CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31212/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto a censurare la decisione della Corte territoriale in merito all'accertamento della penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, non è consentito in questa sede poiché, oltre a essere reiterativo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni (si veda infatti la pag. 3 dell'impugnata sentenza), mira altresì a ottenere una diversa valutazione e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle risultanze processuali, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, finendo così per contestare il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse sul giudizio di responsabilità; che, in particolare, essendo detto motivo finalizzato a denunciare il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per via di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non può reputarsi consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio, non si può dedurre, poiché, innanzitutto, riproduce doglianze già esaminate e disattese dal giudice del merito, in secondo luogo, il giudizio sulla pena risulta congruamente motivato (si veda la pag. 4 dell'impugnato provvedimento) in considerazione delle modalità di fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che è pacifico come il giudizio relativo alla comparazione fra opposte circostanze, agli aumenti e alle diminuzioni previsti a titolo di continuazione, oltre che all'individuazione della pena base, rientra nel solo potere discrezionale del giudice di merito, cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, con precipuo riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata qualificata, il motivo è manifestamente infondato dal momento che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui egli è tenuto a esaminare, in concreto, anche il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che anche la motivazione della Corte d'appello in ordine alla non configurabilità della circostanza attenuante di cui al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. in ragione del valore non trascurabile dell'autovettura ricettata risulta adeguata e conforme alla legge; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci