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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26584/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 06/12/2023, la Corte di appello di Messina ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di corruzione propria e - ritenuta l'ipotesi codificata dall'art. 320 cod. pen. e riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 323- bis cod. pen. - ha rideterminato la pena in misura di tre anni di reclusione,rideterminando altresì la pena accessoria inflitta in primo grado.

Per un'utile comprensione dell'oggetto del ricorso, è necessario offrire una sintesi della vicenda.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è un avvocato, [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: C.A.S.).

I fatti oggetto di giudizio ruotano attorno alla realizzazione di lavori pubblici - beneficiari anche di un finanziamento alimentato con fondi UE - relativi ad un tratto autostradale.

Detti lavori sono stati aggiudicati - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (del cui Consiglio di gestione era presidente [OSCURATO:PERSONA]) e da COSEDIL; per l'esecuzione dell'opera è stata costituita una società consortile, la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.I., del cui Consiglio di amministrazione è presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (peraltro anche consigliere di gestione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).

Le procedure di evidenza pubblica hanno dato luogo ad un contenzioso amministrativo, a margine del quale è emersa una possibile notizia di reato, da cui hanno preso le mosse le indagini preliminari.

1.2. L'originaria ipotesi d'accusa, ventilava diverse ipotesi di reato: una turbata libertà degli incanti (originariamente contestata al capo A); due episodi di abuso di ufficio (contestati ai capi B e C); un'ipotesi di corruzione propria (contestata al capo D, articolato in tre distinti addebiti: D.1, D.2, D.3).

1.2.1. Tra gli imputati figuravano: (a) nella veste di persone munite della qualifica pubblicistica: (a.1) [OSCURATO:PERSONA] (vice presidente del C.A.S.); (a.2) [OSCURATO:PERSONA] (direttore generale del C.A.S.); (a.3) [OSCURATO:PERSONA] (Responsabile unico del procedimento amministrativo volto alla realizzazione dell'opera); (b) nella veste di soggetti privati coinvolti nella vicenda: (b.1) [OSCURATO:PERSONA] (Presidente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); (b.2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Presidente di [OSCURATO:PERSONA], la società che doveva realizzare l'opera); (b.3) [OSCURATO:PERSONA] (avvocato che, per conto dei soggetti realizzatori, avrebbe dovuto curare gli aspetti burocratici e il contenzioso legale e che aveva altresì il ruolo di funzionare da "cerniera" con il mondo della politica siciliana, godendo - secondo gli inquirenti - di buone entrature con il Presidente della Giunta regionale siciliana); (b.4) [OSCURATO:PERSONA] (nella veste di titolare di fatto di "[OSCURATO:PERSONA]", una società di consulenza, anch'essa formalmente incaricata della gestione, affidatale in subappalto, degli aspetti burocratici sottesi alla realizzazione dell'opera).

1.2.2. Per la realizzazione dell'opera pubblica erano previsti dei termini per l'ultimazione dei lavori - uno dei quali fissato al 31/12/2015, per la consegna di un lotto definito "prioritario" - superati i quali vi era, da un lato, il rischio di perdere un finanziamento alimentato con fondi UE e, dall'altro lato, il rischio (per i soggetti appaltatori) di dovere pagare delle penali. 2Il superamento di detto termine era una possibilità concreta, in conseguenza del fatto che, dopo l'aggiudicazione, la consegna dei lavori da parte della Stazione appaltante al soggetto realizzatore era avvenuta con significativo ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti.

Secondo l'ipotesi d'accusa, per ovviare alla difficoltà legata al possibile superamento del termine di consegna dei lavori, i titolari delle qualifiche soggettive hanno adottato atti contrari ai doveri di ufficio.

In particolare, si ascriveva agli imputati: di avere stipulato un addendum al contratto di appalto (che coltivava, di fatto, l'obiettivo di neutralizzare il rischio di conseguenze per il soggetto realizzatore in caso di tardiva ultimazione dei lavori); di essersi adoperati per consentire alla società COSISE di ottenere un'anticipazione del corrispettivo dell'appalto (prima dell'emissione degli stati di avanzamento lavori).

Tali atti - secondo l'ipotesi d'accusa, illegittimi - sono stati possibili grazie alle condotte dei titolari delle qualifiche pubblicistiche che erano coinvolti nella vicenda.

Secondo l'ipotesi d'accusa, il meccanismo illegittimo è stato reso possibile dalla corruzione del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del C.A.S., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che - come contropartita rispetto al compimento dei predetti atti contrari ai doveri di ufficio e al sistematico asservimento della propria funzione - ha ottenuto l'attribuzione di due incarichi professionali da parte di "[OSCURATO:PERSONA]" (come detto, società di consulenza che ha gestito in subappalto alcuni aspetti burocratici e legali sottesi alla realizzazione dell'opera).

Di più: secondo l'ipotesi d'accusa, la stessa attribuzione del sub-appalto a "[OSCURATO:PERSONA]" è stata concepita all'esclusivo fine di creare un "veicolo" per consentire ai soggetti privati ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]) di erogare le utilità al [OSCURATO:PERSONA] Presidente del C.A.S., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], valendosi dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA] che rivestiva un ruolo di influenza nella predetta società di consulenza.

1.3. Il Tribunale di Messina ha ritenuto l'insussistenza del delitto di turbativa d'asta, condannando invece gli imputati per i restanti addebiti.

Va anche detto che - già precedentemente alla celebrazione del giudizio di primo grado - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Giudice per l'udienza preliminare e che il co-imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva invece concordato l'applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen. 1.4.

La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha riformato significativamente l'impianto della sentenza di primo grado.

Limitando la sintesi della decisione impugnata a quanto necessario per l'esame dei motivi di ricorso, si può qui evidenziare quanto segue.

1.4.1. La Corte territoriale, con motivazione articolata, ha ritenuto non illegittima né la decisione di stipulare l'addendum, né la contrarietà ai doveri di ufficio del tentativo di accordare un'anticipazione del corrispettivo dell'appalto. 3In forza di tale impostazione, è stata emessa sentenza assolutoria in relazione agli addebiti di abuso di ufficio formalizzato al capo B) e di corruzione propria descritto al capo D), ai punti D.1) e D.2).

Detta statuizione della Corte territoriale è definitiva.

1.4.2. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto non illegittima l'autorizzazione a subappaltare a favore di "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. la gestione amministrativa dell'appalto, con conseguente assoluzione dall'addebito di abuso di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] (il R.U.P. che aveva autorizzato detto subappalto).

Anche detta statuizione è definitiva.

1.4.3. La Corte ha, viceversa, ritenuto che vi fosse piena prova della corruzione propria contestata al capo D.3), di cui sono stati ritenuti responsabili i soli [OSCURATO:PERSONA] (come detto, giudicato separatamente) e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

I coimputati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] sono stati invece assolti da tale addebito per non avere commesso il fatto, con statuizione ora irrevocabile.

2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo sette motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, relativamente alla ricostruzione del fatto e all'ascrizione di responsabilità per il delitto di corruzione propria.

Si denuncia la approssimazione che connota la ricostruzione della vicenda.

L'accordo corruttivo è incertamente collocato nel tempo; esso è ancorato al primo contratto di consulenza (del gennaio 2015), ma si postula che l'accordo fosse pre-esistente; la dimostrazione dell'esistenza del patto corruttivo, però, sarebbe poi ricavata dalle comunicazioni opache (e dalla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alla redazione di una minuta di interesse di [OSCURATO:PERSONA]), che, come detto, risalgono a diversi mesi dopo (luglio 2015).

Anche la interlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] da ultimo citata è stata poi illogicamente valorizzata come prova della vendita della funzione.

In realtà, l'oggetto di quelle comunicazioni - e la stessa "minuta" alla cui confezione avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] - avevano ad oggetto un tema di particolare interesse anche per il soggetto pubblico [OSCURATO:PERSONA] autostrade siciliane (C.A.S.): in quel periodo, infatti, la società realizzatrice [OSCURATO:PERSONA] stava ventilando l'eventualità di promuovere un'azione di rescissione del contratto, in danno di C.A.S.; ciò avrebbe rappresentato un danno per il [OSCURATO:PERSONA], poiché avrebbe determinato la paralisi dell'opera e, probabilmente, anche la perdita dei finanziamenti).

Scongiurare un simile scenario non costituirebbe dunque una presa in carico degli interessi privati, ma un perseguimento dell'interesse dell'ente. 4Il ricorso si diffonde altresì sulla "non contrarietà" agli interessi del C.A.S. di altri atti il cui compimento è ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (la redazione dell'addendum contrattuale e l'elaborazione di un'ipotesi che consentisse di riconoscere a COSI6E un'anticipazione dei corrispettivi).

Nel primo motivo di ricorso si insiste nell'evidenziare che tutta l'attività di [OSCURATO:PERSONA] non si è mai ritorta a svantaggio degli interessi dell'ente di cui era vice presidente.

L'accordo corruttivo sarebbe stato ricavato - secondo il ricorrente) in modo non conforme agli approdi giurisprudenziali raggiunti in materia - dalla mera contiguità cronologica tra la lecita attività professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] (che è un avvocato) per "[OSCURATO:PERSONA]" e le vicende che interessavano la realizzazione dell'opera descritta in imputazione.

Ma tale mera contiguità temporale non è sufficiente a provare l'accordo corruttivo.

Come non è sufficiente a dimostrare la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio un generico riferimento alla violazione del dovere di imparzialità.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata sotto due ulteriori profili.

Da un lato, si è trascurato che il "corruttore" [OSCURATO:PERSONA] - nel rendere interrogatorio - ha reso dichiarazioni ampiamente liberatorie in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Dall'altro lato, la Corte territoriale non si è confrontata con un dato logico che smentisce l'ipotesi d'accusa: vi è infatti prova del fatto che "[OSCURATO:PERSONA]", nel novembre 2015, abbia contestato una fattura che le aveva trasmesso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che - secondo l'ipotesi d'accusa - il pagamento della tangente era veicolato per il tramite di tali incarichi di consulenza remunerati, la contestazione della fattura si pone in contrasto logico con l'ipotesi di esistenza di un accordo corruttivo.

In ogni caso, la Corte territoriale non ha minimamente affrontato la questione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale, in relazione al principio di necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.

Il ricorrente lamenta la sostanziale e radicale modifica dell'impostazione data dalla sentenza di secondo grado rispetto a quella formalizzata nell'ipotesi accusatoria.

In quest'ultima, vi erano due corruttori ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]), che - valendosi di un tramite ([OSCURATO:PERSONA]) - corrompevano [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza di secondo grado esclude dal patto [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e ascrive direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di corruttore.

Vi è dunque un accordo corruttivo diverso, intervenuto tra soggetti diversi, volto a realizzare uno scopo diverso.

Di qui la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e 5sentenza.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] - ove le si ritenga provate - debbono essere qualificate come violazione dell'art. 318 cod. pen. e non come corruzione propria, non essendo individuabile il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

Ripercorrendo numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente evidenzia che - nell'unico addebito residuo (il capo D.3) - non sono descritti atti contrari ai doveri di ufficio ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA].

A quest'ultimo è contestato un generico asservimento delle funzioni; ma la generica violazione del dovere di imparzialità e financo l'agire in conflitto di interessi non determinano la realizzazione di un atto contrario ai doveri di ufficio.

In realtà, [OSCURATO:PERSONA] ha sempre perseguito gli interessi del C.A.S. e non risulta provata la percezione di utilità da porre in relazione sinallagmatica con il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

Sicché, a tutto concedere, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere qualificata come violazione dell'art. 318 cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo, il ricorrente reitera l'eccezione di incompetenza per territorio.

I due contratti di consulenza sono stati stipulati a Milano, nella sede di "[OSCURATO:PERSONA]".

È quello, dunque, il luogo in cui si è consumato il reato.

L'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, è stata dunque erroneamente disattesa dai giudici di merito.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di capacità del giudice, avendo partecipato alla decisione un giudice onorario di Tribunale, in violazione delle previsioni degli artt. 11-12-13 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale, violazione del diritto di difesa e al contraddittorio e vizio di motivazione.

Illegittimamente, il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale relativa ad alcuni testimoni indicati dalla difesa del ricorrente; altrettanto illegittimamente, la Corte territoriale ha omesso di rispondere allo specifico motivo di appello proposto sul punto, limitandosi a respingere la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti potenzialmente rilevanti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - in particolare il modesto disvalore della condotta - erano già stati 6adeguatamente valutati nel riconoscere l'attenuante codificata dall'art. 323-bis cod. pen.

Si tratta di decisione erronea in punto di diritto e che, comunque, ha trascurato tutta una serie di altri elementi potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano stati puntualmente posti all'attenzione dei giudici di merito.

3. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti.

3.1. Con il primo motivo aggiunto, si insiste in particolare per la declaratoria della nullità della sentenza per violazione del principio di necessaria identità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.

Si evocano i principi di diritto affermati da Sez. 6, n. 9933 del 05/02/2026, Pg, Rv. 289589 - 01.

3.2. Con il secondo motivo aggiunto, il ricorrente insiste in particolare per l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto che, ove ritenuto provato, sarebbe qualificabile come corruzione per l'esercizio della funzione, non essendo individuata la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio e non essendo sufficiente il generico richiamo all'asservimento della funzione.

4. All'udienza pubblica del 27 maggio 2026 le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Assume rilievo logico preliminare l'esame del quinto motivo di ricorso, posto che - avendo esso ad oggetto un difetto di capacità del giudice - viene in rilievo una possibile nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Si tratta di motivo non fondato.

In primo luogo, si evidenzia che il delitto in contestazione - non compreso nel catalogo codificato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - non figura tra quelli considerati dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,per i quali il legislatore ha previsto un divieto di assegnazione dei giudici onorari ai collegi penali.

In secondo luogo, quanto alla violazione delle regole di assegnazione del giudice onorario ad un collegio, per difetto dei presupposti indicati negli artt. 11, 12 e 13, d.lgs. 116, cit., si evidenzia che il ricorrente si limita ad allegare la circostanza di una possibile assenza dei predetti presupposti, senza corroborare tale doglianza con elementi che consentano al [OSCURATO:PERSONA] di apprezzarne la 7consistenza.

Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che - pur essendosi determinato in materia qualche contrasto giurisprudenziale - la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione di procedimenti diversi da quelli esplicitamente previsti dal citato decreto legislativo non integri una nullità assoluta, tanto più ove il procedimento penale di cui si tratta non rientri tra quelli considerati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., per cui vi è divieto di assegnazione del giudice onorario ai collegi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 116, cit.

Si tratta, ove difettino gli altri presupposti previsti dagli artt. 11 e ss. del citato decreto legislativo, di una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del giudice (in senso analogo, si sono espresse le Sezioni Unite - nel procedimento n. 20697/2025, di cui non sono ancora note le motivazioni, ma la sola informazione provvisoria - in tema di assegnazione di un procedimento monocratico ad un giudice onorario, relativo a reati diversi da quelli considerati dall'art. 550 cod. proc. pen.).

Il quinto motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.

2. Anche il quarto motivo - con il quale si reitera l'eccezione di incompetenza per territorio, disattesa in sede di merito - assume rilievo preliminare.

Esso è infondato.

Il ricorrente ritiene che il luogo di consumazione del reato debba essere individuato in Milano, ove il ricorrente ha sottoscritto il contratto di collaborazione professionale con "[OSCURATO:PERSONA]".

La Corte territoriale ha offerto, sul punto, una risposta non manifestamente illogica, che risulta coerente con la struttura del reato di corruzione per l'esercizio della funzione e delle regole in materia di competenza per territorio.

Il reato di corruzione è reato "a duplice schema" - che si perfeziona con la stipula del patto corruttivo e si consuma con l'erogazione dell'utilità e il compimento degli atti inerenti la funzione pubblica esercitata - e vi possono essere, evidentemente, situazioni di fatto in cui il luogo di perfezionamento e quello di consumazione non coincidano.

Al netto di tale premessa, il motivo di ricorso è comunque infondato, posto che, la Corte territoriale - con motivazione non manifestamente illogica e non confutata efficacemente dal motivo di ricorso - ha escluso che il luogo in cui è stato stipulato l'accordo debba essere individuato in quello in cui è stato sottoscritto il contratto di consulenza.

La sottoscrizione del contratto di consulenza, al più, rappresenta la "formalizzazione" per iscritto del patto corruttivo 8(dissimulato sotto le sembianze di un negozio giuridico lecito); ma il luogo della formalizzazione non coincide necessariamente con il luogo in cui l'accordo è stato perfezionato tra le parti.

Del resto, osserva non illogicamente la Corte territoriale, è di tutta evidenza che una persona (in ipotesi: [OSCURATO:PERSONA], che non ha interesse a disperdere tempo e risorse economiche), si mette in viaggio dalla Sicilia a Milano solo per formalizzare un accordo corruttivo che è già stato perfezionato in forza di un'intesa già altrimenti raggiunta.

E, sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'accordo corruttivo debba essere stato necessariamente perfezionato nel luogo ove il ricorrente esercitava l'incarico pubblicistico, ove il privato corruttore avrebbe dovuto svolgere la propria attività di consulenza e ove attendeva di ottenere i benefici conseguenti alla corruzione, ove dovevano essere accreditate le utilità che - dissimulate dietro le sembianze di corrispettivi per incarichi professionali - erano destinate al titolare della qualifica soggettiva.

La trasferta a Milano e la stipula del contratto di consulenza, dunque, altro non sono che la formalizzazione di intese che la Corte territoriale ha ritenuto già perfezionate in precedenza nel territorio siciliano.

Ne discende il rigetto del quarto motivo di ricorso.

3. Il terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza di secondo grado che avrebbe impresso una radicale modificazione al fatto originariamente contestato.

3.1. Secondo i ricorrenti, l'assoluzione - per non avere commesso il fatto - dei soggetti privati che l'originaria ipotesi d'accusa assumeva fossero i privati corruttori, con [OSCURATO:PERSONA] nella veste di mero intermediario e la "ricostruzione" dello schema corruttivo - con [OSCURATO:PERSONA] nelle vesti di corruttore diretto - imprime una radicale trasformazione del fatto contestato (si cita, a supporto della tesi Sez. 6, n. 9933 del 05/02/2026, Rv. 289589).

3.2. Sono ancora validi gli insegnamenti delle Sezioni Unite "Carelli", secondo cui «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto 9dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01).

Ciò premesso, va anche evidenziato che il precedente di questa Corte evocato dal ricorrente non è pertinente.

In quel caso, era stata ritenuta la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza in una vicenda in cui un pubblico ufficiale - inizialmente accusato di corruzione propria in atti giudiziari in relazione ad uno specifico procedimento - era stato poi condannato per corruzione per l'esercizio della funzione, inserendo - nello schema corruttivo - un diverso procedimento, non indicato nel capo di imputazione.

In quella vicenda, dunque, vi era una diversa qualificazione del fatto, cui si aggiungeva - per corroborare la condanna per il fatto diversamente qualificato - la valorizzazione di un elemento (il diverso procedimento) che non era considerato dal capo di imputazione.

Ben diverso il caso in esame.

3.3. L'unica differenza tra l'accusa formalizzata in imputazione e la ricostruzione effettuata nella sentenza di appello è data dal fatto che - nell'originaria ipotesi d'accusa - [OSCURATO:PERSONA] agiva in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], mentre - nella ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale - questi ultimi sarebbero estranei al patto corruttivo, che vedrebbe protagonisti solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza impugnata, pagg. 40-41).

Ma una simile ricostruzione non muta radicalmente il contenuto delle accuse rivolte al ricorrente, né pregiudica in alcun modo la sua possibilità di comprendere l'addebito contestatogli o la possibilità di difendersi da dette accuse.

Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente contestato il delitto di corruzione, in relazione al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alla realizzazione delle opere previste da un determinato contratto di appalto; tanto premesso, si deve osservare che: (i) il contratto di appalto è il medesimo previsto dall'originaria ipotesi d'accusa; (ii) gli atti contrari ai doveri di ufficio, il cui compimento è ascritto al ricorrente, sono gli stessi; (iii) l'utilità percepita da [OSCURATO:PERSONA] è la stessa; (iv) il soggetto che eroga detta utilità è lo stesso ([OSCURATO:PERSONA]).

Sostenere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per un fatto diverso da quello contestato e che sia stata pregiudicata la sua possibilità di comprendere le accuse e da esse difendersi è una tesi che non trova aderenza negli sviluppi processuali che si sono determinati in questo giudizio.

Il secondo motivo di ricorso e il primo motivo aggiunto sono dunque infondati.

4. Il sesto motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge processuale, tale da determinare in conseguenza un vizio di motivazione della sentenza - ha ad oggetto la revoca di un'ordinanza istruttoria relativa ai testi indicati dalla difesa. 10La censura è a-specifica e, come tale, risulta inammissibile, perché - a prescindere dalla correttezza o meno della decisione dei giudici di merito di revocare parzialmente l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale - il ricorrente non esplicita il carattere decisivo delle testimonianze che i giudici di merito avrebbero dovuto assumere.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con orientamento che deve essere qui ribadito - che «in tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Pg in proc.

Lolli, Rv. 285580 - 01).

Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.

5. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

5.1. Il primo motivo ha ad oggetto i vizi di motivazione che affliggono la ricostruzione storica della sentenza di merito; il terzo motivo, pone in discussione la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti (che, ove ritenuti provati, dovrebbero comunque essere diversamente qualificati: non corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o per asservimento della funzione, bensì corruzione per l'esercizio della funzione).

5.2. È necessario dare conto della ricostruzione effettuata dai giudici di merito.

La condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] è quella di avere asservito la propria funzione agli interessi dei soggetti privati, «informando costantemente i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul loro pagamento, sulle richieste di anticipazione contrattuale, sulla conclusione di un atto aggiuntivo al contratto (...) sulla applicazione delle penali previste per i ritardi, cercando di influenzare le decisioni della Stazione appaltante in senso favorevole alla [OSCURATO:PERSONA]».

Secondo la Corte territoriale, in cambio di detto asservimento, [OSCURATO:PERSONA] ha accettato - quali utilità - la sottoscrizione di due contratti di collaborazione professionale con "[OSCURATO:PERSONA]", ottenendo altresì il pagamento di due prestazioni (per un corrispettivo di oltre trentamila euro) e la promessa di altre future utilità (relative a futuri incarichi di collaborazione).

Secondo la ricostruzione della Corte territoriale (pag. 36-40 della sentenza impugnata), nel corso del 2015, i rapporti tra l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mutano in modo significativo e assumono le fattezze di una relazione bilaterale esclusiva tra il privato corruttore e il pubblico ufficiale corrotto, che avrebbe così preso in carico gli interessi privati.

La Corte territoriale valorizza una serie di comunicazioni opache, avvenute a 11luglio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo somministra consigli ad [OSCURATO:PERSONA] su come redigere determinate comunicazioni di interesse del privato, giungendo al punto di predisporre egli stesso la minuta di una missiva (sentenza di secondo grado, pag. 37).

Si valorizza - a riprova del carattere privilegiato della relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - un episodio dell'aprile 2016, allorché - essendo in atto una perquisizione degli uffici milanesi della "[OSCURATO:PERSONA]" - sopraggiunse proprio [OSCURATO:PERSONA], che portava con sé un appunto, contenente l'indicazione dell'importo del primo stato avanzamento lavori del 2016 (S.A.L. che, però, non era stato ancora emesso); con riferimento all'episodio appena citato, la Corte territoriale riconosce che quell'informazione non era un segreto di ufficio, né era tutelata da un qualche livello di riservatezza; tuttavia, secondo la Corte territoriale, un simile contegno da parte del pubblico ufficiale denuncia in modo chiaro la messa a disposizione di quest'ultimo a beneficio della controparte contrattuale (sentenza di secondo grado, pag. 38).

Quanto alle contropartite economiche che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente del C.A.S., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto per tale "messa a disposizione", la Corte territoriale osserva che anche l'attribuzione di incarichi professionali può rappresentare una "utilità" ai fini dell'applicazione dell'art. 319 cod. pen..

Ciò posto, con riferimento all'attività professionale prestata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della "[OSCURATO:PERSONA]" (e da questa remunerata), la Corte territoriale osserva che se, da un lato, si deve prendere atto del fatto che «indubbiamente si trattava di una attività professionale per molti aspetti effettiva, pur se di dubbia utilità», per altro verso si dovrebbe considerare che «l'unico motivo per incaricare il legale siciliano, del tutto estraneo in precedenza alle dinamiche di quegli affari di "[OSCURATO:PERSONA]", era esclusivamente quello di compensarlo per l'interessamento fornito nella gestione dell'appalto» (sentenza di secondo grado, pag. 39).

5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione della Corte territoriale non faccia corretta applicazione al caso di specie dei principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Questa Corte ha di recente affermato che «nella fattispecie di corruzione il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico» Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, Pmt in proc.

Catella, Rv. 289049 - 01, considerato in diritto 5.1).

Nella stessa sentenza si è aggiunto che «la condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi, dunque, non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo» (Sez. 126, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.1).

Ed è stato altresì ribadito che deve pur sempre esservi dimostrazione dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, Pmt in proc.

Catella, Rv. 289049 - 01, considerato in diritto 5.1; Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144 - 01).

Sul piano probatorio, dunque, occorre che vi sia dimostrazione tanto dell'accordo, quanto del suo oggetto, con riferimento alla relazione sinallagmatica eventualmente riscontrabile tra le prestazioni che le parti del "patto corruttivo" si promettono reciprocamente.

Ne discende che deve esservi chiara dimostrazione di quali "prestazioni" compia o prometta di compiere il pubblico ufficiale.

Si tratta di tema probatorio rilevante non solo per la dimostrazione dell'esistenza dell'accordo corruttivo, ma anche per qualificare il fatto eventualmente provato come corruzione propria o come corruzione per l'esercizio della funzione.

A tale ultimo riguardo, questa Corte ha già chiarito che «in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione» (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 - 07).

Né si può ritenere che il generico riferimento all'"asservimento della funzione", con riguardo ad un ipotizzato carattere «sistemico» e «ambientale» della corruzione, possa surrogare la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato.

Il rilievo del carattere sistematico della commissione di una tipologia di reato postula, infatti, la dimostrazione della reiterazione costante di reati, pur sempre integrati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi Anche con riferimento ai temi probatori relativi alle utilità date o promesse dal privato si rendono necessarie alcune puntualizzazioni.

Questa , Corte ha già avuto modo di evidenziare che la prova del patto corruttivo non si può esaurire nella mera dimostrazione dell'esistenza dell'erogazione di un'utilità indebita al pubblico agente che si assume corrotto.

La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale può costituire un 13indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, «ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.2; in termini, tra le altre, Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata).

E - sempre con riferimento ai temi probatori che hanno ad oggetto la corresponsione di utilità al soggetto titolare della qualifica pubblicistica - si deve ribadire che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.2; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012), Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruni, Rv. 247382 - 01; Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, Sidoti, Rv. 240745 - 01).

Si è inoltre chiarito che anche i "benefici leciti" - come l'attribuzione di incarichi professionali - possono costituire "il prezzo" della corruzione; si è però precisato che «perché un "beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo», chiarendo che «l'eventuale situazione di conflitto di interesse in cui versava il pubblico agente non rende di per sé corruttiva la percezione della remunerazione per incarichi professionali»; soprattutto ove essi possano avere «una causa autonoma dallo svolgimento delle pubbliche funzioni (e, dunque, lecita)», e siano stati «effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e [non rechino] alcuna sovrafatturazione» (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.4).

5.3. La motivazione della sentenza impugnata non ha fatto corretto governo di tali indicazioni interpretative.

Da un lato, la motivazione della Corte territoriale non chiarisce in modo adeguato quali atti - tra quelli ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] - siano stati commessi in violazione dei doveri di ufficio (ribadendosi qui che il mero fatto di agire in conflitto di interessi non integra tale ipotesi).

Gli atti che, in imputazione, erano stati esplicitamente indicati come contrari ai doveri di ufficio (quelli indicati ai capi D.1 e D.2) non assumono rilievo (in ragione dell'intervenuta assoluzione sul punto).

Al capo D.3, si valorizzano condotte di asservimento della funzione, attività di costante informazione dei consulenti dell'appaltatore, al tentativo di influenzare le 14decisioni della stazione appaltante in senso favorevole al privato.

La sentenza di appello evoca una generica "messa a disposizione" di [OSCURATO:PERSONA], senza però dare concretezza a tale affermazione; anzi: alcuni atti che sarebbero suggestivi di detto asservimento - come la rivelazione anticipata dell'imminente emissione dei S.A.L. - sono derubricati dalla stessa Corte territoriale ad episodi quasi di piaggeria.

Si è in presenza, dunque, di una insufficiente descrizione del fatto accertato, che impedisce di apprezzarne in modo compiuto l'esistenza, i caratteri, la contrarietà o meno ai doveri di ufficio delle condotte di [OSCURATO:PERSONA].

Il che impedisce di apprezzare la loro contrarietà o meno al dovere di ufficio e, prima ancora, l'esistenza di una relazione sinallagmatica tra dette condotte e le utilità ricevute da [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA].

Anche con riferimento a queste ultime (le utilità), la motivazione della sentenza della Corte territoriale si rivela carente.

La Corte territoriale - difformemente dalle indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata - ha ritenuto che il mero fatto di avere ricevuto tali incarichi di consulenza costituisca l'indebita utilità rilevante per l'integrazione del patto corruttivo; a ciò si deve aggiungere che la stessa Corte territoriale ha evidenziato che - quella dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" - era «un'attività professionale per molti aspetti effettiva, pur se di dubbia utilità».

Anche sotto tale profilo, dunque, la motivazione risulta carente, posto che non si confronta in modo adeguato con il tema - che pure era stato proposto - della possibile sussistenza di una causa autonoma e lecita, capace di spiegare quei pagamenti; causa autonoma e lecita, alternativa a quella rappresentata dallo svolgimento delle pubbliche funzioni; e si è detto che - secondo la giurisprudenza sopra evocata - condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] - l'esistenza di incarichi professionali effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e non sovrafatturati può porsi come ipotesi alternativa plausibile rispetto a quella che inserisce quegli incarichi in uno schema corruttivo.

6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbito il settimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio.

Il giudice del rinvio si atterrà ai criteri indicati al punto

5.2. che precede, onde verificare se sussista un accordo corruttivo; se a [OSCURATO:PERSONA] sia attribuibile il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, da individuare in modo preciso; se essi siano in relazione sinallagmatica con utilità erogate dal privato; se l'attribuzione degli incarichi professionali al ricorrente da parte di "[OSCURATO:PERSONA] igartners" abbia avuto ad oggetto prestazioni effettivamente svolte, congruamente remunerate e regolarmente fatturate.

Si tratta di aspetti che incidono sul giudizio di sussistenza del fatto contestato e sulla qualificazione giuridica dello stesso come 15violazione dell'art. 318 o dell'art. 319 cod. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 06/12/2023, la Corte di appello di Messina ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di corruzione propria e - ritenuta l'ipotesi codificata dall'art. 320 cod. pen. e riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 323- bis cod. pen. - ha rideterminato la pena in misura di tre anni di reclusione,rideterminando altresì la pena accessoria inflitta in primo grado. Per un'utile comprensione dell'oggetto del ricorso, è necessario offrire una sintesi della vicenda. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è un avvocato, [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: C.A.S.). I fatti oggetto di giudizio ruotano attorno alla realizzazione di lavori pubblici - beneficiari anche di un finanziamento alimentato con fondi UE - relativi ad un tratto autostradale. Detti lavori sono stati aggiudicati - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (del cui Consiglio di gestione era presidente [OSCURATO:PERSONA]) e da COSEDIL; per l'esecuzione dell'opera è stata costituita una società consortile, la [OSCURATO:PERSONA] S.c.a.r.I., del cui Consiglio di amministrazione è presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (peraltro anche consigliere di gestione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.). Le procedure di evidenza pubblica hanno dato luogo ad un contenzioso amministrativo, a margine del quale è emersa una possibile notizia di reato, da cui hanno preso le mosse le indagini preliminari. 1.2. L'originaria ipotesi d'accusa, ventilava diverse ipotesi di reato: una turbata libertà degli incanti (originariamente contestata al capo A); due episodi di abuso di ufficio (contestati ai capi B e C); un'ipotesi di corruzione propria (contestata al capo D, articolato in tre distinti addebiti: D.1, D.2, D.3). 1.2.1. Tra gli imputati figuravano: (a) nella veste di persone munite della qualifica pubblicistica: (a.1) [OSCURATO:PERSONA] (vice presidente del C.A.S.); (a.2) [OSCURATO:PERSONA] (direttore generale del C.A.S.); (a.3) [OSCURATO:PERSONA] (Responsabile unico del procedimento amministrativo volto alla realizzazione dell'opera); (b) nella veste di soggetti privati coinvolti nella vicenda: (b.1) [OSCURATO:PERSONA] (Presidente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); (b.2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (Presidente di [OSCURATO:PERSONA], la società che doveva realizzare l'opera); (b.3) [OSCURATO:PERSONA] (avvocato che, per conto dei soggetti realizzatori, avrebbe dovuto curare gli aspetti burocratici e il contenzioso legale e che aveva altresì il ruolo di funzionare da "cerniera" con il mondo della politica siciliana, godendo - secondo gli inquirenti - di buone entrature con il Presidente della Giunta regionale siciliana); (b.4) [OSCURATO:PERSONA] (nella veste di titolare di fatto di "[OSCURATO:PERSONA]", una società di consulenza, anch'essa formalmente incaricata della gestione, affidatale in subappalto, degli aspetti burocratici sottesi alla realizzazione dell'opera). 1.2.2. Per la realizzazione dell'opera pubblica erano previsti dei termini per l'ultimazione dei lavori - uno dei quali fissato al 31/12/2015, per la consegna di un lotto definito "prioritario" - superati i quali vi era, da un lato, il rischio di perdere un finanziamento alimentato con fondi UE e, dall'altro lato, il rischio (per i soggetti appaltatori) di dovere pagare delle penali. 2Il superamento di detto termine era una possibilità concreta, in conseguenza del fatto che, dopo l'aggiudicazione, la consegna dei lavori da parte della Stazione appaltante al soggetto realizzatore era avvenuta con significativo ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti. Secondo l'ipotesi d'accusa, per ovviare alla difficoltà legata al possibile superamento del termine di consegna dei lavori, i titolari delle qualifiche soggettive hanno adottato atti contrari ai doveri di ufficio. In particolare, si ascriveva agli imputati: di avere stipulato un addendum al contratto di appalto (che coltivava, di fatto, l'obiettivo di neutralizzare il rischio di conseguenze per il soggetto realizzatore in caso di tardiva ultimazione dei lavori); di essersi adoperati per consentire alla società COSISE di ottenere un'anticipazione del corrispettivo dell'appalto (prima dell'emissione degli stati di avanzamento lavori). Tali atti - secondo l'ipotesi d'accusa, illegittimi - sono stati possibili grazie alle condotte dei titolari delle qualifiche pubblicistiche che erano coinvolti nella vicenda. Secondo l'ipotesi d'accusa, il meccanismo illegittimo è stato reso possibile dalla corruzione del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del C.A.S., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che - come contropartita rispetto al compimento dei predetti atti contrari ai doveri di ufficio e al sistematico asservimento della propria funzione - ha ottenuto l'attribuzione di due incarichi professionali da parte di "[OSCURATO:PERSONA]" (come detto, società di consulenza che ha gestito in subappalto alcuni aspetti burocratici e legali sottesi alla realizzazione dell'opera). Di più: secondo l'ipotesi d'accusa, la stessa attribuzione del sub-appalto a "[OSCURATO:PERSONA]" è stata concepita all'esclusivo fine di creare un "veicolo" per consentire ai soggetti privati ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]) di erogare le utilità al [OSCURATO:PERSONA] Presidente del C.A.S., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], valendosi dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA] che rivestiva un ruolo di influenza nella predetta società di consulenza. 1.3. Il Tribunale di Messina ha ritenuto l'insussistenza del delitto di turbativa d'asta, condannando invece gli imputati per i restanti addebiti. Va anche detto che - già precedentemente alla celebrazione del giudizio di primo grado - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Giudice per l'udienza preliminare e che il co-imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva invece concordato l'applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen. 1.4. La Corte di appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha riformato significativamente l'impianto della sentenza di primo grado. Limitando la sintesi della decisione impugnata a quanto necessario per l'esame dei motivi di ricorso, si può qui evidenziare quanto segue. 1.4.1. La Corte territoriale, con motivazione articolata, ha ritenuto non illegittima né la decisione di stipulare l'addendum, né la contrarietà ai doveri di ufficio del tentativo di accordare un'anticipazione del corrispettivo dell'appalto. 3In forza di tale impostazione, è stata emessa sentenza assolutoria in relazione agli addebiti di abuso di ufficio formalizzato al capo B) e di corruzione propria descritto al capo D), ai punti D.1) e D.2). Detta statuizione della Corte territoriale è definitiva. 1.4.2. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto non illegittima l'autorizzazione a subappaltare a favore di "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. la gestione amministrativa dell'appalto, con conseguente assoluzione dall'addebito di abuso di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] (il R.U.P. che aveva autorizzato detto subappalto). Anche detta statuizione è definitiva. 1.4.3. La Corte ha, viceversa, ritenuto che vi fosse piena prova della corruzione propria contestata al capo D.3), di cui sono stati ritenuti responsabili i soli [OSCURATO:PERSONA] (come detto, giudicato separatamente) e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I coimputati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] sono stati invece assolti da tale addebito per non avere commesso il fatto, con statuizione ora irrevocabile. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo sette motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione, relativamente alla ricostruzione del fatto e all'ascrizione di responsabilità per il delitto di corruzione propria. Si denuncia la approssimazione che connota la ricostruzione della vicenda. L'accordo corruttivo è incertamente collocato nel tempo; esso è ancorato al primo contratto di consulenza (del gennaio 2015), ma si postula che l'accordo fosse pre-esistente; la dimostrazione dell'esistenza del patto corruttivo, però, sarebbe poi ricavata dalle comunicazioni opache (e dalla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alla redazione di una minuta di interesse di [OSCURATO:PERSONA]), che, come detto, risalgono a diversi mesi dopo (luglio 2015). Anche la interlocuzione di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] da ultimo citata è stata poi illogicamente valorizzata come prova della vendita della funzione. In realtà, l'oggetto di quelle comunicazioni - e la stessa "minuta" alla cui confezione avrebbe partecipato anche [OSCURATO:PERSONA] - avevano ad oggetto un tema di particolare interesse anche per il soggetto pubblico [OSCURATO:PERSONA] autostrade siciliane (C.A.S.): in quel periodo, infatti, la società realizzatrice [OSCURATO:PERSONA] stava ventilando l'eventualità di promuovere un'azione di rescissione del contratto, in danno di C.A.S.; ciò avrebbe rappresentato un danno per il [OSCURATO:PERSONA], poiché avrebbe determinato la paralisi dell'opera e, probabilmente, anche la perdita dei finanziamenti). Scongiurare un simile scenario non costituirebbe dunque una presa in carico degli interessi privati, ma un perseguimento dell'interesse dell'ente. 4Il ricorso si diffonde altresì sulla "non contrarietà" agli interessi del C.A.S. di altri atti il cui compimento è ascritto a [OSCURATO:PERSONA] (la redazione dell'addendum contrattuale e l'elaborazione di un'ipotesi che consentisse di riconoscere a COSI6E un'anticipazione dei corrispettivi). Nel primo motivo di ricorso si insiste nell'evidenziare che tutta l'attività di [OSCURATO:PERSONA] non si è mai ritorta a svantaggio degli interessi dell'ente di cui era vice presidente. L'accordo corruttivo sarebbe stato ricavato - secondo il ricorrente) in modo non conforme agli approdi giurisprudenziali raggiunti in materia - dalla mera contiguità cronologica tra la lecita attività professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] (che è un avvocato) per "[OSCURATO:PERSONA]" e le vicende che interessavano la realizzazione dell'opera descritta in imputazione. Ma tale mera contiguità temporale non è sufficiente a provare l'accordo corruttivo. Come non è sufficiente a dimostrare la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio un generico riferimento alla violazione del dovere di imparzialità. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe inoltre viziata sotto due ulteriori profili. Da un lato, si è trascurato che il "corruttore" [OSCURATO:PERSONA] - nel rendere interrogatorio - ha reso dichiarazioni ampiamente liberatorie in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Dall'altro lato, la Corte territoriale non si è confrontata con un dato logico che smentisce l'ipotesi d'accusa: vi è infatti prova del fatto che "[OSCURATO:PERSONA]", nel novembre 2015, abbia contestato una fattura che le aveva trasmesso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che - secondo l'ipotesi d'accusa - il pagamento della tangente era veicolato per il tramite di tali incarichi di consulenza remunerati, la contestazione della fattura si pone in contrasto logico con l'ipotesi di esistenza di un accordo corruttivo. In ogni caso, la Corte territoriale non ha minimamente affrontato la questione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge processuale, in relazione al principio di necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. Il ricorrente lamenta la sostanziale e radicale modifica dell'impostazione data dalla sentenza di secondo grado rispetto a quella formalizzata nell'ipotesi accusatoria. In quest'ultima, vi erano due corruttori ([OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]), che - valendosi di un tramite ([OSCURATO:PERSONA]) - corrompevano [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza di secondo grado esclude dal patto [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e ascrive direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di corruttore. Vi è dunque un accordo corruttivo diverso, intervenuto tra soggetti diversi, volto a realizzare uno scopo diverso. Di qui la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e 5sentenza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Le condotte ascritte a [OSCURATO:PERSONA] - ove le si ritenga provate - debbono essere qualificate come violazione dell'art. 318 cod. pen. e non come corruzione propria, non essendo individuabile il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Ripercorrendo numerosi precedenti della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente evidenzia che - nell'unico addebito residuo (il capo D.3) - non sono descritti atti contrari ai doveri di ufficio ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo è contestato un generico asservimento delle funzioni; ma la generica violazione del dovere di imparzialità e financo l'agire in conflitto di interessi non determinano la realizzazione di un atto contrario ai doveri di ufficio. In realtà, [OSCURATO:PERSONA] ha sempre perseguito gli interessi del C.A.S. e non risulta provata la percezione di utilità da porre in relazione sinallagmatica con il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. Sicché, a tutto concedere, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere qualificata come violazione dell'art. 318 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente reitera l'eccezione di incompetenza per territorio. I due contratti di consulenza sono stati stipulati a Milano, nella sede di "[OSCURATO:PERSONA]". È quello, dunque, il luogo in cui si è consumato il reato. L'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Milano, è stata dunque erroneamente disattesa dai giudici di merito. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di capacità del giudice, avendo partecipato alla decisione un giudice onorario di Tribunale, in violazione delle previsioni degli artt. 11-12-13 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale, violazione del diritto di difesa e al contraddittorio e vizio di motivazione. Illegittimamente, il Tribunale ha revocato l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale relativa ad alcuni testimoni indicati dalla difesa del ricorrente; altrettanto illegittimamente, la Corte territoriale ha omesso di rispondere allo specifico motivo di appello proposto sul punto, limitandosi a respingere la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti potenzialmente rilevanti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - in particolare il modesto disvalore della condotta - erano già stati 6adeguatamente valutati nel riconoscere l'attenuante codificata dall'art. 323-bis cod. pen. Si tratta di decisione erronea in punto di diritto e che, comunque, ha trascurato tutta una serie di altri elementi potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano stati puntualmente posti all'attenzione dei giudici di merito. 3. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti. 3.1. Con il primo motivo aggiunto, si insiste in particolare per la declaratoria della nullità della sentenza per violazione del principio di necessaria identità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza. Si evocano i principi di diritto affermati da Sez. 6, n. 9933 del 05/02/2026, Pg, Rv. 289589 - 01. 3.2. Con il secondo motivo aggiunto, il ricorrente insiste in particolare per l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla qualificazione giuridica del fatto che, ove ritenuto provato, sarebbe qualificabile come corruzione per l'esercizio della funzione, non essendo individuata la commissione di atti contrari ai doveri di ufficio e non essendo sufficiente il generico richiamo all'asservimento della funzione. 4. All'udienza pubblica del 27 maggio 2026 le parti hanno illustrato gli argomenti a sostegno delle rispettive posizioni, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Assume rilievo logico preliminare l'esame del quinto motivo di ricorso, posto che - avendo esso ad oggetto un difetto di capacità del giudice - viene in rilievo una possibile nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata, ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Si tratta di motivo non fondato. In primo luogo, si evidenzia che il delitto in contestazione - non compreso nel catalogo codificato dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. - non figura tra quelli considerati dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,per i quali il legislatore ha previsto un divieto di assegnazione dei giudici onorari ai collegi penali. In secondo luogo, quanto alla violazione delle regole di assegnazione del giudice onorario ad un collegio, per difetto dei presupposti indicati negli artt. 11, 12 e 13, d.lgs. 116, cit., si evidenzia che il ricorrente si limita ad allegare la circostanza di una possibile assenza dei predetti presupposti, senza corroborare tale doglianza con elementi che consentano al [OSCURATO:PERSONA] di apprezzarne la 7consistenza. Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che - pur essendosi determinato in materia qualche contrasto giurisprudenziale - la violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione di procedimenti diversi da quelli esplicitamente previsti dal citato decreto legislativo non integri una nullità assoluta, tanto più ove il procedimento penale di cui si tratta non rientri tra quelli considerati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., per cui vi è divieto di assegnazione del giudice onorario ai collegi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 116, cit. Si tratta, ove difettino gli altri presupposti previsti dagli artt. 11 e ss. del citato decreto legislativo, di una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del giudice (in senso analogo, si sono espresse le Sezioni Unite - nel procedimento n. 20697/2025, di cui non sono ancora note le motivazioni, ma la sola informazione provvisoria - in tema di assegnazione di un procedimento monocratico ad un giudice onorario, relativo a reati diversi da quelli considerati dall'art. 550 cod. proc. pen.). Il quinto motivo di ricorso deve dunque essere rigettato. 2. Anche il quarto motivo - con il quale si reitera l'eccezione di incompetenza per territorio, disattesa in sede di merito - assume rilievo preliminare. Esso è infondato. Il ricorrente ritiene che il luogo di consumazione del reato debba essere individuato in Milano, ove il ricorrente ha sottoscritto il contratto di collaborazione professionale con "[OSCURATO:PERSONA]". La Corte territoriale ha offerto, sul punto, una risposta non manifestamente illogica, che risulta coerente con la struttura del reato di corruzione per l'esercizio della funzione e delle regole in materia di competenza per territorio. Il reato di corruzione è reato "a duplice schema" - che si perfeziona con la stipula del patto corruttivo e si consuma con l'erogazione dell'utilità e il compimento degli atti inerenti la funzione pubblica esercitata - e vi possono essere, evidentemente, situazioni di fatto in cui il luogo di perfezionamento e quello di consumazione non coincidano. Al netto di tale premessa, il motivo di ricorso è comunque infondato, posto che, la Corte territoriale - con motivazione non manifestamente illogica e non confutata efficacemente dal motivo di ricorso - ha escluso che il luogo in cui è stato stipulato l'accordo debba essere individuato in quello in cui è stato sottoscritto il contratto di consulenza. La sottoscrizione del contratto di consulenza, al più, rappresenta la "formalizzazione" per iscritto del patto corruttivo 8(dissimulato sotto le sembianze di un negozio giuridico lecito); ma il luogo della formalizzazione non coincide necessariamente con il luogo in cui l'accordo è stato perfezionato tra le parti. Del resto, osserva non illogicamente la Corte territoriale, è di tutta evidenza che una persona (in ipotesi: [OSCURATO:PERSONA], che non ha interesse a disperdere tempo e risorse economiche), si mette in viaggio dalla Sicilia a Milano solo per formalizzare un accordo corruttivo che è già stato perfezionato in forza di un'intesa già altrimenti raggiunta. E, sul punto, la Corte territoriale ha ritenuto che l'accordo corruttivo debba essere stato necessariamente perfezionato nel luogo ove il ricorrente esercitava l'incarico pubblicistico, ove il privato corruttore avrebbe dovuto svolgere la propria attività di consulenza e ove attendeva di ottenere i benefici conseguenti alla corruzione, ove dovevano essere accreditate le utilità che - dissimulate dietro le sembianze di corrispettivi per incarichi professionali - erano destinate al titolare della qualifica soggettiva. La trasferta a Milano e la stipula del contratto di consulenza, dunque, altro non sono che la formalizzazione di intese che la Corte territoriale ha ritenuto già perfezionate in precedenza nel territorio siciliano. Ne discende il rigetto del quarto motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza di secondo grado che avrebbe impresso una radicale modificazione al fatto originariamente contestato. 3.1. Secondo i ricorrenti, l'assoluzione - per non avere commesso il fatto - dei soggetti privati che l'originaria ipotesi d'accusa assumeva fossero i privati corruttori, con [OSCURATO:PERSONA] nella veste di mero intermediario e la "ricostruzione" dello schema corruttivo - con [OSCURATO:PERSONA] nelle vesti di corruttore diretto - imprime una radicale trasformazione del fatto contestato (si cita, a supporto della tesi Sez. 6, n. 9933 del 05/02/2026, Rv. 289589). 3.2. Sono ancora validi gli insegnamenti delle Sezioni Unite "Carelli", secondo cui «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto 9dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). Ciò premesso, va anche evidenziato che il precedente di questa Corte evocato dal ricorrente non è pertinente. In quel caso, era stata ritenuta la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza in una vicenda in cui un pubblico ufficiale - inizialmente accusato di corruzione propria in atti giudiziari in relazione ad uno specifico procedimento - era stato poi condannato per corruzione per l'esercizio della funzione, inserendo - nello schema corruttivo - un diverso procedimento, non indicato nel capo di imputazione. In quella vicenda, dunque, vi era una diversa qualificazione del fatto, cui si aggiungeva - per corroborare la condanna per il fatto diversamente qualificato - la valorizzazione di un elemento (il diverso procedimento) che non era considerato dal capo di imputazione. Ben diverso il caso in esame. 3.3. L'unica differenza tra l'accusa formalizzata in imputazione e la ricostruzione effettuata nella sentenza di appello è data dal fatto che - nell'originaria ipotesi d'accusa - [OSCURATO:PERSONA] agiva in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], mentre - nella ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale - questi ultimi sarebbero estranei al patto corruttivo, che vedrebbe protagonisti solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza impugnata, pagg. 40-41). Ma una simile ricostruzione non muta radicalmente il contenuto delle accuse rivolte al ricorrente, né pregiudica in alcun modo la sua possibilità di comprendere l'addebito contestatogli o la possibilità di difendersi da dette accuse. Infatti, a [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente contestato il delitto di corruzione, in relazione al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio in relazione alla realizzazione delle opere previste da un determinato contratto di appalto; tanto premesso, si deve osservare che: (i) il contratto di appalto è il medesimo previsto dall'originaria ipotesi d'accusa; (ii) gli atti contrari ai doveri di ufficio, il cui compimento è ascritto al ricorrente, sono gli stessi; (iii) l'utilità percepita da [OSCURATO:PERSONA] è la stessa; (iv) il soggetto che eroga detta utilità è lo stesso ([OSCURATO:PERSONA]). Sostenere che [OSCURATO:PERSONA] sia stato condannato per un fatto diverso da quello contestato e che sia stata pregiudicata la sua possibilità di comprendere le accuse e da esse difendersi è una tesi che non trova aderenza negli sviluppi processuali che si sono determinati in questo giudizio. Il secondo motivo di ricorso e il primo motivo aggiunto sono dunque infondati. 4. Il sesto motivo di ricorso - con il quale si lamenta l'erronea applicazione della legge processuale, tale da determinare in conseguenza un vizio di motivazione della sentenza - ha ad oggetto la revoca di un'ordinanza istruttoria relativa ai testi indicati dalla difesa. 10La censura è a-specifica e, come tale, risulta inammissibile, perché - a prescindere dalla correttezza o meno della decisione dei giudici di merito di revocare parzialmente l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale - il ricorrente non esplicita il carattere decisivo delle testimonianze che i giudici di merito avrebbero dovuto assumere. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire - con orientamento che deve essere qui ribadito - che «in tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Pg in proc. Lolli, Rv. 285580 - 01). Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile. 5. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. 5.1. Il primo motivo ha ad oggetto i vizi di motivazione che affliggono la ricostruzione storica della sentenza di merito; il terzo motivo, pone in discussione la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti (che, ove ritenuti provati, dovrebbero comunque essere diversamente qualificati: non corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o per asservimento della funzione, bensì corruzione per l'esercizio della funzione). 5.2. È necessario dare conto della ricostruzione effettuata dai giudici di merito. La condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] è quella di avere asservito la propria funzione agli interessi dei soggetti privati, «informando costantemente i consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul loro pagamento, sulle richieste di anticipazione contrattuale, sulla conclusione di un atto aggiuntivo al contratto (...) sulla applicazione delle penali previste per i ritardi, cercando di influenzare le decisioni della Stazione appaltante in senso favorevole alla [OSCURATO:PERSONA]». Secondo la Corte territoriale, in cambio di detto asservimento, [OSCURATO:PERSONA] ha accettato - quali utilità - la sottoscrizione di due contratti di collaborazione professionale con "[OSCURATO:PERSONA]", ottenendo altresì il pagamento di due prestazioni (per un corrispettivo di oltre trentamila euro) e la promessa di altre future utilità (relative a futuri incarichi di collaborazione). Secondo la ricostruzione della Corte territoriale (pag. 36-40 della sentenza impugnata), nel corso del 2015, i rapporti tra l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mutano in modo significativo e assumono le fattezze di una relazione bilaterale esclusiva tra il privato corruttore e il pubblico ufficiale corrotto, che avrebbe così preso in carico gli interessi privati. La Corte territoriale valorizza una serie di comunicazioni opache, avvenute a 11luglio 2015 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo somministra consigli ad [OSCURATO:PERSONA] su come redigere determinate comunicazioni di interesse del privato, giungendo al punto di predisporre egli stesso la minuta di una missiva (sentenza di secondo grado, pag. 37). Si valorizza - a riprova del carattere privilegiato della relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - un episodio dell'aprile 2016, allorché - essendo in atto una perquisizione degli uffici milanesi della "[OSCURATO:PERSONA]" - sopraggiunse proprio [OSCURATO:PERSONA], che portava con sé un appunto, contenente l'indicazione dell'importo del primo stato avanzamento lavori del 2016 (S.A.L. che, però, non era stato ancora emesso); con riferimento all'episodio appena citato, la Corte territoriale riconosce che quell'informazione non era un segreto di ufficio, né era tutelata da un qualche livello di riservatezza; tuttavia, secondo la Corte territoriale, un simile contegno da parte del pubblico ufficiale denuncia in modo chiaro la messa a disposizione di quest'ultimo a beneficio della controparte contrattuale (sentenza di secondo grado, pag. 38). Quanto alle contropartite economiche che il [OSCURATO:PERSONA] Presidente del C.A.S., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ricevuto per tale "messa a disposizione", la Corte territoriale osserva che anche l'attribuzione di incarichi professionali può rappresentare una "utilità" ai fini dell'applicazione dell'art. 319 cod. pen.. Ciò posto, con riferimento all'attività professionale prestata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della "[OSCURATO:PERSONA]" (e da questa remunerata), la Corte territoriale osserva che se, da un lato, si deve prendere atto del fatto che «indubbiamente si trattava di una attività professionale per molti aspetti effettiva, pur se di dubbia utilità», per altro verso si dovrebbe considerare che «l'unico motivo per incaricare il legale siciliano, del tutto estraneo in precedenza alle dinamiche di quegli affari di "[OSCURATO:PERSONA]", era esclusivamente quello di compensarlo per l'interessamento fornito nella gestione dell'appalto» (sentenza di secondo grado, pag. 39). 5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione della Corte territoriale non faccia corretta applicazione al caso di specie dei principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte ha di recente affermato che «nella fattispecie di corruzione il legislatore sanziona penalmente non la mera violazione del dovere di astensione del pubblico ufficiale in costanza di un conflitto di interessi, ma la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che "vende", a fronte della corresponsione di una utilità illecita, l'esercizio della funzione o del servizio pubblico» Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, Pmt in proc. Catella, Rv. 289049 - 01, considerato in diritto 5.1). Nella stessa sentenza si è aggiunto che «la condotta del pubblico agente che eserciti la propria funzione in conflitto di interessi, dunque, non dimostra di per sé la corruzione, in quanto non è ravvisabile nel sistema penale una corruzione "senza accordo" e, dunque, senza prova del patto corruttivo» (Sez. 126, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.1). Ed è stato altresì ribadito che deve pur sempre esservi dimostrazione dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il compimento dell'atto d'ufficio e la promessa o ricezione di un'utilità, la cui dazione deve rappresentare l'adempimento del patto corruttivo (ex plurimis: Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, Pmt in proc. Catella, Rv. 289049 - 01, considerato in diritto 5.1; Sez. 6, n. 3765 del 09/12/2020, Mazzarella, Rv. 281144 - 01). Sul piano probatorio, dunque, occorre che vi sia dimostrazione tanto dell'accordo, quanto del suo oggetto, con riferimento alla relazione sinallagmatica eventualmente riscontrabile tra le prestazioni che le parti del "patto corruttivo" si promettono reciprocamente. Ne discende che deve esservi chiara dimostrazione di quali "prestazioni" compia o prometta di compiere il pubblico ufficiale. Si tratta di tema probatorio rilevante non solo per la dimostrazione dell'esistenza dell'accordo corruttivo, ma anche per qualificare il fatto eventualmente provato come corruzione propria o come corruzione per l'esercizio della funzione. A tale ultimo riguardo, questa Corte ha già chiarito che «in tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione» (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, dep. 2024, Virga, Rv. 286376 - 07). Né si può ritenere che il generico riferimento all'"asservimento della funzione", con riguardo ad un ipotizzato carattere «sistemico» e «ambientale» della corruzione, possa surrogare la mancata prova degli elementi costitutivi del reato contestato. Il rilievo del carattere sistematico della commissione di una tipologia di reato postula, infatti, la dimostrazione della reiterazione costante di reati, pur sempre integrati in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi Anche con riferimento ai temi probatori relativi alle utilità date o promesse dal privato si rendono necessarie alcune puntualizzazioni. Questa , Corte ha già avuto modo di evidenziare che la prova del patto corruttivo non si può esaurire nella mera dimostrazione dell'esistenza dell'erogazione di un'utilità indebita al pubblico agente che si assume corrotto. La dazione indebita di una utilità in favore del pubblico ufficiale può costituire un 13indizio, sul piano logico, del reato di corruzione, «ma non può costituire di per sé la prova della finalizzazione della stessa al comportamento antidoveroso del pubblico ufficiale, in quanto questo elemento di prova deve essere valutato unitamente ad altre circostanze di fatto acquisite nel processo, in conformità al dettato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.2; in termini, tra le altre, Sez. 6, n. 39020 del 18/07/2017, Alfano, non massimata). E - sempre con riferimento ai temi probatori che hanno ad oggetto la corresponsione di utilità al soggetto titolare della qualifica pubblicistica - si deve ribadire che deve essere dimostrato che il compimento dell'atto, contrario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta dazione di utilità (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.2; Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088 - 01; Sez. 6, n. 5017 del 07/11/2011 (dep. 2012), Bisignani, Rv. 251867 - 01; Sez. 6, n. 24439 del 25/03/2010, Bruni, Rv. 247382 - 01; Sez. 6, n. 34415 del 15/05/2008, Sidoti, Rv. 240745 - 01). Si è inoltre chiarito che anche i "benefici leciti" - come l'attribuzione di incarichi professionali - possono costituire "il prezzo" della corruzione; si è però precisato che «perché un "beneficio lecito" possa costituire la retribuzione della vendita dell'atto contrario ai doveri di ufficio è necessario che l'erogazione dell'utilità si inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo corruttivo», chiarendo che «l'eventuale situazione di conflitto di interesse in cui versava il pubblico agente non rende di per sé corruttiva la percezione della remunerazione per incarichi professionali»; soprattutto ove essi possano avere «una causa autonoma dallo svolgimento delle pubbliche funzioni (e, dunque, lecita)», e siano stati «effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e [non rechino] alcuna sovrafatturazione» (Sez. 6, n. 40725 del 12/11/2025, cit., considerato in diritto 5.4). 5.3. La motivazione della sentenza impugnata non ha fatto corretto governo di tali indicazioni interpretative. Da un lato, la motivazione della Corte territoriale non chiarisce in modo adeguato quali atti - tra quelli ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] - siano stati commessi in violazione dei doveri di ufficio (ribadendosi qui che il mero fatto di agire in conflitto di interessi non integra tale ipotesi). Gli atti che, in imputazione, erano stati esplicitamente indicati come contrari ai doveri di ufficio (quelli indicati ai capi D.1 e D.2) non assumono rilievo (in ragione dell'intervenuta assoluzione sul punto). Al capo D.3, si valorizzano condotte di asservimento della funzione, attività di costante informazione dei consulenti dell'appaltatore, al tentativo di influenzare le 14decisioni della stazione appaltante in senso favorevole al privato. La sentenza di appello evoca una generica "messa a disposizione" di [OSCURATO:PERSONA], senza però dare concretezza a tale affermazione; anzi: alcuni atti che sarebbero suggestivi di detto asservimento - come la rivelazione anticipata dell'imminente emissione dei S.A.L. - sono derubricati dalla stessa Corte territoriale ad episodi quasi di piaggeria. Si è in presenza, dunque, di una insufficiente descrizione del fatto accertato, che impedisce di apprezzarne in modo compiuto l'esistenza, i caratteri, la contrarietà o meno ai doveri di ufficio delle condotte di [OSCURATO:PERSONA]. Il che impedisce di apprezzare la loro contrarietà o meno al dovere di ufficio e, prima ancora, l'esistenza di una relazione sinallagmatica tra dette condotte e le utilità ricevute da [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riferimento a queste ultime (le utilità), la motivazione della sentenza della Corte territoriale si rivela carente. La Corte territoriale - difformemente dalle indicazioni della giurisprudenza sopra richiamata - ha ritenuto che il mero fatto di avere ricevuto tali incarichi di consulenza costituisca l'indebita utilità rilevante per l'integrazione del patto corruttivo; a ciò si deve aggiungere che la stessa Corte territoriale ha evidenziato che - quella dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore di "[OSCURATO:PERSONA]" - era «un'attività professionale per molti aspetti effettiva, pur se di dubbia utilità». Anche sotto tale profilo, dunque, la motivazione risulta carente, posto che non si confronta in modo adeguato con il tema - che pure era stato proposto - della possibile sussistenza di una causa autonoma e lecita, capace di spiegare quei pagamenti; causa autonoma e lecita, alternativa a quella rappresentata dallo svolgimento delle pubbliche funzioni; e si è detto che - secondo la giurisprudenza sopra evocata - condivisa dal [OSCURATO:PERSONA] - l'esistenza di incarichi professionali effettivamente svolti, regolarmente contabilizzati e non sovrafatturati può porsi come ipotesi alternativa plausibile rispetto a quella che inserisce quegli incarichi in uno schema corruttivo. 6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, in accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbito il settimo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio si atterrà ai criteri indicati al punto 5.2. che precede, onde verificare se sussista un accordo corruttivo; se a [OSCURATO:PERSONA] sia attribuibile il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, da individuare in modo preciso; se essi siano in relazione sinallagmatica con utilità erogate dal privato; se l'attribuzione degli incarichi professionali al ricorrente da parte di "[OSCURATO:PERSONA] igartners" abbia avuto ad oggetto prestazioni effettivamente svolte, congruamente remunerate e regolarmente fatturate. Si tratta di aspetti che incidono sul giudizio di sussistenza del fatto contestato e sulla qualificazione giuridica dello stesso come 15violazione dell'art. 318 o dell'art. 319 cod. pen. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris