Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24992/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NFLF0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Boh li) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato, non sussistendo alcuna base normativa perché, una volta riconosciuta la continuazione esterna tra due reati, le attenuanti generiche concesse in relazione al più grave debbano necessariamente essere estese anche a quello per cui viene ravvisato il vincolo della continuazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03NFLF0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Boh li) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato, non sussistendo alcuna base normativa perché, una volta riconosciuta la continuazione esterna tra due reati, le attenuanti generiche concesse in relazione al più grave debbano necessariamente essere estese anche a quello per cui viene ravvisato il vincolo della continuazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ente A
Sentenza Cassazione n. 24992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris