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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 42767/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, D'[OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 648, secondo comma, cod. pen. e 171 ter, lett. e),

I. 633/1941, e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta penale responsabilità in capo al prevenuto per i reati allo stesso ascritti; Considerato che i motivi in parola non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo inoltre volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ed invero, si è non illogicamente argomentata, con manifesta infondatezza delle doglianze sul punto, la riconducibilità all'imputato della merce posta in vendita e la sua provenienza dal reato di abusiva duplicazione, essendo del tutto generico il rilievo giusta il quale l'imputato avrebbe potuto avervi personalmente provveduto (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, D'[OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 648, secondo comma, cod. pen. e 171 ter, lett. e), I. 633/1941, e condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta penale responsabilità in capo al prevenuto per i reati allo stesso ascritti; Considerato che i motivi in parola non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, essendo inoltre volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ed invero, si è non illogicamente argomentata, con manifesta infondatezza delle doglianze sul punto, la riconducibilità all'imputato della merce posta in vendita e la sua provenienza dal reato di abusiva duplicazione, essendo del tutto generico il rilievo giusta il quale l'imputato avrebbe potuto avervi personalmente provveduto (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris