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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03748/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] .

1. Con ordinanza in data 6.3.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava a CHERCHI Renzo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'accusa di concorso (con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]) nella rapina aggravata compiuta nelle ore notturne del 23.12.2019 ai danni del supermercato Conad di Ittiri, in occasione della quale due dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati privati della libertà personale e sono state impiegate armi (capi 15, 16 e 17).

1.1. Il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza in data 16.4.2021, rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagato e confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione il Cherchi, tramite difensore, chiedendone l'annullamento.

A sostegno deduce:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di concorso tra sequestro di persona e rapina; all'udienza camerale del TDL la difesa ha prodotto un estratto del filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza del supermercato dal quale emerge che il Sanna, durante e dopo la rapina, poteva "tranquillamente deambulare, persino correre".

2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 266, 125 comma 3, 185 e 271 cod.proc.pen., con inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tracciati di tracking del GPS installato nella vettura dell'indagato, per assenza di motivazione o motivazione apparente dei decreti autorizzativi e di proroga delle stesse nonché per la mancanza, in atti, dei decreti autorizzativi medesimi.

Detta carenza ha impedito al GIP di vagliare la regolarità dei decreti e delle successive intercettazioni; peraltro, l'autovettura dove sono state effettuate le intercettazioni è intestata a persona diversa dall'indagato, sicchè non si comprende come il GIP possa aver autorizzato l'atto di indagine.

2.3. vizio della motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato e all'attualità delle stesse; non si è tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato ; del pari inesistente è la motivazione circa l'adeguatezza di misure alternative a quella carceraria, attesa la risalenza dei precedenti penali e l'adeguatezza, rispetto alla limitazione dei movimenti, degli arresti domiciliari.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nella presente sede o comunque generici.1.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: lyesposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761).

2. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Cagliari, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez..6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085).

2.1. Infatti, con riferimento alle specifiche questioni ulteriormente riproposte con il ricorso, il TDL, ha adeguatamente valorizzato i seguenti elementi: le intense relazioni personali esistenti tra il Chierchi e il coindagato Chessa; la registrazione dei movimenti della vettura dell'indagato, del tutto compatibili con la partecipazione al delitto di causa; le risultanze tratte dalle immagini della videosorveglianza; le intercettazione delle conversazioni svoltesi nell'auto dell'indagato.

Dunque, così ricostruito il ponderoso materiale investigativo, i giudici del riesame ne hanno evidenziato la grave valenza indiziaria non neutralizzata dalle deduzioni della difesa.

Ciò posto, devesi rilevare che il primo motivo di ricorso risulta assolutamente generico.

Invero premessa la correttezza dell'opzione ermeneutica secondo la quale il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina allorchè la violenza usata per il sequestro occupa uno spazio temporale non strettamente necessario alla consumazione (cfr., Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Rv. 263788; massime precedenti conformi: n. 24837 del 2009 Rv. 244339 - 01, n. 31735 del 2010 Rv. 248094 - 01, n. 3604 del 2014 Rv. 258549 - 01), devesi rilevare che l'argomento difensivo utilizzato in ricorso ( e cioè la ricorrenza di una certa libertà di spostamento, in capo alle persone offese, all'interno dell'area videosorvegliata dove si è svolta la rapina) in nulla esclude la circostanza secondo cui nella vicenda sia stata comunque pesantemente limitata la possibilità delle vittime di uscire dai locali del supermercato o che vi sia stato l'impiego di strumenti idonei a serrare le braccia della persona offesa e impedirne il livero utilizzo.

3. Quanto al secondo motivo, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 2, n. 21644, Rv. 255542 - 01), l'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinannento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.

Massime conformi, Sez. 2 , n. 23172 del 04/04/2019, Rv. 276966 - 02 ; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239635 - 01 e altre.

Sicchè, ferma l'utilizzabilità dei tracciati GPS, nella specie difetta la c.d. prova di resistenza rispetto alla pretesa inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni.

Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218).

Nella specie, anche dopo l'espunzione delle intercettazioni indicate dalla difesa residuerebbero comunque elementi probatori ampiamente dimostrativi della gravità indiziaria.

3.1. Ma vi è di più.

Dallo stesso tenere del ricorso (cfr. pag. 9 ) emerge che le intercettazioni delle conversazioni di cui si discute sono state acquisite da altro procedimento (RGNR 1562\19 della Procura di Nuoro); profilo che rende manifesta l'infondatezza dell'argomento difensivo, posto che in siffatte evenienze, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., S.U., n. 45189 del 17/11/2004) "... nel procedimento ad quem .... la parte, ove eccepisca la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, deve non solo allegare ma anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita, perché, come s'è detto, in questo procedimento i decreti autorizzativi non sono elemento necessario di documentazione della prova desumibile dall'intercettazione.

Se nel procedimento a quo dunque la parte ha un onere di mera allegazione, nel procedimento ad quem la parte ha un onere sia di allegazione sia di prova, perché, come s'è già detto, rispetto ai fatti processuali, l'onere della prova non incombe solo sul pubblico ministero, bensì su ciascuna parte in relazione ai fatti che deduce".

E, nella fattispecie, parte ricorrente non ha allegato copia dei provvedimenti autorizzativi né dedotto di averli inutilmente richiesti.

Nello stesso senso, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 01, ha ribadito che, allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.

4. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, e della loro attualità, è ben vero che, secondo condivisa giurisprudenza in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Rv. 264902 - 01), la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.il requisito dell'attualità del pericolo di .reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare.

Tuttavia, questa Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785 - 01), sempre in tema di misure coercitive, che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.

Nello stesso senso, Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965 - 01, ha affermato, sempre in tema di misure cautelari personali, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta.

Nella specie, l'ordinanza gravata mette in evidenza, oltre alla gravità del fatto e ai precedenti penali, l'elevata organizzazione che caratterizza il reato e l'inserimento in circuiti di criminalità organizzata che denota, il ruolo esecutivo diretto e la disponibilità di armi, tutti fattori assolutamente univoci per dimostrare una caduta nel crimine non occasionale e la ricorrenza di un attuale pericolo di ricaduta laddove se ne presenti l'opportunità.

5. Alla luce delle considerazioni richiamate, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati .

5.1. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, disp. att. cod. proc. pen. .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] . 1. Con ordinanza in data 6.3.2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava a CHERCHI Renzo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'accusa di concorso (con il coindagato [OSCURATO:PERSONA]) nella rapina aggravata compiuta nelle ore notturne del 23.12.2019 ai danni del supermercato Conad di Ittiri, in occasione della quale due dipendenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati privati della libertà personale e sono state impiegate armi (capi 15, 16 e 17). 1.1. Il Tribunale del riesame di Cagliari, con ordinanza in data 16.4.2021, rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagato e confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione il Cherchi, tramite difensore, chiedendone l'annullamento. A sostegno deduce: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di concorso tra sequestro di persona e rapina; all'udienza camerale del TDL la difesa ha prodotto un estratto del filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza del supermercato dal quale emerge che il Sanna, durante e dopo la rapina, poteva "tranquillamente deambulare, persino correre". 2.2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 266, 125 comma 3, 185 e 271 cod.proc.pen., con inutilizzabilità delle intercettazioni e dei tracciati di tracking del GPS installato nella vettura dell'indagato, per assenza di motivazione o motivazione apparente dei decreti autorizzativi e di proroga delle stesse nonché per la mancanza, in atti, dei decreti autorizzativi medesimi. Detta carenza ha impedito al GIP di vagliare la regolarità dei decreti e delle successive intercettazioni; peraltro, l'autovettura dove sono state effettuate le intercettazioni è intestata a persona diversa dall'indagato, sicchè non si comprende come il GIP possa aver autorizzato l'atto di indagine. 2.3. vizio della motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato e all'attualità delle stesse; non si è tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato ; del pari inesistente è la motivazione circa l'adeguatezza di misure alternative a quella carceraria, attesa la risalenza dei precedenti penali e l'adeguatezza, rispetto alla limitazione dei movimenti, degli arresti domiciliari. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti nella presente sede o comunque generici.1. È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di legittimità che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: lyesposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2)l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761). 2. Ciò posto, rileva il Collegio che il Tribunale del riesame di Cagliari, chiamato a valutare i profili dedotti alla sua cognizione, anche mediante il rinvio al contenuto dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha adeguatamente esposto le ragioni su cui si fonda il provvedimento cautelare impugnato (sulla possibilità del Tribunale del riesame di recepire le argomentazioni del provvedimento applicativo della misura, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, si veda anche Sez..6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085). 2.1. Infatti, con riferimento alle specifiche questioni ulteriormente riproposte con il ricorso, il TDL, ha adeguatamente valorizzato i seguenti elementi: le intense relazioni personali esistenti tra il Chierchi e il coindagato Chessa; la registrazione dei movimenti della vettura dell'indagato, del tutto compatibili con la partecipazione al delitto di causa; le risultanze tratte dalle immagini della videosorveglianza; le intercettazione delle conversazioni svoltesi nell'auto dell'indagato. Dunque, così ricostruito il ponderoso materiale investigativo, i giudici del riesame ne hanno evidenziato la grave valenza indiziaria non neutralizzata dalle deduzioni della difesa. Ciò posto, devesi rilevare che il primo motivo di ricorso risulta assolutamente generico. Invero premessa la correttezza dell'opzione ermeneutica secondo la quale il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina allorchè la violenza usata per il sequestro occupa uno spazio temporale non strettamente necessario alla consumazione (cfr., Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Rv. 263788; massime precedenti conformi: n. 24837 del 2009 Rv. 244339 - 01, n. 31735 del 2010 Rv. 248094 - 01, n. 3604 del 2014 Rv. 258549 - 01), devesi rilevare che l'argomento difensivo utilizzato in ricorso ( e cioè la ricorrenza di una certa libertà di spostamento, in capo alle persone offese, all'interno dell'area videosorvegliata dove si è svolta la rapina) in nulla esclude la circostanza secondo cui nella vicenda sia stata comunque pesantemente limitata la possibilità delle vittime di uscire dai locali del supermercato o che vi sia stato l'impiego di strumenti idonei a serrare le braccia della persona offesa e impedirne il livero utilizzo. 3. Quanto al secondo motivo, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 2, n. 21644, Rv. 255542 - 01), l'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinannento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria. Massime conformi, Sez. 2 , n. 23172 del 04/04/2019, Rv. 276966 - 02 ; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239635 - 01 e altre. Sicchè, ferma l'utilizzabilità dei tracciati GPS, nella specie difetta la c.d. prova di resistenza rispetto alla pretesa inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni. Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218). Nella specie, anche dopo l'espunzione delle intercettazioni indicate dalla difesa residuerebbero comunque elementi probatori ampiamente dimostrativi della gravità indiziaria. 3.1. Ma vi è di più. Dallo stesso tenere del ricorso (cfr. pag. 9 ) emerge che le intercettazioni delle conversazioni di cui si discute sono state acquisite da altro procedimento (RGNR 1562\19 della Procura di Nuoro); profilo che rende manifesta l'infondatezza dell'argomento difensivo, posto che in siffatte evenienze, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr., S.U., n. 45189 del 17/11/2004) "... nel procedimento ad quem .... la parte, ove eccepisca la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, deve non solo allegare ma anche provare il fatto dal quale dipenda l'inutilizzabilità eccepita, perché, come s'è detto, in questo procedimento i decreti autorizzativi non sono elemento necessario di documentazione della prova desumibile dall'intercettazione. Se nel procedimento a quo dunque la parte ha un onere di mera allegazione, nel procedimento ad quem la parte ha un onere sia di allegazione sia di prova, perché, come s'è già detto, rispetto ai fatti processuali, l'onere della prova non incombe solo sul pubblico ministero, bensì su ciascuna parte in relazione ai fatti che deduce". E, nella fattispecie, parte ricorrente non ha allegato copia dei provvedimenti autorizzativi né dedotto di averli inutilmente richiesti. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 - 01, ha ribadito che, allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l'inutilizzabilità, per essere la relativa motivazione solo apparente, ha l'onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. 4. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, e della loro attualità, è ben vero che, secondo condivisa giurisprudenza in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Rv. 264902 - 01), la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.il requisito dell'attualità del pericolo di .reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. Tuttavia, questa Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785 - 01), sempre in tema di misure coercitive, che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965 - 01, ha affermato, sempre in tema di misure cautelari personali, che la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. Nella specie, l'ordinanza gravata mette in evidenza, oltre alla gravità del fatto e ai precedenti penali, l'elevata organizzazione che caratterizza il reato e l'inserimento in circuiti di criminalità organizzata che denota, il ruolo esecutivo diretto e la disponibilità di armi, tutti fattori assolutamente univoci per dimostrare una caduta nel crimine non occasionale e la ricorrenza di un attuale pericolo di ricaduta laddove se ne presenti l'opportunità. 5. Alla luce delle considerazioni richiamate, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali ed alla sanzione in favore della Casa delle Ammende in considerazione dei profili di colpa connessi alla prospettazione di motivi manifestamente infondati . 5.1. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, disp. att. cod. proc. pen. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.
Sentenza Cassazione n. 03748/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris