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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 15659/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di ricettazione si contestava gli stessi di avere ricevuto gioielli provento di furto consumato da tale Foderà ai danni della nonna [OSCURATO:PERSONA], con la quale all'epoca conviveva (il reato presupposto era improcedibile per remissione di querela).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 624, 648 cod. pen.): il riconoscimento della sussistenza del reato di ricettazione sarebbe illegittimo, in considerazione del fatto che non sarebbe stato integrato il reato presupposto, dato che la relazione di convivenza tra il presunto autore del furto e la presunta proprietaria dei beni rendeva non provato il profilo della "altruità" dei preziosi; la convivenza, infatti, avrebbe introdotto una comunione di tutti i beni presenti all'interno dell'abitazione che impedirebbe di considerare configurato il reato presupposto, ovvero il furto da parte del Foderà dei gioielli della nonna, [OSCURATO:PERSONA], con la quale conviveva al momento dell'apprensione.

2.1.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto la relazione di convivenza non produce affatto comunione dei beni che restano nella titolarità dei proprietari, seppure conviventi.

Peraltro, nel caso in esame, dalle due sentenze conformi di merito emerge con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto come propri i preziosi a lei sottratti da Foderà e ricettati dai ricorrenti. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di ricettazione si contestava gli stessi di avere ricevuto gioielli provento di furto consumato da tale Foderà ai danni della nonna [OSCURATO:PERSONA], con la quale all'epoca conviveva (il reato presupposto era improcedibile per remissione di querela). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 624, 648 cod. pen.): il riconoscimento della sussistenza del reato di ricettazione sarebbe illegittimo, in considerazione del fatto che non sarebbe stato integrato il reato presupposto, dato che la relazione di convivenza tra il presunto autore del furto e la presunta proprietaria dei beni rendeva non provato il profilo della "altruità" dei preziosi; la convivenza, infatti, avrebbe introdotto una comunione di tutti i beni presenti all'interno dell'abitazione che impedirebbe di considerare configurato il reato presupposto, ovvero il furto da parte del Foderà dei gioielli della nonna, [OSCURATO:PERSONA], con la quale conviveva al momento dell'apprensione. 2.1.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto la relazione di convivenza non produce affatto comunione dei beni che restano nella titolarità dei proprietari, seppure conviventi. Peraltro, nel caso in esame, dalle due sentenze conformi di merito emerge con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto come propri i preziosi a lei sottratti da Foderà e ricettati dai ricorrenti. 3.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 i
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