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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16479/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Nigeria [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1500/20 della Corte di appello di Ancona del 05/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen., concedendo all'imputato il beneficio della sospensione di cui all'art. 163 cod. pen. e revocandone la disposta espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 4, T.U. sull'immigrazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula due motivi di censura.

Violazione di legge in relazione all'art. 429, lett. f) cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla già dedotta violazione del diritto di difesa derivante dalla fuorviante indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, che gli ha impedito di difendersi nel corso del giudizio di primo grado.

All'imputato era stato notificato un decreto di citazione a giudizio recante il nome del Giudice persona fisica diverso da quello effettivamente assegnatario della trattazione del procedimento.

Recatosi il difensore presso il Tribunale di Ascoli nel giorno fissato ed all'ora stabilita per la celebrazione del dibattimento (ore 09.00 del 19 novembre 2018), si era portato al cospetto al giudice ivi indicato, dr.

Bartoli, per scoprire dopo circa un'ora che quello assegnatario era in realtà il dr.

Merletti, che nelle more aveva, però, celebrato il giudizio nominando un difensore di ufficio all'imputato e precludendogli la possibilità di accedere a riti alternativi.

Si è, pertanto, consumata una nullità assoluta in violazione del cbn. disp. degli artt. 429, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con l'atto di appello, che la Corte di merito non ha inteso rilevare anche mediante l'erroneo riferimento alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul diverso tema della mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, del magistrato assegnatario del processo o dell'aula della sua celebrazione.

Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla dedotta carenza dell'elemento materiale del delitto di resistenza, rappresentato dall'atto di un atto di ufficio, per avere i Carabinieri operanti proceduto illegittimamente all'arresto dell'imputato per violazione della disciplina sugli stupefacenti ed avere immotivatamente proceduto al suo accompagnamento coattivo in caserma.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accogliento.

2. I termini della fattispecie processuale risultano adeguatamente delineati sulla base del ricorso, trovando riscontro negli atti del procedimento.

Dal verbale dell'udienza del 19 novembre 2018, celebratasi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, giudice dr. [OSCURATO:PERSONA], si ricava, infatti, che alle ore 09.27, momento della chiamata del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultavano assenti tantdrimputato, che veniva per l'appunto dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., quanto il suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che veniva sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Seguiva la fase di richiesta di ammissione delle prove indicate dalle parti, con differimento dell'udienza a data successiva per la citazione dei testimonildel Pubblico Ministero e discussione, con diffida al teste presente a comparire senza altro avviso.

Nel verbale si legge, infine, che "alle ore 10.00 compare l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di avere atteso dinanzi l'aula del giudice Bartoli, cui era in origine stato assegnato il procedimento e prende atto del provvedimento".

L'erronea indicazione nel decreto di citazione del giudice persona fisica trova, inoltre, conferma nella stessa intestazione della sentenza di primo grado, in cui il nome del giudice, dr. [OSCURATO:PERSONA] è sovrapposto a penna all'indicazione a stampa del nome del dr. [OSCURATO:PERSONA].

Tanto premesso, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità, sostenendo in primo luogo che il difensore non aveva eccepito alcunché all'atto di comparire (tardivamente) dinanzi al giudice effettivo assegnatario del procedimento e citando a sostegno della decisione la cospicua giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di incompletezza del decreto di citazione a giudizio (Sez. 3, n. 25595 del 01/02/2018, A., Rv. 273206; Sez. 2, n. 52589 del 11/11/2014, Tortorella, Rv. 261622; Sez. 1, n. 26273 del 06/05/2004, Giordano, Rv. 228434), la quale ha in genere escluso qualsiasi violazione di legge nel caso in cui difetti o risulti erroneo un requisito non espressamente previsto nell'art. 429, comma 1, lett. f) e g) o nell'art. 552, lett. d) cod. proc. pen. (indicazione del collegio giudicante; ubicazione dell'ufficio giudiziario, aula del dibattimento), sull'assunto che gli accertamenti resi necessari dall'eventuale mancata o erronea indicazione possono essere compiuti con l'ordinaria diligenza, non richiedenti specifiche conoscenze tecniche né uno specifico grado di istruzione, senza alcuna compromissione dei diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] osserva, tuttavia, che la fattispecie in esame contempla la presenza di un elemento aggiuntivo e fuorviante dell'atto, per quanto secondario, costituito dal nome della persona fisica del giudice, atteso che l'espressa menzione nel decreto di citazione a giudizio del nome del magistrato incaricato di trattare il processo, esonera in genere il difensore dallo svolgere ulteriori verifiche, posto che farà legittimo affidamento su quanto indicato nell'atto.

Ne consegue che nel caso di specie, il difensore dell'imputato non ha potuto partecipare all'apertura del dibattimento così come non ha potuto interloquire nella fase cruciale della richiesta di ammissione delle prove (art. 493 cod. proc. pen.), intervenendo nel giudizio così come in precedenza delineatosi per assumere la difesa del proprio assistito soltanto alla successiva e finale udienza del 25 gennaio 2019, né è rilevante sostenere che il difensore avrebbe dovuto necessariamente eccepire la nullità alla prima udienza utile, trattandosi di nullità assoluta incidente sulla validità stessa della citazione a giudizio.

In maniera dissonante rispetto ad alcune tra le pronunce indicate, il principio della possibile incidenza negativa di una erronea indicazione contenuta nella vocatio in iudicium è stato del resto già affermato, anche se come obiter dictum non incidente sulla concreta decisione adottata, da una pronuncia di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 8316 del 28/01/2021, Sarr, non mass.), in cui si è affermato che "non è irrilevante, sempre in linea di principio, che una indicazione più specifica e dettagliata del luogo di udienza, rispetto a quella che la legge impone come indicazione minima necessaria, ove risulti errata nella sua parte complementare, possa di fatto ledere il diritto di partecipare all'udienza.

In tal caso, la indicazione errata dell'aula, riverberandosi sul piano della verifica dell'ordinaria diligenza del soggetto citato, può, per tale via, divenire causa di nullità del decreto di citazione, sotto H profilo della inidoneità funzionale dell'atto di citazione ad assicurare la partecipazione all'udienza del soggetto citato.

Non vi è dubbio che quando la citazione a giudizio contenga indicazioni fuorvianti, così gravi da compromettere la finalità propria dell'atto che è quella di mettere la parte citata in condizione di raggiungere l'aula di udienza in tempo utile per potervi partecipare, tali errori non possano non riflettersi sulla validità della citazione a giudizio e determinarne la nullità" Per quanto in via del tutto eventuale, la pronuncia prendeva in considerazione l'ipotesi di una erronea indicazione dell'aula di udienza, mentre in quello ora in esame è il nome del giudice persona fisica, realmente esistente e sedente in udienza lo stesso giorno indicato per la comparizione dell'imputato, ad avere fuorviato il comportamento del difensore, che ha fatto legittimo affidamento su quell'indicazione errata, per quanto complementare rispetto ai requisiti indicati come necessari dalla legge (art. 429, lett. e, cod. proc. pen.; art. 552, lett. d, cod. proc. pen.) La tesi sostenuta dal ricorrente non appare, dunque, irragionevole e possiede, anzi, un suo fondamento, L'indicazione del nome del giudice persona fisica assegnatario del processo, effettivamente esistente e che lo stesso giorno stabilito per la comparizione dell'imputato celebri anch'egli udienza, radica nei destinatari dell'atto (imputato e difensore) un ragionevole affidamento di esattezza di quell'indicazione che, nel caso concreto, si è riverberato in un concreto pregiudizio per l'esercizio di specifiche attività difensive processuali.

3. In accoglimento dell'eccezione di nullità deve, pertanto, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso del procedimento.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Nigeria [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1500/20 della Corte di appello di Ancona del 05/11/2020 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la condanna, pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 576 cod. pen., concedendo all'imputato il beneficio della sospensione di cui all'art. 163 cod. pen. e revocandone la disposta espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 13, comma 4, T.U. sull'immigrazione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che formula due motivi di censura. Violazione di legge in relazione all'art. 429, lett. f) cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla già dedotta violazione del diritto di difesa derivante dalla fuorviante indicazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, che gli ha impedito di difendersi nel corso del giudizio di primo grado. All'imputato era stato notificato un decreto di citazione a giudizio recante il nome del Giudice persona fisica diverso da quello effettivamente assegnatario della trattazione del procedimento. Recatosi il difensore presso il Tribunale di Ascoli nel giorno fissato ed all'ora stabilita per la celebrazione del dibattimento (ore 09.00 del 19 novembre 2018), si era portato al cospetto al giudice ivi indicato, dr. Bartoli, per scoprire dopo circa un'ora che quello assegnatario era in realtà il dr. Merletti, che nelle more aveva, però, celebrato il giudizio nominando un difensore di ufficio all'imputato e precludendogli la possibilità di accedere a riti alternativi. Si è, pertanto, consumata una nullità assoluta in violazione del cbn. disp. degli artt. 429, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., tempestivamente eccepita con l'atto di appello, che la Corte di merito non ha inteso rilevare anche mediante l'erroneo riferimento alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul diverso tema della mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, del magistrato assegnatario del processo o dell'aula della sua celebrazione. Violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla dedotta carenza dell'elemento materiale del delitto di resistenza, rappresentato dall'atto di un atto di ufficio, per avere i Carabinieri operanti proceduto illegittimamente all'arresto dell'imputato per violazione della disciplina sugli stupefacenti ed avere immotivatamente proceduto al suo accompagnamento coattivo in caserma.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accogliento. 2. I termini della fattispecie processuale risultano adeguatamente delineati sulla base del ricorso, trovando riscontro negli atti del procedimento. Dal verbale dell'udienza del 19 novembre 2018, celebratasi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica, giudice dr. [OSCURATO:PERSONA], si ricava, infatti, che alle ore 09.27, momento della chiamata del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risultavano assenti tantdrimputato, che veniva per l'appunto dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., quanto il suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che veniva sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Seguiva la fase di richiesta di ammissione delle prove indicate dalle parti, con differimento dell'udienza a data successiva per la citazione dei testimonildel Pubblico Ministero e discussione, con diffida al teste presente a comparire senza altro avviso. Nel verbale si legge, infine, che "alle ore 10.00 compare l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di avere atteso dinanzi l'aula del giudice Bartoli, cui era in origine stato assegnato il procedimento e prende atto del provvedimento". L'erronea indicazione nel decreto di citazione del giudice persona fisica trova, inoltre, conferma nella stessa intestazione della sentenza di primo grado, in cui il nome del giudice, dr. [OSCURATO:PERSONA] è sovrapposto a penna all'indicazione a stampa del nome del dr. [OSCURATO:PERSONA]. Tanto premesso, la Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità, sostenendo in primo luogo che il difensore non aveva eccepito alcunché all'atto di comparire (tardivamente) dinanzi al giudice effettivo assegnatario del procedimento e citando a sostegno della decisione la cospicua giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di incompletezza del decreto di citazione a giudizio (Sez. 3, n. 25595 del 01/02/2018, A., Rv. 273206; Sez. 2, n. 52589 del 11/11/2014, Tortorella, Rv. 261622; Sez. 1, n. 26273 del 06/05/2004, Giordano, Rv. 228434), la quale ha in genere escluso qualsiasi violazione di legge nel caso in cui difetti o risulti erroneo un requisito non espressamente previsto nell'art. 429, comma 1, lett. f) e g) o nell'art. 552, lett. d) cod. proc. pen. (indicazione del collegio giudicante; ubicazione dell'ufficio giudiziario, aula del dibattimento), sull'assunto che gli accertamenti resi necessari dall'eventuale mancata o erronea indicazione possono essere compiuti con l'ordinaria diligenza, non richiedenti specifiche conoscenze tecniche né uno specifico grado di istruzione, senza alcuna compromissione dei diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] osserva, tuttavia, che la fattispecie in esame contempla la presenza di un elemento aggiuntivo e fuorviante dell'atto, per quanto secondario, costituito dal nome della persona fisica del giudice, atteso che l'espressa menzione nel decreto di citazione a giudizio del nome del magistrato incaricato di trattare il processo, esonera in genere il difensore dallo svolgere ulteriori verifiche, posto che farà legittimo affidamento su quanto indicato nell'atto. Ne consegue che nel caso di specie, il difensore dell'imputato non ha potuto partecipare all'apertura del dibattimento così come non ha potuto interloquire nella fase cruciale della richiesta di ammissione delle prove (art. 493 cod. proc. pen.), intervenendo nel giudizio così come in precedenza delineatosi per assumere la difesa del proprio assistito soltanto alla successiva e finale udienza del 25 gennaio 2019, né è rilevante sostenere che il difensore avrebbe dovuto necessariamente eccepire la nullità alla prima udienza utile, trattandosi di nullità assoluta incidente sulla validità stessa della citazione a giudizio. In maniera dissonante rispetto ad alcune tra le pronunce indicate, il principio della possibile incidenza negativa di una erronea indicazione contenuta nella vocatio in iudicium è stato del resto già affermato, anche se come obiter dictum non incidente sulla concreta decisione adottata, da una pronuncia di questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 8316 del 28/01/2021, Sarr, non mass.), in cui si è affermato che "non è irrilevante, sempre in linea di principio, che una indicazione più specifica e dettagliata del luogo di udienza, rispetto a quella che la legge impone come indicazione minima necessaria, ove risulti errata nella sua parte complementare, possa di fatto ledere il diritto di partecipare all'udienza. In tal caso, la indicazione errata dell'aula, riverberandosi sul piano della verifica dell'ordinaria diligenza del soggetto citato, può, per tale via, divenire causa di nullità del decreto di citazione, sotto H profilo della inidoneità funzionale dell'atto di citazione ad assicurare la partecipazione all'udienza del soggetto citato. Non vi è dubbio che quando la citazione a giudizio contenga indicazioni fuorvianti, così gravi da compromettere la finalità propria dell'atto che è quella di mettere la parte citata in condizione di raggiungere l'aula di udienza in tempo utile per potervi partecipare, tali errori non possano non riflettersi sulla validità della citazione a giudizio e determinarne la nullità" Per quanto in via del tutto eventuale, la pronuncia prendeva in considerazione l'ipotesi di una erronea indicazione dell'aula di udienza, mentre in quello ora in esame è il nome del giudice persona fisica, realmente esistente e sedente in udienza lo stesso giorno indicato per la comparizione dell'imputato, ad avere fuorviato il comportamento del difensore, che ha fatto legittimo affidamento su quell'indicazione errata, per quanto complementare rispetto ai requisiti indicati come necessari dalla legge (art. 429, lett. e, cod. proc. pen.; art. 552, lett. d, cod. proc. pen.) La tesi sostenuta dal ricorrente non appare, dunque, irragionevole e possiede, anzi, un suo fondamento, L'indicazione del nome del giudice persona fisica assegnatario del processo, effettivamente esistente e che lo stesso giorno stabilito per la comparizione dell'imputato celebri anch'egli udienza, radica nei destinatari dell'atto (imputato e difensore) un ragionevole affidamento di esattezza di quell'indicazione che, nel caso concreto, si è riverberato in un concreto pregiudizio per l'esercizio di specifiche attività difensive processuali. 3. In accoglimento dell'eccezione di nullità deve, pertanto, pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso del procedimento. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo g
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