CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03639/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 30675-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 27.11.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Messina che ha confermato la pronunzia del giudice di pace con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente denunzia l'inosservanza della legge processuale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al travisamento delle risultanze probatorie sulle quali si è basata la dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 novembr