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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 33227/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan `ndranghetistic.o', operante nella zona calabrese e in particolare nell'area cosentina.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..

Alcuna attualità di pericolosità avrebbe giustificato quel regime.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen., è limitato alla violazione di legge.

Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorveglianza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione.

Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le doglianze.

In particolare, il richiamo allo stesso clan era pacifico ed era certo il ruolo di Muto elemento apicale e che gestiva nell'abito economico diverse attività.

Tra queste, tramite la Eurofish la commercializzazione del pescato nonché i servizi di lavanderia e di sicurezza dei locali notturni.

Si imponeva, pertanto, la proroga del regime speciale.

Il ricorso ripropone elementi già valutati correttamente dal Tribunale e rinsalda la valutazione che aveva indotto il giudice di merito a confermare la conclusione cui si è pervenuti.

Per queste ragioni, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ati~~tm della somma di 3.000,00 euifcAllralleAssa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan `ndranghetistic.o', operante nella zona calabrese e in particolare nell'area cosentina. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna attualità di pericolosità avrebbe giustificato quel regime. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non consentiti dalla legge. Deve, in proposito, rilevarsi che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'applicazione del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen., è limitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorveglianza per ritenere giustificata l'applicazione del regime differenziato, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Contrariamente, nella specie, non ricorre né la violazione di legge, né la mancanza di motivazione. Risultano coerentemente valutati e indicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto a respingere le doglianze. In particolare, il richiamo allo stesso clan era pacifico ed era certo il ruolo di Muto elemento apicale e che gestiva nell'abito economico diverse attività. Tra queste, tramite la Eurofish la commercializzazione del pescato nonché i servizi di lavanderia e di sicurezza dei locali notturni. Si imponeva, pertanto, la proroga del regime speciale. Il ricorso ripropone elementi già valutati correttamente dal Tribunale e rinsalda la valutazione che aveva indotto il giudice di merito a confermare la conclusione cui si è pervenuti. Per queste ragioni, l'impugnazione proposta deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ati~~tm della somma di 3.000,00 euifcAllralleAssa delle Ammende. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 33227/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris