CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 1986
Cassazione n. 29951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/05/1986 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 2); li) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto muove dall'erroneo presupposto che anche in sede di appello il Giudice debba valutare d'ufficio la possibilità di sostituzione della pena detentiva, là dove, invece, dal chiaro tenore dell'art. 598 -bis, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che richiama nell'incipit le disposizioni dell'art. 597 sul principio devolutivo e sulla cognizione del giudice di appello, può desumersi che la questione deve essere specificamente devoluta con l'atto di impugnazione o con i motivi aggiunti; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M