Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 20367/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

44avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe n. 37/2025 SIGE la Corte d’appello di Venezia, infunzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del difensoredell’imputato [OSCURATO:PERSONA] DOKO, ha revocato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. la sentenza dicondanna pronunciata dal Tribunale di Venezia il 4 marzo 2020 nei confronti del suddettoNeli DOKO (irrevocabile il 17 marzo 2020) con trasmissione degli atti al giudice di primogrado.A fondamento della decisione, il Giudice dell’esecuzione, pur dando atto che –contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – il DOKO parlava con una certa disinvolturala lingua italiana, ha ritenuto tuttavia mancante la prova che lo stesso fosse a conoscenzadel processo a proprio carico: richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n.34253/2023 (recte: Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177-01), ha ritenuto nelcaso in esame completamente assente l’accertamento, in positivo, della volontariasottrazione alla conoscenza del processo, dovendo sempre accertarla il giudice di meritosenza alcuna inversione del relativo onere probatorio.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte d’appello di Venezia che, con unico motivo, deduce violazione dilegge in riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. e 89, comma 1, d.lgs. n. 150del 2022, nonché difetto di motivazione in ordine alla presenza delle condizioni per larescissione del giudicato.2.1.

Si deduce che quando l’imputato è stato dichiarato assente, l’art. 420-bis, comma2, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis – applicabile nella specie ai sensidell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 – prevedeva che il giudice procedesse in assenzadell’imputato qualora quest’ultimo «abbia dichiarato o eletto domicilio, ovvero sia statoarrestato o sottoposto a misura cautelare»: queste due situazioni, alternative tra loro, sierano verificate entrambe nel caso concreto perché il DOKO era stato arrestato in flagranzadel reato ed aveva anche eletto domicilio, donde la correttezza della declaratoria di assenza.2.2.

Si aggiunge che il previgente art. 629-bis cod. proc. pen., applicabile al casoconcreto, stabiliva che l’interessato potesse chiedere la rescissione del giudicato qualoraavesse provato che «l’assenza è stata dovuta ad un’incolpevole mancata conoscenza dellacelebrazione del processo»: requisito, nella specie, del tutto carente, in quanto il condannatonon ha dimostrato di non avere partecipato al processo per non averne avuto incolpevoleconoscenza, né ha dimostrato, anche nell’ottica del nuovo art. 629-bis cod. proc. pen., dinon avere avuto la possibilità di impugnare la sentenza senza sua colpa, essendo egliperfettamente a conoscenza della lingua italiana, avendo interloquito con gli agenti chehanno accertato il fatto e che hanno proceduto al suo arresto, avendo ricevuto gli avvisi dirito e avendo eletto domicilio presso il difensore di cui conosceva tutti i recapiti.Dunque – si deduce – l’imputato si è volutamente disinteressato del procedimentopenale a suo carico e, comunque, non ha offerto alcun significativo elemento per ritenereincolpevoli le sue successive assenze ed inerzie, visto che la richiesta di rescissione èimperniate sulla sola circostanza del difetto di conoscenza della lingua italiana.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è non fondato e, pertanto, va respinto.1.

Preso atto che la sentenza revocata era stata pronunciata dal Tribunale di Venezia il4 marzo 2020 (irrevocabile il 17 marzo 2020), va preliminarmente ribadito che la disciplinadella rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 37,comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa alle sentenze nei processi nei quali – comein quello di specie – alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (ossia al 30dicembre 2022), è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento,l’ordinanza con la quale fu disposto procedersi in assenza dell’imputato, deve individuarsinecessariamente in quella vigente in epoca anteriore all’efficacia del suddetto testonormativo, atteso quanto disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150 cit., enon, invece, in quella vigente al momento nel quale il condannato in assenza è venuto aconoscenza del provvedimento, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria,secondo i principi generali applicabili in difetto di disposizioni transitorie (cfr., da ultimo, Sez.1, n. 7663 del 16/01/2026, Pacurar, Rv. 289499-01, che ha precisato che è tale positivanorma transitoria, e non al principio generale valevole solo per i casi non regolamentati, chebisogna fare capo per individuare il discrimen temporale di applicazione delle diversediscipline in tema di rescissione del giudicato, antecedenti e successive all’entrata in vigoredel menzionato d.lgs. n. 150 del 2022).Difatti, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della normaapplicabile tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento almomento nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento, epuò esercitare il diritto di impugnazione straordinaria, ove manchino disposizioni transitorieche regolino espressamente la fase di diritto intertemporale, come accaduto allorché lalegge n. 103 del 2017 operò la prima trasformazione dell’istituto (in tal senso èl’orientamento più recente di questa Corte: Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu,Rv. 285701- 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n.15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01).2.

Nel previgente regime dell’art. 629-bis cod. proc. pen., con specifico riferimentoall’ipotesi – come quella al vaglio – in cui non sia stata effettuata la nomina di un difensore difiducia, questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice distrettuale che avevaritenuto che l’imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazionedel giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d’ufficio presso ilquale aveva eletto domicilio all’atto di identificazione (ad es.

Sez. n. 31201 del 15/09/2020,Ramadze, Rv. 280137-01; cfr. altresì Sez. 5, n. 19949 del 6/04/2021, Rv. 281256-01; Sez. 1,n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637-01; Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018, T., Rv.274304-01).Ciò in applicazione del consolidato principio secondo cui, in tema di giudizio inassenza, nel regime del previgente art. 629-bis cod. proc. pen., nel testo, applicabile rationetemporis, antecedente alle modifiche operate dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato dalla celebrazione delprocesso a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuataal momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione allaconoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione diconoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivoal fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativoonere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177-01).3.

Facendo esatta applicazione di quest’ultimo principio, la Corte d’appello harettamente revocato la sentenza del Tribunale di Venezia n. 462/2020 - di condanna inordine ai reati di cui al capo 1 dell’imputazione (delitto p. e p. dall’art. 497-bis cod. pen.,riqualificato ai sensi del comma secondo) e al capo 3 (delitto p. e p. dell’art. 648 cod. pen.) -e, per l’effetto, disposto la sospensione dell’esecuzione della pena perché, contrariamente aquanto argomentato dal P.G. ricorrente, la pregressa giurisprudenza di questa Corte eragiunta ad affermare come non fosse affatto sufficiente l’elezione di domicilio presso ildifensore d’ufficio per addebitare all’imputato (dichiarato assente) la mancata conoscenzadel processo a suo carico; pertanto, il rapporto tra onere di informazione e di attivazionedell’imputato e diritto alla effettiva conoscenza del processo deve necessariamente risolversiritenendo quest’ultimo prevalente sul primo, in quanto la mera negligenza informativa daparte di soggetto assistito solo da un difensore d’ufficio non può costituire, da sé sola, provadella volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.A questa stregua, l’ordinanza impugnata resiste senz’altro alle odierne censure (tantopiù che dopo l'elezione domicilio effettuata in occasione della perquisizione, sequestro econtestuale arresto dell'indagato, la vocatio in iudicium nei suoi confronti avvenne condecreto di dispone il giudizio e non con giudizio direttissimo, giacché il DOKO - arrestato il18 settembre 2015 - fu contestualmente liberato ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen. sudisposizione del P.M. di turno, sicché l'esercizio dell'azione penale avvenne nei suoiconfronti nelle forme ordinarie).Conseguentemente, il ricorso del P.G. va rigettato, in applicazione del principio di dirittosecondo cui, in tema di giudizio in assenza, nel regime del previgente art. 629-bis cod. proc.pen., nel testo, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche operate dall’art. 37,comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersiinformato dalla celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domiciliopresso il difensore d’ufficio effettuata in fase di indagine, non integra automaticamente la“volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita –presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dalgiudice in positivo al fine di procedere in sua assenza, quale conoscenza effettiva, senzainversione del relativo onere probatorio.

P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
44avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE d'APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 37/2025 SIGE la Corte d’appello di Venezia, infunzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento della richiesta del difensoredell’imputato [OSCURATO:PERSONA] DOKO, ha revocato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. la sentenza dicondanna pronunciata dal Tribunale di Venezia il 4 marzo 2020 nei confronti del suddettoNeli DOKO (irrevocabile il 17 marzo 2020) con trasmissione degli atti al giudice di primogrado.A fondamento della decisione, il Giudice dell’esecuzione, pur dando atto che –contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa – il DOKO parlava con una certa disinvolturala lingua italiana, ha ritenuto tuttavia mancante la prova che lo stesso fosse a conoscenzadel processo a proprio carico: richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n.34253/2023 (recte: Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177-01), ha ritenuto nelcaso in esame completamente assente l’accertamento, in positivo, della volontariasottrazione alla conoscenza del processo, dovendo sempre accertarla il giudice di meritosenza alcuna inversione del relativo onere probatorio.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte d’appello di Venezia che, con unico motivo, deduce violazione dilegge in riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. e 89, comma 1, d.lgs. n. 150del 2022, nonché difetto di motivazione in ordine alla presenza delle condizioni per larescissione del giudicato.2.1. Si deduce che quando l’imputato è stato dichiarato assente, l’art. 420-bis, comma2, cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis – applicabile nella specie ai sensidell’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 – prevedeva che il giudice procedesse in assenzadell’imputato qualora quest’ultimo «abbia dichiarato o eletto domicilio, ovvero sia statoarrestato o sottoposto a misura cautelare»: queste due situazioni, alternative tra loro, sierano verificate entrambe nel caso concreto perché il DOKO era stato arrestato in flagranzadel reato ed aveva anche eletto domicilio, donde la correttezza della declaratoria di assenza.2.2. Si aggiunge che il previgente art. 629-bis cod. proc. pen., applicabile al casoconcreto, stabiliva che l’interessato potesse chiedere la rescissione del giudicato qualoraavesse provato che «l’assenza è stata dovuta ad un’incolpevole mancata conoscenza dellacelebrazione del processo»: requisito, nella specie, del tutto carente, in quanto il condannatonon ha dimostrato di non avere partecipato al processo per non averne avuto incolpevoleconoscenza, né ha dimostrato, anche nell’ottica del nuovo art. 629-bis cod. proc. pen., dinon avere avuto la possibilità di impugnare la sentenza senza sua colpa, essendo egliperfettamente a conoscenza della lingua italiana, avendo interloquito con gli agenti chehanno accertato il fatto e che hanno proceduto al suo arresto, avendo ricevuto gli avvisi dirito e avendo eletto domicilio presso il difensore di cui conosceva tutti i recapiti.Dunque – si deduce – l’imputato si è volutamente disinteressato del procedimentopenale a suo carico e, comunque, non ha offerto alcun significativo elemento per ritenereincolpevoli le sue successive assenze ed inerzie, visto che la richiesta di rescissione èimperniate sulla sola circostanza del difetto di conoscenza della lingua italiana.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è non fondato e, pertanto, va respinto.1. Preso atto che la sentenza revocata era stata pronunciata dal Tribunale di Venezia il4 marzo 2020 (irrevocabile il 17 marzo 2020), va preliminarmente ribadito che la disciplinadella rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 37,comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa alle sentenze nei processi nei quali – comein quello di specie – alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (ossia al 30dicembre 2022), è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento,l’ordinanza con la quale fu disposto procedersi in assenza dell’imputato, deve individuarsinecessariamente in quella vigente in epoca anteriore all’efficacia del suddetto testonormativo, atteso quanto disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150 cit., enon, invece, in quella vigente al momento nel quale il condannato in assenza è venuto aconoscenza del provvedimento, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria,secondo i principi generali applicabili in difetto di disposizioni transitorie (cfr., da ultimo, Sez.1, n. 7663 del 16/01/2026, Pacurar, Rv. 289499-01, che ha precisato che è tale positivanorma transitoria, e non al principio generale valevole solo per i casi non regolamentati, chebisogna fare capo per individuare il discrimen temporale di applicazione delle diversediscipline in tema di rescissione del giudicato, antecedenti e successive all’entrata in vigoredel menzionato d.lgs. n. 150 del 2022).Difatti, in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della normaapplicabile tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento almomento nel quale il condannato in assenza è venuto a conoscenza del provvedimento, epuò esercitare il diritto di impugnazione straordinaria, ove manchino disposizioni transitorieche regolino espressamente la fase di diritto intertemporale, come accaduto allorché lalegge n. 103 del 2017 operò la prima trasformazione dell’istituto (in tal senso èl’orientamento più recente di questa Corte: Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu,Rv. 285701- 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528-01; Sez. 5, n.15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01).2. Nel previgente regime dell’art. 629-bis cod. proc. pen., con specifico riferimentoall’ipotesi – come quella al vaglio – in cui non sia stata effettuata la nomina di un difensore difiducia, questa Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice distrettuale che avevaritenuto che l’imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazionedel giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d’ufficio presso ilquale aveva eletto domicilio all’atto di identificazione (ad es. Sez. n. 31201 del 15/09/2020,Ramadze, Rv. 280137-01; cfr. altresì Sez. 5, n. 19949 del 6/04/2021, Rv. 281256-01; Sez. 1,n. 27629 del 24/06/2021, Ndreca, Rv. 281637-01; Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018, T., Rv.274304-01).Ciò in applicazione del consolidato principio secondo cui, in tema di giudizio inassenza, nel regime del previgente art. 629-bis cod. proc. pen., nel testo, applicabile rationetemporis, antecedente alle modifiche operate dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato dalla celebrazione delprocesso a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuataal momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione allaconoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione diconoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivoal fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativoonere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177-01).3. Facendo esatta applicazione di quest’ultimo principio, la Corte d’appello harettamente revocato la sentenza del Tribunale di Venezia n. 462/2020 - di condanna inordine ai reati di cui al capo 1 dell’imputazione (delitto p. e p. dall’art. 497-bis cod. pen.,riqualificato ai sensi del comma secondo) e al capo 3 (delitto p. e p. dell’art. 648 cod. pen.) -e, per l’effetto, disposto la sospensione dell’esecuzione della pena perché, contrariamente aquanto argomentato dal P.G. ricorrente, la pregressa giurisprudenza di questa Corte eragiunta ad affermare come non fosse affatto sufficiente l’elezione di domicilio presso ildifensore d’ufficio per addebitare all’imputato (dichiarato assente) la mancata conoscenzadel processo a suo carico; pertanto, il rapporto tra onere di informazione e di attivazionedell’imputato e diritto alla effettiva conoscenza del processo deve necessariamente risolversiritenendo quest’ultimo prevalente sul primo, in quanto la mera negligenza informativa daparte di soggetto assistito solo da un difensore d’ufficio non può costituire, da sé sola, provadella volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo.A questa stregua, l’ordinanza impugnata resiste senz’altro alle odierne censure (tantopiù che dopo l'elezione domicilio effettuata in occasione della perquisizione, sequestro econtestuale arresto dell'indagato, la vocatio in iudicium nei suoi confronti avvenne condecreto di dispone il giudizio e non con giudizio direttissimo, giacché il DOKO - arrestato il18 settembre 2015 - fu contestualmente liberato ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen. sudisposizione del P.M. di turno, sicché l'esercizio dell'azione penale avvenne nei suoiconfronti nelle forme ordinarie).Conseguentemente, il ricorso del P.G. va rigettato, in applicazione del principio di dirittosecondo cui, in tema di giudizio in assenza, nel regime del previgente art. 629-bis cod. proc.pen., nel testo, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche operate dall’art. 37,comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersiinformato dalla celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domiciliopresso il difensore d’ufficio effettuata in fase di indagine, non integra automaticamente la“volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita –presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dalgiudice in positivo al fine di procedere in sua assenza, quale conoscenza effettiva, senzainversione del relativo onere probatorio. P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20367/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris