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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47144/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 dicembre 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in fatto, mentre il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 dicembre 2018 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in fatto, mentre il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili per la loro estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/
Sentenza Cassazione n. 47144/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris