Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CJ0233_IT
[OSCURATO:PERSONA] procedimento 233/87,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] ( Repubblica federale di Germania ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co . KG
e
[OSCURATO:PERSONA]Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11, n . 2, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n . 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari ( GU L 139, pag . 37 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori R . Joliet, presidente di sezione, [OSCURATO:PERSONA] e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunziandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento 12 maggio 1987, dichiara :
[OSCURATO:PERSONA] autorità doganali dello Stato esportatore, il quale pretenda il rimborso di ICM all' importazione, devono attenersi alle correzioni di peso comunicate loro dalle autorità doganali dello Stato importatore, a prescindere dal fatto che esse siano riprodotte negli esemplari di controllo .
Il giudice nazionale, in caso di lite tra l' esportatore e le autorità doganali dello Stato esportatore a proposito della ripetizione di ICM all' importazione, non è vincolato dalle correzioni di peso trasmesse dalle autorità doganali dello Stato importatore a quelle dello Stato esportatore .