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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17215/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Diciolla-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaPuglia n. 1955/2023 depositata il 28/06/2023.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleTiziana [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.È comparso per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rocchitta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.È comparso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.L’Agenzia delle Entrate notificava alla società “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e ai soci (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolaridi partecipazioni qualificate) una serie di avvisi di accertamento, relativiagli anni d’imposta 2011 (anche in forma integrativa) e 2012, muovendodal presupposto che, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, imaggiori ricavi accertati in capo alla società dovessero presumersidistribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote e concorrere, neilimiti di legge, alla formazione del loro reddito imponibile IRPEF; per laquota riferita alla socia [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì contestato allasocietà l’omesso versamento di ritenute e l’omessa presentazione delmodello

770. In primo grado, con sentenza n. 3072/03/2016 (depositata il17 ottobre 2016) la Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. 3,rigettava i ricorsi proposti avverso gli avvisi relativi all’anno 2011,valorizzando, tra l’altro, la mancata impugnazione dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società e ritenendo operante lapresunzione di attribuzione ai soci degli utili extra-bilancio nelle società aristretta compagine.

Diversamente, con sentenza n. 2398/01/2017(depositata il 22 settembre 2017) la Commissione tributaria provinciale diBari, sez. 1, accoglieva i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisiconcernenti l’integrativo 2011 e l’anno 2012, ritenendo viziati gli attiNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026anche per difetto di allegazione di atti presupposti e, nel merito,reputando superata la presunzione di distribuzione degli utili in ragionedegli elementi acquisiti (tra cui risultanze del pvc della Guardia di Finanza)indicativi della non riferibilità alla società delle movimentazioni bancariepersonali dei soci e della loro estraneità alla gestione.

In appello, icontribuenti (società e soci) impugnavano la sentenza n. 3072/2016(R.G.A. n. 1600/2017), mentre l’Ufficio impugnava la sentenza n.2398/2017 (R.G.A. n. 5584/2017); i due giudizi venivano riuniti e decisiunitariamente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, che, con sentenza n. 1955/3/2023, depositata il 28 giugno 2023,accoglieva l’appello dei contribuenti e, in riforma della sentenza di primogrado n. 3072/2016, dichiarava la nullità degli avvisi impugnati, nonchérigettava l’appello dell’Agenzia e, in conferma della sentenza n.2398/2017, dichiarava la nullità degli ulteriori avvisi, compensandointegralmente le spese del grado.[OSCURATO:PERSONA] tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione (iscritto al n. 110/2024 R.G.), affidato a due motivi;resistevano gli intimati costituendosi con controricorso e depositando inseguito memoria illustrativa.successivo decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposto ilrinvio a nuovo ruolo per la necessità di riconvocazione del collegio, non piùpossibile nella precedente composizione per intervenuto tramutamento adaltro ufficio di uno dei componenti.Disposta la trattazione del ricorso per la pubblica udienza, icontribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/20264, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendosi lanullità della sentenza impugnata per motivazione omessa, apparente ocomunque non idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguitodal giudice d’appello, in particolare per avere la Corte territoriale fondatol’accoglimento e il rigetto dei rispettivi appelli su argomentazioni ritenutesvincolate dal tema d’indagine e non confrontate con le deduzionidell’Ufficio circa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabilinelle società a ristretta base partecipativa.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, è nulla la sentenza che, dietro la mera parvenza di unagiustificazione, non consenta di comprendere le ragioni della decisione el’iter logico seguito per pervenire al decisum, così da non assolvere allafinalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale sulla resdecidendi (Cass., Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).

La “motivazioneapparente” ricorre, in particolare, quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez.

U., n.22232 del 2016, cit.; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124; Cass., 30 giugno 2020,n. 13248; nonché Cass., Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881).2.2.

Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata consente dicogliere la ratio decidendi e di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalgiudice d’appello, non essendosi la Corte territoriale limitata adenunciazioni apodittiche o a richiami generici, ma avendo esplicitato – siapure in forma concisa – le ragioni della decisione, con riferimenti puntualialla fattispecie concreta.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026In particolare, in rito, la Corte ha individuato il nucleo della preclusionevalorizzata dal primo giudice ed ha dato conto delle ragioni del suosuperamento, affermando che “l’appello è fondato”, “alla lucedell’autorevole insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’avviso diaccertamento, emesso nei confronti della società e non notificato al socio,non è opponibile a quest’ultimo il quale può contestare tutti i fatticostitutivi dell’obbligazione tributaria senza alcuna limitazione, nonessendo a lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte(in tal senso, Cass. Trib. 6/7/2022 n. 21356 e, in precedenza, ex multis,Cass. 6626/2019)”.Nel merito, la sentenza chiarisce altresì quale regola di giudizio siastata applicata sul punto controverso della presunzione di distribuzionedegli utili nelle società a ristretta base, rilevando che “la giurisprudenzadella Corte di Cassazione, negli ultimi anni, si è evoluta nel senso che laprova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio,nelle società a ristretta base familiare, non deve, necessariamente,consistere nella dimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili nonsiano stati, in concreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da partedel singolo socio, mediante ‘…la dimostrazione della propria estraneità allagestione e conduzione societaria …’ (Così, più di recente, Cass.15/09/2021 n. 24870).2.3.

La Corte territoriale non si è arrestata al solo richiamo di principi,ma ha indicato gli elementi probatori valorizzati, richiamandoespressamente il PVC della Guardia di Finanza di Mola di Bari del19/09/2014, nel quale “a pagina 12, si legge: ‘Dall’esame comparato dellespecificazioni fornite dalla parte, della documentazione acquisita e daiprospetti riportanti gli esiti delle indagini finanziarie … è emerso che … Perquanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato contocorrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig.

