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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 16382/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione emessa 1'8 luglio 2019 dal Tribunale di Asti, riduceva nella misura di quattro mesi di arresto e 750,00 euro di ammenda la pena inflitta a Carlo RITROVATO per aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico, un coltello tipo "farfalla" con lama di lunghezza di cm 10 circa (art. 4

I. n. 110/75: fatto accertato in Asti, il 7 dicembre 2018).

La Corte torinese, in sintonia con il primo giudice, escludeva la riconoscibilità, nel caso in esame, dell'attenuante del fatto di lieve entità, tenuto conto delle dimensioni del coltello (coltello con lama di circa 10 cm di lunghezza), delle modalità del fatto (l'arma era portata indosso dall'imputato al momento del suo ricovero in ospedale per sospetto abuso di sostanze stupefacenti e farmaci) e della personalità del RITROVATO, gravato da condanne irrevocabili per rapina e lesioni personali.

L'esclusione della lieve entità del fatto implicava, necessariamente, la mancata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due motivi, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata ravvisabilità dell'ipotesi del fatto lieve e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità.

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo, dedotto in fatto, occorre rammentare che, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195).

Del tutto corrette, dunque, in quanto conformi all'insegnamento di questa Corte di legittimità, sono state le argomentazioni, sopra sintetizzate, in base alle quali i giudici dell'appello hanno escluso la configurabilità, nella specie, dell'invocata attenuante.

Vale la pena di precisare, tra l'altro, che il porto di un cosiddetto coltello "a farfalla" integra il più grave reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all'art. 4, comma secondo, e 3 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 20705 del 2/4/2014, Lavore, Rv. 259615), erroneamente contestato al ricorrente, il quale, pertanto, in assenza di impugnazione sul punto da parte del P.M., beneficia in modo definitivo dell'errore originario di imputazione.

3.2. Manifestamente infondato in diritto è il secondo motivo di ricorso, in quanto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione emessa 1'8 luglio 2019 dal Tribunale di Asti, riduceva nella misura di quattro mesi di arresto e 750,00 euro di ammenda la pena inflitta a Carlo RITROVATO per aver portato, senza giustificato motivo, in luogo pubblico, un coltello tipo "farfalla" con lama di lunghezza di cm 10 circa (art. 4 I. n. 110/75: fatto accertato in Asti, il 7 dicembre 2018). La Corte torinese, in sintonia con il primo giudice, escludeva la riconoscibilità, nel caso in esame, dell'attenuante del fatto di lieve entità, tenuto conto delle dimensioni del coltello (coltello con lama di circa 10 cm di lunghezza), delle modalità del fatto (l'arma era portata indosso dall'imputato al momento del suo ricovero in ospedale per sospetto abuso di sostanze stupefacenti e farmaci) e della personalità del RITROVATO, gravato da condanne irrevocabili per rapina e lesioni personali. L'esclusione della lieve entità del fatto implicava, necessariamente, la mancata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con due motivi, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata ravvisabilità dell'ipotesi del fatto lieve e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, dedotto in fatto, occorre rammentare che, in materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195). Del tutto corrette, dunque, in quanto conformi all'insegnamento di questa Corte di legittimità, sono state le argomentazioni, sopra sintetizzate, in base alle quali i giudici dell'appello hanno escluso la configurabilità, nella specie, dell'invocata attenuante. Vale la pena di precisare, tra l'altro, che il porto di un cosiddetto coltello "a farfalla" integra il più grave reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen. e non quello di cui all'art. 4, comma secondo, e 3 legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 20705 del 2/4/2014, Lavore, Rv. 259615), erroneamente contestato al ricorrente, il quale, pertanto, in assenza di impugnazione sul punto da parte del P.M., beneficia in modo definitivo dell'errore originario di imputazione. 3.2. Manifestamente infondato in diritto è il secondo motivo di ricorso, in quanto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo indicare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere
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