CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021
Cassazione n. 27262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23372/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.E.I.I. s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso - controricorrente – N. 23372/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 575/2021depositata in data 16.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Lombardia accolse l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.T.P. di Milano , che ne aveva rigettato il ricorso proposto in relazione all’avviso di intimazione notificatole, concernente talune cartelle di pagamento; nel riformare la sentenza di primo grado e, conseguentemente, dichiarare prescritti i crediti erariali, la C.T.R. lombarda rilevò che l’agente della riscossione non avessechiamato in giudizio l’ente impositore e dovesse quindi rispondere dell’esito della lite, non essendo stata fornita prova alcuna circa l’interruzione del termine prescrizionale; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motiv i, cui la società ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 – preliminarmente, vanno disattese le stereotipate eccezioni di inammissibilità del ricorso (e/o, dei singoli motivi), sollevate dalla contribuente; invero, le censure agenziali attingono specificamente all ’ iter decisorio della sentenza impugnata, e rispettano i requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., da un lato contenendo un’idonea esposizione dei fatti (sostanziali e processuali), e dall’altro essendosi proceduto allaindicazione degli N. 23372/21 R.G. atti e documenti su cui il ricorso è basato, anche mediante riproduzione del loro contenuto; 2.1 – ciò posto, col primo motivo l’agente della riscossione denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, giacché la C.T.R. –dopo che il giudice di primo grado aveva dichiarato la sostanziale inammissibilità delle censure di merito sollevate dalla società, per essere state regolarmente notificate le cartelle di pagamento, senza che le stesse venissero impugnate – s’è limitata a laconicamente affermare che non era stata fornita alcuna prova circa eventuali atti interruttivi della prescrizione; 2.2 –il motivo è fondato; invero, l’agente della riscossione aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dell’avviso di intimazione, deducendo l’avvenuta notifica delle cartelle e dunque, stante la mancata reazione della contribuente, l’inoppugnabilità della relativa pretesa, e tanto aveva accertato il giudice di primo grado, riscontrando gli elementi documentali all’uopo offerti, ossia la rituale notifica delle cartelle di pagamento in discorso, ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973; è quindi evidente che il giudice d’appello, rispetto al thema decidendum, ha finito col rendere una motivazione che, pur presente nella sua veste grafica, è meramente apparente, perché da un lato non si confronta affatto con la decisione di primo gradoe con le censure al riguardo proposte dalla società, e dall’altro sposta il piano decisorio, affrontando una questione di merito (quella della prescrizione) che in realtà avrebbe potuto esaminare solo una volta risolta N. 23372/21 R.G. in senso negativo quella dell’avvenuta notifica delle cartelle , invece positivamente accertata dalla C.T.P.; in altre parole, il giudice d’appello ha violato il “minimo costituzionale” della motivazione (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) , gi acché dalla lettura della sentenza qui impugnata non è dato comprendere perchéla decisione di primo grado fosse errata, tanto da giustificarsene l’integrale riforma; 3.1 –ilsecondo e il terzo motivo - con cui la ricorrente lamenta , rispettivamente, il vizio di extrapetizionee la violazione o falsa applicazione de gli artt. 2943 e 2946 c.c., nonché degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 472/1997 – restano conseguentemente assorbiti; 4.1 -in definitiva, il primo motivo è fondato, mentre il secondo e il terzo restano assorbiti; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della contribuente, adeguatamente motivando nei termini sopra espressie provvede ndo anche sulle spese del giudizio di legittimità ; P.Q.M. accoglie il primo motivo e dichiara assorbit i il secondo e il terzo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di