DibattistaMichele non sono relativi ad operazioni della società’”, nonché dando attoNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026che “lo stesso PVC … conclude che ‘…per quanto sopra esposto si deveragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono relativi ad operazioni della società’”.

La motivazione si completacon l’ulteriore richiamo alla procura notarile del 12/03/2008, quale“ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totale estraneità alla gestionedella società”, riportando che la legale rappresentante “aveva nominatosuo procuratore … affinché lo stesso: …assuma e licenzi operai edimpiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sulconto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti,esiga capitali…”.Infine, con riguardo all’appello dell’Ufficio, la Corte d’appello ha resointellegibile la ragione del rigetto, affermando che “l’appello dell’Ufficio èinfondato” e richiamando, a sostegno, il principio desunto dallagiurisprudenza di legittimità (in particolare dall’ordinanza n. 24870 del2021 cit.), evidenziando che “la prova contraria … può anche consisterenella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneoalla gestione societaria” e soggiungendo che “questa autorevolegiurisprudenza … è stata seguita dalla sentenza di prime cure che,pertanto, è immune dalle censure proposte dall’Ufficio appellante”.2.4.

Ne consegue che la motivazione è esistente e sufficiente adevidenziare il percorso argomentativo della pronuncia, sì da permetternela comprensione e l’eventuale verifica in sede di impugnazione, conesclusione del denunciato vizio di motivazione meramente apparente, neisensi delineati dal massimo consesso nomofilattico (Cass., Sez.

U., n.22232 del 2016 cit.).3.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2476 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestandosi la ripartizione dell’oneredella prova e la ritenuta dimostrazione, da parte dei soci, della propriaNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026estraneità alla gestione e conduzione societaria, nonché la valorizzazionedi elementi (quali risultanze di indagini finanziarie e procura conferita inambito societario) reputati dall’Ufficio non decisivi o non pertinenti rispettoalla prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degliutili extra-bilancio.3.1.

Il secondo motivo è fondato.3.2.

In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa,l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, secondouna regola di esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit, lapresunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva laprova contraria (Cass., 10 giugno 2009, n. 13338; Cass., 12 novembre2012, n. 19680; Cass., 31 marzo 2021, n. 8903).

La presunzione, inquanto mezzo di prova dotato di autonoma valenza dimostrativa, non èsuscettibile di essere degradata a mero indizio recessivo rispetto allaprova diretta: essa opera, in effetti, come regola logica di inferenza dallaristrettezza della compagine – e dal tipico vincolo di solidarietà, reciprocaconoscenza e controllo che la contraddistingue – alla verosimiglianza delladistribuzione degli utili occulti tra i partecipanti.

Ne deriva che, una voltaaccertata l'esistenza del maggior reddito in capo alla società e laricorrenza del presupposto fattuale della ristretta base, l'onere di vincerel'inferenza presuntiva grava sul socio ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo ilcriterio ordinario di riparto dell'onere della prova.3.3.

Quanto al contenuto della prova contraria, la giurisprudenza diquesta Corte – pur con varietà di accenti, ma nella sostanziale unitarietàdell'approdo interpretativo – esige, in linea di principio, che il socio alleghie dimostri circostanze positive e oggettivamente verificabili, idonee aescludere che le risorse extracontabili siano pervenute nella sua sferagiuridica.In altri termini, la prova contraria non può risolversi in affermazioni diprincipio o in un generico richiamo alla non partecipazione alla gestione,Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026ma postula l’allegazione di elementi concreti, controllabili e coerenti con ilthema probandum, idonei a spiegare in modo alternativo e plausibile lasorte dei ricavi non contabilizzati.In tale prospettiva, l’asserita estraneità alla gestione sociale èirrilevante ove non si traduca nella dimostrazione – anche in via indiziaria– della destinazione dei maggiori ricavi, id est nell’accantonamento oreinvestimento in ambito societario ovvero nell’appropriazione da parte dialtri (v. in particolare Cass., 29 luglio 2024, n. 21158): non è sufficiente –né rilevante di per sé - la mera deduzione della propria estraneità allagestione, giacché, nelle società di capitali, la non coincidenza tra qualità disocio e funzione gestoria costituisce evenienza fisiologica estrutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, da un lato, la mancatapercezione degli utili e, dall’altro, il diverso destino degli utili medesimi.La prova contraria deve, piuttosto, investire la destinazione deimaggiori ricavi, e può consistere nella dimostrazione che essi non sianostati distribuiti – perché accantonati o reinvestiti dalla società – ovveroche siano stati oggetto di appropriazione da parte di altri soggetti (Cass.,1° agosto 2013, n. 18032; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass., 12dicembre 2017, n. 29412; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32959; Cass., 29luglio 2024, n. 21158; Cass., 16 aprile 2025, n. 10004).3.4.

La prova contraria, dunque, non può essere incentrata sulla mera“non ingerenza” gestoria, ma deve riguardare la sorte dei ricavi extra-bilancio e deve vertere sul punto decisivo della loro effettiva distribuzioneo meno.Né vale, di per sé, a escludere l'operatività della presunzione la meradeduzione che l'esercizio si sia concluso con perdite contabili, circostanzache, sul piano logico e contabile, non è per nulla incompatibile con unadistribuzione occulta e collaterale dei ricavi (Cass., 22 novembre 2017, n.27778).Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/20264.

Secondo un recente arresto si è ritenuto che il socio possa vincerela presunzione anche attraverso la dimostrazione “dell’assoluta estraneitàdel socio alla gestione e alla vita stessa della società” (Cass. n.26473/2024), intesa come concreta assenza di poteri di controllo e diinformazione.Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettiva sistematica enon isolata e deve essere letta alla luce delle precisazioni – anteriori esuccessive – che delineano in modo più netto e organico i requisiti dellaprova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive everificabili.

Il richiamato arresto, che indulge sul profilo dell’estraneità “allavita societaria”, va ricondotto al lume del quadro nomofilatticosedimentato, che ancor di recente insiste, in realtà, sul carattere “precisoe rigoroso” della dimostrazione dello specifico contenuto di dettaestraneità e sulla necessità che essa investa anche le attività di controllo einformazione riservate al socio (Cass. n. 26473/2024; Cass. n.18764/2024; Cass. n. 15991/2024).Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, in altri termini, laprova di una concreta e assoluta estraneità del socio – alla “vitasocietaria” e non alla mera “gestione” -, per essere idonea, deve essererigorosa e non può esaurirsi in un generico disimpegno o nella sempliceassenza di atti gestori, dovendo riguardare il profilo del controllo edell'informazione sulla vita sociale e la concreta esigibilità dell'esercizio deipoteri di cui all'art. 2476 c.c., avuto riguardo alla specifica situazionesocietaria (Cass. n. 10004/2025; Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026;Cass. n. 16818/2025; Cass. n. 15390/2025), da intendersi quale effettivaemarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazione econtrollo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass. n.2749/2021; Cass. n. 24870/2021; Cass. n. 7170/2022; Cass. n.15991/2024; Cass. n. 26473/2024).Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026In questa prospettiva non basta una mera inattività, né un genericodisimpegno: occorre che l'estraneità sia specificamente allegata e provatain termini tali da rendere non operante, nel caso concreto, la regola diesperienza che sorregge la presunzione: a tal fine il socio devedimostrare, con prova rigorosa, la propria posizione assolutamente avulsarispetto al controllo e all'informazione circa la vita sociale, nonchél’oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una reale possibilità diesercitare i poteri di cui all’art. 2476 c.c. e, ove emergano indizi diirregolarità, la non esigibilità del relativo esercizio (Cass. n. 10004/2025;Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026).In particolare, la prova di tale “assoluta estraneità” non può bloccarsialla constatazione della mera mancata gestione, ma deve dar conto – conpuntuale allegazione e riscontri oggettivi – della carenza (odell’impossibilità di esercizio) dei poteri societari di controllo e accesso alleinformazioni, ossia in altri termini del radicale isolamento – suo malgrado– del soggetto.5.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto superata lapresunzione valorizzando, in sostanza, la «totale estraneità alla gestione»dei soci, e ciò sul dichiarato presupposto che «la prova contraria allapresunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, nelle società aristretta base familiare, non deve, necessariamente, consistere nelladimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili non siano stati, inconcreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da parte del singolosocio, mediante … la dimostrazione della propria estraneità alla gestione econduzione societaria …».Coerentemente con tale impostazione, la sentenza impugnata harichiamato, a sostegno della ritenuta estraneità, le risultanze del verbaledella Guardia di Finanza, osservando che «per quanto sopra esposto sideve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioniextraconto nella disponibilità del Sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono relativiNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026ad operazioni della società», e ha altresì valorizzato la procura notarile del12 marzo 2008, riportando che la legale rappresentante «aveva nominatosuo procuratore … affinché lo stesso: … assuma e licenzi operai edimpiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sulconto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti,esiga capitali…», quale «ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totaleestraneità alla gestione della società».6.

Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale è incorsa in unduplice errore in diritto.6.1.

In primo luogo, ha sostituito al contenuto proprio della provacontraria – che deve investire la destinazione degli utili extracontabili – unelemento di per sé non dirimente, quale la non partecipazione allagestione, senza accertare, né dar conto di avere accertato, se i maggioriricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati oreinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi dai socidestinatari dell’accertamento, con conseguente elusione del nucleoessenziale del thema probandum.La sola allegazione di estraneità alla gestione non è idonea a integrarela prova contraria, salvo che non si accompagni all’indicazione edimostrazione – anche in via indiziaria – del destino dei maggiori ricavi, idest ritenzione in ambito societario per accantonamento o reinvestimento,ovvero incameramento da parte di altri (v. soprattutto Cass., 29 luglio2024, n. 21158).6.2.

In secondo luogo, la sentenza si arresta a un dato descrittivo,l’estraneità gestoria, senza dar conto – mediante riscontri oggettivi eaccertamenti puntuali – delle ragioni alla cui stregua tale dato si profilassecome sufficiente, nel caso concreto, a integrare la prova contraria e,correlativamente, a escludere l’attribuzione al socio dei ricavi noncontabilizzati.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ora, per un verso, la stessa sentenza d’appello dà atto dell’esistenza diuna procura institoria in favore di [OSCURATO:PERSONA], con attribuzionedi specifici poteri – tra cui compiere operazioni bancarie, emettere assegnie gestire pagamenti per conto della società – così che l’argomentodell’estraneità “gestoria” dei soci risulta, già sul piano logico, nonautosufficiente; per altro verso, resta del tutto inesplorato – in chiave dieffettività – il profilo, sopra esposto, della concreta non esercitabilità deipoteri di controllo e informazione del socio, che pur costituisce snododecisivo nella ricostruzione della prova contraria (Cass. n. 10004/2025).Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza d'appello si fermaalla soglia della ritenuta estraneità gestoria, tra l’altro senza verificare –né spiegare di avere verificato – l'ulteriore requisito, chiarito daiprecedenti nomofilattici riportati, dell'estraneità anche al controllo eall'informazione circa la vita sociale, né il grado di concreta esigibilitàdell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c. in relazione agli indizi diirregolarità emergenti, interrompendo così l'iter argomentativo prima delsuo necessario completamento logico-giuridico.Giova, sul punto, rammentare che i poteri di informazione e ispezione(richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultazione,anche tramite professionista di fiducia, dei libri sociali e dei documentirelativi all’amministrazione) costituiscono lo strumento attraverso cuil’ordinamento rende effettivo il controllo endosocietario, sicché l’allegata“estraneità alla vita societaria”, nell’ottica di smarcarsi dalla presunzione diassumere rilievo solo se accompagnata dalla puntuale dimostrazione che,nel caso concreto, l’esercizio di tali poteri sia stato impedito ovverorisultasse oggettivamente inesigibile.7.

La sentenza impugnata, dunque, ha finito per alterare il ripartodell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nell'ambito del meccanismoNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026presuntivo in esame, e non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2476c.c. quanto al rilievo dei poteri di controllo del socio, i quali non possonoessere considerati in astratto, ma devono essere apprezzati nella loroconcreta ed effettiva esercitabilità.8.

Va evidenziato, infine, che, sul piano delle garanzie difensive, alsocio non sono opponibili gli esiti del giudizio sull'accertamento societariocui egli non abbia partecipato e che, pertanto, egli può contestare, nelgiudizio instaurato avverso l'avviso notificatogli, anche l'effettivoconseguimento, da parte della società, degli utili extracontabili.Ciò nondimeno, ove la presunzione operi, la prova contraria non puòritenersi raggiunta per il solo fatto del proprio distacco rispetto alledinamiche gestorie, occorrendo la dimostrazione che i maggiori ricavisiano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati o reinvestiti,ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi.Del pari, non è soddisfacente invocare la totale estraneità alla vitasociale, occorrendo una dimostrazione rigorosa che investa, oltre allagestione, anche i profili del controllo e dell'informazione, confrontandosicon la concreta possibilità – ergo, con l'esigibilità – di esercitare i poteri dicui all'art. 2476 c.c. (Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; Cass., 7 gennaio2026, n. 367; Cass., 22 gennaio 2026, n. 1409; Cass., 29 luglio 2024, n.21158; Cass., 5 aprile 2025, n. 15274; Cass., 30 giugno 2025, nn. 17516e 17517).9.

Va sottolineato, del resto, che l’assetto di principi qui tracciato, eche fa perno sulla presunzione semplice di attribuzione pro quota ai socidegli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta basepartecipativa, non determina alcuna compressione indebita del diritto didifesa del socio contribuente.

La presunzione, infatti, non opera in terminiassoluti né introduce un automatismo legale insuscettibile dicontrapposizione, ma si inserisce in un ordinario meccanismo probatoriofondato su una massima di esperienza, che lascia integro il potere delNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026contribuente di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di offrire provacontraria con pienezza di mezzi e nel contraddittorio processuale.In questa prospettiva, essa si mantiene entro coordinate coerenti, daun lato, con la giurisprudenza unionale in tema di diritto al contraddittorio,rispetto dei diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva, dalla qualesi ricava che il destinatario di una decisione lesiva deve essere posto incondizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista e dicontrastare, in modo effettivo e non meramente formale, gli elementiposti a fondamento della pretesa (v., in particolare, Corte giust.

UE, 18dicembre 2008, C-349/07, Sopropé; Corte giust.

UE, 3 luglio 2014, causeriunite C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e DatemaHellmann [OSCURATO:PERSONA] BV; Corte giust.

UE, 5 novembre 2014, C-166/13, Mukarubega); e, dall’altro, con i principi convenzionali desumibilidall’art. 6 CEDU, come ricostruiti dalla relativa Guida, secondo cui laConvenzione non detta regole sulla prova in quanto tale, rimettendone ladisciplina agli ordinamenti nazionali e ai giudici interni, ma esige che ilprocedimento, nel suo complesso, resti equo, non arbitrario e rispettosodel contraddittorio e della parità delle armi, ammettendo altresì il ricorso apresunzioni di fatto o di diritto purché contenute entro limiti ragionevoli econtrobilanciate da garanzie giudiziarie effettive.Ne discende che una presunzione semplice come quella in esame,proprio perché superabile e sottoposta al vaglio pieno del giudice nelcontraddittorio tra le parti, non si pone in contrasto né con il dirittodell’Unione né con l’art. 6 CEDU, ma si colloca entro un modelloprocessuale che, in entrambi gli ordinamenti di riferimento, reputacompatibile con il canone dell’equo processo il ricorso a regole inferenziali,purché la parte incisa conservi una possibilità reale ed effettiva di difesa.10.

Il motivo va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra espressi e di quello diseguito affermato:“In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa,l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima lapresunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui qualipertanto grava l’onere di fornire prova contraria, la quale non puòesaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza diper sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi(accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezioneda parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vitasocietaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazionee controllo ex art. 2476 c.c.”.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSalvatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Diciolla-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaPuglia n. 1955/2023 depositata il 28/06/2023.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleTiziana [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.È comparso per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rocchitta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.È comparso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti, che ha chiesto ilrigetto del ricorso.L’Agenzia delle Entrate notificava alla società “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e ai soci (in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolaridi partecipazioni qualificate) una serie di avvisi di accertamento, relativiagli anni d’imposta 2011 (anche in forma integrativa) e 2012, muovendodal presupposto che, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, imaggiori ricavi accertati in capo alla società dovessero presumersidistribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote e concorrere, neilimiti di legge, alla formazione del loro reddito imponibile IRPEF; per laquota riferita alla socia [OSCURATO:PERSONA] veniva altresì contestato allasocietà l’omesso versamento di ritenute e l’omessa presentazione delmodello 770. In primo grado, con sentenza n. 3072/03/2016 (depositata il17 ottobre 2016) la Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. 3,rigettava i ricorsi proposti avverso gli avvisi relativi all’anno 2011,valorizzando, tra l’altro, la mancata impugnazione dell’avviso diaccertamento emesso nei confronti della società e ritenendo operante lapresunzione di attribuzione ai soci degli utili extra-bilancio nelle società aristretta compagine. Diversamente, con sentenza n. 2398/01/2017(depositata il 22 settembre 2017) la Commissione tributaria provinciale diBari, sez. 1, accoglieva i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisiconcernenti l’integrativo 2011 e l’anno 2012, ritenendo viziati gli attiNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026anche per difetto di allegazione di atti presupposti e, nel merito,reputando superata la presunzione di distribuzione degli utili in ragionedegli elementi acquisiti (tra cui risultanze del pvc della Guardia di Finanza)indicativi della non riferibilità alla società delle movimentazioni bancariepersonali dei soci e della loro estraneità alla gestione. In appello, icontribuenti (società e soci) impugnavano la sentenza n. 3072/2016(R.G.A. n. 1600/2017), mentre l’Ufficio impugnava la sentenza n.2398/2017 (R.G.A. n. 5584/2017); i due giudizi venivano riuniti e decisiunitariamente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaPuglia, che, con sentenza n. 1955/3/2023, depositata il 28 giugno 2023,accoglieva l’appello dei contribuenti e, in riforma della sentenza di primogrado n. 3072/2016, dichiarava la nullità degli avvisi impugnati, nonchérigettava l’appello dell’Agenzia e, in conferma della sentenza n.2398/2017, dichiarava la nullità degli ulteriori avvisi, compensandointegralmente le spese del grado.[OSCURATO:PERSONA] tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione (iscritto al n. 110/2024 R.G.), affidato a due motivi;resistevano gli intimati costituendosi con controricorso e depositando inseguito memoria illustrativa.successivo decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposto ilrinvio a nuovo ruolo per la necessità di riconvocazione del collegio, non piùpossibile nella precedente composizione per intervenuto tramutamento adaltro ufficio di uno dei componenti.Disposta la trattazione del ricorso per la pubblica udienza, icontribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/20264, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendosi lanullità della sentenza impugnata per motivazione omessa, apparente ocomunque non idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguitodal giudice d’appello, in particolare per avere la Corte territoriale fondatol’accoglimento e il rigetto dei rispettivi appelli su argomentazioni ritenutesvincolate dal tema d’indagine e non confrontate con le deduzionidell’Ufficio circa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabilinelle società a ristretta base partecipativa.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, è nulla la sentenza che, dietro la mera parvenza di unagiustificazione, non consenta di comprendere le ragioni della decisione el’iter logico seguito per pervenire al decisum, così da non assolvere allafinalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale sulla resdecidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). La “motivazioneapparente” ricorre, in particolare, quando la motivazione, benchégraficamente esistente, non renda percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciareall’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez. U., n.22232 del 2016, cit.; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124; Cass., 30 giugno 2020,n. 13248; nonché Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).2.2. Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata consente dicogliere la ratio decidendi e di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dalgiudice d’appello, non essendosi la Corte territoriale limitata adenunciazioni apodittiche o a richiami generici, ma avendo esplicitato – siapure in forma concisa – le ragioni della decisione, con riferimenti puntualialla fattispecie concreta.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026In particolare, in rito, la Corte ha individuato il nucleo della preclusionevalorizzata dal primo giudice ed ha dato conto delle ragioni del suosuperamento, affermando che “l’appello è fondato”, “alla lucedell’autorevole insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’avviso diaccertamento, emesso nei confronti della società e non notificato al socio,non è opponibile a quest’ultimo il quale può contestare tutti i fatticostitutivi dell’obbligazione tributaria senza alcuna limitazione, nonessendo a lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte(in tal senso, Cass. Trib. 6/7/2022 n. 21356 e, in precedenza, ex multis,Cass. 6626/2019)”.Nel merito, la sentenza chiarisce altresì quale regola di giudizio siastata applicata sul punto controverso della presunzione di distribuzionedegli utili nelle società a ristretta base, rilevando che “la giurisprudenzadella Corte di Cassazione, negli ultimi anni, si è evoluta nel senso che laprova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio,nelle società a ristretta base familiare, non deve, necessariamente,consistere nella dimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili nonsiano stati, in concreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da partedel singolo socio, mediante ‘…la dimostrazione della propria estraneità allagestione e conduzione societaria …’ (Così, più di recente, Cass.15/09/2021 n. 24870).2.3. La Corte territoriale non si è arrestata al solo richiamo di principi,ma ha indicato gli elementi probatori valorizzati, richiamandoespressamente il PVC della Guardia di Finanza di Mola di Bari del19/09/2014, nel quale “a pagina 12, si legge: ‘Dall’esame comparato dellespecificazioni fornite dalla parte, della documentazione acquisita e daiprospetti riportanti gli esiti delle indagini finanziarie … è emerso che … Perquanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato contocorrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. DibattistaMichele non sono relativi ad operazioni della società’”, nonché dando attoNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026che “lo stesso PVC … conclude che ‘…per quanto sopra esposto si deveragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono relativi ad operazioni della società’”. La motivazione si completacon l’ulteriore richiamo alla procura notarile del 12/03/2008, quale“ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totale estraneità alla gestionedella società”, riportando che la legale rappresentante “aveva nominatosuo procuratore … affinché lo stesso: …assuma e licenzi operai edimpiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sulconto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti,esiga capitali…”.Infine, con riguardo all’appello dell’Ufficio, la Corte d’appello ha resointellegibile la ragione del rigetto, affermando che “l’appello dell’Ufficio èinfondato” e richiamando, a sostegno, il principio desunto dallagiurisprudenza di legittimità (in particolare dall’ordinanza n. 24870 del2021 cit.), evidenziando che “la prova contraria … può anche consisterenella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneoalla gestione societaria” e soggiungendo che “questa autorevolegiurisprudenza … è stata seguita dalla sentenza di prime cure che,pertanto, è immune dalle censure proposte dall’Ufficio appellante”.2.4. Ne consegue che la motivazione è esistente e sufficiente adevidenziare il percorso argomentativo della pronuncia, sì da permetternela comprensione e l’eventuale verifica in sede di impugnazione, conesclusione del denunciato vizio di motivazione meramente apparente, neisensi delineati dal massimo consesso nomofilattico (Cass., Sez. U., n.22232 del 2016 cit.).3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2476 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestandosi la ripartizione dell’oneredella prova e la ritenuta dimostrazione, da parte dei soci, della propriaNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026estraneità alla gestione e conduzione societaria, nonché la valorizzazionedi elementi (quali risultanze di indagini finanziarie e procura conferita inambito societario) reputati dall’Ufficio non decisivi o non pertinenti rispettoalla prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degliutili extra-bilancio.3.1. Il secondo motivo è fondato.3.2. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa,l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, secondouna regola di esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit, lapresunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva laprova contraria (Cass., 10 giugno 2009, n. 13338; Cass., 12 novembre2012, n. 19680; Cass., 31 marzo 2021, n. 8903). La presunzione, inquanto mezzo di prova dotato di autonoma valenza dimostrativa, non èsuscettibile di essere degradata a mero indizio recessivo rispetto allaprova diretta: essa opera, in effetti, come regola logica di inferenza dallaristrettezza della compagine – e dal tipico vincolo di solidarietà, reciprocaconoscenza e controllo che la contraddistingue – alla verosimiglianza delladistribuzione degli utili occulti tra i partecipanti. Ne deriva che, una voltaaccertata l'esistenza del maggior reddito in capo alla società e laricorrenza del presupposto fattuale della ristretta base, l'onere di vincerel'inferenza presuntiva grava sul socio ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo ilcriterio ordinario di riparto dell'onere della prova.3.3. Quanto al contenuto della prova contraria, la giurisprudenza diquesta Corte – pur con varietà di accenti, ma nella sostanziale unitarietàdell'approdo interpretativo – esige, in linea di principio, che il socio alleghie dimostri circostanze positive e oggettivamente verificabili, idonee aescludere che le risorse extracontabili siano pervenute nella sua sferagiuridica.In altri termini, la prova contraria non può risolversi in affermazioni diprincipio o in un generico richiamo alla non partecipazione alla gestione,Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026ma postula l’allegazione di elementi concreti, controllabili e coerenti con ilthema probandum, idonei a spiegare in modo alternativo e plausibile lasorte dei ricavi non contabilizzati.In tale prospettiva, l’asserita estraneità alla gestione sociale èirrilevante ove non si traduca nella dimostrazione – anche in via indiziaria– della destinazione dei maggiori ricavi, id est nell’accantonamento oreinvestimento in ambito societario ovvero nell’appropriazione da parte dialtri (v. in particolare Cass., 29 luglio 2024, n. 21158): non è sufficiente –né rilevante di per sé - la mera deduzione della propria estraneità allagestione, giacché, nelle società di capitali, la non coincidenza tra qualità disocio e funzione gestoria costituisce evenienza fisiologica estrutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, da un lato, la mancatapercezione degli utili e, dall’altro, il diverso destino degli utili medesimi.La prova contraria deve, piuttosto, investire la destinazione deimaggiori ricavi, e può consistere nella dimostrazione che essi non sianostati distribuiti – perché accantonati o reinvestiti dalla società – ovveroche siano stati oggetto di appropriazione da parte di altri soggetti (Cass.,1° agosto 2013, n. 18032; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass., 12dicembre 2017, n. 29412; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32959; Cass., 29luglio 2024, n. 21158; Cass., 16 aprile 2025, n. 10004).3.4. La prova contraria, dunque, non può essere incentrata sulla mera“non ingerenza” gestoria, ma deve riguardare la sorte dei ricavi extra-bilancio e deve vertere sul punto decisivo della loro effettiva distribuzioneo meno.Né vale, di per sé, a escludere l'operatività della presunzione la meradeduzione che l'esercizio si sia concluso con perdite contabili, circostanzache, sul piano logico e contabile, non è per nulla incompatibile con unadistribuzione occulta e collaterale dei ricavi (Cass., 22 novembre 2017, n.27778).Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/20264. Secondo un recente arresto si è ritenuto che il socio possa vincerela presunzione anche attraverso la dimostrazione “dell’assoluta estraneitàdel socio alla gestione e alla vita stessa della società” (Cass. n.26473/2024), intesa come concreta assenza di poteri di controllo e diinformazione.Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettiva sistematica enon isolata e deve essere letta alla luce delle precisazioni – anteriori esuccessive – che delineano in modo più netto e organico i requisiti dellaprova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive everificabili. Il richiamato arresto, che indulge sul profilo dell’estraneità “allavita societaria”, va ricondotto al lume del quadro nomofilatticosedimentato, che ancor di recente insiste, in realtà, sul carattere “precisoe rigoroso” della dimostrazione dello specifico contenuto di dettaestraneità e sulla necessità che essa investa anche le attività di controllo einformazione riservate al socio (Cass. n. 26473/2024; Cass. n.18764/2024; Cass. n. 15991/2024).Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, in altri termini, laprova di una concreta e assoluta estraneità del socio – alla “vitasocietaria” e non alla mera “gestione” -, per essere idonea, deve essererigorosa e non può esaurirsi in un generico disimpegno o nella sempliceassenza di atti gestori, dovendo riguardare il profilo del controllo edell'informazione sulla vita sociale e la concreta esigibilità dell'esercizio deipoteri di cui all'art. 2476 c.c., avuto riguardo alla specifica situazionesocietaria (Cass. n. 10004/2025; Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026;Cass. n. 16818/2025; Cass. n. 15390/2025), da intendersi quale effettivaemarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazione econtrollo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass. n.2749/2021; Cass. n. 24870/2021; Cass. n. 7170/2022; Cass. n.15991/2024; Cass. n. 26473/2024).Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026In questa prospettiva non basta una mera inattività, né un genericodisimpegno: occorre che l'estraneità sia specificamente allegata e provatain termini tali da rendere non operante, nel caso concreto, la regola diesperienza che sorregge la presunzione: a tal fine il socio devedimostrare, con prova rigorosa, la propria posizione assolutamente avulsarispetto al controllo e all'informazione circa la vita sociale, nonchél’oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una reale possibilità diesercitare i poteri di cui all’art. 2476 c.c. e, ove emergano indizi diirregolarità, la non esigibilità del relativo esercizio (Cass. n. 10004/2025;Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026).In particolare, la prova di tale “assoluta estraneità” non può bloccarsialla constatazione della mera mancata gestione, ma deve dar conto – conpuntuale allegazione e riscontri oggettivi – della carenza (odell’impossibilità di esercizio) dei poteri societari di controllo e accesso alleinformazioni, ossia in altri termini del radicale isolamento – suo malgrado– del soggetto.5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto superata lapresunzione valorizzando, in sostanza, la «totale estraneità alla gestione»dei soci, e ciò sul dichiarato presupposto che «la prova contraria allapresunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, nelle società aristretta base familiare, non deve, necessariamente, consistere nelladimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili non siano stati, inconcreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da parte del singolosocio, mediante … la dimostrazione della propria estraneità alla gestione econduzione societaria …».Coerentemente con tale impostazione, la sentenza impugnata harichiamato, a sostegno della ritenuta estraneità, le risultanze del verbaledella Guardia di Finanza, osservando che «per quanto sopra esposto sideve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioniextraconto nella disponibilità del Sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono relativiNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026ad operazioni della società», e ha altresì valorizzato la procura notarile del12 marzo 2008, riportando che la legale rappresentante «aveva nominatosuo procuratore … affinché lo stesso: … assuma e licenzi operai edimpiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sulconto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti,esiga capitali…», quale «ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totaleestraneità alla gestione della società».6. Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale è incorsa in unduplice errore in diritto.6.1. In primo luogo, ha sostituito al contenuto proprio della provacontraria – che deve investire la destinazione degli utili extracontabili – unelemento di per sé non dirimente, quale la non partecipazione allagestione, senza accertare, né dar conto di avere accertato, se i maggioriricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati oreinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi dai socidestinatari dell’accertamento, con conseguente elusione del nucleoessenziale del thema probandum.La sola allegazione di estraneità alla gestione non è idonea a integrarela prova contraria, salvo che non si accompagni all’indicazione edimostrazione – anche in via indiziaria – del destino dei maggiori ricavi, idest ritenzione in ambito societario per accantonamento o reinvestimento,ovvero incameramento da parte di altri (v. soprattutto Cass., 29 luglio2024, n. 21158).6.2. In secondo luogo, la sentenza si arresta a un dato descrittivo,l’estraneità gestoria, senza dar conto – mediante riscontri oggettivi eaccertamenti puntuali – delle ragioni alla cui stregua tale dato si profilassecome sufficiente, nel caso concreto, a integrare la prova contraria e,correlativamente, a escludere l’attribuzione al socio dei ricavi noncontabilizzati.Numero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ora, per un verso, la stessa sentenza d’appello dà atto dell’esistenza diuna procura institoria in favore di [OSCURATO:PERSONA], con attribuzionedi specifici poteri – tra cui compiere operazioni bancarie, emettere assegnie gestire pagamenti per conto della società – così che l’argomentodell’estraneità “gestoria” dei soci risulta, già sul piano logico, nonautosufficiente; per altro verso, resta del tutto inesplorato – in chiave dieffettività – il profilo, sopra esposto, della concreta non esercitabilità deipoteri di controllo e informazione del socio, che pur costituisce snododecisivo nella ricostruzione della prova contraria (Cass. n. 10004/2025).Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza d'appello si fermaalla soglia della ritenuta estraneità gestoria, tra l’altro senza verificare –né spiegare di avere verificato – l'ulteriore requisito, chiarito daiprecedenti nomofilattici riportati, dell'estraneità anche al controllo eall'informazione circa la vita sociale, né il grado di concreta esigibilitàdell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c. in relazione agli indizi diirregolarità emergenti, interrompendo così l'iter argomentativo prima delsuo necessario completamento logico-giuridico.Giova, sul punto, rammentare che i poteri di informazione e ispezione(richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultazione,anche tramite professionista di fiducia, dei libri sociali e dei documentirelativi all’amministrazione) costituiscono lo strumento attraverso cuil’ordinamento rende effettivo il controllo endosocietario, sicché l’allegata“estraneità alla vita societaria”, nell’ottica di smarcarsi dalla presunzione diassumere rilievo solo se accompagnata dalla puntuale dimostrazione che,nel caso concreto, l’esercizio di tali poteri sia stato impedito ovverorisultasse oggettivamente inesigibile.7. La sentenza impugnata, dunque, ha finito per alterare il ripartodell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nell'ambito del meccanismoNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026presuntivo in esame, e non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2476c.c. quanto al rilievo dei poteri di controllo del socio, i quali non possonoessere considerati in astratto, ma devono essere apprezzati nella loroconcreta ed effettiva esercitabilità.8. Va evidenziato, infine, che, sul piano delle garanzie difensive, alsocio non sono opponibili gli esiti del giudizio sull'accertamento societariocui egli non abbia partecipato e che, pertanto, egli può contestare, nelgiudizio instaurato avverso l'avviso notificatogli, anche l'effettivoconseguimento, da parte della società, degli utili extracontabili.Ciò nondimeno, ove la presunzione operi, la prova contraria non puòritenersi raggiunta per il solo fatto del proprio distacco rispetto alledinamiche gestorie, occorrendo la dimostrazione che i maggiori ricavisiano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati o reinvestiti,ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi.Del pari, non è soddisfacente invocare la totale estraneità alla vitasociale, occorrendo una dimostrazione rigorosa che investa, oltre allagestione, anche i profili del controllo e dell'informazione, confrontandosicon la concreta possibilità – ergo, con l'esigibilità – di esercitare i poteri dicui all'art. 2476 c.c. (Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; Cass., 7 gennaio2026, n. 367; Cass., 22 gennaio 2026, n. 1409; Cass., 29 luglio 2024, n.21158; Cass., 5 aprile 2025, n. 15274; Cass., 30 giugno 2025, nn. 17516e 17517).9. Va sottolineato, del resto, che l’assetto di principi qui tracciato, eche fa perno sulla presunzione semplice di attribuzione pro quota ai socidegli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta basepartecipativa, non determina alcuna compressione indebita del diritto didifesa del socio contribuente. La presunzione, infatti, non opera in terminiassoluti né introduce un automatismo legale insuscettibile dicontrapposizione, ma si inserisce in un ordinario meccanismo probatoriofondato su una massima di esperienza, che lascia integro il potere delNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026contribuente di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di offrire provacontraria con pienezza di mezzi e nel contraddittorio processuale.In questa prospettiva, essa si mantiene entro coordinate coerenti, daun lato, con la giurisprudenza unionale in tema di diritto al contraddittorio,rispetto dei diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva, dalla qualesi ricava che il destinatario di una decisione lesiva deve essere posto incondizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista e dicontrastare, in modo effettivo e non meramente formale, gli elementiposti a fondamento della pretesa (v., in particolare, Corte giust. UE, 18dicembre 2008, C-349/07, Sopropé; Corte giust. UE, 3 luglio 2014, causeriunite C-129/13 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA] BV e DatemaHellmann [OSCURATO:PERSONA] BV; Corte giust. UE, 5 novembre 2014, C-166/13, Mukarubega); e, dall’altro, con i principi convenzionali desumibilidall’art. 6 CEDU, come ricostruiti dalla relativa Guida, secondo cui laConvenzione non detta regole sulla prova in quanto tale, rimettendone ladisciplina agli ordinamenti nazionali e ai giudici interni, ma esige che ilprocedimento, nel suo complesso, resti equo, non arbitrario e rispettosodel contraddittorio e della parità delle armi, ammettendo altresì il ricorso apresunzioni di fatto o di diritto purché contenute entro limiti ragionevoli econtrobilanciate da garanzie giudiziarie effettive.Ne discende che una presunzione semplice come quella in esame,proprio perché superabile e sottoposta al vaglio pieno del giudice nelcontraddittorio tra le parti, non si pone in contrasto né con il dirittodell’Unione né con l’art. 6 CEDU, ma si colloca entro un modelloprocessuale che, in entrambi gli ordinamenti di riferimento, reputacompatibile con il canone dell’equo processo il ricorso a regole inferenziali,purché la parte incisa conservi una possibilità reale ed effettiva di difesa.10. Il motivo va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, perNumero registro generale 110/2024Numero sezionale 256/2026Numero di raccolta generale 17215/2026Data pubblicazione 01/06/2026nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra espressi e di quello diseguito affermato:“In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa,l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima lapresunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui qualipertanto grava l’onere di fornire prova contraria, la quale non puòesaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza diper sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi(accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezioneda parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vitasocietaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazionee controllo ex art. 2476 c.c.”. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSalvatore [OSCURATO:PERSONA]