionato tra le diciture «the bridge», in caratteri neri e in grassetto, e «wayfarer»,
in caratteri neri più piccoli.
99 Si deve rilevare che, sotto il profilo visivo, il detto marchio anteriore differisce in maniera sostanziale dal marchio richiesto.
Infatti, il solo elemento comune ai segni in conflitto, ossia una sequenza di sei lettere che compongono la parola «bridge»,
risulta nella fattispecie quasi impercettibile nell’impressione di insieme prodotta da tali segni, la quale è fortemente influenzata
dagli elementi figurativi, costituiti, oltre che dai disegni, dalla riproduzione grafica degli elementi denominativi che si
aggiungono alla citata parola, ossia il prefisso «bain» nel marchio richiesto e i termini «the» e «wayfarer» nel marchio anteriore
in esame.
100 Per quanto riguarda infine la terza categoria di marchi anteriori pertinenti, costituita da etichette tridimensionali che
riproducono la dicitura «the bridge», si deve necessariamente rilevare che le differenze dovute alla natura stessa di tali
marchi bastano ad escludere qualsiasi somiglianza sotto il profilo visivo con il marchio richiesto.
101 In conclusione, il confronto sotto il profilo visivo tra i segni in conflitto fa emergere forti dissomiglianze, tali da poter
considerare il solo elemento comune, costituito da una sequenza di sei lettere che compongono la parola «bridge», insufficiente
a dimostrare tra i marchi in esame, tenuto conto dell’impressione complessiva da essi prodotta, un grado di somiglianza visiva
significativo ai fini della valutazione del rischio di confusione.
102 Occorre poi confrontare i segni in conflitto sotto il profilo fonetico.
103 A questo proposito occorre rilevare che le somiglianze fonetiche tra i segni in conflitto sono abbastanza scarse se si confronta
il marchio richiesto con il marchio anteriore che contiene l’elemento denominativo «the bridge wayfarer» e con il marchio
anteriore denominativo [OSCURATO:PERSONA], mentre sono più marcate laddove tale confronto verte sui marchi anteriori denominativi
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e sui marchi anteriori tridimensionali che includono l’elemento denominativo «the bridge».
104 A tal riguardo, l’argomento esposto dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui le differenze
fonetiche «rispecchiano in larga parte quelle concettuali (…), dato che i marchi verranno pronunciati in funzione del significato
posseduto dalle parole che lo compongono», non convince.
105 Occorre invece considerare che il consumatore italiano pronuncerà verosimilmente i quattro citati marchi anteriori e il marchio
richiesto in modo tale che la parola «bridge» sarà sempre accentuata, in particolare in ragione della disposizione delle lettere
e della giustapposizione delle consonanti «d» e «g», sconosciuta alla lingua italiana. Peraltro, la somiglianza fonetica tra
i marchi anteriori denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i marchi anteriori tridimensionali contenenti l’elemento denominativo
«the bridge», da un lato, e il marchio richiesto contenente l’elemento denominativo «bainbridge», dall’altro, è ancor più
marcata dal momento che la parola «bridge» figura in tutti questi marchi nella stessa posizione. Tale somiglianza risulta
invece attenuata dalla presenza delle parole «the» e del prefisso «foot» nei marchi anteriori e del prefisso «bain» nel marchio
richiesto.
106 Alla luce delle considerazioni che precedono, va quindi riconosciuta l’esistenza di una certa somiglianza fonetica, quantomeno
tra il marchio richiesto e i quattro marchi anteriori citati.
107 Occorre infine confrontare i segni in conflitto sotto il profilo concettuale.
108 Il punto di partenza dell’analisi della commissione di ricorso riguardante il contenuto semantico dei marchi controversi è
costituito dal postulato, contestato dalla ricorrente, secondo cui il consumatore medio italiano dispone di una conoscenza
della lingua inglese sufficiente a fargli riconoscere il significato del termine «bridge» e a permettergli di collegarlo alla
parola italiana corrispondente, «ponte» (punto 17 della decisione impugnata).
109 Una premessa del genere non può essere contestata. Infatti, come osserva giustamente l’interveniente, la parola «bridge» rientra
nel lessico elementare della lingua inglese, la cui conoscenza si acquisisce in Italia ad un livello medio di scolarizzazione.
Lo stesso dicasi per i termini inglesi «the» e «foot», e per l’espressione «over the» che compare nei marchi anteriori.
110 La commissione di ricorso prosegue il suo ragionamento osservando che il consumatore italiano può comprendere la parola «bridge»
nel suo significato di ponte solo allorché si trova di fronte ai marchi anteriori, poiché solamente in questi marchi il detto
termine è utilizzato assieme all’articolo «the» o ad altre parole inglesi, come «foot», di agevole comprensione. Lo stesso
non potrebbe invece dirsi per quanto riguarda il marchio richiesto, dato che in tale marchio la parola «bridge» compare preceduta
dal prefisso «bain», che sarebbe, di per sé, totalmente privo di significato (punto 18 della decisione impugnata). Quindi,
secondo la commissione di ricorso, «mentre nei marchi anteriori il termine “bridge” si presta ad essere idealmente enucleato
dall’insieme del quale fa parte, il marchio “[OSCURATO:PERSONA]” configura un tutto omogeneo e solidale, senza alcun significato evidente
– se non come segno di fantasia, patronimico o luogo geografico – all’interno del quale la parola “bridge”, pur presente,
non possiede luce propria» (punto 19 della decisione impugnata).
111 Il ragionamento della commissione di ricorso risulta, al riguardo, esente da errori di valutazione.
112 Infatti, la circostanza che la parola «bridge» sia, nel marchio richiesto, preceduta dal prefisso «bain», privo di significato
nella lingua inglese, è tale da attenuare l'immediatezza del nesso semantico tra la detta parola e il concetto ad essa sotteso
in tale lingua. Quindi, l’insieme costituito dal termine «bainbridge» potrebbe facilmente essere percepito dal consumatore
italiano come una parola di fantasia o, tenuto conto anche del fatto che nella rappresentazione grafica del marchio questo
termine comincia con una lettera maiuscola, come un’indicazione geografica, che designa una città o una regione attraversata
da un fiume, alla stregua, ad esempio, della parola «Cambridge», oppure come un cognome. La rappresentazione grafica del segno
peraltro non contiene nessun elemento che possa evocare l’idea di un ponte. Il disegno che riproduce la vela di un’imbarcazione
potrebbe invece indurre il consumatore a pensare che l’indicazione «bainbridge» contraddistingua una località balneare, in
cui sono praticati sport nautici. Una tale associazione di idee può essere ancor più rafforzata per il consumatore medio italiano,
se si ammette che, come suggerisce la ricorrente, egli sia in grado di comprendere il significato della parola francese «bain»,
che compare come prefisso nel termine «bainbridge».
113 Invece, laddove è utilizzata nei marchi anteriori pertinenti, la parola «bridge» evoca immediatamente l’idea di un ponte.
Tale immediatezza del nesso semantico è corroborata da vari elementi, quali l’utilizzo dell’articolo «the», o di altri termini
derivati dalla lingua inglese in funzione di aggettivi qualificativi («foot»).
114 Alla luce di quanto esposto, occorre dunque considerare che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione
laddove ha dichiarato che i segni in conflitto non erano simili sotto il profilo semantico, e che quindi non può dirsi che
il marchio richiesto usurpi il concetto di «ponte» espresso dai marchi anteriori pertinenti (punto 20 della decisione impugnata).
– Sul rischio di confusione
115 Dalle considerazioni che precedono risulta che i segni in conflitto presentano somiglianze significative unicamente sotto
il profilo fonetico.
116 Orbene, nonostante l’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori pertinenti e l’identità dei prodotti contraddistinti
da questi ultimi e dal marchio richiesto, non si può affermare sulla base delle sole somiglianze fonetiche tra i segni in
conflitto che esiste tra essi un rischio di confusione. A questo proposito occorre rilevare che il grado di somiglianza fonetica
tra due marchi ha un’importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola, il pubblico rilevante,
al momento dell’acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa [sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa
T‑292/01, Phillips-[OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, e 28 giugno 2005, causa
T‑301/03, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]), Racc. pag. II‑2479]. Questo è il caso dei prodotti controversi
nella fattispecie.
117 Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione
laddove ha affermato che non esisteva un rischio di confusione per il consumatore tra il marchio richiesto e i sei marchi
anteriori pertinenti, considerati isolatamente.
118 Resta a questo punto da analizzare l’argomento della ricorrente secondo il quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati
dalla presenza della stessa componente denominativa, «bridge», costituiscono una «famiglia di marchi» o «marchi seriali».
A suo parere, una circostanza del genere è idonea a creare un rischio oggettivo di confusione in quanto il consumatore, di
fronte al marchio richiesto, che riproduce la stessa componente denominativa dei marchi anteriori, sarà indotto a credere
che la ricorrente è all’origine anche dei prodotti contraddistinti da tale marchio.
119 In via preliminare, si deve rilevare che il concetto di «marchi seriali» non è preso in considerazione dal regolamento n. 40/94.
120 Tale constatazione non consente tuttavia di respingere a priori l’argomentazione della ricorrente.
121 Per valutare la fondatezza di tale argomentazione, occorre innanzi tutto rammentare che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso
dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di tale marchio col marchio anteriore e dell’identità o
somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste per il pubblico un rischio di confusione,
il quale «comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94
precisa, peraltro, che «il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà
del marchio d’impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio d’impresa e il segno usato o registrato,
dal grado di somiglianza tra il marchio d’impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione
specifica della tutela».
122 Si deve inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 78, il rischio di confusione deve essere
valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi in esame e prendendo
in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
123 Ebbene, occorre riconoscere che, qualora l’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario si fondi su
più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o
«famiglia», come può essere il caso, in particolare, laddove riproducono integralmente uno stesso elemento distintivo con
l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l’uno dall’altro, oppure laddove si caratterizzino per
la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, una simile circostanza costituisce
un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione.
124 Infatti, in ipotesi simili, un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto
e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da
indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti
abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o un’origine imparentata. Un siffatto rischio
di associazione tra il marchio richiesto e i marchi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull’origine commerciale
dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando, come nella fattispecie, il confronto tra
il marchio richiesto e i marchi anteriori, considerati ciascuno isolatamente, non consente di dimostrare l’esistenza di un
rischio di confusione diretta. In un caso del genere, il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale
dei prodotti o dei servizi di cui trattasi non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l’uno o
l’altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa
serie.
125 Occorre tuttavia considerare che il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se ricorrono due presupposti
cumulativi.
126 In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’utilizzo di tutti i marchi
che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie». Infatti, affinché sussista
un rischio che il pubblico si sbagli circa il fatto che il marchio richiesto appartenga alla serie, i marchi anteriori che
fanno parte di tale serie devono necessariamente essere presenti in commercio. Poiché il riconoscimento della natura seriale
dei marchi anteriori implica l’ampliamento della sfera di tutela dei marchi appartenenti alla serie considerati isolatamente,
deve escludersi ogni valutazione astratta del rischio di confusione, fondata unicamente sull'esistenza di una pluralità di
registrazioni che, come nella specie, riproducono lo stesso elemento distintivo, e in assenza di un'effettiva utilizzazione
dei relativi marchi. Ne consegue che, in mancanza della prova di una tale utilizzazione, il rischio di confusione che può
eventualmente derivare dalla comparsa sul mercato del marchio richiesto dovrà essere valutato confrontando ciascun marchio
anteriore considerato isolatamente con il marchio richiesto.
127 In secondo luogo, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve
anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio,
qualora l’elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da
quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.
128 Nel caso di specie, si deve necessariamente rilevare che almeno il primo presupposto non è soddisfatto. Infatti, come affermato
dalla commissione di ricorso e come risulta dal fascicolo, le sole prove prodotte dalla ricorrente nel corso del procedimento
d’opposizione si riferiscono all’utilizzo del marchio [OSCURATO:PERSONA] e, in minor misura, del marchio [OSCURATO:PERSONA]. Poiché
questi due marchi anteriori sono i soli di cui la ricorrente abbia provato la presenza sul mercato, la commissione di ricorso
ha giustamente respinto gli argomenti con cui la ricorrente invocava il beneficio della tutela che spetta ai «marchi seriali».
129 Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che è senza incorrere in errori di valutazione o in errori di diritto
che la commissione di ricorso ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.
130 Il motivo vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere pertanto respinto.
131 Ne consegue che il ricorso va respinto nella sua integralità.
Sulle spese
132 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni
dell’UAMI.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]Białecka
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 febbraio 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
H. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l'italiano.