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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18560/2026

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ntroITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ranieri- controricorrente -avverso la sentenza n. 1669/2023 della CORTE DI APPELLO DIudita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 21aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] diSiena revisore contabile dell’ATC ([OSCURATO:PERSONA] di Caccia) 19 didetta Provincia, venne sottoposto a procedimento penale per i reati difalso ideologico e concorso in peculato asseritamente commessi in taleNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026qualità: nel procedimento si costituì parte civile l’Amministrazioneprovinciale chiedendo il risarcimento dei danni al Cerboni.All’esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] venne assolto dai reati luiascritti con la formula «perché il fatto non sussiste».2.

Previa regolare denuncia di sinistro, con ricorso ai sensi dell’art.702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna dellaItaliana [OSCURATO:SOCIETA]. – con la quale aveva stipulato polizza acopertura della r.c. professionale – alla rifusione delle spese (legali edi assistenza tecnica) sopportate per la resistenza nel giudizio penale,limitando la pretesa alla somma massima rimborsabile ex contractu.3.

La domanda, accolta in prime cure dall’adito Tribunale di Siena,è stata rigettata, su appello interposto dalla compagnia assicuratrice,dalla decisione in epigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte fiorentina, premessoche non era stato stipulato un patto di tutela legale relativo alle speselegali in processi penali anche per reati dolosi, ha ritenuto inoperativala copertura assicurativa perché «la responsabilità professionale delCerboni era stata ipotizzata a titolo di dolo».4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, Italiana [OSCURATO:SOCIETA]+ S.p.A..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, per violazione degli artt. 1900 e 1917 cod. civ.,imputa alla Corte territoriale di aver interpretato l’art. 1917 cod. civ.(in relazione all’’obbligo di rifusione delle spese di resistenza) comeriferito, nel caso di imputazioni, a quanto contestato e non a quantoaccertato all’esito del giudizio.Parte ricorrente evidenzia di non aver tenuto un comportamentovolontario e penalmente rilevante (venendo assolto con formula piena)r.g. n. 5649/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026e che l’assicurazione contro le perdite pecuniarie integrata dall’art.1917, terzo comma, cod. civ. opera anche «nel caso in cui la domandaproposta dal terzo danneggiato contro l’assicurato sia rigettata».2.

Il secondo motivo, per violazione degli artt. 163 e 175 del d.lgs.7 settembre 2005, n. 209 nonché degli artt. 1900 e 1917 cod. civ.,rileva come la sentenza impugnata abbia confuso le spese di resistenzaex art. 1917, terzo comma, cod. civ. (oggetto della domanda propostadal ricorrente) con «le spese di giustizia penale che possono essererimborsate sottoscrivendo una polizza c.d. di tutela legale».3.

I motivi – da scrutinare congiuntamente, in ragionedell’intrinseca connessione che li avvince – sono fondati.Oggetto del giudizio è la pretesa dell’assicurato (odierno ricorrente)alla rifusione delle spese sostenute per resistere alla domanda dirisarcimento danni formulata dalla parte civile nel procedimento penalea suo carico promosso: domanda integrante, come è noto, esercizio diazione civile nell’ambito di un processo penale e, nel caso, rigettata inconseguenza dell’assoluzione piena dell’imputato.L’azione rinviene, dunque, il suo fondamento giustificativo nell’art.1917, terzo comma, cod. civ.: l’invocato diritto al rimborso deriva dasiffatta previsione di legge, sicché, pur postulando la stipula di uncontratto di assicurazione per la responsabilità civile, non esigeun’apposita o puntuale pattuizione in tale contratto.Più in dettaglio, il diritto alla rifusione delle spese di resistenza dicui all’art. 1917, terzo comma, cod. civ. concerne le spese sopportatedall’assicurato per contrastare l’iniziativa nei suoi confronti assunta dalterzo e prescinde da una pronuncia di condanna del primo nei confrontidel secondo, spettando anche nel caso di rigetto della domandarisarcitoria del terzo, in ciò differenziandosi dal diritto al rimborso dellespese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dallasentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtualer.g. n. 5649/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4275; Cass. 17/12/2024, n. 33013).Il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenzapresuppone la dimostrazione dell’avvenuto corrispondente esborso daparte dell’assicurato medesimo (Cass. 05/07/2022, n. 21290; Cass.15/09/2023, n. 26683) ed incontra il limite del quarto della sommaassicurata, in eccedenza al massimale (Cass. 31/08/2020, n. 18076).L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile di tenereindenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione deldanneggiato ex art. 1917, terzo comma, cod. civ., ha natura accessoriarispetto all’obbligazione principale e trova limite nel perseguimento diun risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere ladetta azione.

