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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 13353/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ud. 26/01/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 11570-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1039/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 929/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza nr. 1039 del 2015, la Corte d'appello di Catania, confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Catania, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla condanna dell'Inps al ripristino della posizione contributiva e previdenziale annullata a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2007;

2. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso che operasse il regime decadenziale di cui all'art. 22 del DL nr. 7 del 1970, trattandosi di fattispecie tutta perfezionatasi nel periodo in cui detta decadenza non era vigente (il provvedimento dell'INPS risultava comunicato nel 2009 e il ricorso introduttivo del giudizio, era stato presentato nel 2010);

3. quanto al merito, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'impresa agricola (soc.coop.

Mediterraneo e Progresso).

A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato come le dichiarazioni dei testi escussi contrastassero con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nella immediatezza dei fatti, dal Presidente e dal vice Presidente della cooperativa e che, pertanto, le stesse non fossero attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria, anche perché provenienti da persone, portatrici di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto.

La cooperativa, inoltre, non aveva versato alcun tipo di contributo per i rapporti in contestazione, sia pure formalmente denunciati negli anni dal 2002 al 2007, e ciò confortava l'assunto dell'INPS di fittizietà dei rapporti stessi;

4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi;

5. l'Inps ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, cui, a sua volta, ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

Diritto [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 e 345 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello attribuito rilevanza ad un documento -il verbale di accertamento ispettivo INPS- mai prodotto e/o surrettiziamente prodotto in atti;

7. il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

8. dal tenore della sentenza impugnata (v. pag. 5, ultimo cpv), il verbale di accertamento ispettivo risulta acquisito al fascicolo di primo grado.

Si legge nella sentenza, a proposito del contrasto tra le dichiarazioni dei testi e quelle rese dal Presidente della Cooperativa agli ispettori INPS, che queste ultime sono «riportate nel verbale di accertamento, in atti al fascicolo di primo grado dell'ente previdenziale [...]»;

9. la deduzione del ricorrente, pur supportata dalla trascrizione di passaggi della memoria difensiva dell'INPS in primo grado (con cui l'Istituto dichiarava di riservarsi l'esibizione del verbale), non è, all'evidenza, decisiva.

Il documento, infatti, può essere stato acquisito, successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, semmai ai sensi dell'art. 421 cod.proc.civ.

Pertanto, nei termini in cui è argomentato, il motivo va disatteso;

10. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700, 2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello attribuito alle dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti, pur a volere ipotizzare una regolare introduzione delle stesse nel giudizio, valore probatorio preponderante in assenza di un reale riscontro e nonostante l'inconciliabilità delle stesse con le chiare ed univoche emergenze processuali;

11. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 cod.civ., per avere la sentenza impugnata operato una indebita inversione dell'onere di prova, esentando l'INPS dall'obbligo di offrire in giudizio la prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese contrarie, non risultando sufficiente la produzione del solo verbale ispettivo;

12. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.

Essi sono, nel complesso, infondati;

13. in generale, nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l'INPS, come nella specie, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9).

In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr., anche in motiv., Cass.nn. 27505, 26230, 25814 del 2019; Cass. n.12001 del 2018; Cass. 10096 del 2016, nonché, tra le altre, Cass. nn. 27144, 27145 del 2014, Cass. nr.26949 del 2014);

14. nella fattispecie in esame, la regola di distribuzione dell'onere probatorio neppure ha influito sulla decisione perché la Corte di appello ha definito la lite sulla base di un accertamento di merito, all'esito del quale ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro agricolo, controverso in causa;

15. la violazione dell'art. 2697 cod.civ. presuppone, invece, che il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è solo in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova mentre il richiamo alla regola processuale non è pertinente quando ciò che si contesta è la valutazione resa dal giudice delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, nei soli limiti di cui art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., ratione temporis applicabile: cfr., ex plurimis, Cass. nr. 26769 del 2018);

16. più nello specifico, la Corte di appello è pervenuta all'accertamento di insussistenza del rapporto di lavoro controverso valutando, con giudizio critico, anche le risultanze dei verbali ispettivi e combinando queste ultime con gli altri elementi di giudizio;

17. il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010);

18. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., per avere la Corte di appello riduttivamente attribuito alla sola persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] (id est: al Presidente della cooperativa) la qualifica e i poteri del datore di lavoro spettanti invece alla cooperativa;

19. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., dell'art. 1, comma 3, della legge nr. 142 del 2001 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto le deposizioni testimoniali inconciliabili con le dichiarazioni rese in sede ispettiva, potendo, invece, [OSCURATO:PERSONA] svolgere, contestualmente, sia il ruolo di Presidente che quello di dipendente;

