CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07178/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27914/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7392/2016 depositata il 24/11/2016;sul ricorso iscritto al n. 27915/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7391/2016 depositata il 24/11/2016;sul ricorso iscritto al n. 27916/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] StatoNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7378/2016 depositata il 24/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. TKH0I0I00749/2014 per l’anno diimposta 2009 veniva rettificato il reddito di partecipazione del sig. FloridoAntonini, nella società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Ciò all'esito dell'accertamento del maggior reddito d'impresa di cuiall'atto n. TK3036301883 emesso dalla Agenzia delle entrate di Roma acarico della predetta società, a ristretta base azionaria, della quale ilcontribuente era socio con quota di partecipazione del 99%.Trattandosi di partecipazione qualificata, il reddito a carico del socioveniva determinato in € 205.839,00 corrispondente al 49,72% degli utiliextracontabili della società accertati, pari ad euro 413.997,00.2. Stante il decesso di quest'ultimo, avvenuto il 3/9/2013, l’Agenziadelle entrate notificava l'avviso di accertamento n. TKH0I0I00749/2014nell'ultimo domicilio del de cuius, agli eredi impersonalmente ecollettivamente.2.1. Gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] autonomi ricorsi ed i relativi giudizi venivano definiti nelmerito con sentenze emesse dalla CTR in pari data, che accoglievano iricorsi annullando l’atto impugnato.3. Avverso dette sentenze, indicate in epigrafe, l’Amministrazionefinanziaria ha proposto ricorsi sorretti da unico analogo motivo e hannoresistito i contribuenti.Numero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti rubricatiai nn. RG. 27915/2017 e 27916/2017 al presente n. RG. 27914/2017,essendo unico il rapporto sostanziale con riferimento alla comuneposizione dei contribuenti come eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA] edunico quindi l’atto impositivo.Costituisce insegnamento costante di questa Corte quello per cuil'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previstodall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed ilminor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabileanche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenzediverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precettocostituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogniopzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali checonducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformitàdal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organosupremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanzae l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivonazionale (Cass., Sez. U., 13 settembre 2005, n. 18125).1.1. Deve quindi, sempre in via preliminare, rigettarsi l’eccezione diinammissibilità per tardiva proposizione, sollevata dal contribuente inrelazione a tutti i ricorsi erariali.1.2. L’Agenzia delle entrate ha usufruito della sospensione dei terminidi prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv., conmodif., in legge n. 96 del 2017, applicabile ai sensi della richiamatadisposizione, ai termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigoredella disposizione (30 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.1.3. Come è stato osservato da questa Corte, in tema di definizioneagevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 delNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/20262017, conv. in legge n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio ènecessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabiledell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, lasospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale oincidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, previstadal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientritra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre2017 (v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).(Cass. Sez. 6, 07/05/2019, n. 11913, Rv. 654139 - 01).1.4. L’automatica operatività della sospensione prescinde dunque dalconcreto intento della parte privata di avvalersene.1.5. Nel caso di specie, a fronte di sentenze tutte depositate il24/11/2016, il termine di impugnazione ex art. 327, primo comma, c.p.с.scadeva il 21/05/2017, e dunque deve ritenersi prorogato di sei mesi, sinoal 24/11/2017, data della notifica dei ricorsi.2. Con l’unico motivo comune a tutti i ricorsi l’Amministrazionefinanziaria deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с.la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 legge n.212/2000, dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e2729 e ss. c.c., dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973.2.1. Lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenutol'atto impositivo non adeguatamente motivato per non essere stati indicatii criteri di quantificazione del maggior reddito in capo al socio e le ragionidel loro formarsi.2.2. Giova rammentare che questa Corte ha affermato che in materiadi accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di unasocietà di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilitàlimitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamentoconseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli attiimpositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio perNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante imaggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultimanotificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultarela documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visionedell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass.,2/10/2020, n. 21126; cfr. anche 28/11/2014, n. 25296; 4/06/2018,14275; 18/02/2020, n. 3980, queste ultime richiamano il diritto dicontrollo della documentazione sociale da parte dei soci, previsto dall'art.2261 cod. civ.).2.3. Il richiamato orientamento è stato più di recente confermato daCass. Sez. 5, 10/02/2022, n. 4239 e Cass. Sez. 5, n. 16968 del19/06/2024, pur con la rilevante puntualizzazione che, ove tra l'annod'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazionealla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compaginesociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggioriredditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando perrelationem alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato allasocietà, manchi dell'allegazione della documentazione citata o dellariproduzione dei suoi contenuti essenziali.2.4. Ora, l’avviso di accertamento, riprodotto per ampi stralci, inossequio al principio di specificità e autosufficienza dall’Agenzia nel proprioricorso, dava conto: i) delle ragioni di attribuzione del reddito dipartecipazione al socio e della sua quantificazione, evidenziate nel ripartodegli utili extracontabili accertati nell'anno di riferimento, in ragione dellapresunzione di attribuzione pro quota ai soci nel corso dello stessoesercizio annuale, e della partecipazione qualificata; ii) delle ragioni dellaripresa a carico della società, fondata sul disconoscimento di costi nonadeguatamente documentati, ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, pereuro 405.400,35.Numero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5. Tanto rilevato, non risulta quindi dirimente il fatto che l'attoimpositivo in questione, con cui veniva accertato il maggior reddito dipartecipazione del socio, fosse stato notificato agli eredi, come di controritenuto dai giudici di appello che hanno valorizzato la circostanza che, perquanto subentrati nella posizione del de cuius, essi non rivestissero laqualità di socio. Né è stato, in senso contrario, prestata attenzione alcunaalla deduzione dell’Agenzia secondo cui uno degli eredi, [OSCURATO:PERSONA] compreso nella compagine societaria come amministratore difatto (come da specifica allegazione negli atti di appello, sul puntorichiamati nei ricorsi relativi ai procedimenti nn. RG 27915/2017 e27916/20217, ed agli stessi allegati).2.6. Merita, ancora, evidenziare che risulta in atti incontestatal’affermazione dell’Amministrazione finanziaria secondo cui l'avviso diaccertamento emesso nei confronti della società in liquidazione si sarebbereso definitivo a seguito di mancata riassunzione del processo dichiaratointerrotto dalla CTP adita con ordinanza n. 1630/5/15 all’esito dellacancellazione della società dal registro delle imprese in data 19.9.2014 (v.ricorsi, p. 8).3. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti e le sentenzeimpugnate vanno cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Numero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI ALTRILucio [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValentino [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGian [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27914/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7392/2016 depositata il 24/11/2016;sul ricorso iscritto al n. 27915/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7391/2016 depositata il 24/11/2016;sul ricorso iscritto al n. 27916/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] StatoNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7378/2016 depositata il 24/11/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con avviso di accertamento n. TKH0I0I00749/2014 per l’anno diimposta 2009 veniva rettificato il reddito di partecipazione del sig. FloridoAntonini, nella società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.Ciò all'esito dell'accertamento del maggior reddito d'impresa di cuiall'atto n. TK3036301883 emesso dalla Agenzia delle entrate di Roma acarico della predetta società, a ristretta base azionaria, della quale ilcontribuente era socio con quota di partecipazione del 99%.Trattandosi di partecipazione qualificata, il reddito a carico del socioveniva determinato in € 205.839,00 corrispondente al 49,72% degli utiliextracontabili della società accertati, pari ad euro 413.997,00.2. Stante il decesso di quest'ultimo, avvenuto il 3/9/2013, l’Agenziadelle entrate notificava l'avviso di accertamento n. TKH0I0I00749/2014nell'ultimo domicilio del de cuius, agli eredi impersonalmente ecollettivamente.2.1. Gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] autonomi ricorsi ed i relativi giudizi venivano definiti nelmerito con sentenze emesse dalla CTR in pari data, che accoglievano iricorsi annullando l’atto impugnato.3. Avverso dette sentenze, indicate in epigrafe, l’Amministrazionefinanziaria ha proposto ricorsi sorretti da unico analogo motivo e hannoresistito i contribuenti.Numero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti rubricatiai nn. RG. 27915/2017 e 27916/2017 al presente n. RG. 27914/2017,essendo unico il rapporto sostanziale con riferimento alla comuneposizione dei contribuenti come eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA] edunico quindi l’atto impositivo.Costituisce insegnamento costante di questa Corte quello per cuil'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previstodall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed ilminor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabileanche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenzediverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precettocostituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogniopzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali checonducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformitàdal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organosupremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanzae l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivonazionale (Cass., Sez. U., 13 settembre 2005, n. 18125).1.1. Deve quindi, sempre in via preliminare, rigettarsi l’eccezione diinammissibilità per tardiva proposizione, sollevata dal contribuente inrelazione a tutti i ricorsi erariali.1.2. L’Agenzia delle entrate ha usufruito della sospensione dei terminidi prevista dall’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50 del 2017, conv., conmodif., in legge n. 96 del 2017, applicabile ai sensi della richiamatadisposizione, ai termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigoredella disposizione (30 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.1.3. Come è stato osservato da questa Corte, in tema di definizioneagevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 delNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/20262017, conv. in legge n. 96 del 2017, ai fini dell'accesso al beneficio ènecessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabiledell'interessato, mentre ai fini della proposizione del ricorso, lasospensione semestrale dei termini di impugnazione (in via principale oincidentale) ovvero per riassumere la causa a seguito di rinvio, previstadal comma 9 del cit. art. 11, opera automaticamente, purché la lite rientritra quelle definibili e il termine spiri tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre2017 (v. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2017).(Cass. Sez. 6, 07/05/2019, n. 11913, Rv. 654139 - 01).1.4. L’automatica operatività della sospensione prescinde dunque dalconcreto intento della parte privata di avvalersene.1.5. Nel caso di specie, a fronte di sentenze tutte depositate il24/11/2016, il termine di impugnazione ex art. 327, primo comma, c.p.с.scadeva il 21/05/2017, e dunque deve ritenersi prorogato di sei mesi, sinoal 24/11/2017, data della notifica dei ricorsi.2. Con l’unico motivo comune a tutti i ricorsi l’Amministrazionefinanziaria deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с.la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 legge n.212/2000, dell'art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e2729 e ss. c.c., dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973.2.1. Lamenta la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente ritenutol'atto impositivo non adeguatamente motivato per non essere stati indicatii criteri di quantificazione del maggior reddito in capo al socio e le ragionidel loro formarsi.2.2. Giova rammentare che questa Corte ha affermato che in materiadi accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di unasocietà di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilitàlimitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamentoconseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli attiimpositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio perNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante imaggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultimanotificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultarela documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visionedell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass.,2/10/2020, n. 21126; cfr. anche 28/11/2014, n. 25296; 4/06/2018,14275; 18/02/2020, n. 3980, queste ultime richiamano il diritto dicontrollo della documentazione sociale da parte dei soci, previsto dall'art.2261 cod. civ.).2.3. Il richiamato orientamento è stato più di recente confermato daCass. Sez. 5, 10/02/2022, n. 4239 e Cass. Sez. 5, n. 16968 del19/06/2024, pur con la rilevante puntualizzazione che, ove tra l'annod'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazionealla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compaginesociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggioriredditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando perrelationem alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato allasocietà, manchi dell'allegazione della documentazione citata o dellariproduzione dei suoi contenuti essenziali.2.4. Ora, l’avviso di accertamento, riprodotto per ampi stralci, inossequio al principio di specificità e autosufficienza dall’Agenzia nel proprioricorso, dava conto: i) delle ragioni di attribuzione del reddito dipartecipazione al socio e della sua quantificazione, evidenziate nel ripartodegli utili extracontabili accertati nell'anno di riferimento, in ragione dellapresunzione di attribuzione pro quota ai soci nel corso dello stessoesercizio annuale, e della partecipazione qualificata; ii) delle ragioni dellaripresa a carico della società, fondata sul disconoscimento di costi nonadeguatamente documentati, ai sensi dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, pereuro 405.400,35.Numero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5. Tanto rilevato, non risulta quindi dirimente il fatto che l'attoimpositivo in questione, con cui veniva accertato il maggior reddito dipartecipazione del socio, fosse stato notificato agli eredi, come di controritenuto dai giudici di appello che hanno valorizzato la circostanza che, perquanto subentrati nella posizione del de cuius, essi non rivestissero laqualità di socio. Né è stato, in senso contrario, prestata attenzione alcunaalla deduzione dell’Agenzia secondo cui uno degli eredi, [OSCURATO:PERSONA] compreso nella compagine societaria come amministratore difatto (come da specifica allegazione negli atti di appello, sul puntorichiamati nei ricorsi relativi ai procedimenti nn. RG 27915/2017 e27916/20217, ed agli stessi allegati).2.6. Merita, ancora, evidenziare che risulta in atti incontestatal’affermazione dell’Amministrazione finanziaria secondo cui l'avviso diaccertamento emesso nei confronti della società in liquidazione si sarebbereso definitivo a seguito di mancata riassunzione del processo dichiaratointerrotto dalla CTP adita con ordinanza n. 1630/5/15 all’esito dellacancellazione della società dal registro delle imprese in data 19.9.2014 (v.ricorsi, p. 8).3. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno accolti e le sentenzeimpugnate vanno cassate, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda anuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il PresidenteNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026Lucio NapolitanoP.Q.MLa Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda aregolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026.Il PresidenteNumero registro generale 27914/2017Numero sezionale 1553/2026Numero di raccolta generale 7178/2026Data pubblicazione 25/03/2026Lucio Napolitano