Ne consegue che l’assicuratore è obbligato al rimborsodelle spese del procedimento penale promosso nei confrontidell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o quereladel terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile (exaliis, Cass. 18/01/2016, n. 667).4.

Tanto precisato in linea generale, nella vicenda in esame la Corteterritoriale è incorsa in un duplice error iuris, puntualmente censuratocon i motivi in disamina.4.1.

In primo luogo, con l’escludere l’obbligo dell’assicuratore per ifatti dolosi dell’assicurato.Errato, è infatti, il richiamo alla clausola n. 12 del contratto tra leparti intercorso: essa regola l’obbligo di manleva dell’assicuratore peri danni cagionati a terzi, mentre qui la pretesa dell’assicurato ha adoggetto la rifusione delle spese di resistenza.Del pari errato il riferimento all’art. 1900 cod. civ. (e, precisamente,ai sinistri cagionati con dolo dall’assicurato): è di tutta evidenza chealcun fatto doloso (ma, invero, nemmeno colposo) sia stato commessodall’assicurato, prosciolto dalle accuse con formula piena.r.g. n. 5649/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026Quel che rileva, al riguardo, non può certo essere il capo diimputazione, prospettante una mera ipotesi accusatoria, bensì l’esitodel giudizio penale recante l’accertamento della insussistenza del fattoascritto all’imputato assicurato.4.2.

In secondo luogo, con l’invocare, quale presupposto necessarioper l’accoglimento della domanda formulata dall’assicurato, la stipuladi un patto di tutela legale.Palese, sul punto, la confusione che inficia la gravata pronuncia.Oggetto del contendere – si ribadisce – è il diritto dell’assicurato alrimborso delle spese sopportate per resistere alla istanza risarcitoriadella parte civile: la pretesa esercitata concerne dunque l’indennizzoex lege accessorio all’assicurazione di responsabilità civile previstodall’art. 1917, terzo comma, cod. civ..Inconferente è, pertanto, il riferimento al patto di tutela legale,ovvero all’assicurazione (di patrimoni, non della responsabilità civile)contemplata dall’art. 173 del codice delle assicurazioni (negozio – ovestipulato - idoneo a coprire anche gli esborsi sopportati nel processopenale dall’assicurato per difendersi dall’accusa), fattispecie diversa –per natura, oggetto ed effetti – da quella dedotta in controversia.5.

L’accoglimento dei due motivi di ricorso importa la cassazionedella sentenza gravata.Ai fini della decisione della controversia occorrono tuttavia ulterioriaccertamenti di fatto: è necessario infatti verificare se l’assicurato(onerato della prova al riguardo) abbia effettivamente sostenuto (ed inquale entità) spese legali causalmente riconducibili alla resistenza alladomanda risarcitoria avanzata dalla parte civile nel processo penale,distinte dalle spese di difesa dalla imputazione e dalla pubblica accusa.Detto accertamento va devoluto al giudice del rinvio, individuatonella Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, al quale èaltresì demandato di provvedere alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.r.g. n. 5649/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 aprile 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 5649/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ranieri- controricorrente -avverso la sentenza n. 1669/2023 della CORTE DI APPELLO DIudita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 21aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], nominato dall’[OSCURATO:PERSONA] diSiena revisore contabile dell’ATC ([OSCURATO:PERSONA] di Caccia) 19 didetta Provincia, venne sottoposto a procedimento penale per i reati difalso ideologico e concorso in peculato asseritamente commessi in taleNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026qualità: nel procedimento si costituì parte civile l’Amministrazioneprovinciale chiedendo il risarcimento dei danni al Cerboni.All’esito del dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] venne assolto dai reati luiascritti con la formula «perché il fatto non sussiste».2. Previa regolare denuncia di sinistro, con ricorso ai sensi dell’art.702-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna dellaItaliana [OSCURATO:SOCIETA]. – con la quale aveva stipulato polizza acopertura della r.c. professionale – alla rifusione delle spese (legali edi assistenza tecnica) sopportate per la resistenza nel giudizio penale,limitando la pretesa alla somma massima rimborsabile ex contractu.3. La domanda, accolta in prime cure dall’adito Tribunale di Siena,è stata rigettata, su appello interposto dalla compagnia assicuratrice,dalla decisione in epigrafe indicata.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte fiorentina, premessoche non era stato stipulato un patto di tutela legale relativo alle speselegali in processi penali anche per reati dolosi, ha ritenuto inoperativala copertura assicurativa perché «la responsabilità professionale delCerboni era stata ipotizzata a titolo di dolo».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste, con controricorso, Italiana [OSCURATO:SOCIETA]+ S.p.A..Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione degli artt. 1900 e 1917 cod. civ.,imputa alla Corte territoriale di aver interpretato l’art. 1917 cod. civ.(in relazione all’’obbligo di rifusione delle spese di resistenza) comeriferito, nel caso di imputazioni, a quanto contestato e non a quantoaccertato all’esito del giudizio.Parte ricorrente evidenzia di non aver tenuto un comportamentovolontario e penalmente rilevante (venendo assolto con formula piena)r.g. n. 5649/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026e che l’assicurazione contro le perdite pecuniarie integrata dall’art.1917, terzo comma, cod. civ. opera anche «nel caso in cui la domandaproposta dal terzo danneggiato contro l’assicurato sia rigettata».2. Il secondo motivo, per violazione degli artt. 163 e 175 del d.lgs.7 settembre 2005, n. 209 nonché degli artt. 1900 e 1917 cod. civ.,rileva come la sentenza impugnata abbia confuso le spese di resistenzaex art. 1917, terzo comma, cod. civ. (oggetto della domanda propostadal ricorrente) con «le spese di giustizia penale che possono essererimborsate sottoscrivendo una polizza c.d. di tutela legale».3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, in ragionedell’intrinseca connessione che li avvince – sono fondati.Oggetto del giudizio è la pretesa dell’assicurato (odierno ricorrente)alla rifusione delle spese sostenute per resistere alla domanda dirisarcimento danni formulata dalla parte civile nel procedimento penalea suo carico promosso: domanda integrante, come è noto, esercizio diazione civile nell’ambito di un processo penale e, nel caso, rigettata inconseguenza dell’assoluzione piena dell’imputato.L’azione rinviene, dunque, il suo fondamento giustificativo nell’art.1917, terzo comma, cod. civ.: l’invocato diritto al rimborso deriva dasiffatta previsione di legge, sicché, pur postulando la stipula di uncontratto di assicurazione per la responsabilità civile, non esigeun’apposita o puntuale pattuizione in tale contratto.Più in dettaglio, il diritto alla rifusione delle spese di resistenza dicui all’art. 1917, terzo comma, cod. civ. concerne le spese sopportatedall’assicurato per contrastare l’iniziativa nei suoi confronti assunta dalterzo e prescinde da una pronuncia di condanna del primo nei confrontidel secondo, spettando anche nel caso di rigetto della domandarisarcitoria del terzo, in ciò differenziandosi dal diritto al rimborso dellespese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dallasentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtualer.g. n. 5649/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.4275; Cass. 17/12/2024, n. 33013).Il diritto dell’assicurato alla rifusione delle spese di resistenzapresuppone la dimostrazione dell’avvenuto corrispondente esborso daparte dell’assicurato medesimo (Cass. 05/07/2022, n. 21290; Cass.15/09/2023, n. 26683) ed incontra il limite del quarto della sommaassicurata, in eccedenza al massimale (Cass. 31/08/2020, n. 18076).L’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile di tenereindenne l’assicurato delle spese erogate per resistere all’azione deldanneggiato ex art. 1917, terzo comma, cod. civ., ha natura accessoriarispetto all’obbligazione principale e trova limite nel perseguimento diun risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingere ladetta azione. Ne consegue che l’assicuratore è obbligato al rimborsodelle spese del procedimento penale promosso nei confrontidell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o quereladel terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile (exaliis, Cass. 18/01/2016, n. 667).4. Tanto precisato in linea generale, nella vicenda in esame la Corteterritoriale è incorsa in un duplice error iuris, puntualmente censuratocon i motivi in disamina.4.1. In primo luogo, con l’escludere l’obbligo dell’assicuratore per ifatti dolosi dell’assicurato.Errato, è infatti, il richiamo alla clausola n. 12 del contratto tra leparti intercorso: essa regola l’obbligo di manleva dell’assicuratore peri danni cagionati a terzi, mentre qui la pretesa dell’assicurato ha adoggetto la rifusione delle spese di resistenza.Del pari errato il riferimento all’art. 1900 cod. civ. (e, precisamente,ai sinistri cagionati con dolo dall’assicurato): è di tutta evidenza chealcun fatto doloso (ma, invero, nemmeno colposo) sia stato commessodall’assicurato, prosciolto dalle accuse con formula piena.r.g. n. 5649/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026Quel che rileva, al riguardo, non può certo essere il capo diimputazione, prospettante una mera ipotesi accusatoria, bensì l’esitodel giudizio penale recante l’accertamento della insussistenza del fattoascritto all’imputato assicurato.4.2. In secondo luogo, con l’invocare, quale presupposto necessarioper l’accoglimento della domanda formulata dall’assicurato, la stipuladi un patto di tutela legale.Palese, sul punto, la confusione che inficia la gravata pronuncia.Oggetto del contendere – si ribadisce – è il diritto dell’assicurato alrimborso delle spese sopportate per resistere alla istanza risarcitoriadella parte civile: la pretesa esercitata concerne dunque l’indennizzoex lege accessorio all’assicurazione di responsabilità civile previstodall’art. 1917, terzo comma, cod. civ..Inconferente è, pertanto, il riferimento al patto di tutela legale,ovvero all’assicurazione (di patrimoni, non della responsabilità civile)contemplata dall’art. 173 del codice delle assicurazioni (negozio – ovestipulato - idoneo a coprire anche gli esborsi sopportati nel processopenale dall’assicurato per difendersi dall’accusa), fattispecie diversa –per natura, oggetto ed effetti – da quella dedotta in controversia.5. L’accoglimento dei due motivi di ricorso importa la cassazionedella sentenza gravata.Ai fini della decisione della controversia occorrono tuttavia ulterioriaccertamenti di fatto: è necessario infatti verificare se l’assicurato(onerato della prova al riguardo) abbia effettivamente sostenuto (ed inquale entità) spese legali causalmente riconducibili alla resistenza alladomanda risarcitoria avanzata dalla parte civile nel processo penale,distinte dalle spese di difesa dalla imputazione e dalla pubblica accusa.Detto accertamento va devoluto al giudice del rinvio, individuatonella Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, al quale èaltresì demandato di provvedere alla regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.r.g. n. 5649/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 5649/2024Numero sezionale 1422/2026Numero di raccolta generale 18560/2026Data pubblicazione 08/06/2026 P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda altresì diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 aprile 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 5649/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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