20. con il sesto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto, aprioristicamente, non credibili e non dotate di sufficiente valore probatorio le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado in quanto rese da soggetti astrattamente titolari di pretese analoghe a quelle azionate dal ricorrente;

21. con il settimo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2116 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello, in maniera aprioristica, ritenuto che la fittizietà dei rapporti interessati si desumesse dal mancato versamento dei contributi da parte dell'impresa nel periodo in contestazione;

22. il quarto, il quinto ed il settimo motivo vanno trattati congiuntamente, presentando analoghi profili di inammissibilità;

23. le censure, sub specie di violazione di legge, investono, il giudizio di fatto operato dalla Corte di merito, in ordine alla valutazione del materiale probatorio.

I rilievi, infatti, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, degradano ad una richiesta di rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, non consentita in questa sede di legittimità;

24. infondato è, invece, il sesto motivo;

25. va ricordato che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituisce tipico apprezzamento riservato al giudice di merito (per tutte, v.

Cass.nr. 16056 del 2016);

26. diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello si è limitata ad esprimere un giudizio in ordine alla credibilità dei testimoni.

Nell'adempiere al controllo di veridicità delle dichiarazioni testimoniali, la Corte di appello ha valutato l'interesse che alcuni testi avessero ad un particolare esito della lite, per essere portatori di analoghe pretese giudiziali;

27. a proposito della valutazione di attendibilità del teste, la Corte osserva come la stessa afferisca «alla veridicità della deposizione» che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione il in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che «anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (Cass. nr. 21239 del 2019);

28. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata che, dunque, è immune dalle svolte censure;

29. alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso principale va dunque respinto;

30. il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale;

31. le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

32. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell'INPS, che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ud. 26/01/2022 ORDINANZA CC sul ricorso 11570-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro 2022 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1039/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 929/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza nr. 1039 del 2015, la Corte d'appello di Catania, confermando, sia pure con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Catania, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla condanna dell'Inps al ripristino della posizione contributiva e previdenziale annullata a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2007; 2. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso che operasse il regime decadenziale di cui all'art. 22 del DL nr. 7 del 1970, trattandosi di fattispecie tutta perfezionatasi nel periodo in cui detta decadenza non era vigente (il provvedimento dell'INPS risultava comunicato nel 2009 e il ricorso introduttivo del giudizio, era stato presentato nel 2010); 3. quanto al merito, la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro tra il ricorrente e l'impresa agricola (soc.coop. Mediterraneo e Progresso). A tale riguardo, la Corte di appello ha osservato come le dichiarazioni dei testi escussi contrastassero con le risultanze del verbale ispettivo e, in particolare, con le dichiarazioni rese, nella immediatezza dei fatti, dal Presidente e dal vice Presidente della cooperativa e che, pertanto, le stesse non fossero attendibili o comunque dotate di una sufficiente valenza probatoria, anche perché provenienti da persone, portatrici di pretese (giudiziarie) di analogo contenuto. La cooperativa, inoltre, non aveva versato alcun tipo di contributo per i rapporti in contestazione, sia pure formalmente denunciati negli anni dal 2002 al 2007, e ciò confortava l'assunto dell'INPS di fittizietà dei rapporti stessi; 4. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con sette motivi; 5. l'Inps ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, cui, a sua volta, ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Diritto [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416 e 345 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello attribuito rilevanza ad un documento -il verbale di accertamento ispettivo INPS- mai prodotto e/o surrettiziamente prodotto in atti; 7. il motivo è inammissibile per difetto di specificità; 8. dal tenore della sentenza impugnata (v. pag. 5, ultimo cpv), il verbale di accertamento ispettivo risulta acquisito al fascicolo di primo grado. Si legge nella sentenza, a proposito del contrasto tra le dichiarazioni dei testi e quelle rese dal Presidente della Cooperativa agli ispettori INPS, che queste ultime sono «riportate nel verbale di accertamento, in atti al fascicolo di primo grado dell'ente previdenziale [...]»; 9. la deduzione del ricorrente, pur supportata dalla trascrizione di passaggi della memoria difensiva dell'INPS in primo grado (con cui l'Istituto dichiarava di riservarsi l'esibizione del verbale), non è, all'evidenza, decisiva. Il documento, infatti, può essere stato acquisito, successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, semmai ai sensi dell'art. 421 cod.proc.civ. Pertanto, nei termini in cui è argomentato, il motivo va disatteso; 10. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2700, 2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello attribuito alle dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti, pur a volere ipotizzare una regolare introduzione delle stesse nel giudizio, valore probatorio preponderante in assenza di un reale riscontro e nonostante l'inconciliabilità delle stesse con le chiare ed univoche emergenze processuali; 11. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 cod.civ., per avere la sentenza impugnata operato una indebita inversione dell'onere di prova, esentando l'INPS dall'obbligo di offrire in giudizio la prova dei fatti costitutivi delle proprie pretese contrarie, non risultando sufficiente la produzione del solo verbale ispettivo; 12. i due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Essi sono, nel complesso, infondati; 13. in generale, nell'ambito del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l'INPS, come nella specie, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9). In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr., anche in motiv., Cass.nn. 27505, 26230, 25814 del 2019; Cass. n.12001 del 2018; Cass. 10096 del 2016, nonché, tra le altre, Cass. nn. 27144, 27145 del 2014, Cass. nr.26949 del 2014); 14. nella fattispecie in esame, la regola di distribuzione dell'onere probatorio neppure ha influito sulla decisione perché la Corte di appello ha definito la lite sulla base di un accertamento di merito, all'esito del quale ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro agricolo, controverso in causa; 15. la violazione dell'art. 2697 cod.civ. presuppone, invece, che il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è solo in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova mentre il richiamo alla regola processuale non è pertinente quando ciò che si contesta è la valutazione resa dal giudice delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, nei soli limiti di cui art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ., ratione temporis applicabile: cfr., ex plurimis, Cass. nr. 26769 del 2018); 16. più nello specifico, la Corte di appello è pervenuta all'accertamento di insussistenza del rapporto di lavoro controverso valutando, con giudizio critico, anche le risultanze dei verbali ispettivi e combinando queste ultime con gli altri elementi di giudizio; 17. il verbale ispettivo costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori (in motiv., Cass. nr. 20820 del 2018, con richiamo a Cass. nr. 14965 del 2012 e a Cass. nr. 9251 del 2010); 18. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., per avere la Corte di appello riduttivamente attribuito alla sola persona fisica di [OSCURATO:PERSONA] (id est: al Presidente della cooperativa) la qualifica e i poteri del datore di lavoro spettanti invece alla cooperativa; 19. con il quinto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2381 e 2521 cod.civ., dell'art. 1, comma 3, della legge nr. 142 del 2001 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto le deposizioni testimoniali inconciliabili con le dichiarazioni rese in sede ispettiva, potendo, invece, [OSCURATO:PERSONA] svolgere, contestualmente, sia il ruolo di Presidente che quello di dipendente; 20. con il sesto motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 246 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello ritenuto, aprioristicamente, non credibili e non dotate di sufficiente valore probatorio le deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado in quanto rese da soggetti astrattamente titolari di pretese analoghe a quelle azionate dal ricorrente; 21. con il settimo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2116 cod.civ., 115 e 116 cod.proc.civ., per avere la Corte di appello, in maniera aprioristica, ritenuto che la fittizietà dei rapporti interessati si desumesse dal mancato versamento dei contributi da parte dell'impresa nel periodo in contestazione; 22. il quarto, il quinto ed il settimo motivo vanno trattati congiuntamente, presentando analoghi profili di inammissibilità; 23. le censure, sub specie di violazione di legge, investono, il giudizio di fatto operato dalla Corte di merito, in ordine alla valutazione del materiale probatorio. I rilievi, infatti, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, degradano ad una richiesta di rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione, non consentita in questa sede di legittimità; 24. infondato è, invece, il sesto motivo; 25. va ricordato che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituisce tipico apprezzamento riservato al giudice di merito (per tutte, v. Cass.nr. 16056 del 2016); 26. diversamente da quanto denunciato, la Corte di appello si è limitata ad esprimere un giudizio in ordine alla credibilità dei testimoni. Nell'adempiere al controllo di veridicità delle dichiarazioni testimoniali, la Corte di appello ha valutato l'interesse che alcuni testi avessero ad un particolare esito della lite, per essere portatori di analoghe pretese giudiziali; 27. a proposito della valutazione di attendibilità del teste, la Corte osserva come la stessa afferisca «alla veridicità della deposizione» che il giudice deve discrezionalmente effettuare alla stregua di plurimi elementi, sia di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) che di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione il in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) e che «anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità» (Cass. nr. 21239 del 2019); 28. a tali principi si è conformata la sentenza impugnata che, dunque, è immune dalle svolte censure; 29. alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso principale va dunque respinto; 30. il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale; 31. le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 32. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell'INPS, che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'
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