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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26506/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistevano con memoria tempestivamente depositata per l'accoglimento del ricorso, il Collegio osserva: che con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti deducevano che in relazione al capo b) la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello risalente al 27 maggio 2024.

Tale eccezione è fondata: l'estorsione contestata al capo b) è stata infatti consumata "in epoca anteriore e prossima al marzo 29‘4"; la Corte di appello ha te°4 escluso tutte le aggravanti contestate, sicché, tenuto conto del tempo di consumazione del reato, la stessa risulta essere estinta per decorso del termine massimo di prescrizione che, in ragione dell'applicazione della normativa più favorevole, deve essere determinato in anni dodici e mesi sei.

Corre l'obbligo di rilevare che non può ritenersi che siano stata contestata "in fatto" l'aggravante delle più persone riunite" dato che la pena è stata determinata nel minimo edittale vigente all'epoca della consumazione del reato; che il secondo motivo di doglianza proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui conferma la sua responsabilità per l'estorsione non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

Invero la Corte di appello ha offerto una motivazione accurata ed esaustiva sul punto contestato ritenendo provata l'attività concorsuale del Puglisi (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

La decisione in ordine alle statuizioni civili, alla luce della regola prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato di cui al capo b) e' estinto per prescrizione.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistevano con memoria tempestivamente depositata per l'accoglimento del ricorso, il Collegio osserva: che con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti deducevano che in relazione al capo b) la prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello risalente al 27 maggio 2024. Tale eccezione è fondata: l'estorsione contestata al capo b) è stata infatti consumata "in epoca anteriore e prossima al marzo 29‘4"; la Corte di appello ha te°4 escluso tutte le aggravanti contestate, sicché, tenuto conto del tempo di consumazione del reato, la stessa risulta essere estinta per decorso del termine massimo di prescrizione che, in ragione dell'applicazione della normativa più favorevole, deve essere determinato in anni dodici e mesi sei. Corre l'obbligo di rilevare che non può ritenersi che siano stata contestata "in fatto" l'aggravante delle più persone riunite" dato che la pena è stata determinata nel minimo edittale vigente all'epoca della consumazione del reato; che il secondo motivo di doglianza proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui conferma la sua responsabilità per l'estorsione non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità. Invero la Corte di appello ha offerto una motivazione accurata ed esaustiva sul punto contestato ritenendo provata l'attività concorsuale del Puglisi (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La decisione in ordine alle statuizioni civili, alla luce della regola prevista dall'art. 578 cod. proc. pen., deve essere pertanto confermata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato di cui al capo b) e' estinto per prescrizione. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 26506/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris