CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 22987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo in data 8 luglio 2021, di conferma della sentenza di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto aggravato. 2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, la violazione degli artt. 124, 177 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e 23 d.I.149 del 2020. Eccepisce, al riguardo, che, ancorché in data 31 marzo 2021 fosse stata depositata la nomina del suo nuovo difensore di fiducia, con revoca del precedente, tutte le notifiche relative alla discussione cartolare del processo erano state effettuate al difensore revocato, che, infatti, aveva concluso per iscritto: donde, la sentenza impugnata era affetta da nullità. 3. Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 5 maggio 2022, il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Sebbene risulti dalla stessa sentenza impugnata che il nuovo difensore dell'imputato, in data 3 giugno 2021, aveva depositato motivi nuovi ed emerga, dal consentito esame degli atti, che il 31 marzo 2021 era stata depositata la nomina, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA], con revoca di altri difensori, il contraddittorio cartolare, instaurato con il precedente difensore, [OSCURATO:PERSONA], non è stato integrato con la notifica delle conclusioni del Procuratore Generale distrettuale al nuovo difensore di fiducia: le stesse, infatti, sono state notificate, in data 2 luglio 2021, al solo [OSCURATO:PERSONA], che ha, a sua volta, replicato depositando conclusioni scritte in data 6 luglio 2021. 1 A 2. Ciò posto, avuto riguardo all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, deve affermarsi, in termini generali, che anche nel processo celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, l'omessa istaurazione o integrazione del contradditorio cartolare con il difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, priva l'imputato stesso del diritto a giovarsi della difesa tecnica del suo nuovo difensore di sua fiducia, in contrasto con quanto statuito dall'art. 6, comma 3, lett. C), CEDU in ordine all'effettività del diritto di difesa. 3. Quanto poi alla specifica questione devoluta, va ribadito quel che è già stato affermato da questa Corte, ossia che, nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero, in violazione dell'art. 23 -bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, anche soltanto ad uno dei difensori dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., senza che detta invalidità possa ritenersi sanata in ragione dell'assenza di eccezioni, sul punto, dell'altro difensore ritualmente avvisato (Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, Rv. 282905; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, Rv. 281152), posto che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. 4. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L‘MA4 UmAdikAAALAkt<J, CORTE DI CASSAZIONE