CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delforo di Ragusaresistente–avverso la sentenza n. 1854/05/2019 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sez. distaccata di Catania, depositata in data21.3.2019, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.TYZ010201137/2012, relativo all’anno di imposta 2007, con il qualel’Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n.600/73, un reddito complessivo netto di euro 53.636,25, a seguito diNumero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026solo alcune giustificazioni. L’Agenzia delle Entrate riscontrava speseper incrementi patrimoniali pari ad euro 114.500,00, di cui 22.900,00imputati all’anno 2007, oltre e spese per servizi e beni mobiliregistrati.2. La C.T.P. di Ragusa, adita dal contribuente, accoglieva il ricorso.3. La C.T.R. della Sicilia, sez. dist. di Catania, con la sentenzaimpugnata, respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che laquestione verteva esclusivamente sulle somme corrisposte allacollaboratrice domestica e che l’Ufficio non aveva assolto all’oneredella prova su di esso incombente. Rigettava anche il secondo motivodi appello, in quanto il contribuente, già in sede di contraddittorio,aveva provato e documentato che la collaboratrice familiare,regolarmente assunta, assisteva esclusivamente il padre, invalido al100%. Rigettava, infine, il terzo motivo di appello, in quanto ilcontribuente aveva provato mediante un prospetto analiticodepositato in primo grado, che la rideterminazione del redditopresunto sinteticamente, determinato senza l’incidenza del costo dellacollaboratrice domestica, faceva venir meno i presupposti necessariper l’applicazione dello strumento di accertamento del redditon. 600/73.4. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito, al solo fine di partecipare alladiscussione orale in pubblica udienza.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il resistente ha depositatocontroricorso e documentazione relativa alla definizione agevolata exlege n. 197/2022. L’Agenzia delle Entrate ha depositatoprovvedimento di diniego in data 28.4.2026.Numero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si dà atto della tardività del controricorso,depositato in data 24.4.2026, al quale è allegata documentazionerelativa ad una procedura di definizione agevolata delle controversie,ex art. 1, commi 186-202, della legge n. 197/2022, che fa riferimentoad altro avviso di accertamento (il n. TYZ010201138) e ad altro annodi imposta (2008), per il quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicatoprovvedimento di diniego, non opposto dal contribuente, sicchè nonpuò essere dichiarata l’estinzione del giudizio ed il ricorso vaesaminato nel merito.2. Con il primo ed unico motivo– rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/73, nonché degli articoli2697 c.c. e 2727 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate rileva che il sostenimento di spese eservizi da parte del contribuente, nonché l’esborso di somme perl’acquisto di immobili, di veicoli e per conferimenti in società, nelquinquennio 2007/2011, non fossero mai stati contestati dalcontribuente. L’unica circostanza in contestazione era la spesa per lacollaboratrice domestica, che il contribuente non aveva dimostratoessere a servizio esclusivo del padre invalido al 100%, posto che ladichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non era ammessa neldiritto tributario, se non come circostanza liberamente valutabile. Inogni caso, anche volendo escludere tale spesa, non era possibileritenere che lo scostamento del reddito accertato fosse inferiore ad unquarto di quello dichiarato, in quanto il reddito complessivoaccertabile includeva non solo la parte gestionale (spese per farfronte a determinati servizi o per mantenere determinati beni), maanche la quota di incrementi patrimoniali da imputare all’anno diriferimento. L’Ufficio aveva preso in considerazione le spese perincrementi patrimoniali e ripartito le spese nel quinquennio, nel qualeNumero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026rientrava l’anno 2007, e poi sommato le spese gestionali, inosservanza dell’art. 38, quinto comma del d.p.r. n. 600/73. La spesaper incremento patrimoniale era di euro 114.500,00, da imputare proquota all’anno di riferimento (2007) e dunque pari ad euro22.900,00. Sommando tale importo alle spese diverse da quellasostenuta per la collaboratrice domestica, il reddito complessivonetto accertato per gli anni 2007 e 2008 sarebbe statorispettivamente di euro 38.309,00 e di euro 24.498,20, con unoscostamento superiore ad un quarto rispetto ai redditi complessividichiarati per i due anni di imposta in oggetto (euro 17.616,00 per il2007 ed euro zero per l’anno 2008. La C.T.R. aveva pertanto datocredito ad un prospetto di calcolo del contribuente, nel quale eranostate inserite solo le spese di mantenimento dell’autovettura e delmotociclo e non anche gli incrementi patrimoniali, invertendo l’oneredella prova.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Questa Corte, con specifico riguardo al computo degli incrementipatrimoniali in relazione ad accertamenti sintetici per gli anni diimposta anteriori al 2009, come nel caso in esame (2007), Corte haripetutamente affermato la legittimità della loro ‘spalmatura’ nelquinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38,comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come conseguenza della applicazionedella novella legislativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 solo agliaccertamenti relativi all’anno 2009 e successivi, rimanendonepertanto esclusi quelli antecedenti (Cass. 13/09/2022, n. 26916;Cass. 15/02/2022, n. 4818; Cass. 8/10/2021, n. 27433).2.3. In merito al riparto degli oneri probatori, è stato ripetutamenteaffermato che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare ilmetodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigenteratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010,Numero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quartocomma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sullabase della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze difatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alladisponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie peril loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basatosui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le«spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute perl’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente ilpatrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente,consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e delpossesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolod’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto nonesiste o esiste in misura inferiore.2.4. Nella recente sentenza n. 2893/2024 questa Corte ha inparticolare osservato che, in tema di accertamento in rettifica delleimposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuatacon metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decretiministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd.redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulterioreprova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacitàcontributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi,restando a carico del contribuente, posto nella condizione didifendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere didimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misurainferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e serviziin capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per uncoefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggettoNumero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo contodei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L'art. 38del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamentosintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l.n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità dipresumere il reddito complessivo netto sulla base della valenzainduttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi,costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità dideterminati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo emantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunticonsumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese perincrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di benidestinati ad incrementare durevolmente il patrimonio delcontribuente. Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salvala prova contraria, da parte del contribuente, consistente nelladimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditiesenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più ingenerale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste inmisura inferiore.2.5. Secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplinadel redditometro introduce una presunzione legale relativa,imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo)della disponibilità di alcuni beni l'esistenza di una capacitàcontributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertatal'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacitàcontributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valorepresuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma puòsoltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine allaprovenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché giàNumero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass.11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass.11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016,n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).E’ dunque posto a carico del contribuente l’onere di provare (oltre,eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenzadell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idoneadocumentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabilesinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o daredditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, piùin generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte,anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore(Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass.24/10/2005, n. 20588).2.6. Inoltre, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, haaltresì chiarito i confini della prova contraria che il contribuente puòoffrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsialla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall'Amministrazionefinanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la meradisponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilitàeconomica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta laprova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spesecontestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova inmerito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o siapotuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa dipiù della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esentiovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendoesplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzatiper coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente unaNumero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò siaaccaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lospecifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione)dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativopossesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fattioggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di dettiredditi per consentire la riferibilità della maggiore capacitàcontributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuenteproprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dallanorma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo esserefornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correntibancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata delpossesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985Cass.14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass.24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass.26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).3. La sentenza impugnata, per quanto si evince dalla scarnamotivazione, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi,avendo fatto riferimento esclusivamente alle spese per lacollaboratrice domestica e ritenendo che le altre spese, secondo ilprospetto di calcolo offerto dal contribuente, non raggiungevano lasoglia necessaria per procedere con accertamento sintetico,omettendo di valutare anche le spese per incrementi patrimoniali.3.1. Spetterà pertanto al giudice del rinvio riesaminare i motivi digravame dell’Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei principi sopraillustrati in materia di riparto dell’onere della prova.4. In accoglimento del ricorso la sentenza va pertanto cassata, conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sez. distaccata di Catania, per un nuovo e motivato esame, nonchéper la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 31110/2019Numero sezionale 3850/2026Numero di raccolta generale 16798/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo della Sicilia – sez. dist. diCatania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame,oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 6.5.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])