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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:365
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62007TJ0151_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑151/07, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Helsinki (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Hannover ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] BV , con sede in Voorburg ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dagli avv.ti T. Vinje, D.Paemen, J. [OSCURATO:PERSONA], B. Nijs, A. Tomtsis, J. Flynn, QC, e D. Scannell, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg.

É. [OSCURATO:PERSONA] e R. Sauer, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. La presente causa ha ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 marzo 2008 (GU C 75, pag. 19), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha considerato che le seguenti società hanno violato l’art. 81 CE: – [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV [OSCURATO:PERSONA] en Roltrappen (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «KC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

OHG (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «OEC») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «UTC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo «[OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»); – ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (in prosieguo: «TKA»), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (in prosieguo: «TKF»), ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «TKE»), ThyssenKrupp AG (in prosieguo: «TKAG»), ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «TKL») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «ThyssenKrupp»); – [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «MEE»).

3. KC, una delle ricorrenti nella presente causa, è un’impresa globale di manutenzione e costruzioni meccaniche, con sede in Finlandia, attiva nella produzione, vendita, installazione e ammodernamento di ascensori, scale mobili e porte automatiche.

KC esercita le sue attività nel settore delle scale mobili e degli ascensori tramite controllate nazionali.

Queste sono in particolare, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (punti 15, 18 e 20 della decisione impugnata).

Procedimento amministrativo Indagine della [OSCURATO:PERSONA]

4. Nell’estate del 2003 venivano trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative alla possibile esistenza di un’intesa tra i quattro principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell’Unione, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp (punti 3 e 91 della decisione impugnata).

[OSCURATO:PERSONA]

5. A partire dal 28 gennaio 2004 e durante il mese di marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), in particolare presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] (punti 104 e 106 della decisione impugnata).

6. Il 12 e il 18 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] integrava la sua domanda a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente, tra il marzo 2004 e il febbraio 2005 [OSCURATO:PERSONA] integrava la sua domanda relativa al [OSCURATO:PERSONA] con informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA].

Il 25 novembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda a titolo di detta comunicazione contenente informazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA], che veniva completata tra il dicembre 2004 e il febbraio 2005. [OSCURATO:PERSONA], nel dicembre 2005 ThyssenKrupp trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda, relativa alla [OSCURATO:PERSONA], sempre a titolo della suddetta comunicazione (punti 105, 107, 112 e 114 della decisione impugnata).

7. Tra il settembre e il novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] inviava inoltre richieste di informazioni a norma dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese partecipanti all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VDMA, VFA e VMA (punti 110, 111 e 113 della decisione impugnata).

[OSCURATO:PERSONA]

8. Nel marzo 2004 [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 con riferimento ai [OSCURATO:PERSONA], che veniva successivamente completata.

Nell’aprile 2004 veniva presentata da ThyssenKrupp una domanda a titolo di detta comunicazione, anch’essa successivamente completata a più riprese. [OSCURATO:PERSONA], il 19 luglio 2004 [OSCURATO:PERSONA] integrava la sua domanda del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti i [OSCURATO:PERSONA] (punti 127, 129 e 130 della decisione impugnata).

9. Il 27 luglio 2004 veniva concessa un’immunità condizionata ad [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del punto 8, lett. a), della suddetta comunicazione (punto 131 della decisione impugnata).

10. A partire dal 28 aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, segnatamente presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE nei [OSCURATO:PERSONA], nonché presso i locali dell’associazione Boschduin (punto 128 della decisione impugnata).

11. Nel settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] inviava richieste di informazioni in applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 alle imprese partecipanti all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VLR e Boschduin (punti 133 e 134 della decisione impugnata).

Comunicazione degli addebiti

12. Il 7 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti, rivolta in particolare alle società menzionate supra al punto

2. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti trasmettevano osservazioni scritte in risposta alle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 135 e 137 della decisione impugnata).

13. [OSCURATO:PERSONA] nessuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti ne aveva fatto domanda, non si teneva un’audizione (punto 138 della decisione impugnata). Decisione impugnata

14. Il 21 febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, in cui ha constatato che le società destinatarie avevano partecipato a quattro infrazioni singole, complesse e continuate all’art. 81, n. 1, CE, in quattro Stati membri, ripartendosi i mercati attraverso accordi o concertazioni per l’attribuzione di appalti e di contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e all’ammodernamento di ascensori e scale mobili (punto 2 della decisione impugnata).

15. Per quanto riguarda i destinatari della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, oltre alle controllate delle imprese interessate in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA], le società capogruppo di dette controllate dovessero essere considerate solidalmente responsabili per le violazioni dell’art. 81 CE commesse dalle rispettive controllate, per il fatto che avevano potuto esercitare un’influenza decisiva sulla loro politica commerciale nel periodo dell’infrazione e si poteva presumere che si fossero avvalse di tale potere (punti 608, 615, 622, 627 e 634‑641 della decisione impugnata).

Le società controllanti di MEE non sono state considerate solidalmente responsabili del comportamento della loro controllata, poiché non è stato possibile dimostrare che esse avessero esercitato un’influenza decisiva sul suo comportamento (punto 643 della decisione impugnata).

16. Per calcolare l’importo delle ammende, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo descritto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»).

Essa ha inoltre esaminato se, e in quale misura, le imprese interessate soddisfacessero le condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002.

17. [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le infrazioni come «molto gravi» in considerazione della loro natura e del fatto che ciascuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), anche se il loro impatto reale non poteva essere misurato (punto 671 della decisione impugnata).

18. Per tenere conto dell’effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] le ha suddivise, per ciascun paese, in varie categorie a seconda del volume d’affari realizzato sul mercato degli ascensori e/o delle scale mobili, compresi, se del caso, i servizi di manutenzione e di ammodernamento (punti 672 e 673 della decisione impugnata).

19. Per quanto riguarda l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp sono state classificate nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 70 000

000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 17 000 000 (punti 676‑679 della decisione impugnata).

All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 119 000 000 e ad EUR 140 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp è durata otto anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese dell’80%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] è durata cinque anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 50%.

L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 126 000 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 214 200 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 25 500 000 per [OSCURATO:PERSONA] e ad EUR 252 000 000 per ThyssenKrupp (punti 693 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697‑707 della decisione impugnata).

Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 727‑729, 735, 736, 742‑744, 749, 750 e 753‑755 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, della riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, secondo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, terzo trattino, di tale comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti.

ThyssenKrupp ha beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 778‑813 della decisione impugnata).

20. Per quanto concerne l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 55 000

000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 41 000

000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella terza categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 24 500

000. ThyssenKrupp e MEE sono state classificate nella quarta categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 8 500 000 (punti 684 e 685 della decisione impugnata).

All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 69 700 000 e ad EUR 17 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp è durata cinque anni e dieci mesi (dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 55%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è durata quattro anni e nove mesi (dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 45%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da MEE è durata quattro anni e un mese (dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 40%.

L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 79 750 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 108 035 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 35 525 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 26 350 000 per ThyssenKrupp e ad EUR 11 900 000 per MEE (punti 695 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697, 698 e 715‑720 della decisione impugnata).

Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 724‑726, 731, 732, 737, 739‑741, 745‑748 e 751‑755 della decisione impugnata).

In applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende.

ThyssenKrupp ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 836‑855 della decisione impugnata).

21. Il dispositivo della decisione imp ugnata è così formulato: «Articolo 1 (...)

2. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000; e – ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003. (...)

4. Per quanto riguarda i [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate, e di non farsi concorrenza per i contratti di manutenzione e di ammodernamento: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004; – ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; e – [MEE]: dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004.

Articolo 2 (...)

2. Per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 62 370 000; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 159 043 500; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 21 458 250; e – ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF], in solido: EUR 374 220

000. (...)

4. Per le infrazioni nei [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 79 750 000; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 0; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 35 169 750 EUR; – ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL], in solido:EUR 23 477 850 EUR; e

– [MEE]: EUR 1 841 400.

(...)». Procedimento e conclusioni delle parti

22. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2007 KC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto il presente ricorso.

23. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di porre per iscritto un quesito alle parti, e ha chiesto loro di produrre taluni documenti.

Le ricorrenti non hanno risposto entro il termine impartito al quesito posto dal Tribunale.

Esse vi avrebbero tuttavia replicato con lettera del 10 settembre 2009.

In detta lettera e nella lettera datata 28 settembre 2009, le ricorrenti hanno sottolineato il carattere riservato di alcuni dati e hanno chiesto l’omissione dei medesimi dalle pubblicazioni del Tribunale.

Le parti hanno ottemperato alla richiesta di produzione documentale entro il termine impartito.

24. Le parti hanno svolto le proprie difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 16 ottobre 2009.

25. Con ordinanza 14 ottobre 2009, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 65, lett. b), dell’art. 66, n. 1, e dell’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, di produrre taluni documenti, dei quali essa aveva indicato la natura riservata. [OSCURATO:PERSONA] vi ha ottemperato entro il termine impartito.

Dal momento che il Tribunale ha constatato che detti documenti non erano necessari alla soluzione della controversia, essi sono stati restituiti alla [OSCURATO:PERSONA], senza essere comunicati ai ricorrenti, e la fase orale è stata chiusa.

26. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge un’ammenda a KC e a [OSCURATO:PERSONA], e non infliggere ammende o fissare un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello stabilito nella decisione impugnata; – annullare l’art. 2, n. 4, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge un’ammenda a KC e a [OSCURATO:PERSONA], e fissare un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello stabilito nella decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

27. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto

28. Le ricorrenti contestano, da un lato, la legittimità dell’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, che infligge ammende alle imprese interessate per le infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la legittimità dell’art. 2, n. 4, della decisione impugnata, che infligge ammende alle imprese interessate per le infrazioni commesse nei [OSCURATO:PERSONA].

29. A tal fine, le ricorrenti invocano tre motivi.

Il primo motivo verte sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende.

Il secondo motivo verte sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa.

Il terzo motivo concerne la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Sul motivo vertente sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende

30. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato erroneamente gli orientamenti del 1998 e ha violato il principio di proporzionalità nel fissare gli importi di partenza delle ammende inflitte per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA].

31. In limine, occorre rammentare che risulta da una costante giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende.

Tale metodo, delimitato dagli orientamenti del 1998, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7191, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata).

32. La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1843, punto 72, e 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7415, punto 54).

33. Come si è esposto supra al punto 16, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli orientamenti del 1998.

34. Anche se gli orientamenti del 1998 non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 , da C‑205/02a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 209 e giurisprudenza ivi citata, e del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2661, punto 70).

35. Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 211 e la giurisprudenza ivi citata, e Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 71).

36. [OSCURATO:PERSONA], gli orientamenti del 1998 stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punti 211 e 213).

37. [OSCURATO:PERSONA], occorre rammentare che gli orientamenti del 1998 prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, sulla cui base può essere fissato «un importo di partenza generale» (punto 1 A, secondo comma).

In secondo luogo, la gravità è esaminata in relazione alla natura delle infrazioni commesse e alle caratteristiche dell’impresa interessata, in particolare rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo di partenza, la classificazione delle imprese in categorie e la fissazione di un «importo di partenza specifico» (punto 1 A, dal terzo al settimo comma).

38. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, per quanto riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione effettuata nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in parallelo le quattro infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata, «dato che [esse] presentano caratteristiche comuni» (punto 657 della decisione impugnata).

39. Innanzitutto, con riferimento alla natura delle infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue ai punti 658 e 659 della decisione impugnata: «658 Le infrazioni oggetto della presente decisione consistevano principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa).

Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’articolo 81 [CE].

Nel caso in esame le infrazioni hanno artificialmente privato i clienti dei vantaggi che avrebbero potuto sperare di ottenere da un processo di offerta concorrenziale.

È inoltre interessante notare che alcuni dei progetti manipolati erano appalti pubblici finanziati con le imposte e realizzati precisamente al fine di ricevere offerte competitive, che presentassero in particolare un buon rapporto qualità/prezzo. 659 Per valutare la gravità di un’infrazione, gli elementi relativi al suo oggetto sono generalmente più significativi di quelli relativi ai suoi effetti, in particolare quando gli accordi vertono, come nel caso in esame, su infrazioni molto gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato.

Di norma, gli effetti di un accordo non costituiscono un criterio decisivo per valutare la gravità dell’infrazione».

40. [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni» (punto 660 della decisione impugnata).

Nondimeno, essa ritiene che «[sia] (…) evidente che le infrazioni hanno avuto un impatto reale» ed osserva al riguardo che «[i]l fatto che vari accordi anticoncorrenziali siano stati attuati dai membri dell’intesa sembra indicare di per sé un impatto sul mercato, anche se l’effetto reale è difficile da misurare, poiché non è noto, tra l’altro, se e quanti altri progetti siano stati oggetto di una manipolazione delle offerte, né quanti progetti possano essere stati oggetto di una ripartizione tra i membri dell’intesa senza che fossero necessari contatti tra loro» (punto 660 della decisione impugnata).

Nel medesimo punto la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che «[l]e elevate quote di mercato complessive dei concorrenti indicano probabili effetti anticoncorrenziali e [che] la relativa stabilità di tali quote di mercato per tutta la durata delle infrazioni confermerebbe tali effetti».

41. Successivamente, ai punti 661‑669 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] risponde agli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo e intesi a dimostrare lo scarso impatto delle infrazioni sul mercato.

42. Per quanto riguarda l’estensione del mercato geografico rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al punto 670 della decisione impugnata, che «[l]e intese oggetto [della] decisione [impugnata] riguardavano l’intero ambito territoriale rispettivamente del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o dei [OSCURATO:PERSONA]», e che «[d]alla giurisprudenza risulta chiaramente che un mercato geografico nazionale che si estenda ad un intero Stato membro rappresenta già in sé una parte sostanziale del mercato comune».

43. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] indica, al punto 671 della decisione impugnata, che «ciascun destinatario ha commesso una o più infrazioni molto gravi all’art. 81 CE (...), [t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA])».

Essa conclude che, «in base a tali elementi, le infrazioni devono essere considerate molto gravi anche se il loro impatto reale non può essere misurato».

44. In primo luogo, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non tiene conto delle constatazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riguardato tutti i progetti di ascensori. [OSCURATO:PERSONA], il mercato interessato sarebbe costituito esclusivamente dai progetti di ascensori di valore superiore a un milione di euro, vale a dire approssimativamente dal 20 al 30% del mercato complessivo, il che sarebbe stato confermato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp nelle loro domande di immunità (punti 281 e 664 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti rilevano inoltre che il confronto tra, da un lato, l’importo di partenza generale fissato per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quelli fissati per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe la mancanza di proporzionalità dell’importo di partenza fissato per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], dato che, a differenza dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA], le intese in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato la totalità del mercato degli ascensori.

45. [OSCURATO:PERSONA], si deve sottolineare che le ricorrenti non contestano la legittimità della metodologia esposta nel punto 1 A degli orientamenti del 1998, relativa alla determinazione degli importi di partenza generali delle ammende.

Orbene, detta metodologia risponde ad una logica forfettaria secondo cui l’importo di base generale dell’ammenda, determinato secondo la gravità dell’infrazione, viene calcolato in funzione della natura e dell’estensione geografica dell’infrazione, nonché del suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-497, punto 134, e 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1087, punto 62).

46. [OSCURATO:PERSONA], le dimensioni del mercato rilevante non costituiscono, in linea di principio, un fattore indispensabile, ma solo uno fra più fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione, e la [OSCURATO:PERSONA] non è peraltro obbligata, secondo la giurisprudenza, a procedere ad una delimitazione del mercato rilevante o ad una valutazione delle sue dimensioni, dal momento che l’infrazione in questione ha un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punti 55 e 64, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3555, punto 109).

Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può, senza peraltro esservi obbligata, tenere conto del valore del mercato oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 45 supra, punto 134, e Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 45 supra, punto 63, e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA], gli orientamenti del 1998 non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. [OSCURATO:PERSONA], essi non ostano nemmeno a che tali fatturati siano presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2597, punto 187).

47. L’argomento delle ricorrenti secondo cui l’importo di partenza generale dell’ammenda fissata per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispecchiare le presunte dimensioni ridotte del mercato rilevante è quindi fondato su una premessa errata e dev’essere respinto.

48. Nel caso di specie, così come indicato ai punti 38‑43 supra, la [OSCURATO:PERSONA], per valutare la gravità dell’infrazione, ha preso in considerazione la natura dell’infrazione e l’estensione del mercato geografico rilevante.

49. Contrariamente a quanto esposto dalle ricorrenti, dal punto 664 della decisione impugnata, in cui peraltro la [OSCURATO:PERSONA] replica all’argomento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo all’impatto asseritamente limitato dell’infrazione, risulta che gli accordi in [OSCURATO:PERSONA] non hanno riguardato esclusivamente le scale mobili e i progetti di ascensori da oltre un milione di euro; la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che era probabile «che le attività del cartello relative ai progetti di ascensori da oltre un milione di euro, che includono gli ascensori ad alta velocità e di valore elevato, a[vessero] inciso sul funzionamento degli altri segmenti del mercato degli ascensori».

In detto punto la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che il valore totale di un progetto prevaleva sul numero e sul tipo di ascensori, che era impossibile dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione e che i fatti avevano chiaramente dimostrato che l’intento delle parti non era escludere determinati tipi di prodotti, bensì accordarsi sui progetti rispetto ai quali la concorrenza poteva essere eliminata più facilmente.

50. Si deve inoltre ricordare che, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stessa ha specificamente dichiarato che [ riservato ] (1) (v. anche punto 256 della decisione impugnata), il che sembra indicare semmai che l’intesa aveva per obiettivo il congelamento delle quote di mercato sulla totalità del mercato degli ascensori.

Orbene, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], un esplicito accordo collusivo per i progetti da oltre un milione di euro sarebbe incompatibile con una concorrenza aggressiva per i progetti di valore inferiore. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 241 della decisione impugnata, che non è stato contestato dalle ricorrenti, ThyssenKrupp ha anche dichiarato che eccezionalmente venivano esaminati progetti di minori dimensioni.

Pertanto, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui era interessato dall’intesa solo circa il 20-30% del mercato tedesco degli ascensori.

51. [OSCURATO:PERSONA], per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA], sebbene non abbia tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione (punto 660 della decisione impugnata), ha nondimeno fissato un importo di partenza ridotto al fine di tenere conto, a favore delle imprese interessate, della possibilità che le intese non riguardassero direttamente la totalità del mercato degli ascensori. [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 664 della decisione impugnata, in replica agli argomenti sviluppati da alcuni partecipanti all’intesa, per cui, con riferimento agli ascensori, quest’ultima avrebbe riguardato soltanto gli ascensori ad alta velocità, per determinare l’importo di partenza dell’ammenda essa ha effettivamente tenuto «conto del fatto che le attività dell’intesa potrebbero non avere interessato direttamente la totalità del mercato degli ascensori».

In effetti, l’importo di partenza per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato ad un livello inferiore, essendo espresso in misura percentuale alle dimensioni complessive del mercato, rispetto a quelli applicati per le altre intese oggetto della decisione impugnata (v. punto 55 in prosieguo).

52. Oltre a ciò, anche ammesso che, per quanto riguarda gli ascensori, l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] abbia riguardato solo i progetti di ascensori di valore superiore a un milione di euro, il che non è stato dimostrato dalle ricorrenti ed è peraltro smentito da alcune dichiarazioni di ThyssenKrupp (v. punto 50 supra), l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe comunque giustificato anche confrontandolo con gli importi fissati per le altre intese.

A tal proposito occorre sottolineare che il mercato geografico interessato dall’intesa in [OSCURATO:PERSONA] era molto più ampio rispetto a quelli interessati dalle altre intese.

53. [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che le dimensioni relativamente ridotte del mercato di prodotti rilevante, quand’anche appurate, sono meno importanti rispetto al complesso degli altri elementi a sostegno della gravità dell’infrazione esaminati ai punti 657‑671 della decisione impugnata e riportati ai punti 38‑43 supra (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3137, punto 151).

54. Anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA], quando constata più infrazioni molto gravi in un’unica decisione, debba garantire una certa coerenza tra gli importi di partenza generali e le dimensioni dei vari mercati di cui trattasi, nella fattispecie nulla indica che l’importo di partenza generale fissato per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sia sproporzionato rispetto agli importi di partenza generali stabiliti per le intese in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA].

55. [OSCURATO:PERSONA], dall’esame dei dati rilevanti emerge che la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle dimensioni dei mercati di cui trattasi, ha fissato gli importi di partenza per le infrazioni negli Stati membri interessati in modo ragionevole e coerente, pur senza ricorrere ad una formula matematica precisa, cosa che peraltro non era tenuta a fare (v. punti 45‑47 supra).

Da un lato, per il mercato nettamente più importante, quello della [OSCURATO:PERSONA], che ammonta ad EUR 576 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato in EUR 70 milioni.

Dall’altro, per i due mercati seguenti in ordine di importanza, quelli dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che ammontano rispettivamente ad EUR 363 milioni e ad EUR 254 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato rispettivamente in EUR 55 milioni e in EUR 40 milioni.

56. Ciò premesso, e tenuto conto della logica forfettaria sottesa al metodo illustrato al punto 1 A degli orientamenti del 1998, il quale non impone alla [OSCURATO:PERSONA], nella determinazione dell’importo di base generale dell’ammenda, di prendere in considerazione la dimensione del mercato interessato e ancor meno impone di stabilire tale importo secondo una percentuale fissa del volume d’affari aggregato del mercato (v., in tal senso, sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 45 supra, punto 134), l’importo di partenza fissato per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato sproporzionato rispetto agli importi di base stabiliti per le infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA].

57. In secondo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la [OSCURATO:PERSONA] deve prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.

58. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] era della stessa natura delle infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], il che costituirebbe un errore manifesto di valutazione ed una violazione del principio di parità di trattamento.

A tal riguardo esse adducono, in primo luogo, che negli Stati membri gli accordi sarebbero stati conclusi, di regola, ai massimi livelli direttivi.

In secondo luogo, le ripartizioni dei progetti si sarebbero basate su una spartizione del mercato precedentemente concordata tra i partecipanti e avrebbero avuto lo scopo di congelare tali quote di mercato.

In terzo luogo, sarebbero stati tenuti elenchi di progetti. [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti avrebbero adottato misure estreme per dissimulare il loro comportamento illecito.

In quarto luogo, in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] le infrazioni avrebbero interessato tutti i progetti e/o contratti, e in [OSCURATO:PERSONA] tutti i progetti di valore superiore a un determinato importo.

In quinto luogo, sarebbe esistito un meccanismo di compensazione per il segmento «servizi».

Nessuna di tali circostanze ricorrerebbe nel caso dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA].

59. È giocoforza constatare che tali circostanze, quand’anche dimostrate, non possono rimettere in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla natura dell’infrazione accertata nei [OSCURATO:PERSONA], che figura al punto 658 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione commessa nei [OSCURATO:PERSONA], al pari di quelle commesse in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], consisteva principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa).

Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE (punto 658 della decisione impugnata), come risulta chiaramente dal punto 1 A degli orientamenti del 1998, che qualifica tale tipologia di infrazioni come «molto gravi».

60. Secondo le ricorrenti, l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre avuto un impatto sul mercato meno rilevante rispetto alle intese in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA].

Contrariamente a quanto affermerebbe la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe possibile misurare l’impatto sul mercato in termini generali, confrontando il valore dei progetti interessati con il valore complessivo del mercato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA] stimerebbero in meno del 10% la quota di mercato che poteva essere interessata dall’infrazione.

In subordine, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, alla luce degli elementi di prova, nonché della natura dell’infrazione e del suo impatto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto qualificare l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] come «grave», e non come «molto grave», e quindi ridurre l’importo di partenza dell’ammenda per l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA].

61. Conformemente al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti del 1998, nel valutare la gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere ad un esame dell’impatto concreto sul mercato unicamente quando risulti che tale impatto è misurabile (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 74 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 46 supra, punto 143, e 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑897, punto 216).

62. Secondo una costante giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, è compito della [OSCURATO:PERSONA] riferirsi al gioco della concorrenza che di regola sarebbe esistito in mancanza d’infrazione (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata).

63. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al punto 660 della decisione impugnata, di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché [era] impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni».

Benché la [OSCURATO:PERSONA] sostenga, al punto 660 della decisione impugnata, che è evidente che le intese, dal momento che sono state poste in atto, hanno avuto un impatto reale e sebbene essa abbia respinto, ai punti 661‑669, gli argomenti delle imprese interessate diretti a dimostrare gli effetti limitati delle intese, si deve constatare che nella decisione impugnata non si è tenuto conto dell’eventuale impatto sul mercato al fine di valutare la gravità delle infrazioni.

64. Invero, al punto 671 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] fonda la propria conclusione relativa alla valutazione della gravità delle infrazioni esclusivamente sulla natura delle stesse e sulla loro estensione geografica. [OSCURATO:PERSONA], in tale punto la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, «[t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) (…), [si deve ritenere che] ciascun destinatario abbia commesso una o più infrazioni molto gravi all’articolo 81 CE».

65. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui sarebbe possibile misurare l’impatto sul mercato in termini generali, confrontando il valore dei progetti di cui trattasi con il valore complessivo del mercato, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono precisazioni circa il modo in cui occorrerebbe calcolare l’impatto sul mercato.

A tal proposito le ricorrenti rinviano, nella replica, alle spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale argomento, che figura in allegato al ricorso, si deve rilevare che le ricorrenti si limitano ad invocare l’impatto circoscritto dell’intesa sul mercato dei [OSCURATO:PERSONA] e a tal fine fanno riferimento, sostanzialmente, alle dichiarazioni delle imprese interessate, secondo le quali l’intesa avrebbe avuto ad oggetto un numero limitato di progetti.

Orbene, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni non implicano che l’impatto dell’infrazione fosse misurabile, dato che la portata dell’intesa era ignota. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti indicato, ad esempio al punto 384 della decisione impugnata, che non è stato contestato dalle ricorrenti, che «nell’ambito dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] non era necessario ripartirsi tutti i progetti, poiché le imprese interessate dovevano discutere solo i progetti che non erano stati attribuiti automaticamente ad una di loro in ragione di un rapporto esistente con un cliente attuale». [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti delle ricorrenti non possono rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta al punto 660 della decisione impugnata, secondo la quale era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in assenza delle infrazioni (v. punti 62 e 63 supra).

66. In ogni caso, si deve constatare che gli argomenti delle ricorrenti non sono atti a rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] come «molto grave».

67. Occorre infatti rilevare che le infrazioni contestate nella decisione impugnata rientrano, per loro stessa natura, tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE, dal momento che consistevano «in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa)» (punto 658 della decisione impugnata).

A tal proposito, gli orientamenti del 1998 indicano che le infrazioni «molto gravi» consistono principalmente in restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno.

Le intese di questo tipo rientrano del pari tra gli esempi di intese espressamente dichiarate incompatibili con il mercato comune dall’art. 81, n. 1, lett. c), CE.

Oltre alla grave alterazione del gioco della concorrenza che esse comportano, queste intese, in quanto obbligano le parti a rispettare mercati distinti, spesso delimitati dalle frontiere nazionali, provocano l’isolamento di questi mercati, ostacolando così l’obiettivo principale del Trattato CE di integrazione del mercato comune.

Pertanto infrazioni di questo tipo, in particolare quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come «particolarmente gravi» o come «infrazioni patenti» (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1063, punto 109, e 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3141, punto 136, e 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2917, punto 85).

68. [OSCURATO:PERSONA], secondo una giurisprudenza costante, l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione della gravità di un’infrazione.

Determinati elementi attinenti all’intenzionalità della condotta possono assumere un rilievo maggiore di quello rappresentato dai detti effetti, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati (sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10821, punto 118, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 96; sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] stainless e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3757, punto 199, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61 supra, punto 251).

69. Pertanto, la natura dell’infrazione svolge un ruolo preminente, in particolare, al fine di qualificare le infrazioni come «molto gravi».

Dalla descrizione delle infrazioni molto gravi fornita dagli orientamenti del 1998 emerge che gli accordi o le pratiche concordate dirette in particolare, come nel caso in esame, alla ripartizione dei mercati possono comportare, solo per la loro stessa natura, la qualifica di «molto gravi», senza che occorra valutare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione geografica particolare (v., in tal senso, sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 75, e 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sparkassen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8681, punto 103).

Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, se nella descrizione delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2567, punto 171 e giurisprudenza ivi citata).

70. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che, visto il suo oggetto, l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] era per sua stessa natura molto grave.

71. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto.

Sul motivo vertente sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa

72. Le ricorrenti rammentano di aver introdotto alcune richieste al fine di beneficiare di un’immunità o di una riduzione dell’importo delle amm ende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato le disposizioni di detta comunicazione valutando la qualità e l’utilità della loro cooperazione.

Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre violato le loro legittime aspettative e i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti lamentano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento nella valutazione della riduzione delle ammende applicabile ai sensi della detta comunicazione.

Sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002

73. Si deve rilevare che, nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa ai fini dell’accertamento di un’intesa possono evitare l’imposizione dell’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che altrimenti avrebbero dovuto versare.

74. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella sezione A, punto 8, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] concederà ad un’impresa l’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se:

a) l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’articolo14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità; oppure

b) l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato [CE] in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità».

75. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede, nella sezione B, punto 20, che «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per la concessione di un’immunità dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta» e, al punto 21, che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

76. Per quanto riguarda il concetto di valore aggiunto, al punto 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 si precisa quanto segue: «Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione.

Nel procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente.

Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

77. Il punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede una classificazione in tre categorie ai fini della riduzione delle ammende: «‑ [p]rima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%, ‑ [s]econda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%, – [a]ltre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%».

78. Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dispone quanto segue: «Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

79. [OSCURATO:PERSONA], il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 così recita: «[S]e un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

Sul margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] e sul controllo del giudice dell’Unione

80. Si deve ricordare che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che costituisce la base giuridica per l’imposizione delle ammende in caso di infrazione alle regole del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di valutazione discrezionale nella fissazione delle ammende (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1689, punto 127), che è, in particolare, funzione della sua politica generale in materia di concorrenza (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 105 e 109).

Pertanto in questo contesto la [OSCURATO:PERSONA], per assicurare trasparenza e obiettività alle proprie decisioni in materia di ammende, ha adottato e pubblicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Si tratta di uno strumento destinato a precisare, nel rispetto delle norme di rango superiore, i criteri che essa intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Da ciò consegue una autolimitazione di tale potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑717, punto 89), nella misura in cui compete alla [OSCURATO:PERSONA] conformarsi alle regole indicative che essa stessa si è imposta (v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2169, punto 57).

81. L’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non è tuttavia incompatibile con il mantenimento da parte sua di un margine di valutazione sostanziale (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5169, punto 224).

82. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002 contiene vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, come interpretato dalla Corte (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 81 supra, punto 224).

83. Pertanto, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di valutazione allorché è chiamata a valutare se gli elementi di prova forniti da un’impresa che abbia espresso la propria intenzione di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3921, punto 88, e sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑881, punto 555).

Per quanto riguarda il punto 8, lett. a) e b), della detta comunicazione, è giocoforza constatare che tale margine di valutazione sostanziale risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione, la quale fa espressamente riferimento alla produzione di elementi di prova che, «secondo la [OSCURATO:PERSONA]», possono rispettivamente consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento o di constatare un’infrazione.

La valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da un’impresa comporta infatti valutazioni di fatto complesse (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 81, e sentenza Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 271).

84. Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA], dopo avere constatato che taluni elementi di prova costituiscono un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dispone di un margine di valutazione quando è chiamata a stabilire il livello esatto della riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere all’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA], il punto 23, lett. b), primo comma, della detta comunicazione prevede forcelle per la riduzione dell’importo dell’ammenda per le diverse categorie di imprese considerate, mentre il secondo comma di detto punto definisce i criteri cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi per stabilire il livello di riduzione all’interno di tali margini.

85. Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo il manifesto superamento di tale margine può essere censurato dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza 10 giugno 2008, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punti 81, 88 e 89, e sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 555).

Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]

86. [OSCURATO:PERSONA], che è stata la prima impresa a presentare una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (punto 105 della decisione impugnata), il 12 febbraio 2004, non ha beneficiato dell’immunità dall’ammenda ai sensi del punto 8 di tale comunicazione (punto 790 della decisione impugnata).

87. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, ai punti 783‑786 della decisione impugnata, che il punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 era inapplicabile in quanto le informazioni fornite da un informatore terzo le avevano consentito di effettuare accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004.

88. È stata parimenti esclusa l’applicazione del punto 8, lett. b), di detta comunicazione per i seguenti motivi, esposti ai punti 787‑789 della decisione impugnata: «787 [OSCURATO:PERSONA] concederà l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] qualora l’impresa sia la prima a trasmettere elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’art. 81 [CE] in relazione ad una presunta intesa, il che implica che la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse ancora di elementi di prova sufficienti per constatare un’infrazione all’art. 81 [CE] e che nessuna impresa avesse beneficiato di un’immunità condizionata dalle ammende in applicazione del punto 8, lett. a). 788 Le osservazioni formulate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] appaiono ambigue e non sono sostenute da prove diverse dalle sue stesse dichiarazioni scritte basate su ricordi.

Essa riconosce che [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso delle informazioni sulla presunta infrazione ottenute da altre fonti, quali osservazioni di terzi e accertamenti.

Tali informazioni hanno determinato l’orientamento generale del caso nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato di propria iniziativa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, in tali circostanze, un’impresa che voglia ottenere l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] dovrebbe fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che le consentano di abbreviare considerevolmente l’indagine. 789 Le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alla [OSCURATO:PERSONA] contengono descrizioni delle attività dell’intesa meno precise di quelle contenute nelle sue osservazioni concernenti il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e non sono sostenute da elementi documentali a carico (diversi dalle sue stesse dichiarazioni).

Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che le sue osservazioni relative al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e alla [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, erano “della stessa qualità”».

89. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di una riduzione del 50% dell’importo della sua ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua collaborazione relativa all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (punto 793 della decisione impugnata).

90. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni per ottenere l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], poiché nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 per dimostrare tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione.

Esse insistono sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva ancora di elementi sufficienti per provare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda ai sensi di tale comunicazione e che quest’ultima è stata la prima impresa a fornire informazioni su detta infrazione.

91. Si deve ricordare che una delle condizioni per ottenere l’immunità in forza del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è che l’impresa sia la prima a fornire elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’art. 81 CE in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità.

92. Va rilevato che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] sospettava già l’esistenza di un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli ascensori e delle scale mobili sulla base delle informazioni di cui disponeva all’epoca.

Essa aveva infatti già effettuato accertamenti, dopo aver ricevuto informazioni da un informatore terzo, il 28 gennaio 2004, presso i locali di ThyssenKrupp e di alcune sue controllate in [OSCURATO:PERSONA] (punto 104 della decisione impugnata).

93. Certamente, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva ancora di elementi di prova sufficienti per constatare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che la stessa è stata la prima impresa a presentare tale domanda relativamente a detta infrazione (punto 105 della decisione impugnata).

94. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali circostanze non sono sufficienti, di per sé stesse, per poter pretendere un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

È infatti la qualità della cooperazione di un’impresa come [OSCURATO:PERSONA] a determinare se essa possa beneficiare di un’immunità dalle ammende in forza di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA], non basta che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito informazioni ed elementi che consentono di reprimere effettivamente l’infrazione.

Benché sia vero che non occorre che gli elementi di prova comunicati siano sufficienti per dimostrare l’infrazione nel suo complesso o nei minimi dettagli, tuttavia tali elementi devono essere di natura, precisione e forza probatoria sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare un’infrazione all’art. 81 CE.

95. Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella fattispecie occorre verificare se essa abbia manifestamente superato i limiti di tale potere discrezionale considerando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non potevano consentirle di constatare un’infrazione all’art. 81 CE in relazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 555).

96. In primo luogo, si deve ricordare che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] fanno parte delle sue osservazioni del 12 febbraio 2004, completate e corrette da quelle del 18 febbraio 2004.

Alle osservazioni del 12 febbraio 2004 sono allegate due dichiarazioni di dirigenti di [OSCURATO:PERSONA], una contenente una descrizione dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sul mercato degli ascensori [ riservato ] e l’altra contenente una descrizione dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sul mercato delle scale mobili [ riservato ].

97. Le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 contengono, in allegato, alcune prove documentali.

Oltre a documenti elaborati in base ai propri ricordi da dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua domanda ai sensi della medesima comunicazione, nei quali sono indicati le date e i luoghi di alcune riunioni tenutesi nell’ambito dell’intesa [ riservato ] nonché i progetti discussi nel corso di tali riunioni [ riservato ], [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alle proprie osservazioni del 12 febbraio 2004 un fax di [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ] ed elenchi di progetti non datati [ riservato ].

Alle sue osservazioni del 18 febbraio 2004 sono inoltre state allegate fatture di albergo [ riservato ].

98. In secondo luogo, quanto al valore degli elementi di prova forniti, si deve constatare, per quanto concerne le osservazioni del 12 febbraio 2004, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state redatte dai suoi dirigenti in base ai loro ricordi.

Pertanto, non si può escludere che esse contengano inesattezze. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stessa rileva nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2004 che l’esattezza di alcune di tali osservazioni non può essere pienamente garantita.

99. In ogni caso, le dichiarazioni unilaterali di un’impresa non possono essere sufficienti per constatare un’infrazione se non sono suffragate da prove documentali precise e concordanti. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve riferirsi nella sua decisione a prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 20; sentenze del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 71, e 9 luglio 2009, causa T‑450/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2533, punto 175).

100. Per quanto concerne gli elementi di prova allegati alle osservazioni del 12 e del 18 febbraio 2004, si deve rilevare che il loro valore probatorio è limitato, poiché essi sono stati elaborati da [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e non sono contemporanei all’infrazione [ riservato ], oppure non sono sufficienti, di per sé stessi, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione all’art. 81 CE [ riservato ].

Gli elenchi di progetti allegati alle osservazioni del 12 febbraio 2004 [ riservato ], che peraltro sono privi di data, non presentano alcun valore intrinseco ai fini dell’accertamento dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] in assenza delle spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, dato che non contengono alcun indizio di una ripartizione illecita dei progetti in questione tra concorrenti.

Lo stesso vale per le fatture di albergo allegate alle osservazioni del 18 febbraio 2004 [ riservato ], le quali confermano solo la presenza di dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] in un albergo in un determinato momento e la prenotazione di una sala riunioni, ma non contengono indizi di un comportamento anticoncorrenziale nel settore degli ascensori e delle scale mobili.

101. L’unico elemento di prova allegato alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] che contenga un indizio di un comportamento anticoncorrenziale è il fax di [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento a tale fax nel punto 283 della comunicazione degli addebiti, è pacifico che all’epoca [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 1, n. 2, della decisione impugnata), sicché tale elemento di prova presenta un valore marginale ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

102. Dall’analisi che precede risulta che le dichiarazioni unilaterali di [OSCURATO:PERSONA] contenute nelle sue osservazioni del 12 e del 18 febbraio 2004 non sono state suffragate da prove documentali precise e concordanti.

103. In tali circostanze, e anche supponendo che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 788 della decisione impugnata, le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] non apparissero ambigue e fossero suffragate da elementi di prova, la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale decidendo che tali osservazioni non erano sufficienti per constatare un’infrazione all’art. 81 CE in [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente negato a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi dell’art. 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

104. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione né dal fatto che la decisione impugnata contiene numerosi riferimenti alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], né dal fatto che le informazioni fornite dagli altri partecipanti o raccolte in occasione degli accertamenti del marzo 2004 e parimenti citate in detta decisione confermano il contenuto delle osservazioni fornite in precedenza da [OSCURATO:PERSONA].

105. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, i riferimenti contenuti nella decisione impugnata alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] non implicano affatto che queste ultime fossero di natura, precisione e forza probatoria sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro, neppure il riferimento, contenuto nei punti 209‑288 della decisione impugnata, ad altri elementi di prova «confermativi» implica che le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 fossero di tale natura, precisione e forza probatoria.

Al contrario, la citazione di altri elementi di prova nella decisione impugnata si imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto essa non poteva basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni unilaterali di [OSCURATO:PERSONA], che non erano suffragate da prove documentali precise e concordanti, per accertare tale infrazione (v. supra, punto 99).

106. Le ricorrenti sostengono inoltre che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] avevano lo stesso valore delle informazioni grazie alle quali [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA].

107. Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti, che rinvia in sostanza ai documenti allegati al ricorso, si deve rilevare che, come si è osservato al punto 103 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato giustamente a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale concedendo a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e negandogliela per la [OSCURATO:PERSONA].

108. [OSCURATO:PERSONA], dal confronto tra la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] e quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] emerge che la natura e la precisione delle informazioni fornite erano diverse.

In primo luogo, le domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] contenevano informazioni più dettagliate rispetto a quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le riunioni svoltesi nell’ambito dell’intesa (nomi dei partecipanti, data, ora, oggetto, ordine del giorno).

In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha suffragato le proprie dichiarazioni relative alle intese in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] con prove documentali precise e concordanti. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] essa ha fornito elenchi completi e dettagliati di progetti che erano stati assegnati ai membri dell’intesa, riguardanti l’intero periodo dell’infrazione in tali paesi, nonché documenti contemporanei che costituivano prove di un comportamento collusivo.

109. Da quanto precede risulta che devono essere respinte tutte le censure delle ricorrenti relative al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

110. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi di prova che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione per svolgere accertamenti e che, pertanto, detta impresa avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità in applicazione del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

111. A tal proposito si deve ricordare che, conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] concede l’immunità dalle ammende all’impresa che sia la prima a fornirle elementi di prova che, a suo parere, possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità.

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], e come risulta dal punto 6 della medesima comunicazione, lo scopo della suddetta disposizione è agevolare l’individuazione di infrazioni ad essa ignote, che siano rimaste segrete in mancanza degli elementi di prova comunicati dall’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA], il «punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] è volto a ricompensare i contributi che consentano di svelare l’esistenza di un’intesa e non a ricompensare il sostegno alle misure supplementari di un’indagine in corso sotto forma di una seconda ispezione più mirata» (punto 786 della decisione impugnata).

112. In primo luogo, nella fattispecie si deve rilevare che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti, il 28 gennaio 2004, in particolare in [OSCURATO:PERSONA], su un’intesa concernente una ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili, dopo essere stata informata da un informatore terzo dell’esistenza di un’intesa in tale settore (punti 91, 104, 105 e 783 della decisione impugnata).

113. [OSCURATO:PERSONA] non ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di scoprire l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], essa non può pretendere l’immunità dalle ammende conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

In tale contesto è irrilevante l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe diritto all’immunità dalle ammende in quanto la sua domanda avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare con successo ulteriori accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 111 supra), il punto 8, lett. a), di detta comunicazione non è volto a «ricompensare il sostegno alle misure supplementari di un’indagine in corso sotto forma di una seconda ispezione più mirata».

114. In ogni caso, si deve sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai chiesto l’immunità ai sensi della citata disposizione, dato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla [OSCURATO:PERSONA] era un supplemento di quella ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ne è parte integrante ed è espressamente basata sul punto 8, lett. b), della medesima comunicazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non nega di avere chiesto l’immunità in forza del punto 8, lett. a), di detta comunicazione nel corso di riunioni con la [OSCURATO:PERSONA] solo oltre un anno dopo avere presentato la propria domanda e circa nove mesi dopo essere stata informata dalla [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 29 giugno 2004, che tale domanda non soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. b), della citata comunicazione.

115. In secondo luogo, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni su un’altra infrazione, diversa da quella che sarebbe stata oggetto degli accertamenti del gennaio 2004, vale a dire un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli ascensori e delle scale mobili relativa ai progetti di valore superiore ad un milione di euro, e non, come risulterebbe dalle decisioni che dispongono accertamenti, un’intesa quanto meno su scala europea concernente l’intero mercato degli ascensori e delle scale mobili.

116. È vero che dalle decisioni di indagine risulta che, al momento della loro adozione, la [OSCURATO:PERSONA] considerava che l’intesa relativa ad una ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili si estendeva almeno ad ogni Stato membro dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza si evince che, trattandosi di decisioni che ordinano accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] deve chiaramente precisare gli indizi che intende verificare (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2859, punto 41). [OSCURATO:PERSONA], la delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, l’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni e l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse non sono indispensabili nella decisione che ordina l’accertamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 ottobre 1989, causa 85/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3137, punto10).

117. Si deve necessariamente rilevare che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda alla [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 2004, quest’ultima aveva già ricevuto informazioni su un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili «riguardante la Comunità» ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], le decisioni che dispongono accertamenti indicano chiaramente che le verifiche vertono specificamente sulle attività delle imprese interessate sul potenziale mercato della vendita e dell’installazione di ascensori e scale mobili nonché sul potenziale mercato dei servizi post vendita e di manutenzione di tali prodotti, e che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata del fatto che dirigenti dei quattro membri della presunta intesa si riunivano annualmente per stabilire le quote di ciascun partecipante quanto meno in ogni Stato membro dell’Unione.

In base alle informazioni in suo possesso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già considerato nel gennaio 2004 che il mercato tedesco era interessato da tale intesa, il che l’aveva indotta ad effettuare accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004.

A tal riguardo, l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i locali di ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stati oggetto di un’ispezione solo perché vi si sarebbe trovata la sede sociale di detta società è smentita dal fatto che il 29 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti anche nei locali di controllate del gruppo ThyssenKrupp attive sul mercato tedesco (punto 104 della decisione impugnata).

118. In tali circostanze, le ricorrenti non possono sostenere che l’infrazione che ha dato luogo nel marzo 2004 ad accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo settore costituisca un’infrazione diversa da quella che è stata oggetto di accertamenti nel gennaio 2004.

119. Da quanto precede risulta che, nel momento in cui ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] non poteva più pretendere l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), di tale comunicazione per la sua partecipazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA].

120. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata a conoscenza dei fatti relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] prima che [OSCURATO:PERSONA] presentasse la propria domanda di trattamento favorevole.

121. La disposizione di cui trattasi prevede che, «se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».

122. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie è pacifico che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda concernente la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, quest’ultima aveva già ricevuto informazioni su un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili all’interno dell’Unione, e che il mercato tedesco era interessato da tale intesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi disposto accertamenti, in base alle informazioni già in suo possesso, circa due settimane prima che le pervenisse la domanda di [OSCURATO:PERSONA].

123. [OSCURATO:PERSONA] la cooperazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] abbia rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], il che ha indotto quest’ultima a concederle la riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 792 e 793 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare, al punto 791 della decisione impugnata, che tale impresa non poteva pretendere un’ulteriore riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, della medesima comunicazione.

124. A tal riguardo si deve ricordare che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era costituita da dichiarazioni unilaterali basate su ricordi e che tali dichiarazioni non erano accompagnate da prove documentali precise e concordanti dell’infrazione (v. punti 96‑109 supra).

Pertanto, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla [OSCURATO:PERSONA] non conteneva elementi di prova idonei ad incidere direttamente su uno degli elementi che determinano la gravità o la durata dell’infrazione, ma essenzialmente dichiarazioni che hanno dovuto essere corroborate da altri elementi di prova successivamente raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel prosieguo dell’indagine.

125. Pertanto, la censura concernente la mancata applicazione del punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dev’essere parimenti respinta.

126. In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], negando a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, senza informarla tempestivamente del fatto che tale immunità non era più disponibile, ne ha leso il legittimo affidamento.

Il diritto di essere informati costituirebbe una tutela procedurale fondamentale del diritto di non testimoniare contro se stessi, il che sarebbe confermato dal fatto che il punto 17 della medesima comunicazione permette al richiedente di ritirare una domanda e gli elementi di prova rivelati ai fini della stessa qualora venga informato dalla [OSCURATO:PERSONA] che non può beneficiare dell’immunità.

127. Occorre rammentare che, come menzionato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quest’ultima crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa.

Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] possono aver tratto dalla detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda imposta a [OSCURATO:PERSONA], della cooperazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1487, punto 608, e 15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑713, punto 147).

128. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie si deve rilevare che, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2004, che è stata completata il 18 febbraio 2004.

È inoltre pacifico che il 29 giugno 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di immunità di [OSCURATO:PERSONA] informandola che non sussistevano i presupposti di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

129. Anche se, conformemente al punto 12 di detta comunicazione, «l’impresa (…) è immediatamente informata del fatto che per la presunta infrazione non può beneficiare dell’immunità dalle ammende» qualora emerga che le condizioni per concedere tale immunità non sono soddisfatte, [OSCURATO:PERSONA], considerato il tempo trascorso tra la sua domanda e la decisione di rigetto del 29 giugno 2004, non poteva nutrire un legittimo affidamento nell’esenzione totale dalle ammende.

130. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, dal punto 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, se le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), sono soddisfatte, «la [OSCURATO:PERSONA] accorda per iscritto all’impresa [interessata] un’immunità condizionale dalle ammende».

Pertanto, in linea di principio, un operatore economico non può fondare un legittimo affidamento nella concessione dell’immunità dalle ammende esclusivamente sul silenzio della [OSCURATO:PERSONA].

131. Dall’altra, e in ogni caso, dall’analisi svolta ai punti 96‑119 supra risulta che nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA] non poteva attendersi di beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché avrebbe dovuto sapere che non sussistevano né le condizioni di cui al punto 8, lett. a), né quelle di cui al punto 8, lett. b), di tale comunicazione, tanto più che, come si è rilevato al punto 114 supra, [OSCURATO:PERSONA] non nega di avere chiesto l’immunità ai sensi del punto 8, lett. a), di detta comunicazione solo circa nove mesi dopo il rigetto della sua domanda di immunità ai sensi del punto 8, lett. b), della stessa.

132. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non possono affermare che l’atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] ha leso i diritti conferiti a [OSCURATO:PERSONA] dal punto 17 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], nulla impediva a [OSCURATO:PERSONA] di ritirare la sua domanda ai sensi di detta comunicazione e/o gli elementi di prova che aveva rivelato nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha comunicato la decisione di non concederle l’immunità dalle ammende.

133. Il motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento va dunque parimenti respinto.

134. In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’immunità a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è discriminatorio. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in possesso, prima della domanda di immunità di [OSCURATO:PERSONA], di più indizi relativi ad un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] di quanti non ne avesse in relazione ad un’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] prima della domanda di immunità di [OSCURATO:PERSONA].

Gli accertamenti del gennaio 2004 presso i locali di ThyssenKrupp sarebbero stati effettuati in quanto ThyssenKrupp aveva la propria sede sociale in [OSCURATO:PERSONA], e non perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indagato su un’intesa in [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, se la sede sociale di ThyssenKrupp fosse stata ubicata in qualsiasi altro Stato membro, il punto 8, lett. a), della citata comunicazione sarebbe stato applicabile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sarebbero ancora stati effettuati accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua domanda di immunità.

135. Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai partecipanti ad un’intesa, il principio di parità di trattamento (v. sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 68 supra, punto 237, e 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1881, punto 240 e la giurisprudenza ivi citata).

136. [OSCURATO:PERSONA], la situazione di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui essa ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole, nel marzo 2004 (punto 127 della decisione impugnata), non era paragonabile a quella di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui quest’ultima ha presentato la propria domanda di immunità, il 12 febbraio 2004 (punto 105 della decisione impugnata).

137. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva incluso i [OSCURATO:PERSONA] nella sua prima serie di accertamenti del gennaio 2004 né nella sua seconda serie di accertamenti del marzo 2004.

I primi accertamenti nei [OSCURATO:PERSONA] sono stati effettuati solo il 28 aprile 2004 e sono scaturiti dalla domanda di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2004 (punto 837 della decisione impugnata).

138. Per contro, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti in tale Stato membro, il 28 gennaio 2004, in merito ad un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili (punti 104, 105 e 783 della decisione impugnata).

139. [OSCURATO:PERSONA], come si è rilevato al punto 117 supra, e come risulta dagli atti, gli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004 si sono svolti non solo presso le sedi di TKAG e di TKE a Düsseldorf, ma anche presso due controllate tedesche, vale a dire TKA, a Stoccarda, e ThyssenKrupp Aufzug AG, ad Essen (punto 104 della decisione impugnata).

Alla luce di quest’ultimo elemento, le ricorrenti non possono affermare che gli accertamenti sono stati effettuati in [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in ragione della presenza della sede sociale di ThyssenKrupp in tale Stato membro.

140. Pertanto, poiché le situazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non sono comparabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio dell’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua collaborazione all’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

141. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

142. In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] omettendo di comunicarle durante il procedimento amministrativo vari documenti che sarebbero stati utili per la sua difesa.

143. Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 31 supra, punto 34 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).

144. Secondo la giurisprudenza, l’accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha lo scopo, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di venire a conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti.

L’accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto di essere sentiti (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punto 68; v. altresì sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4407, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

145. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi l’obbligo di rendere accessibile alle imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell’indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni dell’istituzione e altre informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto144 supra, punto 68, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 34).

146. Occorre peraltro ricordare che la semplice mancata comunicazione di un documento a carico costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata può dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per dare sostegno alla propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e che tale censura poteva essere dimostrata solo facendo riferimento al documento in questione (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punti 24‑30; 9 novembre 1983, causa 322/81, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punti 7‑9, e SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 97).

147. Per quanto attiene, invece, alla mancata comunicazione di un documento a discarico, secondo costante giurisprudenza, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo detrimento, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

È quindi sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall’istituzione nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punti 74 e 75, e la giurisprudenza ivi citata).

148. In primo luogo, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, nella decisione impugnata, su taluni documenti senza aver dato modo a [OSCURATO:PERSONA] di esaminarli o di essere sentita in merito al loro contenuto e senza che tali documenti siano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti.

A tale proposito le ricorrenti fanno riferimento ai documenti menzionati alla nota a piè di pagina n. 927 relativa al punto 783 della decisione impugnata.

149. È giocoforza constatare che i documenti cui fanno riferimento le ricorrenti, che sono stati rinvenuti in [OSCURATO:PERSONA] presso ThyssenKrupp durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004, non sono stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per constatare l’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

Essi sono stati menzionati esclusivamente nella nota a piè di pagina n. 927 relativa al punto 783 della decisione impugnata, che riguarda, nella parte dedicata all’ammenda, il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

150. Orbene, tale diniego della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, è fondato principalmente non sui documenti citati nella nota a piè di pagina n. 927, bensì sulla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004, sulla base delle informazioni che le erano state comunicate da un informatore terzo, anteriormente alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 2004 (punto 783 della decisione impugnata).

Tale censura va pertanto respinta.

151. In secondo luogo, le ricorrenti osservano che i diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] sono stati violati in quanto essa non ha avuto accesso, durante il procedimento amministrativo, a vari documenti o a parti di documenti ritenuti riservati dalla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto aiutarla a dimostrare che la sua domanda del 12 febbraio 2004 soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Si tratterebbe di una versione non riservata più completa delle dichiarazioni dell’informatore, di un numero limitato di documenti rinvenuti presso i locali di ThyssenKrupp durante gli accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2004 e di una nota di istruzioni per gli accertamenti del marzo 2004.

152. Secondo le ricorrenti, se [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto accesso a tali documenti, avrebbe potuto dimostrare durante il procedimento amministrativo che la [OSCURATO:PERSONA], senza la sua domanda del 12 febbraio 2004, non avrebbe avuto sufficienti indizi dell’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] per poter ordinare una seconda serie di accertamenti in tale Stato membro nel marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi potuto dimostrare che la sua domanda del 12 febbraio 2004 era alla base degli accertamenti effettuati in [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2004 e beneficiare così di un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Essa avrebbe quindi potuto anche dimostrare che i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per negarle tale accesso erano infondati.

153. Occorre pertanto esaminare se, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti 143‑147 supra, le ricorrenti abbiano dimostrato che l’omessa divulgazione di tali elementi ha potuto influenzare, a loro scapito, lo svolgimento del procedimento amministrativo ed il contenuto della decisione impugnata.

154. Dall’analisi svolta ai punti 110‑119 supra risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente considerato, ai punti 783‑786 della decisione impugnata, che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] le ha presentato la sua domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, e nella misura in cui quest’ultima poteva essere ritenuta fondata sul punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] non poteva più pretendere l’immunità dalle ammende ai sensi di tale disposizione per la sua partecipazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda di trattamento favorevole, quest’ultima aveva già effettuato accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004, in merito ad un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili (punti 104, 105 e 783 della decisione impugnata), dopo essere stata informata da un informatore terzo di un’intesa in tale settore.

155. Ne consegue che la censura delle ricorrenti concernente una violazione dei diritti della difesa derivante dal mancato accesso, durante il procedimento amministrativo, agli elementi indicati al punto 151 supra non può essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] non è stata la prima impresa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che potevano consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, nessun argomento supplementare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto svolgere durante il procedimento amministrativo, qualora avesse avuto accesso agli elementi indicati al punto 151 supra, avrebbe potuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad assumere una posizione diversa nei confronti della sua domanda di trattamento favorevole. [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che le ricorrenti avessero potuto dimostrare che i documenti menzionati al punto 151 supra, ai quali sarebbe stato loro negato l’accesso, le avrebbero aiutate a dimostrare che la loro domanda del 12 febbraio 2004 ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. a), di tale comunicazione, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno neppure chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di poter accedere a tutti i documenti raccolti presso ThyssenKrupp durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004, circostanza che esse hanno espressamente riconosciuto in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, spiegando che all’epoca [OSCURATO:PERSONA] non intendeva rivendicare l’immunità in applicazione del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

156. Pertanto, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un’irregolarità omettendo di comunicare a [OSCURATO:PERSONA] gli elementi indicati al punto 151 supra, il che non è stato dimostrato, tenuto conto dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali elementi sono riservati o sono documenti interni di tale istituzione (v. punto 145 supra) e del fatto che, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha avuto accesso a tutti i documenti richiesti, quest’ultima non sarebbe stata in grado di dimostrare che, prima della sua domanda di trattamento favorevole, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] per poter ordinare una seconda serie di accertamenti in tale Stato membro nel marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA], poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti raccolti durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004 presso ThyssenKrupp, essa non sarebbe comunque stata in grado di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di indizi sufficienti per effettuare una seconda serie di accertamenti in [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la censura delle ricorrenti non può essere accolta.

157. Tanto premesso, non può del pari essere accolta la domanda di misure di organizzazione del procedimento delle ricorrenti, volta ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione degli elementi indicati al punto 151 supra.

158. Il motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere conseguentemente respinto.

159. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]

160. [OSCURATO:PERSONA], che è stata la terza impresa a presentare una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 130 e 846 della decisione impugnata), non ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di tale comunicazione per la suddetta intesa (punto 850 della decisione impugnata).

In proposito, ai punti 848 e 849 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: «848 Le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative ai [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ]. 849 Le considerazioni esposte da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] restano ambigue quanto alla portata della sua partecipazione alle attività dell’intesa e alla finalità anticoncorrenziale delle discussioni. [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA] insiste poi sul fatto che alcune decisioni erano giustificate da legittimi motivi economici.

Tenuto conto di tale ambiguità e del fatto che, al momento delle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di una solida serie di prove [ riservato ], le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative ai [OSCURATO:PERSONA] non hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] nuovi elementi significativi, maggiori dettagli o informazioni che, in generale, ne abbiano rafforzato la capacità di provare l’infrazione.

Pertanto, non sussistono le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione [del 2002]».

161. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nella valutazione della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cessato di partecipare all’infrazione nel momento in cui ha presentato la propria domanda di immunità e avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che avrebbero costituito un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso.

162. Si deve ricordare che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e in particolare per valutare se gli elementi di prova costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione, può essere censurato dal Tribunale solo il manifesto superamento di tale margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 555).

163. Occorre quindi esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale dichiarando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non presentavano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso nel momento in cui detta impresa ha presentato la propria domanda di trattamento favorevole.

164. A tal proposito, occorre rammentare che, a termini del punto 7 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un’ammenda da parte della [OSCURATO:PERSONA]» e che «[o]gni riduzione di un’ammenda deve corrispondere all’effettivo contributo fornito da un’impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla constatazione dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA], ai termini del punto 22 di tale comunicazione, «[i]l concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione».

È altresì indicato che, «[n]el procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente» e che, «[a]nalogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto». [OSCURATO:PERSONA], il punto 24 di detta comunicazione dispone che «[u]n’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova sul cartello in questione».

165. In primo luogo, per quanto riguarda la natura stessa degli elementi di prova presentati, è giocoforza constatare che [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova contemporanei. [OSCURATO:PERSONA] sua domanda relativa ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a fornire spiegazioni e a formulare osservazioni a proposito di contatti e discussioni che hanno avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE nei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente, il «gruppo dei cinque»), negandone tuttavia il carattere anticoncorrenziale. [ riservato ]

166. In secondo luogo, per quanto attiene al livello di precisione degli elementi di prova forniti, si deve rilevare che le ricorrenti sostengono che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni dettagliate [ riservato ].

A tal riguardo, essa avrebbe comunicato informazioni sul progetto [ riservato ], che sarebbero state utilizzate per accertare la data di inizio della sua partecipazione e di quella di [OSCURATO:PERSONA] all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre fornito elementi di informazione che non sarebbero stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

167. Per quanto riguarda [ riservato ], le ricorrenti affermano di avere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che costituiscono un valore aggiunto significativo [ riservato ].

168. A tal proposito, si deve rilevare che le informazioni comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 negavano l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni tenutesi in seno al gruppo dei cinque. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare sostenuto nella sua domanda che [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato nella sua domanda che, durante le riunioni cui ha partecipato il gruppo dei cinque, i partecipanti [ riservato ].

169. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare al punto 849 della decisione impugnata che le informazioni menzionate al punto 167 supra e comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda erano ambigue o che, in altre parole, non erano sufficientemente precise per poter attribuire loro un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che, quando un’impresa, la quale non trasmetta nella sua domanda di trattamento favorevole elementi di prova contemporanei alla [OSCURATO:PERSONA], informi quest’ultima di determinati elementi che le erano precedentemente ignoti, si può ritenere che tali elementi rafforzino in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare un’intesa solo se l’impresa interessata pone tali elementi in relazione con detta intesa, poiché il contributo dell’impresa deve effettivamente rafforzare la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione.

Orbene, nella fattispecie, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa ai [OSCURATO:PERSONA] ha semmai ridotto il valore probatorio degli elementi di prova di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già, dato che [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare negato l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni tra concorrenti.

170. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le asserite informazioni fornite [ riservato ], si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] non spiega, nella sua domanda di trattamento favorevole, come venissero identificati i progetti oggetto dell’intesa e neppure fornisce informazioni su un meccanismo di ripartizione concordato tra i partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. [ riservato ].

Pertanto, non si può ritenere che le presunte informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ] soddisfino i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

A tale proposito è irrilevante il fatto che, al punto 430 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere un estratto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] per dare sostegno alla propria affermazione secondo cui il gruppo dei cinque cercava di mantenere la stabilità dei prezzi sul mercato.

171. Per quanto concerne poi il comitato generale (punti 391 e 398 della decisione impugnata), la domanda di [OSCURATO:PERSONA] conteneva informazioni [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], come si è rilevato al punto 168 supra, [OSCURATO:PERSONA] ne ha negato l’oggetto anticoncorrenziale, affermando che [ riservato ].

Pertanto, non si può attribuire alcun valore aggiunto significativo alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative al comitato generale contenute nella sua domanda di trattamento favorevole.

In ogni caso, si deve anche sottolineare che l’esistenza delle riunioni del comitato generale era già nota alla [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole, il 19 luglio 2004, dato che emergeva dalla domanda di ThyssenKrupp dell’aprile 2004 e dalla relativa integrazione dell’11 maggio 2004, e risultava direttamente dai documenti raccolti nel corso degli accertamenti presso ThyssenKrupp del 28 aprile 2004 (punto 398 della decisione impugnata e documenti citati alle note a piè di pagina nn. 577 e 578).

172. Per quanto riguarda infine i contratti di gruppo, si deve sottolineare che essi sono stati menzionati nella decisione impugnata (punti 457‑463 della decisione impugnata) in ragione del fatto che avevano richiesto la creazione di un diverso sistema di ripartizione dei progetti.

Orbene, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 [OSCURATO:PERSONA] ha solo informato la [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ].

Pertanto, non si può attribuire alcun valore aggiunto significativo alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] concernenti i contratti di gruppo contenute nella sua domanda di trattamento favorevole.

173. Per quanto riguarda le presunte informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell’attuazione dell’intesa, [ riservato ] si deve rilevare che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 2004 contiene certamente talune informazioni [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], come si è già rilevato al punto 168 supra, [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di dimostrare che tali circostanze erano giustificate da legittimi motivi economici.

174. Orbene, come si è già rilevato al punto 169 supra, quando un’impresa, la quale non trasmetta nella sua domanda di trattamento favorevole elementi di prova contemporanei alla [OSCURATO:PERSONA], informi quest’ultima di determinati elementi di informazione che le erano precedentemente ignoti, si può ritenere che tali elementi rafforzino in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare un’intesa solo se l’impresa interessata pone detti elementi in relazione con detta intesa.

175. Nel caso di specie, data la loro ambiguità, le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda relativa ai [OSCURATO:PERSONA] potevano solo confermare le date delle riunioni e i progetti discussi in tali riunioni, che potevano essere considerati parte dell’infrazione solo grazie alle dichiarazioni e agli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp o raccolti autonomamente dalla [OSCURATO:PERSONA] con un’indagine approfondita.

Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che le informazioni relative ai progetti discussi tra concorrenti e alle riunioni tra concorrenti contenute nella domanda di [OSCURATO:PERSONA] non costituissero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

176. A tal riguardo, le ricorrenti hanno sottolineato che informazioni relative al progetto [ riservato ] fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] sono state utilizzate nella decisione impugnata (punti 519 e 523 della decisione impugnata) per fissare al 1° giugno 1999 la data di inizio del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività collusive nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come si è rilevato al punto 175 supra, è giocoforza constatare che tali informazioni possono essere servite solo a confermare la data della riunione e il progetto discusso in tale riunione, senza tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] riconosca il carattere anticoncorrenziale della riunione concernente il progetto di cui trattasi.

A tal proposito, come si è ricordato al punto 164 supra, ogni riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] deve rispecchiare l’effettivo contributo dell’impresa alla constatazione dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, non si può ritenere che le informazioni relative al progetto [ riservato ] cui fanno riferimento le ricorrenti e che erano contenute nella domanda di [OSCURATO:PERSONA] costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

177. Per quanto concerne le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ma non menzionate nella decisione impugnata, il fatto che non siano state utilizzate al fine di dimostrare l’esistenza dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] conferma che tali informazioni non hanno rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione e pertanto non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

A tal proposito, per quanto riguarda il progetto [ riservato ], specificamente invocato da [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato menzionato nella comunicazione degli addebiti ma la cui descrizione sarebbe stata omessa nella decisione impugnata, oltre al fatto che le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] concernenti tale progetto non presentavano comunque un valore aggiunto significativo (v. punto 176 supra), si deve rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che, sebbene dagli elementi in possesso di quest’ultima emergesse chiaramente l’esistenza di un accordo collusivo, tuttavia essi non consentivano di trarre alcuna conclusione certa quanto al contenuto di detto accordo, motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha menzionato tale progetto nell’elenco esemplificativo di progetti assegnati contenuto nella sottosezione

12.2.4. della decisione impugnata.

178. In terzo luogo, le ricorrenti non possono fondare un argomento sul numero di riferimenti alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 contenuti nella decisione impugnata.

Invero, il fatto che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato tutti gli elementi di prova di cui disponeva, e quindi anche le informazioni comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda, non dimostra di per sé che tali informazioni costituissero un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui essa disponeva già in quel momento.

179. In quarto luogo, anche se, come sostenuto dalle ricorrenti, non si può escludere a priori che le informazioni fornite da un terzo o da un quarto richiedente ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo, si deve rilevare che, nella fattispecie, tenuto conto della natura e del livello di precisione degli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque superato manifestamente i limiti del suo potere discrezionale considerando che detti elementi non rappresentavano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della citata comunicazione. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi che precede risulta che, anche ammesso che le informazioni comunicate con la domanda di [OSCURATO:PERSONA] potessero presentare un certo valore aggiunto, in quanto portavano a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] elementi da essa precedentemente ignorati, non si può ritenere che tali informazioni abbiano rafforzato in modo significativo la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione di cui trattasi, tenuto conto delle inesattezze contenute in detta domanda circa la natura anticoncorrenziale delle discussioni tra concorrenti.

180. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che la censura relativa alla violazione del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 deve essere respinta.

181. In secondo luogo, le ricorrenti osservano che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una cooperazione totale e costante e le ha procurato tutte le informazioni in proprio possesso per l’intera durata dell’indagine. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto la propria partecipazione all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] subito dopo essere venuta a conoscenza, a seguito di proprie indagini interne, della partecipazione della sua controllata olandese.

182. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi che precede risulta che gli elementi di prova presentati da [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

Pertanto, conformemente a tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di detta comunicazione.

183. Se pure è vero che, a termini del punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’entità e la continuità della cooperazione possono essere prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché essa fissa, entro la forcella applicabile, la riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere ad un’impresa che abbia fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della medesima comunicazione, nella fattispecie il riferimento operato dalle ricorrenti all’entità e alla continuità della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, dato che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione.

184. La censura vertente sull’entità e la continuità della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere respinta.

185. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio del punto B della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento. [OSCURATO:PERSONA], coloro che chiedono l’immunità in forza di detta comunicazione potrebbero attendersi che il rispetto delle condizioni ivi stabilite comporti l’immunità o una riduzione dell’importo dell’ammenda.

Orbene, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soddisfatto le condizioni di cui alla citata comunicazione.

186. Com’è indicato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa.

Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto trarre dalla detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda da imporre a [OSCURATO:PERSONA], della cooperazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 608 e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 147).

187. [OSCURATO:PERSONA], poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato le disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nel valutare la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], anche la censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere respinta.

188. In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere un trattamento favorevole a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 contravviene al principio di parità di trattamento.

189. Da un lato, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più ambigua di quelle di [OSCURATO:PERSONA] o di ThyssenKrupp. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato l’esistenza di un cartello strutturale e avrebbe sostenuto che l’infrazione era prescritta. [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp avrebbe affermato, nella sua domanda di trattamento favorevole, che le riunioni avevano avuto luogo ad intervalli irregolari e per lunghi periodi non si erano tenute.

ThyssenKrupp avrebbe poi dichiarato che l’infrazione aveva riguardato un numero limitato di progetti.

Oltre a ciò, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata presentata due mesi e mezzo dopo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], ossia in una fase relativamente precoce del procedimento.

In ogni caso, il momento in cui è stata presentata la domanda di immunità sarebbe irrilevante, purché essa costituisca un valore aggiunto significativo.

Nell’ambito dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro ottenuto una riduzione del 15% di un’ammenda per una domanda presentata circa otto mesi dopo gli accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] e tre mesi dopo l’invio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di richieste di informazioni ai partecipanti all’infrazione in tale Stato membro (punti 110, 112 e 856 della decisione impugnata).

190. Dall’altro lato, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere paragonata a quella di ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp avrebbe ottenuto una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 769‑773 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp sarebbe stata la terza impresa a presentare una domanda di immunità per il [OSCURATO:PERSONA] e la sua domanda si sarebbe limitata a dichiarazioni, e non a prove documentali, che corroboravano gli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], al momento di detta domanda, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già stata in possesso di molti più elementi di prova relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] di quanti non ne avesse per l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda di immunità.

Pertanto, il diniego di concedere una riduzione a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe discriminatorio.

191. Si è già ricordato (v. punto 135 supra) che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese partecipanti a un’intesa.

192. Per quanto riguarda, anzitutto, l’asserita violazione del principio di parità di trattamento nella valutazione della cooperazione fornita dai membri dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’immunità dalle ammende in quanto, conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa è stata la prima impresa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che le hanno consentito di adottare una decisione per svolgere un accertamento (punto 837 della decisione impugnata).

La situazione di [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere paragonata a quella di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha presentato la propria domanda per i [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di tale comunicazione in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti in tale Stato membro (punto 846 della decisione impugnata).

193. ThyssenKrupp, dal canto suo, è stata la seconda impresa a presentare una domanda per i [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, depositata il giorno degli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale Stato membro, il 28 aprile 2004 (punti 128, 129 e 840 della decisione impugnata).

Essa ha ottenuto una riduzione dell’importo dell’ammenda del 40% ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, di detta comunicazione in quanto è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 di tale comunicazione presentando alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo (punto 844 della decisione impugnata).

È giocoforza constatare che, ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della medesima comunicazione, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto beneficiare di una riduzione dell’ammenda in base a tale disposizione, in quanto la riduzione dell’importo dell’ammenda ivi prevista è riservata ad un’unica impresa, nella fattispecie ThyssenKrupp, la cui cooperazione è anteriore a quella di [OSCURATO:PERSONA].

194. A prescindere dalla constatazione effettuata al punto precedente, la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata paragonabile a quella di ThyssenKrupp. [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp conteneva un nuovo elemento di prova contemporaneo, che ha aiutato la [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’attuazione dell’accordo collusivo (punto 842 della decisione impugnata).

Per contro, [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun elemento di prova contemporaneo. [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di ThyssenKrupp dei mesi di aprile, maggio e ottobre 2004 risulta che essa, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], non ha mai cercato di negare o di mettere in dubbio l’esistenza di un’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda solo il 19 luglio 2004 (punto 130 della decisione impugnata), mentre ThyssenKrupp aveva già depositato la propria nell’aprile 2004 (punto 129 della decisione impugnata).

Orbene, la data in cui viene presentata una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione è rilevante per determinare il valore aggiunto degli elementi di prova forniti, dato che tale valutazione va effettuata in funzione degli elementi già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] (punti 7 e 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002).

195. Pertanto, poiché le situazioni di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e di [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp, dall’altra, non sono paragonabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di parità di trattamento negando a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA].

196. In secondo luogo, per quanto concerne il trattamento di ThyssenKrupp per la sua cooperazione all’accertamento dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che la valutazione di ciò che costituisce un valore aggiunto significativo presuppone per definizione un’analisi contestuale di tutti gli elementi di prova di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una determinata infrazione, sicché le informazioni relative a infrazioni distinte, nella fattispecie in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA], non sono comparabili.

197. In ogni caso, si deve rilevare che, per quanto attiene all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp abbia corroborato gli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA].

Per contro, riguardo all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], dai precedenti punti 165‑180 risulta che la domanda di trattamento favorevole di [OSCURATO:PERSONA] non presentava un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA] le situazioni delle diverse imprese non sono comparabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di una riduzione dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA].

198. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA].

Sul motivo vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo Osservazioni preliminari

199. Al punto 614 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]».

200. Al punto 758 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari».

201. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concesso a tutti i partecipanti alle quattro infrazioni, ad eccezione, da una parte, delle imprese che beneficiavano di un’immunità dalle ammende (punti 762, 817 e 839 della decisione impugnata) e, dall’altra, di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] (punto 851 della decisione impugnata), una riduzione dell’importo dell’ammenda dell’1% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per la mancata contestazione dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti (punti 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 e 856 della decisione impugnata).

202. Occorre poi esaminare, anzitutto, le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’asserita illegittimità del livello di riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti riguardo all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], successivamente, le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda per le informazioni o le precisazioni complementari fornite in merito all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] e, infine, gli argomenti relativi al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a [OSCURATO:PERSONA] per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 all’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA].

Sul livello della riduzione dell’importo delle ammende concessa per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA]

203. Le ricorrenti ritengono di poter pretendere una riduzione dell’importo dell’ammenda di almeno il 10% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti suscitato legittime aspettative in tal senso al punto 614 della comunicazione degli addebiti.

Derogando alla sua prassi anteriore, secondo cui un’impresa che non neghi i fatti materiali contestati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deluso le legittime aspettative delle ricorrenti.

204. Occorre rammentare, in limine, che una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1373, punto 156; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 68 sup ra, punto 270, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 449). [OSCURATO:PERSONA], l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1989, punto 395, e SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 157).

205. È vero che, a differenza della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede una riduzione dell’importo dell’ammenda a favore delle imprese che non contestino i fatti materiali su cui la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, al punto 758 della decisione impugnata, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti ha suscitato in tali imprese la legittima aspettativa che la mancata contestazione dei fatti avrebbe comportato una riduzione dell’importo dell’ammenda al di là della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e ha quindi deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese.

Nel medesimo punto, essa ha inoltre rilevato che «[l]’entità della riduzione dovrà tenere conto del fatto che la cooperazione offerta successivamente alla comunicazione degli addebiti, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha già accertato tutti gli elementi dell’infrazione e in un momento in cui l’impresa è già a conoscenza di tutti gli elementi d’indagine e ha avuto accesso agli atti dell’indagine, può contribuire, nel migliore dei casi, solo marginalmente all’indagine della [OSCURATO:PERSONA]».

Essa ha altresì aggiunto che, «[i]n generale, l’ammissione dei fatti in tali circostanze costituisce tutt’al più un elemento di prova atto a confermare fatti che di regola la [OSCURATO:PERSONA] considererebbe sufficientemente dimostrati da altri elementi di prova versati agli atti».

206. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, gli abbia suscitato aspettative fondate [sentenza della Corte 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6911, punto 70; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4239, punto 74, e 15 novembre 2007, causa T‑71/06, Enercon/UAMI (Convertitore di energia eolica), non pubblicata nella Raccolta, punto 36].

207. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, causa T‑571/93, Lefebvre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2379, punto 72, e 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑125, punto 68).

Costituiscono assicurazioni in tal senso informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

PI pagg.

I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107).

208. Nel caso di specie, così come indicato al punto 199 supra, al punto 614 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]».

Non si può ritenere che tale affermazione costituisca un’assicurazione precisa che avrebbe potuto suscitare in [OSCURATO:PERSONA] fondate speranze di ottenere una riduzione dell’importo delle ammende superiore all’1%. [OSCURATO:PERSONA], il punto 614 della comunicazione degli addebiti non specifica l’entità o la percentuale della riduzione che sarebbe stata eventualmente accordata alle imprese interessate, cosicché esso non può in alcun modo avere suscitato un legittimo affidamento a tale riguardo.

209. A tal proposito, dev’essere parimenti respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha derogato alla sua prassi anteriore, in base alla quale un’impresa che si astenga dal negare i fatti materiali contestati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996.

210. Occorre anzitutto rammentare che, se pure è vero che il punto D, sub 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 disponeva che un’impresa poteva beneficiare «(...) di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione (...) se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, [essa] informa[sse] la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta[va] i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda[va] le sue accuse», la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede più una riduzione dell’ammenda per tale motivo.

Orbene, le ricorrenti non contestano che alla loro domanda di trattamento favorevole si applichi solo la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che detta domanda è stata espressamente presentata ai sensi di tale comunicazione.

Pertanto, una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’applicazione del punto D, sub 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 non può suscitare nelle ricorrenti un legittimo affidamento, fondato sul punto 614 della comunicazione degli addebiti, quanto al livello di riduzione dell’ammenda di [OSCURATO:PERSONA] per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4405, punto 60; sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 92).

211. [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che nessuna prova corrobora l’affermazione delle ricorrenti, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima avrebbe indicato a [OSCURATO:PERSONA], durante una riunione tenutasi il 26 gennaio 2005, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti sarebbe stato applicato come sotto la vigenza del regime anteriore.

Al contrario, il verbale di tale riunione redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] non menziona, in relazione alle discussioni concernenti il punto 614 della comunicazione degli addebiti, alcuna rassicurazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo.

212. [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale (sentenze della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5673, punto 80, e 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4973, punto 89; v., altresì, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 46 supra, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, l’efficace applicazione delle norme della concorrenza dell’Unione implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 80 supra, punto 109; 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11005, punto 81, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 227; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑869, punto 89).

213. Pertanto, è priva di fondamento la censura delle ricorrenti relativa all’insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti relativamente all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA].

Sul diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere una riduzione ulteriore dell’importo dell’ammenda per la fornitura di ulteriori informazioni o precisazioni complementari con riferimento all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]

214. Le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad una riduzione supplementare dell’ammenda per la sua cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punto 794 della decisione impugnata), tale cooperazione ha consentito di precisare o di completare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], la sezione 7 della risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti correggerebbe e preciserebbe un certo numero di fatti concernenti il ruolo dell’associazione professionale tedesca VDMA. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre attirato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che essa aveva erroneamente tenuto conto, nella comunicazione degli addebiti, degli utili di tutti i segmenti, ossia «nuovi impianti», «servizi», e «ammodernamento». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto nella decisione impugnata che l’intesa riguardava solo gli utili del segmento «nuovi impianti».

215. A tal proposito, va rilevato che le ricorrenti non indicano in qual modo le asserite precisazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo dell’associazione professionale VDMA avrebbero aiutato la [OSCURATO:PERSONA] nella sua indagine.

In ogni caso, le asserite indicazioni in proposito di [OSCURATO:PERSONA] non erano dirette a precisare o a completare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti, bensì a smentirli, dato che miravano sostanzialmente a screditare le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alla creazione di un gruppo di lavoro per le scale mobili. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro sottolineato, nell’esercizio dei suoi diritti della difesa, l’irrilevanza del riferimento a tale progetto contenuto nella comunicazione degli addebiti.

Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente tenuto conto in detta comunicazione degli utili di tutti i segmenti menzionati al punto 214 supra, si deve rilevare che la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti mirava a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva definito adeguatamente i mercati degli ascensori e delle scale mobili interessati dall’intesa nel calcolo dell’importo dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] facendo, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad esercitare con successo i propri diritti della difesa, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto nella decisione impugnata della definizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

Tale censura, pertanto, deve essere respinta.

Sul diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]

216. Per quanto riguarda l’asserita cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, al punto 851 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] sua risposta alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] dichiara di non contestare i fatti relativi ai [OSCURATO:PERSONA].

Anziché fornire un ulteriore contributo che consenta di precisare o completare i fatti della comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente cercato di minimizzare la rilevanza dei fatti ivi esposti.

La mancata contestazione dei fatti deve quindi essere considerata puramente formale e ambigua e non ha alcun effetto positivo sull’accertamento dei fatti.

Non è sufficiente dichiarare, in generale, che i fatti non sono contestati, se tale dichiarazione non presenta alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA] in quanto è accompagnata da numerose riserve, come nel caso di specie.

Pertanto, a [OSCURATO:PERSONA] non dev’essere concessa alcuna riduzione».

217. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:PERSONA], sulla base del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua collaborazione effettiva alla procedura ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] e, omettendo di farlo, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.

Esse affermano inoltre che, tenuto conto del punto 614 della comunicazione degli addebiti e del punto 758 della decisione impugnata, esse potevano legittimamente attendersi che tale cooperazione sarebbe stata ricompensata con una riduzione dell’importo della loro ammenda.

218. Occorre rilevare che, conformemente al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, una collaborazione al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 può essere considerata quale circostanza attenuante.

A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 614 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che intendeva «concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]».

In tale contesto, al punto 758 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari».

219. [OSCURATO:PERSONA], secondo le ricorrenti, la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo doveva essere considerata una circostanza attenuante ai sensi della disposizione citata al punto precedente, che le dava diritto ad una riduzione dell’importo dell’ammenda.

220. A tal riguardo è sufficiente constatare che, tenuto conto dell’ambiguità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punto 175 supra), che peraltro non hanno giustificato alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta comunicazione, la cooperazione di tale impresa non può comunque essere considerata una circostanza attenuante.

Pertanto, le ricorrenti non possono neppure sostenere di aver fatto legittimamente affidamento sul fatto che sarebbe stata loro concessa una riduzione dell’ammenda per tale motivo.

221. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti considerano che [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] per l’intero procedimento, al di là di quanto richiesto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ostacolato la [OSCURATO:PERSONA] in alcun modo in occasione degli accertamenti presso i propri locali nei [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe fatto tutto il possibile per facilitare la raccolta di informazioni da parte degli agenti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto tempestivamente ed esaurientemente alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai [OSCURATO:PERSONA], ricevuta il 13 settembre 2004. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dimostrata molto flessibile per quanto riguarda le esigenze di riservatezza delle informazioni da essa fornite, il che avrebbe limitato gli oneri amministrativi della [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla costituzione della versione non riservata del suo fascicolo da comunicare alle parti.

222. Questi argomenti non possono essere accolti. [OSCURATO:PERSONA], conformemente agli artt. 18, n. 1, e 20, n. 3, del regolamento n. 1/2003, le imprese sono obbligate a fornire le informazioni richieste e a sottoporsi agli accertamenti.

Ora, una collaborazione all’inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza di tali disposizioni non giustifica una riduzione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑317/94, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1235, punto 283, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 67 supra, punto 218). [OSCURATO:PERSONA], l’asserita flessibilità dell’impresa per quanto riguarda le richieste di trattamento riservato delle informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata tale da contribuire ad agevolare il compito della stessa che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396).

A tale proposito, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le richieste ragionevoli di trattamento riservato non ostacolano l’indagine e, in ogni caso, spettava a [OSCURATO:PERSONA] chiedere il trattamento riservato dei dati che, a suo parere, non dovevano essere divulgati a terzi.

Pertanto, le circostanze evocate al punto 221 supra non possono aver suscitato in [OSCURATO:PERSONA] alcun legittimo affidamento nel fatto che le sarebbe stata concessa una riduzione dell’ammenda.

223. Oltre a ciò, le ricorrenti affermano che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione della sua ammenda contravviene al principio di parità di trattamento, dato che nessun’altra impresa cui sono state inflitte ammende ha fornito informazioni, di propria iniziativa e al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che abbiano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare più agevolmente l’infrazione.

A tale proposito, è giocoforza constatare che l’argomento delle ricorrenti si basa su una premessa errata. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata, ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’importo della loro ammenda non perché hanno fornito informazioni aggiuntive di propria iniziativa e al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ma perché hanno dichiarato di non contestare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

Pertanto, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] non è comparabile a quella delle altre imprese alle quali sono state inflitte ammende per l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], sicché il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di ridurre l’importo dell’ammenda di [OSCURATO:PERSONA] non contravviene al principio di parità di trattamento.

224. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione del fatto che durante il procedimento essa non ha mai contestato i fatti principali accertati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe pertanto manifestamente erronea l’affermazione, contenuta nel punto 851 e nella nota a piè di pagina n. 949 della decisione impugnata, secondo cui la mancata contestazione dei fatti nella risposta alla comunicazione degli addebiti sarebbe puramente formale e ambigua.

225. A tal proposito, si deve ricordare che, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’oggetto anticoncorrenziale delle riunioni tra concorrenti. [ riservato ].

Al riguardo va inoltre sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ritirato dette dichiarazioni, ma ha tentato di giustificarle nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

226. È vero che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che «non contesta i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti», che «è stata implicata in un comportamento collusivo [nel settore] degli ascensori e delle scale mobili (…) nei [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 1999 al 5 marzo 2004» e che «non contesta che l’accordo collusivo, nei limiti in cui risulta dai fatti indicati nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], (…) riguardasse un’infrazione unica e continuata». [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti è caratterizzata dalla stessa ambiguità della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA].

227. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, mentre per ciascuna delle infrazioni in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] afferma nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti che essa «non contesta i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti», la parte della sua risposta alla comunicazione degli addebiti dedicata all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] non contiene un’analoga dichiarazione.

Ora, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda per non aver contestato i fatti, un’impresa deve informare espressamente la [OSCURATO:PERSONA] che non intende contestare la sostanza dei fatti, dopo avere preso conoscenza della comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 504).

Non si può ritenere che una dichiarazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] «non contesta che l’accordo collusivo, nei limiti in cui risulta dai fatti indicati nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] (…) riguardasse un’infrazione unica e continuata» contribuisca, al pari delle dichiarazioni relative agli altri tre Stati membri interessati, ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396).

228. Si deve inoltre rilevare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che i suoi dipendenti nei [OSCURATO:PERSONA] «non hanno partecipato ad un comportamento anticoncorrenziale, in ogni caso non in misura significativa». [OSCURATO:PERSONA] ammetta di «poter avere superato il confine della legalità», essa afferma tuttavia, in riferimento alla domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA], che il fatto di non presentare offerte per un progetto o di proporre un’offerta non competitiva può essere la conseguenza di un comportamento commerciale unilaterale e non implica necessariamente l’esistenza di un’intesa.

Per quanto concerne i contratti di manutenzione e di ammodernamento, [OSCURATO:PERSONA] afferma nella risposta alla comunicazione degli addebiti che la sua politica in materia era basata su «motivi commerciali» e che la sua «strategia non poteva avere un oggetto o effetti anticoncorrenziali».

Quanto alle nuove installazioni, [OSCURATO:PERSONA] fa parimenti riferimento, nella descrizione dei progetti che sarebbero stati parte dell’intesa, ai motivi commerciali alla base del suo comportamento e indica che «dai suddetti progetti risulta non solo che l’entità dell’infrazione era molto limitata, ma altresì che la natura della collusione variava unicamente da una discussione del progetto senza scambi di prezzi (…) allo scambio di prezzi senza assegnazione di un progetto (…) e solo molto raramente comportava l’assegnazione del progetto (…)». [OSCURATO:PERSONA] precisa inoltre che, «anche quando le parti assegnavano un progetto, ciò non poteva avere effetti sul mercato» e che, «[s]pesso, il risultato sarebbe stato lo stesso anche in mancanza di contatti tra le parti (…)».

Analogamente, per quanto concerne taluni progetti singoli, [ riservato ], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva prove sufficienti per concludere nel senso dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale.

229. Oltre a ciò, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti [OSCURATO:PERSONA] ha anche cercato di minimizzare il valore probatorio delle dichiarazioni di ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dai punti 370‑530 della decisione impugnata, hanno avuto un’importanza fondamentale per accertare l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata indotta a rispondere per esteso a tale argomento di [OSCURATO:PERSONA] nei punti 531‑541 della decisione impugnata.

230. Pertanto, si deve ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA] (punto 851 della decisione impugnata), che la mancata contestazione dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] era puramente formale ed ambigua e non ha avuto alcun effetto positivo sull’accertamento dei fatti.

231. Da quanto precede risulta che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] descrive la propria partecipazione all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] o in termini puramente ipotetici, o minimizzando gli effetti anticoncorrenziali degli accordi. [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre le dichiarazioni rese da ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA] nella loro domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] riprodotte al punto 227 supra non sono state di alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2325, punto 193, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 505).

Contestando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (v., in questo senso, sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 396).

Se è vero che [OSCURATO:PERSONA], così facendo, ha esercitato legittimamente i propri diritti della difesa, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle concesso, per tale motivo, una riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti.

232. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso legittimamente, al punto 851 della decisione impugnata, in relazione all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], di non concedere una riduzione dell’ammenda a [OSCURATO:PERSONA] per la sua collaborazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

233. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento concedendo una riduzione delle ammende per la mancata contestazione dei fatti a ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE, e negandola invece a [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, secondo le ricorrenti, le quali peraltro non contestano le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno espressamente dichiarato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, di non contestare i fatti esposti (punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata), dalla decisione impugnata risulterebbe che in tali risposte le prime tre imprese hanno contestato alcune constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai [OSCURATO:PERSONA].

234. A tal proposito, si è già ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai partecipanti di un’intesa (v. punto 135 supra). [OSCURATO:PERSONA], l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2225, punto 14; sentenze del Tribunale SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 160; 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1705, punto 263, e Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 398).

235. [OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza, l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione.

Nelle sue decisioni che accertano l’esistenza di una violazione di tali regole, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza.

Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda.

Ciò non avviene quando un’impresa contesti nella sua risposta la sostanza dei fatti così allegati. [OSCURATO:PERSONA], assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l’impresa non contribuisce ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396).

236. A tal proposito, è giocoforza constatare che, quando la [OSCURATO:PERSONA] accorda, ai punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata, una riduzione dell’importo delle ammende dell’1% a ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE per mancata contestazione dei fatti, tali riduzioni possono essere considerate legittime soltanto qualora le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare detti elementi di fatto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1751, punto 333, e Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 397) e non abbiano contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 396).

237. Il motivo delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto si basa sul presupposto che ad altri partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] siano state concesse riduzioni illegittime delle ammende, poiché dai punti della decisione impugnata da esse invocati risulterebbe specificamente che tali partecipanti hanno effettivamente contestato i fatti relativi ai [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti.

238. [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne gli argomenti addotti dalle ricorrenti che, a loro parere, dimostrerebbero che altre imprese hanno beneficiato di una riduzione della loro ammenda per la mancata contestazione dei fatti pur avendo contestato i fatti relativi ai [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, da tale comunicazione e dalla decisione impugnata risulta che tali argomenti sono infondati.

239. Per quanto riguarda, anzitutto, [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che dai punti 593 e 594 della decisione impugnata risulta che essa ha contestato l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA], dal punto 667 della decisione impugnata risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i contatti illeciti tra i concorrenti non avevano provocato aumenti di prezzo sul mercato e che è stata ripartita solo una piccola parte dei progetti, mentre i membri dell’intesa hanno continuato ad essere in concorrenza tra loro. [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 751 della decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che i concorrenti non avevano concordato misure di ritorsione reciproche per garantire l’applicazione degli accordi.

240. A tal proposito si deve sottolineare che, benché sia vero che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, come risulta dai punti 593 e 594 della decisione impugnata, che l’art. 81 CE non era applicabile alle intese controverse a causa dell’assenza di effetti rilevanti sul commercio tra Stati membri dovuta alla loro portata nazionale, si deve rilevare che, così facendo, essa non ha contestato i fatti sui quali è fondata la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’effetto sensibile delle infrazioni in questione su tale commercio, quali esposti nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che le affermazioni relative all’assenza di aumenti di prezzo e al numero limitato di progetti ripartiti costituiscano una contestazione dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA], dato che tali elementi risultano in particolare dai punti 412, 415, 437 e 442 della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto ad ottenere il riconoscimento di un’attenuante per l’asserita mancanza di misure di ritorsione non costituisce una contestazione dei fatti, dato che tale mancanza di misure di ritorsione è stata constatata al punto 432 della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi solo utilizzato tale constatazione per dimostrare che doveva esserle riconosciuta una circostanza attenuante.

241. In ogni caso, dalla versione non riservata della risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, prodotta su richiesta del Tribunale, risulta che tale impresa, la quale ha espressamente dichiarato in tale risposta che non contestava i fatti alla base degli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA], non ha contestato nella stessa i fatti da questa esposti.

242. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda ThyssenKrupp, le ricorrenti sostengono che dai punti 593, 594 e 724 della decisione impugnata risulta che essa ha contestato l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE e ha affermato di non aver preso parte a tutti gli elementi dell’infrazione.

Dai punti 508, 513 e 515 della decisione impugnata risulterebbe altresì che ThyssenKrupp ha contestato alcuni fatti relativi alla durata della sua partecipazione all’intesa.

243. A tal proposito, da un lato, se pure è vero che dai punti 593 e 594 della decisione impugnata risulta che ThyssenKrupp ha sostenuto che l’art. 81 CE non era applicabile alle intese controverse in ragione dell’assenza di effetti sensibili sul commercio tra Stati membri dovuta alla loro portata nazionale, si deve rilevare che, così facendo, essa non ha contestato i fatti alla base della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’effetto sensibile delle infrazioni in questione su detto mercato, quali esposti nella comunicazione degli addebiti.

Dall’altro, la circostanza che TyssenKrupp potrebbe non avere partecipato a tutte le riunioni risulta dal punto 575 della comunicazione degli addebiti.

Lungi dallo smentire tale circostanza, ThyssenKrupp l’ha semplicemente utilizzata per dimostrare l’esistenza di una circostanza attenuante a suo favore (punto 726 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’asserita contestazione dei fatti relativi alla durata della sua partecipazione all’intesa, che risulterebbe dai punti 508 e 513‑515 della decisione impugnata, si deve rilevare che l’affermazione di ThyssenKrupp secondo cui essa non avrebbe partecipato ad alcuna riunione tra la metà del 2002 e aprile/maggio 2003 era già stata espressamente menzionata al punto 506 della comunicazione degli addebiti.

Al punto 515 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto, in sostanza, che era possibile che ThyssenKrupp non fosse presente alle riunioni tenutesi nel secondo semestre del 2002, ma che tale circostanza, ammesso che fosse vera, non dimostrava che ThyssenKrupp avesse abbandonato l’intesa.

244. In terzo luogo, per quanto riguarda MEE, le ricorrenti affermano anzitutto che dal punto 751 della decisione impugnata risulta che tale impresa ha sostenuto che non esisteva alcun meccanismo di compensazione o di controllo. [OSCURATO:PERSONA], dalle note a piè di pagina nn. 644, 676, 693, 697, 709, 713 e 714 della decisione impugnata risulterebbe che MEE ha affermato che non era stata invitata a partecipare alla gara d’appalto relativa a sette progetti menzionati nella comunicazione degli addebiti e pertanto non aveva presentato offerte per tali progetti. [OSCURATO:PERSONA], dal punto 481 e dalla nota a piè di pagina n. 715 della decisione impugnata risulterebbe che MEE ha contestato la constatazione secondo cui essa aveva partecipato ad altre riunioni concernenti nuove installazioni di impianti dopo il settembre 2001. [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 724 della decisione impugnata, MEE avrebbe affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti di non avere partecipato a tutti gli elementi dell’infrazione.

245. A tale proposito si deve rilevare che neppure tali affermazioni sono dirette a contestare fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

246. Per quanto concerne l’argomento secondo cui non sarebbe esistito alcun meccanismo di compensazione o di controllo, è giocoforza constatare che tale elemento risulta dal punto 431 della comunicazione degli addebiti.

Pertanto, più che smentire tale circostanza, MEE ha tentato di trarne vantaggio per ottenere una riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante (punto 751 della decisione impugnata).

247. Quanto all’affermazione secondo cui MEE avrebbe dichiarato di non essere stata invitata alla gara d’appalto relativa a sette progetti menzionati nella comunicazione degli addebiti e pertanto di non avere presentato offerte per tali progetti, si deve rilevare che dal punto 441 della comunicazione degli addebiti risulta che i clienti non invitavano sempre tutti i partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] a presentare offerte per un determinato progetto.

In ogni caso, come risulta dai punti e dalle note a piè di pagina citati dalle ricorrenti, MEE non ha negato che essa possa aver partecipato alle riunioni di cui trattasi e che fosse stata informata delle discussioni (note a piè di pagina 644, 676, 693, 697, 713 e 714 della decisione impugnata).

248. [OSCURATO:PERSONA], dalla nota a piè di pagina n. 709 della decisione impugnata risulta che MEE non contesta una constatazione dei fatti della [OSCURATO:PERSONA], ma solo un’affermazione resa da un unico partecipante all’infrazione, ossia [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 497 della comunicazione degli addebiti, e che peraltro non è stata confermata dagli altri partecipanti.

249. Per quanto riguarda il fatto che MEE avrebbe contestato la propria partecipazione ad altre riunioni su progetti relativi ad installazioni di impianti nuovi dopo il settembre 2001, è sufficiente constatare che le ricorrenti non identificano con precisione alcun progetto specifico relativo ad installazioni di impianti nuovi cui MEE avrebbe partecipato dopo il settembre 2001.

250. Per quanto concerne il fatto che MEE non ha partecipato a tutte le riunioni, la stessa [OSCURATO:PERSONA] l’ha constatato al punto 575 della comunicazione degli addebiti e MEE ha tentato di sfruttare tale constatazione per ottenere una riduzione dell’importo della sua ammenda a titolo di circostanza attenuante (punto 724 della decisione impugnata).

251. Si deve quindi rilevare che la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento è comunque fondata sulla premessa errata secondo cui dai punti della decisione impugnata invocati dalle ricorrenti risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE hanno contestato i fatti relativamente all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA].

252. Da quanto precede risulta che devono essere respinte tutte le censure relative alla valutazione della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA].

253. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto. Sulle spese

254. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese. (1) . (1) ‑ Dati riservati omessi. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62007TJ0151_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T‑151/07, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Helsinki (Finlandia), [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Hannover ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] BV , con sede in Voorburg ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dagli avv.ti T. Vinje, D.Paemen, J. [OSCURATO:PERSONA], B. Nijs, A. Tomtsis, J. Flynn, QC, e D. Scannell, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata dai sigg. É. [OSCURATO:PERSONA] e R. Sauer, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dai sigg. N. Wahl e A. Dittrich, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. La presente causa ha ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/E-1/38.823 – Ascensori e scale mobili) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 marzo 2008 (GU C 75, pag. 19), o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha considerato che le seguenti società hanno violato l’art. 81 CE: – [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV [OSCURATO:PERSONA] en Roltrappen (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «KC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «OEC») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «UTC») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo «[OSCURATO:PERSONA]») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «[OSCURATO:PERSONA]»); – ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (in prosieguo: «TKA»), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (in prosieguo: «TKF»), ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: «TKE»), ThyssenKrupp AG (in prosieguo: «TKAG»), ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «TKL») (in prosieguo indicate congiuntamente o separatamente come «ThyssenKrupp»); – [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: «MEE»). 3. KC, una delle ricorrenti nella presente causa, è un’impresa globale di manutenzione e costruzioni meccaniche, con sede in Finlandia, attiva nella produzione, vendita, installazione e ammodernamento di ascensori, scale mobili e porte automatiche. KC esercita le sue attività nel settore delle scale mobili e degli ascensori tramite controllate nazionali. Queste sono in particolare, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (punti 15, 18 e 20 della decisione impugnata). Procedimento amministrativo Indagine della [OSCURATO:PERSONA] 4. Nell’estate del 2003 venivano trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative alla possibile esistenza di un’intesa tra i quattro principali produttori europei di ascensori e scale mobili che esercitano attività commerciali nell’Unione, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp (punti 3 e 91 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] 5. A partire dal 28 gennaio 2004 e durante il mese di marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 1962, 13, pag. 204), in particolare presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] (punti 104 e 106 della decisione impugnata). 6. Il 12 e il 18 febbraio 2004 [OSCURATO:PERSONA] integrava la sua domanda a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, tra il marzo 2004 e il febbraio 2005 [OSCURATO:PERSONA] integrava la sua domanda relativa al [OSCURATO:PERSONA] con informazioni concernenti la [OSCURATO:PERSONA]. Il 25 novembre 2004 [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda a titolo di detta comunicazione contenente informazioni relative alla [OSCURATO:PERSONA], che veniva completata tra il dicembre 2004 e il febbraio 2005. [OSCURATO:PERSONA], nel dicembre 2005 ThyssenKrupp trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda, relativa alla [OSCURATO:PERSONA], sempre a titolo della suddetta comunicazione (punti 105, 107, 112 e 114 della decisione impugnata). 7. Tra il settembre e il novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] inviava inoltre richieste di informazioni a norma dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese partecipanti all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VDMA, VFA e VMA (punti 110, 111 e 113 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] 8. Nel marzo 2004 [OSCURATO:PERSONA] presentava una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 con riferimento ai [OSCURATO:PERSONA], che veniva successivamente completata. Nell’aprile 2004 veniva presentata da ThyssenKrupp una domanda a titolo di detta comunicazione, anch’essa successivamente completata a più riprese. [OSCURATO:PERSONA], il 19 luglio 2004 [OSCURATO:PERSONA] integrava la sua domanda del 2 febbraio 2004, relativa al [OSCURATO:PERSONA], con informazioni concernenti i [OSCURATO:PERSONA] (punti 127, 129 e 130 della decisione impugnata). 9. Il 27 luglio 2004 veniva concessa un’immunità condizionata ad [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del punto 8, lett. a), della suddetta comunicazione (punto 131 della decisione impugnata). 10. A partire dal 28 aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] effettuava accertamenti, in applicazione dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, segnatamente presso i locali delle controllate di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE nei [OSCURATO:PERSONA], nonché presso i locali dell’associazione Boschduin (punto 128 della decisione impugnata). 11. Nel settembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] inviava richieste di informazioni in applicazione dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 alle imprese partecipanti all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], a vari clienti in tale Stato membro e alle associazioni VLR e Boschduin (punti 133 e 134 della decisione impugnata). Comunicazione degli addebiti 12. Il 7 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una comunicazione degli addebiti, rivolta in particolare alle società menzionate supra al punto 2. Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti trasmettevano osservazioni scritte in risposta alle censure mosse dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 135 e 137 della decisione impugnata). 13. [OSCURATO:PERSONA] nessuno dei destinatari della comunicazione degli addebiti ne aveva fatto domanda, non si teneva un’audizione (punto 138 della decisione impugnata). Decisione impugnata 14. Il 21 febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, in cui ha constatato che le società destinatarie avevano partecipato a quattro infrazioni singole, complesse e continuate all’art. 81, n. 1, CE, in quattro Stati membri, ripartendosi i mercati attraverso accordi o concertazioni per l’attribuzione di appalti e di contratti relativi alla vendita, all’installazione, alla manutenzione e all’ammodernamento di ascensori e scale mobili (punto 2 della decisione impugnata). 15. Per quanto riguarda i destinatari della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, oltre alle controllate delle imprese interessate in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA], le società capogruppo di dette controllate dovessero essere considerate solidalmente responsabili per le violazioni dell’art. 81 CE commesse dalle rispettive controllate, per il fatto che avevano potuto esercitare un’influenza decisiva sulla loro politica commerciale nel periodo dell’infrazione e si poteva presumere che si fossero avvalse di tale potere (punti 608, 615, 622, 627 e 634‑641 della decisione impugnata). Le società controllanti di MEE non sono state considerate solidalmente responsabili del comportamento della loro controllata, poiché non è stato possibile dimostrare che esse avessero esercitato un’influenza decisiva sul suo comportamento (punto 643 della decisione impugnata). 16. Per calcolare l’importo delle ammende, nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo descritto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»). Essa ha inoltre esaminato se, e in quale misura, le imprese interessate soddisfacessero le condizioni previste dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. 17. [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le infrazioni come «molto gravi» in considerazione della loro natura e del fatto che ciascuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]), anche se il loro impatto reale non poteva essere misurato (punto 671 della decisione impugnata). 18. Per tenere conto dell’effettiva capacità economica delle imprese interessate di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] le ha suddivise, per ciascun paese, in varie categorie a seconda del volume d’affari realizzato sul mercato degli ascensori e/o delle scale mobili, compresi, se del caso, i servizi di manutenzione e di ammodernamento (punti 672 e 673 della decisione impugnata). 19. Per quanto riguarda l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp sono state classificate nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 70 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 17 000 000 (punti 676‑679 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 119 000 000 e ad EUR 140 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp è durata otto anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese dell’80%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] è durata cinque anni e quattro mesi (dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 50%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 126 000 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 214 200 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 25 500 000 per [OSCURATO:PERSONA] e ad EUR 252 000 000 per ThyssenKrupp (punti 693 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697‑707 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 727‑729, 735, 736, 742‑744, 749, 750 e 753‑755 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, della riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, secondo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 15% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, terzo trattino, di tale comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. ThyssenKrupp ha beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 778‑813 della decisione impugnata). 20. Per quanto concerne l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella prima categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 55 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella seconda categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 41 000 000. [OSCURATO:PERSONA] è stata classificata nella terza categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 24 500 000. ThyssenKrupp e MEE sono state classificate nella quarta categoria, con un importo di partenza dell’ammenda di EUR 8 500 000 (punti 684 e 685 della decisione impugnata). All’importo di partenza dell’ammenda da infliggere a [OSCURATO:PERSONA] è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 1,7 e all’importo di partenza dell’ammenda di ThyssenKrupp è stato applicato un coefficiente moltiplicatore di 2, per tenere conto delle loro dimensioni e delle loro risorse globali, portando così gli importi di partenza delle loro ammende rispettivamente ad EUR 69 700 000 e ad EUR 17 000 000 (punti 690 e 691 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp è durata cinque anni e dieci mesi (dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 55%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è durata quattro anni e nove mesi (dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tali imprese del 45%. [OSCURATO:PERSONA] l’infrazione commessa da MEE è durata quattro anni e un mese (dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004), la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda per tale impresa del 40%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato ad EUR 79 750 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 108 035 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 35 525 000 per [OSCURATO:PERSONA], ad EUR 26 350 000 per ThyssenKrupp e ad EUR 11 900 000 per MEE (punti 695 e 696 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che ThyssenKrupp dovesse essere considerata recidiva e ha aumentato l’importo della sua ammenda del 50% a titolo di tale circostanza aggravante (punti 697, 698 e 715‑720 della decisione impugnata). Non è stata applicata alcuna circostanza attenuante a favore delle imprese interessate (punti 724‑726, 731, 732, 737, 739‑741, 745‑748 e 751‑755 della decisione impugnata). In applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’immunità totale dalle ammende. ThyssenKrupp ha beneficiato, da una parte, di una riduzione del 40% dell’importo dell’ammenda entro la forcella prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della detta comunicazione e, dall’altra, di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’1% dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti (punti 836‑855 della decisione impugnata). 21. Il dispositivo della decisione imp ugnata è così formulato: «Articolo 1 (...) 2. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° agosto 1995 al 6 dicembre 2000; e – ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF]: dal 1° agosto 1995 al 5 dicembre 2003. (...) 4. Per quanto riguarda i [OSCURATO:PERSONA], le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81 [CE], accordandosi regolarmente e collettivamente, nei periodi indicati, nell’ambito di accordi e pratiche concordate a livello nazionale concernenti gli ascensori e le scale mobili, al fine di ripartirsi i mercati ed attribuirsi gli appalti pubblici e privati nonché altri contratti per la vendita e l’installazione conformemente alle quote preconcordate, e di non farsi concorrenza per i contratti di manutenzione e di ammodernamento: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 1° giugno 1999 al 5 marzo 2004; – ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL]: dal 15 aprile 1998 al 5 marzo 2004; e – [MEE]: dall’11 gennaio 2000 al 5 marzo 2004. Articolo 2 (...) 2. Per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 62 370 000; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 159 043 500; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 21 458 250; e – ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] e [TKF], in solido: EUR 374 220 000. (...) 4. Per le infrazioni nei [OSCURATO:PERSONA] di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende: – [OSCURATO:PERSONA]: [KC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 79 750 000; – [OSCURATO:PERSONA]: [UTC], [OEC] e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 0; – [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (…) e [[OSCURATO:PERSONA]], in solido: EUR 35 169 750 EUR; – ThyssenKrupp: [TKAG] e [TKL], in solido:EUR 23 477 850 EUR; e – [MEE]: EUR 1 841 400. (...)». Procedimento e conclusioni delle parti 22. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2007 KC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto il presente ricorso. 23. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di porre per iscritto un quesito alle parti, e ha chiesto loro di produrre taluni documenti. Le ricorrenti non hanno risposto entro il termine impartito al quesito posto dal Tribunale. Esse vi avrebbero tuttavia replicato con lettera del 10 settembre 2009. In detta lettera e nella lettera datata 28 settembre 2009, le ricorrenti hanno sottolineato il carattere riservato di alcuni dati e hanno chiesto l’omissione dei medesimi dalle pubblicazioni del Tribunale. Le parti hanno ottemperato alla richiesta di produzione documentale entro il termine impartito. 24. Le parti hanno svolto le proprie difese e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 16 ottobre 2009. 25. Con ordinanza 14 ottobre 2009, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 65, lett. b), dell’art. 66, n. 1, e dell’art. 67, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, di produrre taluni documenti, dei quali essa aveva indicato la natura riservata. [OSCURATO:PERSONA] vi ha ottemperato entro il termine impartito. Dal momento che il Tribunale ha constatato che detti documenti non erano necessari alla soluzione della controversia, essi sono stati restituiti alla [OSCURATO:PERSONA], senza essere comunicati ai ricorrenti, e la fase orale è stata chiusa. 26. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare l’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge un’ammenda a KC e a [OSCURATO:PERSONA], e non infliggere ammende o fissare un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello stabilito nella decisione impugnata; – annullare l’art. 2, n. 4, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge un’ammenda a KC e a [OSCURATO:PERSONA], e fissare un’ammenda di importo meno elevato rispetto a quello stabilito nella decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 28. Le ricorrenti contestano, da un lato, la legittimità dell’art. 2, n. 2, della decisione impugnata, che infligge ammende alle imprese interessate per le infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la legittimità dell’art. 2, n. 4, della decisione impugnata, che infligge ammende alle imprese interessate per le infrazioni commesse nei [OSCURATO:PERSONA]. 29. A tal fine, le ricorrenti invocano tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende. Il secondo motivo verte sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa. Il terzo motivo concerne la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Sul motivo vertente sulla violazione degli orientamenti del 1998 e del principio di proporzionalità nella determinazione dell’importo di partenza delle ammende 30. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato erroneamente gli orientamenti del 1998 e ha violato il principio di proporzionalità nel fissare gli importi di partenza delle ammende inflitte per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA]. 31. In limine, occorre rammentare che risulta da una costante giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende. Tale metodo, delimitato dagli orientamenti del 1998, prevede vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7191, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata). 32. La gravità delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione deve essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali, segnatamente, le particolari circostanze del procedimento, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenze della Corte 19 marzo 2009, causa C‑510/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1843, punto 72, e 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7415, punto 54). 33. Come si è esposto supra al punto 16, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli orientamenti del 1998. 34. Anche se gli orientamenti del 1998 non possono essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 , da C‑205/02a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 209 e giurisprudenza ivi citata, e del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑73/04, Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2661, punto 70). 35. Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 211 e la giurisprudenza ivi citata, e Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 71). 36. [OSCURATO:PERSONA], gli orientamenti del 1998 stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punti 211 e 213). 37. [OSCURATO:PERSONA], occorre rammentare che gli orientamenti del 1998 prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, sulla cui base può essere fissato «un importo di partenza generale» (punto 1 A, secondo comma). In secondo luogo, la gravità è esaminata in relazione alla natura delle infrazioni commesse e alle caratteristiche dell’impresa interessata, in particolare rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo di partenza, la classificazione delle imprese in categorie e la fissazione di un «importo di partenza specifico» (punto 1 A, dal terzo al settimo comma). 38. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, per quanto riguarda la valutazione della gravità dell’infrazione effettuata nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in parallelo le quattro infrazioni constatate all’art. 1 della decisione impugnata, «dato che [esse] presentano caratteristiche comuni» (punto 657 della decisione impugnata). 39. Innanzitutto, con riferimento alla natura delle infrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue ai punti 658 e 659 della decisione impugnata: «658 Le infrazioni oggetto della presente decisione consistevano principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa). Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’articolo 81 [CE]. Nel caso in esame le infrazioni hanno artificialmente privato i clienti dei vantaggi che avrebbero potuto sperare di ottenere da un processo di offerta concorrenziale. È inoltre interessante notare che alcuni dei progetti manipolati erano appalti pubblici finanziati con le imposte e realizzati precisamente al fine di ricevere offerte competitive, che presentassero in particolare un buon rapporto qualità/prezzo. 659 Per valutare la gravità di un’infrazione, gli elementi relativi al suo oggetto sono generalmente più significativi di quelli relativi ai suoi effetti, in particolare quando gli accordi vertono, come nel caso in esame, su infrazioni molto gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato. Di norma, gli effetti di un accordo non costituiscono un criterio decisivo per valutare la gravità dell’infrazione». 40. [OSCURATO:PERSONA] afferma di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni» (punto 660 della decisione impugnata). Nondimeno, essa ritiene che «[sia] (…) evidente che le infrazioni hanno avuto un impatto reale» ed osserva al riguardo che «[i]l fatto che vari accordi anticoncorrenziali siano stati attuati dai membri dell’intesa sembra indicare di per sé un impatto sul mercato, anche se l’effetto reale è difficile da misurare, poiché non è noto, tra l’altro, se e quanti altri progetti siano stati oggetto di una manipolazione delle offerte, né quanti progetti possano essere stati oggetto di una ripartizione tra i membri dell’intesa senza che fossero necessari contatti tra loro» (punto 660 della decisione impugnata). Nel medesimo punto la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che «[l]e elevate quote di mercato complessive dei concorrenti indicano probabili effetti anticoncorrenziali e [che] la relativa stabilità di tali quote di mercato per tutta la durata delle infrazioni confermerebbe tali effetti». 41. Successivamente, ai punti 661‑669 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] risponde agli argomenti dedotti dalle ricorrenti durante il procedimento amministrativo e intesi a dimostrare lo scarso impatto delle infrazioni sul mercato. 42. Per quanto riguarda l’estensione del mercato geografico rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, al punto 670 della decisione impugnata, che «[l]e intese oggetto [della] decisione [impugnata] riguardavano l’intero ambito territoriale rispettivamente del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] o dei [OSCURATO:PERSONA]», e che «[d]alla giurisprudenza risulta chiaramente che un mercato geografico nazionale che si estenda ad un intero Stato membro rappresenta già in sé una parte sostanziale del mercato comune». 43. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] indica, al punto 671 della decisione impugnata, che «ciascun destinatario ha commesso una o più infrazioni molto gravi all’art. 81 CE (...), [t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA])». Essa conclude che, «in base a tali elementi, le infrazioni devono essere considerate molto gravi anche se il loro impatto reale non può essere misurato». 44. In primo luogo, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non tiene conto delle constatazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe riguardato tutti i progetti di ascensori. [OSCURATO:PERSONA], il mercato interessato sarebbe costituito esclusivamente dai progetti di ascensori di valore superiore a un milione di euro, vale a dire approssimativamente dal 20 al 30% del mercato complessivo, il che sarebbe stato confermato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp nelle loro domande di immunità (punti 281 e 664 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] replica, le ricorrenti rilevano inoltre che il confronto tra, da un lato, l’importo di partenza generale fissato per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, quelli fissati per le infrazioni in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] confermerebbe la mancanza di proporzionalità dell’importo di partenza fissato per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], dato che, a differenza dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA], le intese in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] avrebbero riguardato la totalità del mercato degli ascensori. 45. [OSCURATO:PERSONA], si deve sottolineare che le ricorrenti non contestano la legittimità della metodologia esposta nel punto 1 A degli orientamenti del 1998, relativa alla determinazione degli importi di partenza generali delle ammende. Orbene, detta metodologia risponde ad una logica forfettaria secondo cui l’importo di base generale dell’ammenda, determinato secondo la gravità dell’infrazione, viene calcolato in funzione della natura e dell’estensione geografica dell’infrazione, nonché del suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile (sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-497, punto 134, e 6 maggio 2009, causa T‑116/04, Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1087, punto 62). 46. [OSCURATO:PERSONA], le dimensioni del mercato rilevante non costituiscono, in linea di principio, un fattore indispensabile, ma solo uno fra più fattori pertinenti per valutare la gravità dell’infrazione, e la [OSCURATO:PERSONA] non è peraltro obbligata, secondo la giurisprudenza, a procedere ad una delimitazione del mercato rilevante o ad una valutazione delle sue dimensioni, dal momento che l’infrazione in questione ha un oggetto anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punti 55 e 64, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3555, punto 109). Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può, senza peraltro esservi obbligata, tenere conto del valore del mercato oggetto dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 45 supra, punto 134, e Wieland-Werke/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 45 supra, punto 63, e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA], gli orientamenti del 1998 non prevedono che l’importo delle ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato realizzato dalle imprese sul mercato in questione. [OSCURATO:PERSONA], essi non ostano nemmeno a che tali fatturati siano presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda affinché siano rispettati i principi generali del diritto dell’Unione e qualora le circostanze lo richiedano (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597, punto 187). 47. L’argomento delle ricorrenti secondo cui l’importo di partenza generale dell’ammenda fissata per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe rispecchiare le presunte dimensioni ridotte del mercato rilevante è quindi fondato su una premessa errata e dev’essere respinto. 48. Nel caso di specie, così come indicato ai punti 38‑43 supra, la [OSCURATO:PERSONA], per valutare la gravità dell’infrazione, ha preso in considerazione la natura dell’infrazione e l’estensione del mercato geografico rilevante. 49. Contrariamente a quanto esposto dalle ricorrenti, dal punto 664 della decisione impugnata, in cui peraltro la [OSCURATO:PERSONA] replica all’argomento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativo all’impatto asseritamente limitato dell’infrazione, risulta che gli accordi in [OSCURATO:PERSONA] non hanno riguardato esclusivamente le scale mobili e i progetti di ascensori da oltre un milione di euro; la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che era probabile «che le attività del cartello relative ai progetti di ascensori da oltre un milione di euro, che includono gli ascensori ad alta velocità e di valore elevato, a[vessero] inciso sul funzionamento degli altri segmenti del mercato degli ascensori». In detto punto la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato che il valore totale di un progetto prevaleva sul numero e sul tipo di ascensori, che era impossibile dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione e che i fatti avevano chiaramente dimostrato che l’intento delle parti non era escludere determinati tipi di prodotti, bensì accordarsi sui progetti rispetto ai quali la concorrenza poteva essere eliminata più facilmente. 50. Si deve inoltre ricordare che, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stessa ha specificamente dichiarato che [ riservato ] (1) (v. anche punto 256 della decisione impugnata), il che sembra indicare semmai che l’intesa aveva per obiettivo il congelamento delle quote di mercato sulla totalità del mercato degli ascensori. Orbene, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], un esplicito accordo collusivo per i progetti da oltre un milione di euro sarebbe incompatibile con una concorrenza aggressiva per i progetti di valore inferiore. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 241 della decisione impugnata, che non è stato contestato dalle ricorrenti, ThyssenKrupp ha anche dichiarato che eccezionalmente venivano esaminati progetti di minori dimensioni. Pertanto, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui era interessato dall’intesa solo circa il 20-30% del mercato tedesco degli ascensori. 51. [OSCURATO:PERSONA], per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA], sebbene non abbia tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione (punto 660 della decisione impugnata), ha nondimeno fissato un importo di partenza ridotto al fine di tenere conto, a favore delle imprese interessate, della possibilità che le intese non riguardassero direttamente la totalità del mercato degli ascensori. [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 664 della decisione impugnata, in replica agli argomenti sviluppati da alcuni partecipanti all’intesa, per cui, con riferimento agli ascensori, quest’ultima avrebbe riguardato soltanto gli ascensori ad alta velocità, per determinare l’importo di partenza dell’ammenda essa ha effettivamente tenuto «conto del fatto che le attività dell’intesa potrebbero non avere interessato direttamente la totalità del mercato degli ascensori». In effetti, l’importo di partenza per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] è stato fissato ad un livello inferiore, essendo espresso in misura percentuale alle dimensioni complessive del mercato, rispetto a quelli applicati per le altre intese oggetto della decisione impugnata (v. punto 55 in prosieguo). 52. Oltre a ciò, anche ammesso che, per quanto riguarda gli ascensori, l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] abbia riguardato solo i progetti di ascensori di valore superiore a un milione di euro, il che non è stato dimostrato dalle ricorrenti ed è peraltro smentito da alcune dichiarazioni di ThyssenKrupp (v. punto 50 supra), l’importo di partenza dell’ammenda sarebbe comunque giustificato anche confrontandolo con gli importi fissati per le altre intese. A tal proposito occorre sottolineare che il mercato geografico interessato dall’intesa in [OSCURATO:PERSONA] era molto più ampio rispetto a quelli interessati dalle altre intese. 53. [OSCURATO:PERSONA], occorre sottolineare che le dimensioni relativamente ridotte del mercato di prodotti rilevante, quand’anche appurate, sono meno importanti rispetto al complesso degli altri elementi a sostegno della gravità dell’infrazione esaminati ai punti 657‑671 della decisione impugnata e riportati ai punti 38‑43 supra (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3137, punto 151). 54. Anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA], quando constata più infrazioni molto gravi in un’unica decisione, debba garantire una certa coerenza tra gli importi di partenza generali e le dimensioni dei vari mercati di cui trattasi, nella fattispecie nulla indica che l’importo di partenza generale fissato per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sia sproporzionato rispetto agli importi di partenza generali stabiliti per le intese in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA]. 55. [OSCURATO:PERSONA], dall’esame dei dati rilevanti emerge che la [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto delle dimensioni dei mercati di cui trattasi, ha fissato gli importi di partenza per le infrazioni negli Stati membri interessati in modo ragionevole e coerente, pur senza ricorrere ad una formula matematica precisa, cosa che peraltro non era tenuta a fare (v. punti 45‑47 supra). Da un lato, per il mercato nettamente più importante, quello della [OSCURATO:PERSONA], che ammonta ad EUR 576 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato in EUR 70 milioni. Dall’altro, per i due mercati seguenti in ordine di importanza, quelli dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che ammontano rispettivamente ad EUR 363 milioni e ad EUR 254 milioni, l’importo di partenza generale è stato fissato rispettivamente in EUR 55 milioni e in EUR 40 milioni. 56. Ciò premesso, e tenuto conto della logica forfettaria sottesa al metodo illustrato al punto 1 A degli orientamenti del 1998, il quale non impone alla [OSCURATO:PERSONA], nella determinazione dell’importo di base generale dell’ammenda, di prendere in considerazione la dimensione del mercato interessato e ancor meno impone di stabilire tale importo secondo una percentuale fissa del volume d’affari aggregato del mercato (v., in tal senso, sentenza BASF/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 45 supra, punto 134), l’importo di partenza fissato per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerato sproporzionato rispetto agli importi di base stabiliti per le infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA]. 57. In secondo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la [OSCURATO:PERSONA] deve prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante. 58. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso che l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] era della stessa natura delle infrazioni commesse in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], il che costituirebbe un errore manifesto di valutazione ed una violazione del principio di parità di trattamento. A tal riguardo esse adducono, in primo luogo, che negli Stati membri gli accordi sarebbero stati conclusi, di regola, ai massimi livelli direttivi. In secondo luogo, le ripartizioni dei progetti si sarebbero basate su una spartizione del mercato precedentemente concordata tra i partecipanti e avrebbero avuto lo scopo di congelare tali quote di mercato. In terzo luogo, sarebbero stati tenuti elenchi di progetti. [OSCURATO:PERSONA], i partecipanti avrebbero adottato misure estreme per dissimulare il loro comportamento illecito. In quarto luogo, in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] le infrazioni avrebbero interessato tutti i progetti e/o contratti, e in [OSCURATO:PERSONA] tutti i progetti di valore superiore a un determinato importo. In quinto luogo, sarebbe esistito un meccanismo di compensazione per il segmento «servizi». Nessuna di tali circostanze ricorrerebbe nel caso dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. 59. È giocoforza constatare che tali circostanze, quand’anche dimostrate, non possono rimettere in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla natura dell’infrazione accertata nei [OSCURATO:PERSONA], che figura al punto 658 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA], l’infrazione commessa nei [OSCURATO:PERSONA], al pari di quelle commesse in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], consisteva principalmente in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa). Tali restrizioni orizzontali rientrano per loro stessa natura tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE (punto 658 della decisione impugnata), come risulta chiaramente dal punto 1 A degli orientamenti del 1998, che qualifica tale tipologia di infrazioni come «molto gravi». 60. Secondo le ricorrenti, l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre avuto un impatto sul mercato meno rilevante rispetto alle intese in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente a quanto affermerebbe la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe possibile misurare l’impatto sul mercato in termini generali, confrontando il valore dei progetti interessati con il valore complessivo del mercato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA] stimerebbero in meno del 10% la quota di mercato che poteva essere interessata dall’infrazione. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, alla luce degli elementi di prova, nonché della natura dell’infrazione e del suo impatto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto qualificare l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] come «grave», e non come «molto grave», e quindi ridurre l’importo di partenza dell’ammenda per l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. 61. Conformemente al punto 1 A, primo comma, degli orientamenti del 1998, nel valutare la gravità dell’infrazione la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere ad un esame dell’impatto concreto sul mercato unicamente quando risulti che tale impatto è misurabile (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 74 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 46 supra, punto 143, e 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897, punto 216). 62. Secondo una costante giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, è compito della [OSCURATO:PERSONA] riferirsi al gioco della concorrenza che di regola sarebbe esistito in mancanza d’infrazione (v. sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata). 63. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al punto 660 della decisione impugnata, di non avere «tentato di dimostrare gli effetti precisi dell’infrazione, poiché [era] impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in mancanza delle infrazioni». Benché la [OSCURATO:PERSONA] sostenga, al punto 660 della decisione impugnata, che è evidente che le intese, dal momento che sono state poste in atto, hanno avuto un impatto reale e sebbene essa abbia respinto, ai punti 661‑669, gli argomenti delle imprese interessate diretti a dimostrare gli effetti limitati delle intese, si deve constatare che nella decisione impugnata non si è tenuto conto dell’eventuale impatto sul mercato al fine di valutare la gravità delle infrazioni. 64. Invero, al punto 671 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] fonda la propria conclusione relativa alla valutazione della gravità delle infrazioni esclusivamente sulla natura delle stesse e sulla loro estensione geografica. [OSCURATO:PERSONA], in tale punto la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, «[t]enuto conto della natura delle infrazioni e del fatto che ognuna di esse riguardava l’intero ambito territoriale di uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) (…), [si deve ritenere che] ciascun destinatario abbia commesso una o più infrazioni molto gravi all’articolo 81 CE». 65. Per quanto riguarda l’argomento secondo cui sarebbe possibile misurare l’impatto sul mercato in termini generali, confrontando il valore dei progetti di cui trattasi con il valore complessivo del mercato, è giocoforza constatare che le ricorrenti non forniscono precisazioni circa il modo in cui occorrerebbe calcolare l’impatto sul mercato. A tal proposito le ricorrenti rinviano, nella replica, alle spiegazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale argomento, che figura in allegato al ricorso, si deve rilevare che le ricorrenti si limitano ad invocare l’impatto circoscritto dell’intesa sul mercato dei [OSCURATO:PERSONA] e a tal fine fanno riferimento, sostanzialmente, alle dichiarazioni delle imprese interessate, secondo le quali l’intesa avrebbe avuto ad oggetto un numero limitato di progetti. Orbene, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni non implicano che l’impatto dell’infrazione fosse misurabile, dato che la portata dell’intesa era ignota. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti indicato, ad esempio al punto 384 della decisione impugnata, che non è stato contestato dalle ricorrenti, che «nell’ambito dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] non era necessario ripartirsi tutti i progetti, poiché le imprese interessate dovevano discutere solo i progetti che non erano stati attribuiti automaticamente ad una di loro in ragione di un rapporto esistente con un cliente attuale». [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti delle ricorrenti non possono rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta al punto 660 della decisione impugnata, secondo la quale era impossibile determinare con sufficiente certezza i parametri concorrenziali applicabili (prezzi, condizioni commerciali, qualità, innovazione ecc.) in assenza delle infrazioni (v. punti 62 e 63 supra). 66. In ogni caso, si deve constatare che gli argomenti delle ricorrenti non sono atti a rimettere in discussione la qualificazione dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] come «molto grave». 67. Occorre infatti rilevare che le infrazioni contestate nella decisione impugnata rientrano, per loro stessa natura, tra le violazioni più gravi dell’art. 81 CE, dal momento che consistevano «in un accordo collusivo segreto tra concorrenti per ripartirsi i mercati o congelare le quote di mercato attribuendosi i progetti relativi alla vendita e all’installazione di ascensori e/o di scale mobili nuovi, e per non farsi concorrenza nel settore della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili (tranne in [OSCURATO:PERSONA], in cui l’attività di manutenzione e di ammodernamento non è stata oggetto di discussioni tra i membri dell’intesa)» (punto 658 della decisione impugnata). A tal proposito, gli orientamenti del 1998 indicano che le infrazioni «molto gravi» consistono principalmente in restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno. Le intese di questo tipo rientrano del pari tra gli esempi di intese espressamente dichiarate incompatibili con il mercato comune dall’art. 81, n. 1, lett. c), CE. Oltre alla grave alterazione del gioco della concorrenza che esse comportano, queste intese, in quanto obbligano le parti a rispettare mercati distinti, spesso delimitati dalle frontiere nazionali, provocano l’isolamento di questi mercati, ostacolando così l’obiettivo principale del Trattato CE di integrazione del mercato comune. Pertanto infrazioni di questo tipo, in particolare quando si tratta di intese orizzontali, sono qualificate dalla giurisprudenza come «particolarmente gravi» o come «infrazioni patenti» (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 109, e 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punto 136, e 18 luglio 2005, causa T‑241/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2917, punto 85). 68. [OSCURATO:PERSONA], secondo una giurisprudenza costante, l’effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione della gravità di un’infrazione. Determinati elementi attinenti all’intenzionalità della condotta possono assumere un rilievo maggiore di quello rappresentato dai detti effetti, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la ripartizione dei mercati (sentenze della Corte 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 118, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 96; sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] stainless e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 199, e Degussa/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 61 supra, punto 251). 69. Pertanto, la natura dell’infrazione svolge un ruolo preminente, in particolare, al fine di qualificare le infrazioni come «molto gravi». Dalla descrizione delle infrazioni molto gravi fornita dagli orientamenti del 1998 emerge che gli accordi o le pratiche concordate dirette in particolare, come nel caso in esame, alla ripartizione dei mercati possono comportare, solo per la loro stessa natura, la qualifica di «molto gravi», senza che occorra valutare tali comportamenti in funzione di un’incidenza o di un’estensione geografica particolare (v., in tal senso, sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 75, e 24 settembre 2009, cause riunite C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, [OSCURATO:PERSONA] der österreichischen Sparkassen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8681, punto 103). Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, se nella descrizione delle infrazioni gravi si menzionano espressamente l’incidenza sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, in quella delle infrazioni molto gravi, invece, non è menzionata alcuna condizione relativa all’impatto concreto sul mercato o alla produzione di effetti su una determinata zona geografica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 171 e giurisprudenza ivi citata). 70. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che, visto il suo oggetto, l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] era per sua stessa natura molto grave. 71. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il presente motivo deve essere respinto. Sul motivo vertente sulla violazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento, nonché dei diritti della difesa 72. Le ricorrenti rammentano di aver introdotto alcune richieste al fine di beneficiare di un’immunità o di una riduzione dell’importo delle amm ende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato le disposizioni di detta comunicazione valutando la qualità e l’utilità della loro cooperazione. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre violato le loro legittime aspettative e i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti lamentano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento nella valutazione della riduzione delle ammende applicabile ai sensi della detta comunicazione. Sulla comunicazione sulla cooperazione del 2002 73. Si deve rilevare che, nella comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa ai fini dell’accertamento di un’intesa possono evitare l’imposizione dell’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che altrimenti avrebbero dovuto versare. 74. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella sezione A, punto 8, dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] concederà ad un’impresa l’immunità da qualsiasi ammenda che le sarebbe altrimenti stata inflitta, se: a) l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’articolo14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità; oppure b) l’impresa è la prima a presentare elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’articolo 81 del trattato [CE] in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità». 75. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede, nella sezione B, punto 20, che «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per la concessione di un’immunità dall’ammenda] indicati nella sezione A di cui sopra possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta» e, al punto 21, che, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova». 76. Per quanto riguarda il concetto di valore aggiunto, al punto 22 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 si precisa quanto segue: «Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto». 77. Il punto 23, lett. b), primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 prevede una classificazione in tre categorie ai fini della riduzione delle ammende: «‑ [p]rima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 30‑50%, ‑ [s]econda impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21: riduzione del 20‑30%, – [a]ltre imprese che soddisfano la condizione di cui al punto 21: riduzione massima del 20%». 78. Il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dispone quanto segue: «Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato. [OSCURATO:PERSONA] potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo». 79. [OSCURATO:PERSONA], il punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 così recita: «[S]e un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti». Sul margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] e sul controllo del giudice dell’Unione 80. Si deve ricordare che l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che costituisce la base giuridica per l’imposizione delle ammende in caso di infrazione alle regole del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di valutazione discrezionale nella fissazione delle ammende (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T-229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1689, punto 127), che è, in particolare, funzione della sua politica generale in materia di concorrenza (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punti 105 e 109). Pertanto in questo contesto la [OSCURATO:PERSONA], per assicurare trasparenza e obiettività alle proprie decisioni in materia di ammende, ha adottato e pubblicato la comunicazione sulla cooperazione del 2002. Si tratta di uno strumento destinato a precisare, nel rispetto delle norme di rango superiore, i criteri che essa intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale. Da ciò consegue una autolimitazione di tale potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 aprile 1998, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑717, punto 89), nella misura in cui compete alla [OSCURATO:PERSONA] conformarsi alle regole indicative che essa stessa si è imposta (v., per analogia, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2169, punto 57). 81. L’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] derivante dall’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 non è tuttavia incompatibile con il mantenimento da parte sua di un margine di valutazione sostanziale (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 224). 82. [OSCURATO:PERSONA], la comunicazione sulla cooperazione del 2002 contiene vari elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003, come interpretato dalla Corte (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 81 supra, punto 224). 83. Pertanto, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di valutazione allorché è chiamata a valutare se gli elementi di prova forniti da un’impresa che abbia espresso la propria intenzione di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 88, e sentenza del Tribunale 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑881, punto 555). Per quanto riguarda il punto 8, lett. a) e b), della detta comunicazione, è giocoforza constatare che tale margine di valutazione sostanziale risulta dalla formulazione stessa di detta disposizione, la quale fa espressamente riferimento alla produzione di elementi di prova che, «secondo la [OSCURATO:PERSONA]», possono rispettivamente consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento o di constatare un’infrazione. La valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita da un’impresa comporta infatti valutazioni di fatto complesse (v., in tal senso, sentenza SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 81, e sentenza Carbone-Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 271). 84. Analogamente, la [OSCURATO:PERSONA], dopo avere constatato che taluni elementi di prova costituiscono un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dispone di un margine di valutazione quando è chiamata a stabilire il livello esatto della riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere all’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA], il punto 23, lett. b), primo comma, della detta comunicazione prevede forcelle per la riduzione dell’importo dell’ammenda per le diverse categorie di imprese considerate, mentre il secondo comma di detto punto definisce i criteri cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi per stabilire il livello di riduzione all’interno di tali margini. 85. Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002, solo il manifesto superamento di tale margine può essere censurato dal Tribunale (v., in tal senso, sentenza 10 giugno 2008, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punti 81, 88 e 89, e sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 555). Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] 86. [OSCURATO:PERSONA], che è stata la prima impresa a presentare una domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (punto 105 della decisione impugnata), il 12 febbraio 2004, non ha beneficiato dell’immunità dall’ammenda ai sensi del punto 8 di tale comunicazione (punto 790 della decisione impugnata). 87. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, ai punti 783‑786 della decisione impugnata, che il punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 era inapplicabile in quanto le informazioni fornite da un informatore terzo le avevano consentito di effettuare accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004. 88. È stata parimenti esclusa l’applicazione del punto 8, lett. b), di detta comunicazione per i seguenti motivi, esposti ai punti 787‑789 della decisione impugnata: «787 [OSCURATO:PERSONA] concederà l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] qualora l’impresa sia la prima a trasmettere elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’art. 81 [CE] in relazione ad una presunta intesa, il che implica che la [OSCURATO:PERSONA] non disponesse ancora di elementi di prova sufficienti per constatare un’infrazione all’art. 81 [CE] e che nessuna impresa avesse beneficiato di un’immunità condizionata dalle ammende in applicazione del punto 8, lett. a). 788 Le osservazioni formulate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] appaiono ambigue e non sono sostenute da prove diverse dalle sue stesse dichiarazioni scritte basate su ricordi. Essa riconosce che [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] era già in possesso delle informazioni sulla presunta infrazione ottenute da altre fonti, quali osservazioni di terzi e accertamenti. Tali informazioni hanno determinato l’orientamento generale del caso nell’ambito di un procedimento amministrativo avviato di propria iniziativa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, in tali circostanze, un’impresa che voglia ottenere l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] dovrebbe fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che le consentano di abbreviare considerevolmente l’indagine. 789 Le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alla [OSCURATO:PERSONA] contengono descrizioni delle attività dell’intesa meno precise di quelle contenute nelle sue osservazioni concernenti il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e non sono sostenute da elementi documentali a carico (diversi dalle sue stesse dichiarazioni). Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che le sue osservazioni relative al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e alla [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, erano “della stessa qualità”». 89. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di una riduzione del 50% dell’importo della sua ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua collaborazione relativa all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (punto 793 della decisione impugnata). 90. Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che [OSCURATO:PERSONA] soddisfaceva le condizioni per ottenere l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], poiché nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata sulle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 per dimostrare tutti gli elementi costitutivi di tale infrazione. Esse insistono sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva ancora di elementi sufficienti per provare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda ai sensi di tale comunicazione e che quest’ultima è stata la prima impresa a fornire informazioni su detta infrazione. 91. Si deve ricordare che una delle condizioni per ottenere l’immunità in forza del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è che l’impresa sia la prima a fornire elementi di prova che secondo la [OSCURATO:PERSONA] possono consentirle di constatare un’infrazione dell’art. 81 CE in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità. 92. Va rilevato che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] sospettava già l’esistenza di un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli ascensori e delle scale mobili sulla base delle informazioni di cui disponeva all’epoca. Essa aveva infatti già effettuato accertamenti, dopo aver ricevuto informazioni da un informatore terzo, il 28 gennaio 2004, presso i locali di ThyssenKrupp e di alcune sue controllate in [OSCURATO:PERSONA] (punto 104 della decisione impugnata). 93. Certamente, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva ancora di elementi di prova sufficienti per constatare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che la stessa è stata la prima impresa a presentare tale domanda relativamente a detta infrazione (punto 105 della decisione impugnata). 94. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tali circostanze non sono sufficienti, di per sé stesse, per poter pretendere un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. È infatti la qualità della cooperazione di un’impresa come [OSCURATO:PERSONA] a determinare se essa possa beneficiare di un’immunità dalle ammende in forza di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA], non basta che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito informazioni ed elementi che consentono di reprimere effettivamente l’infrazione. Benché sia vero che non occorre che gli elementi di prova comunicati siano sufficienti per dimostrare l’infrazione nel suo complesso o nei minimi dettagli, tuttavia tali elementi devono essere di natura, precisione e forza probatoria sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare un’infrazione all’art. 81 CE. 95. Tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nella fattispecie occorre verificare se essa abbia manifestamente superato i limiti di tale potere discrezionale considerando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non potevano consentirle di constatare un’infrazione all’art. 81 CE in relazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 555). 96. In primo luogo, si deve ricordare che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa alla [OSCURATO:PERSONA] fanno parte delle sue osservazioni del 12 febbraio 2004, completate e corrette da quelle del 18 febbraio 2004. Alle osservazioni del 12 febbraio 2004 sono allegate due dichiarazioni di dirigenti di [OSCURATO:PERSONA], una contenente una descrizione dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sul mercato degli ascensori [ riservato ] e l’altra contenente una descrizione dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] sul mercato delle scale mobili [ riservato ]. 97. Le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 contengono, in allegato, alcune prove documentali. Oltre a documenti elaborati in base ai propri ricordi da dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua domanda ai sensi della medesima comunicazione, nei quali sono indicati le date e i luoghi di alcune riunioni tenutesi nell’ambito dell’intesa [ riservato ] nonché i progetti discussi nel corso di tali riunioni [ riservato ], [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alle proprie osservazioni del 12 febbraio 2004 un fax di [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ] ed elenchi di progetti non datati [ riservato ]. Alle sue osservazioni del 18 febbraio 2004 sono inoltre state allegate fatture di albergo [ riservato ]. 98. In secondo luogo, quanto al valore degli elementi di prova forniti, si deve constatare, per quanto concerne le osservazioni del 12 febbraio 2004, che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state redatte dai suoi dirigenti in base ai loro ricordi. Pertanto, non si può escludere che esse contengano inesattezze. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stessa rileva nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2004 che l’esattezza di alcune di tali osservazioni non può essere pienamente garantita. 99. In ogni caso, le dichiarazioni unilaterali di un’impresa non possono essere sufficienti per constatare un’infrazione se non sono suffragate da prove documentali precise e concordanti. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] deve riferirsi nella sua decisione a prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 20; sentenze del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑36/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 71, e 9 luglio 2009, causa T‑450/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2533, punto 175). 100. Per quanto concerne gli elementi di prova allegati alle osservazioni del 12 e del 18 febbraio 2004, si deve rilevare che il loro valore probatorio è limitato, poiché essi sono stati elaborati da [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e non sono contemporanei all’infrazione [ riservato ], oppure non sono sufficienti, di per sé stessi, per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione all’art. 81 CE [ riservato ]. Gli elenchi di progetti allegati alle osservazioni del 12 febbraio 2004 [ riservato ], che peraltro sono privi di data, non presentano alcun valore intrinseco ai fini dell’accertamento dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] in assenza delle spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni, dato che non contengono alcun indizio di una ripartizione illecita dei progetti in questione tra concorrenti. Lo stesso vale per le fatture di albergo allegate alle osservazioni del 18 febbraio 2004 [ riservato ], le quali confermano solo la presenza di dirigenti di [OSCURATO:PERSONA] in un albergo in un determinato momento e la prenotazione di una sala riunioni, ma non contengono indizi di un comportamento anticoncorrenziale nel settore degli ascensori e delle scale mobili. 101. L’unico elemento di prova allegato alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] che contenga un indizio di un comportamento anticoncorrenziale è il fax di [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento a tale fax nel punto 283 della comunicazione degli addebiti, è pacifico che all’epoca [OSCURATO:PERSONA] non faceva più parte dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 1, n. 2, della decisione impugnata), sicché tale elemento di prova presenta un valore marginale ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. 102. Dall’analisi che precede risulta che le dichiarazioni unilaterali di [OSCURATO:PERSONA] contenute nelle sue osservazioni del 12 e del 18 febbraio 2004 non sono state suffragate da prove documentali precise e concordanti. 103. In tali circostanze, e anche supponendo che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 788 della decisione impugnata, le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] non apparissero ambigue e fossero suffragate da elementi di prova, la [OSCURATO:PERSONA] non ha manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale decidendo che tali osservazioni non erano sufficienti per constatare un’infrazione all’art. 81 CE in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente negato a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi dell’art. 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 104. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione né dal fatto che la decisione impugnata contiene numerosi riferimenti alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], né dal fatto che le informazioni fornite dagli altri partecipanti o raccolte in occasione degli accertamenti del marzo 2004 e parimenti citate in detta decisione confermano il contenuto delle osservazioni fornite in precedenza da [OSCURATO:PERSONA]. 105. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, i riferimenti contenuti nella decisione impugnata alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] non implicano affatto che queste ultime fossero di natura, precisione e forza probatoria sufficienti per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro, neppure il riferimento, contenuto nei punti 209‑288 della decisione impugnata, ad altri elementi di prova «confermativi» implica che le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 fossero di tale natura, precisione e forza probatoria. Al contrario, la citazione di altri elementi di prova nella decisione impugnata si imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto essa non poteva basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni unilaterali di [OSCURATO:PERSONA], che non erano suffragate da prove documentali precise e concordanti, per accertare tale infrazione (v. supra, punto 99). 106. Le ricorrenti sostengono inoltre che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’intesa in [OSCURATO:PERSONA] avevano lo stesso valore delle informazioni grazie alle quali [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’immunità in applicazione del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA]. 107. Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità dell’argomento delle ricorrenti, che rinvia in sostanza ai documenti allegati al ricorso, si deve rilevare che, come si è osservato al punto 103 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato giustamente a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale concedendo a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e negandogliela per la [OSCURATO:PERSONA]. 108. [OSCURATO:PERSONA], dal confronto tra la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] e quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] emerge che la natura e la precisione delle informazioni fornite erano diverse. In primo luogo, le domande ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] contenevano informazioni più dettagliate rispetto a quella relativa alla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le riunioni svoltesi nell’ambito dell’intesa (nomi dei partecipanti, data, ora, oggetto, ordine del giorno). In secondo luogo, [OSCURATO:PERSONA] ha suffragato le proprie dichiarazioni relative alle intese in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] con prove documentali precise e concordanti. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] essa ha fornito elenchi completi e dettagliati di progetti che erano stati assegnati ai membri dell’intesa, riguardanti l’intero periodo dell’infrazione in tali paesi, nonché documenti contemporanei che costituivano prove di un comportamento collusivo. 109. Da quanto precede risulta che devono essere respinte tutte le censure delle ricorrenti relative al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 110. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] ha fornito elementi di prova che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione per svolgere accertamenti e che, pertanto, detta impresa avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità in applicazione del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 111. A tal proposito si deve ricordare che, conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] concede l’immunità dalle ammende all’impresa che sia la prima a fornirle elementi di prova che, a suo parere, possono consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento in relazione a una presunta intesa riguardante la Comunità. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], e come risulta dal punto 6 della medesima comunicazione, lo scopo della suddetta disposizione è agevolare l’individuazione di infrazioni ad essa ignote, che siano rimaste segrete in mancanza degli elementi di prova comunicati dall’impresa interessata. [OSCURATO:PERSONA], il «punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione [del 2002] è volto a ricompensare i contributi che consentano di svelare l’esistenza di un’intesa e non a ricompensare il sostegno alle misure supplementari di un’indagine in corso sotto forma di una seconda ispezione più mirata» (punto 786 della decisione impugnata). 112. In primo luogo, nella fattispecie si deve rilevare che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti, il 28 gennaio 2004, in particolare in [OSCURATO:PERSONA], su un’intesa concernente una ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili, dopo essere stata informata da un informatore terzo dell’esistenza di un’intesa in tale settore (punti 91, 104, 105 e 783 della decisione impugnata). 113. [OSCURATO:PERSONA] non ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di scoprire l’intesa in [OSCURATO:PERSONA], essa non può pretendere l’immunità dalle ammende conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. In tale contesto è irrilevante l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa avrebbe diritto all’immunità dalle ammende in quanto la sua domanda avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare con successo ulteriori accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA], come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 111 supra), il punto 8, lett. a), di detta comunicazione non è volto a «ricompensare il sostegno alle misure supplementari di un’indagine in corso sotto forma di una seconda ispezione più mirata». 114. In ogni caso, si deve sottolineare che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai chiesto l’immunità ai sensi della citata disposizione, dato che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla [OSCURATO:PERSONA] era un supplemento di quella ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ne è parte integrante ed è espressamente basata sul punto 8, lett. b), della medesima comunicazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non nega di avere chiesto l’immunità in forza del punto 8, lett. a), di detta comunicazione nel corso di riunioni con la [OSCURATO:PERSONA] solo oltre un anno dopo avere presentato la propria domanda e circa nove mesi dopo essere stata informata dalla [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 29 giugno 2004, che tale domanda non soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. b), della citata comunicazione. 115. In secondo luogo, dev’essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 12 e del 18 febbraio 2004 hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni su un’altra infrazione, diversa da quella che sarebbe stata oggetto degli accertamenti del gennaio 2004, vale a dire un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli ascensori e delle scale mobili relativa ai progetti di valore superiore ad un milione di euro, e non, come risulterebbe dalle decisioni che dispongono accertamenti, un’intesa quanto meno su scala europea concernente l’intero mercato degli ascensori e delle scale mobili. 116. È vero che dalle decisioni di indagine risulta che, al momento della loro adozione, la [OSCURATO:PERSONA] considerava che l’intesa relativa ad una ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili si estendeva almeno ad ogni Stato membro dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza si evince che, trattandosi di decisioni che ordinano accertamenti, la [OSCURATO:PERSONA] deve chiaramente precisare gli indizi che intende verificare (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2859, punto 41). [OSCURATO:PERSONA], la delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, l’esatta qualificazione giuridica delle asserite infrazioni e l’indicazione del periodo durante il quale le infrazioni sarebbero state commesse non sono indispensabili nella decisione che ordina l’accertamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 ottobre 1989, causa 85/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3137, punto10). 117. Si deve necessariamente rilevare che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda alla [OSCURATO:PERSONA], nel febbraio 2004, quest’ultima aveva già ricevuto informazioni su un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili «riguardante la Comunità» ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], le decisioni che dispongono accertamenti indicano chiaramente che le verifiche vertono specificamente sulle attività delle imprese interessate sul potenziale mercato della vendita e dell’installazione di ascensori e scale mobili nonché sul potenziale mercato dei servizi post vendita e di manutenzione di tali prodotti, e che la [OSCURATO:PERSONA] era stata informata del fatto che dirigenti dei quattro membri della presunta intesa si riunivano annualmente per stabilire le quote di ciascun partecipante quanto meno in ogni Stato membro dell’Unione. In base alle informazioni in suo possesso, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già considerato nel gennaio 2004 che il mercato tedesco era interessato da tale intesa, il che l’aveva indotta ad effettuare accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004. A tal riguardo, l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i locali di ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stati oggetto di un’ispezione solo perché vi si sarebbe trovata la sede sociale di detta società è smentita dal fatto che il 29 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti anche nei locali di controllate del gruppo ThyssenKrupp attive sul mercato tedesco (punto 104 della decisione impugnata). 118. In tali circostanze, le ricorrenti non possono sostenere che l’infrazione che ha dato luogo nel marzo 2004 ad accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] nel medesimo settore costituisca un’infrazione diversa da quella che è stata oggetto di accertamenti nel gennaio 2004. 119. Da quanto precede risulta che, nel momento in cui ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] non poteva più pretendere l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), di tale comunicazione per la sua partecipazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA]. 120. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata a conoscenza dei fatti relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] prima che [OSCURATO:PERSONA] presentasse la propria domanda di trattamento favorevole. 121. La disposizione di cui trattasi prevede che, «se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti». 122. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie è pacifico che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda concernente la [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, quest’ultima aveva già ricevuto informazioni su un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili all’interno dell’Unione, e che il mercato tedesco era interessato da tale intesa. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi disposto accertamenti, in base alle informazioni già in suo possesso, circa due settimane prima che le pervenisse la domanda di [OSCURATO:PERSONA]. 123. [OSCURATO:PERSONA] la cooperazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] abbia rappresentato un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], il che ha indotto quest’ultima a concederle la riduzione massima del 50% dell’importo dell’ammenda prevista dal punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 792 e 793 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare, al punto 791 della decisione impugnata, che tale impresa non poteva pretendere un’ulteriore riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 23, lett. b), ultimo comma, della medesima comunicazione. 124. A tal riguardo si deve ricordare che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era costituita da dichiarazioni unilaterali basate su ricordi e che tali dichiarazioni non erano accompagnate da prove documentali precise e concordanti dell’infrazione (v. punti 96‑109 supra). Pertanto, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla [OSCURATO:PERSONA] non conteneva elementi di prova idonei ad incidere direttamente su uno degli elementi che determinano la gravità o la durata dell’infrazione, ma essenzialmente dichiarazioni che hanno dovuto essere corroborate da altri elementi di prova successivamente raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel prosieguo dell’indagine. 125. Pertanto, la censura concernente la mancata applicazione del punto 23, lett. b), ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dev’essere parimenti respinta. 126. In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], negando a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità ai sensi del punto 8 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, senza informarla tempestivamente del fatto che tale immunità non era più disponibile, ne ha leso il legittimo affidamento. Il diritto di essere informati costituirebbe una tutela procedurale fondamentale del diritto di non testimoniare contro se stessi, il che sarebbe confermato dal fatto che il punto 17 della medesima comunicazione permette al richiedente di ritirare una domanda e gli elementi di prova rivelati ai fini della stessa qualora venga informato dalla [OSCURATO:PERSONA] che non può beneficiare dell’immunità. 127. Occorre rammentare che, come menzionato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quest’ultima crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] possono aver tratto dalla detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda imposta a [OSCURATO:PERSONA], della cooperazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 608, e 15 marzo 2006, causa T‑26/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punto 147). 128. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie si deve rilevare che, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda alla [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2004, che è stata completata il 18 febbraio 2004. È inoltre pacifico che il 29 giugno 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di immunità di [OSCURATO:PERSONA] informandola che non sussistevano i presupposti di cui al punto 8, lett. b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 129. Anche se, conformemente al punto 12 di detta comunicazione, «l’impresa (…) è immediatamente informata del fatto che per la presunta infrazione non può beneficiare dell’immunità dalle ammende» qualora emerga che le condizioni per concedere tale immunità non sono soddisfatte, [OSCURATO:PERSONA], considerato il tempo trascorso tra la sua domanda e la decisione di rigetto del 29 giugno 2004, non poteva nutrire un legittimo affidamento nell’esenzione totale dalle ammende. 130. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, dal punto 15 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 risulta che, se le condizioni di cui al punto 8, lett. a) o b), sono soddisfatte, «la [OSCURATO:PERSONA] accorda per iscritto all’impresa [interessata] un’immunità condizionale dalle ammende». Pertanto, in linea di principio, un operatore economico non può fondare un legittimo affidamento nella concessione dell’immunità dalle ammende esclusivamente sul silenzio della [OSCURATO:PERSONA]. 131. Dall’altra, e in ogni caso, dall’analisi svolta ai punti 96‑119 supra risulta che nella fattispecie [OSCURATO:PERSONA] non poteva attendersi di beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, poiché avrebbe dovuto sapere che non sussistevano né le condizioni di cui al punto 8, lett. a), né quelle di cui al punto 8, lett. b), di tale comunicazione, tanto più che, come si è rilevato al punto 114 supra, [OSCURATO:PERSONA] non nega di avere chiesto l’immunità ai sensi del punto 8, lett. a), di detta comunicazione solo circa nove mesi dopo il rigetto della sua domanda di immunità ai sensi del punto 8, lett. b), della stessa. 132. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non possono affermare che l’atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] ha leso i diritti conferiti a [OSCURATO:PERSONA] dal punto 17 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], nulla impediva a [OSCURATO:PERSONA] di ritirare la sua domanda ai sensi di detta comunicazione e/o gli elementi di prova che aveva rivelato nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] le ha comunicato la decisione di non concederle l’immunità dalle ammende. 133. Il motivo vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento va dunque parimenti respinto. 134. In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’immunità a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 è discriminatorio. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata in possesso, prima della domanda di immunità di [OSCURATO:PERSONA], di più indizi relativi ad un’intesa in [OSCURATO:PERSONA] di quanti non ne avesse in relazione ad un’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] prima della domanda di immunità di [OSCURATO:PERSONA]. Gli accertamenti del gennaio 2004 presso i locali di ThyssenKrupp sarebbero stati effettuati in quanto ThyssenKrupp aveva la propria sede sociale in [OSCURATO:PERSONA], e non perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indagato su un’intesa in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, se la sede sociale di ThyssenKrupp fosse stata ubicata in qualsiasi altro Stato membro, il punto 8, lett. a), della citata comunicazione sarebbe stato applicabile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sarebbero ancora stati effettuati accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua domanda di immunità. 135. Occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare, nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dai partecipanti ad un’intesa, il principio di parità di trattamento (v. sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 68 supra, punto 237, e 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 240 e la giurisprudenza ivi citata). 136. [OSCURATO:PERSONA], la situazione di [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui essa ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole, nel marzo 2004 (punto 127 della decisione impugnata), non era paragonabile a quella di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui quest’ultima ha presentato la propria domanda di immunità, il 12 febbraio 2004 (punto 105 della decisione impugnata). 137. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva incluso i [OSCURATO:PERSONA] nella sua prima serie di accertamenti del gennaio 2004 né nella sua seconda serie di accertamenti del marzo 2004. I primi accertamenti nei [OSCURATO:PERSONA] sono stati effettuati solo il 28 aprile 2004 e sono scaturiti dalla domanda di immunità presentata da [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2004 (punto 837 della decisione impugnata). 138. Per contro, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti in tale Stato membro, il 28 gennaio 2004, in merito ad un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili (punti 104, 105 e 783 della decisione impugnata). 139. [OSCURATO:PERSONA], come si è rilevato al punto 117 supra, e come risulta dagli atti, gli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004 si sono svolti non solo presso le sedi di TKAG e di TKE a Düsseldorf, ma anche presso due controllate tedesche, vale a dire TKA, a Stoccarda, e ThyssenKrupp Aufzug AG, ad Essen (punto 104 della decisione impugnata). Alla luce di quest’ultimo elemento, le ricorrenti non possono affermare che gli accertamenti sono stati effettuati in [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in ragione della presenza della sede sociale di ThyssenKrupp in tale Stato membro. 140. Pertanto, poiché le situazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non sono comparabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio dell’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per la sua collaborazione all’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. 141. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] concernenti l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. 142. In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] omettendo di comunicarle durante il procedimento amministrativo vari documenti che sarebbero stati utili per la sua difesa. 143. Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 31 supra, punto 34 e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 32 supra, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata). 144. Secondo la giurisprudenza, l’accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha lo scopo, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di venire a conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti. L’accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a tutelare i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto di essere sentiti (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 68; v. altresì sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). 145. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi l’obbligo di rendere accessibile alle imprese coinvolte in un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell’indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni dell’istituzione e altre informazioni riservate (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto144 supra, punto 68, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 34). 146. Occorre peraltro ricordare che la semplice mancata comunicazione di un documento a carico costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata può dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per dare sostegno alla propria censura relativa all’esistenza di un’infrazione e che tale censura poteva essere dimostrata solo facendo riferimento al documento in questione (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punti 24‑30; 9 novembre 1983, causa 322/81, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punti 7‑9, e SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 97). 147. Per quanto attiene, invece, alla mancata comunicazione di un documento a discarico, secondo costante giurisprudenza, l’impresa interessata deve solo provare che la sua mancata divulgazione abbia potuto influenzare, a suo detrimento, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. È quindi sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti a discarico per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte dall’istituzione nell’eventuale decisione, quanto meno con riguardo alla gravità e alla durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, all’entità dell’ammenda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punti 74 e 75, e la giurisprudenza ivi citata). 148. In primo luogo, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, nella decisione impugnata, su taluni documenti senza aver dato modo a [OSCURATO:PERSONA] di esaminarli o di essere sentita in merito al loro contenuto e senza che tali documenti siano stati menzionati nella comunicazione degli addebiti. A tale proposito le ricorrenti fanno riferimento ai documenti menzionati alla nota a piè di pagina n. 927 relativa al punto 783 della decisione impugnata. 149. È giocoforza constatare che i documenti cui fanno riferimento le ricorrenti, che sono stati rinvenuti in [OSCURATO:PERSONA] presso ThyssenKrupp durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004, non sono stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per constatare l’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. Essi sono stati menzionati esclusivamente nella nota a piè di pagina n. 927 relativa al punto 783 della decisione impugnata, che riguarda, nella parte dedicata all’ammenda, il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] l’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 150. Orbene, tale diniego della [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, è fondato principalmente non sui documenti citati nella nota a piè di pagina n. 927, bensì sulla constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004, sulla base delle informazioni che le erano state comunicate da un informatore terzo, anteriormente alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 2004 (punto 783 della decisione impugnata). Tale censura va pertanto respinta. 151. In secondo luogo, le ricorrenti osservano che i diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] sono stati violati in quanto essa non ha avuto accesso, durante il procedimento amministrativo, a vari documenti o a parti di documenti ritenuti riservati dalla [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto aiutarla a dimostrare che la sua domanda del 12 febbraio 2004 soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Si tratterebbe di una versione non riservata più completa delle dichiarazioni dell’informatore, di un numero limitato di documenti rinvenuti presso i locali di ThyssenKrupp durante gli accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2004 e di una nota di istruzioni per gli accertamenti del marzo 2004. 152. Secondo le ricorrenti, se [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto accesso a tali documenti, avrebbe potuto dimostrare durante il procedimento amministrativo che la [OSCURATO:PERSONA], senza la sua domanda del 12 febbraio 2004, non avrebbe avuto sufficienti indizi dell’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] per poter ordinare una seconda serie di accertamenti in tale Stato membro nel marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi potuto dimostrare che la sua domanda del 12 febbraio 2004 era alla base degli accertamenti effettuati in [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2004 e beneficiare così di un’immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Essa avrebbe quindi potuto anche dimostrare che i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per negarle tale accesso erano infondati. 153. Occorre pertanto esaminare se, tenuto conto della giurisprudenza citata ai punti 143‑147 supra, le ricorrenti abbiano dimostrato che l’omessa divulgazione di tali elementi ha potuto influenzare, a loro scapito, lo svolgimento del procedimento amministrativo ed il contenuto della decisione impugnata. 154. Dall’analisi svolta ai punti 110‑119 supra risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente considerato, ai punti 783‑786 della decisione impugnata, che, nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] le ha presentato la sua domanda relativa alla [OSCURATO:PERSONA], il 12 febbraio 2004, e nella misura in cui quest’ultima poteva essere ritenuta fondata sul punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, [OSCURATO:PERSONA] non poteva più pretendere l’immunità dalle ammende ai sensi di tale disposizione per la sua partecipazione all’intesa in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria domanda di trattamento favorevole, quest’ultima aveva già effettuato accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] il 28 gennaio 2004, in merito ad un’intesa relativa alla ripartizione dei mercati nel settore degli ascensori e delle scale mobili (punti 104, 105 e 783 della decisione impugnata), dopo essere stata informata da un informatore terzo di un’intesa in tale settore. 155. Ne consegue che la censura delle ricorrenti concernente una violazione dei diritti della difesa derivante dal mancato accesso, durante il procedimento amministrativo, agli elementi indicati al punto 151 supra non può essere accolta. [OSCURATO:PERSONA] non è stata la prima impresa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che potevano consentirle di adottare una decisione per svolgere un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, nessun argomento supplementare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto svolgere durante il procedimento amministrativo, qualora avesse avuto accesso agli elementi indicati al punto 151 supra, avrebbe potuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] ad assumere una posizione diversa nei confronti della sua domanda di trattamento favorevole. [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che le ricorrenti avessero potuto dimostrare che i documenti menzionati al punto 151 supra, ai quali sarebbe stato loro negato l’accesso, le avrebbero aiutate a dimostrare che la loro domanda del 12 febbraio 2004 ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 soddisfaceva i requisiti di cui al punto 8, lett. a), di tale comunicazione, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno neppure chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di poter accedere a tutti i documenti raccolti presso ThyssenKrupp durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004, circostanza che esse hanno espressamente riconosciuto in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, spiegando che all’epoca [OSCURATO:PERSONA] non intendeva rivendicare l’immunità in applicazione del punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 156. Pertanto, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un’irregolarità omettendo di comunicare a [OSCURATO:PERSONA] gli elementi indicati al punto 151 supra, il che non è stato dimostrato, tenuto conto dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali elementi sono riservati o sono documenti interni di tale istituzione (v. punto 145 supra) e del fatto che, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] ha avuto accesso a tutti i documenti richiesti, quest’ultima non sarebbe stata in grado di dimostrare che, prima della sua domanda di trattamento favorevole, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di indizi sufficienti dell’esistenza di un’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] per poter ordinare una seconda serie di accertamenti in tale Stato membro nel marzo 2004. [OSCURATO:PERSONA], poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto di poter accedere a tutti i documenti raccolti durante gli accertamenti del 28 gennaio 2004 presso ThyssenKrupp, essa non sarebbe comunque stata in grado di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di indizi sufficienti per effettuare una seconda serie di accertamenti in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la censura delle ricorrenti non può essere accolta. 157. Tanto premesso, non può del pari essere accolta la domanda di misure di organizzazione del procedimento delle ricorrenti, volta ad imporre alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione degli elementi indicati al punto 151 supra. 158. Il motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa di [OSCURATO:PERSONA] dev’essere conseguentemente respinto. 159. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. Sulla cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] 160. [OSCURATO:PERSONA], che è stata la terza impresa a presentare una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 per l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 130 e 846 della decisione impugnata), non ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di tale comunicazione per la suddetta intesa (punto 850 della decisione impugnata). In proposito, ai punti 848 e 849 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: «848 Le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative ai [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ]. 849 Le considerazioni esposte da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda [ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002] restano ambigue quanto alla portata della sua partecipazione alle attività dell’intesa e alla finalità anticoncorrenziale delle discussioni. [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA] insiste poi sul fatto che alcune decisioni erano giustificate da legittimi motivi economici. Tenuto conto di tale ambiguità e del fatto che, al momento delle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già di una solida serie di prove [ riservato ], le osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative ai [OSCURATO:PERSONA] non hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] nuovi elementi significativi, maggiori dettagli o informazioni che, in generale, ne abbiano rafforzato la capacità di provare l’infrazione. Pertanto, non sussistono le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione [del 2002]». 161. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nella valutazione della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cessato di partecipare all’infrazione nel momento in cui ha presentato la propria domanda di immunità e avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione che avrebbero costituito un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso. 162. Si deve ricordare che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per valutare la cooperazione di un’impresa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e in particolare per valutare se gli elementi di prova costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 di detta comunicazione, può essere censurato dal Tribunale solo il manifesto superamento di tale margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 83 supra, punto 555). 163. Occorre quindi esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale dichiarando che gli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] non presentavano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in suo possesso nel momento in cui detta impresa ha presentato la propria domanda di trattamento favorevole. 164. A tal proposito, occorre rammentare che, a termini del punto 7 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, «la collaborazione di una o più imprese può giustificare la riduzione di un’ammenda da parte della [OSCURATO:PERSONA]» e che «[o]gni riduzione di un’ammenda deve corrispondere all’effettivo contributo fornito da un’impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla constatazione dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA], ai termini del punto 22 di tale comunicazione, «[i]l concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare i fatti in questione». È altresì indicato che, «[n]el procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente» e che, «[a]nalogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto». [OSCURATO:PERSONA], il punto 24 di detta comunicazione dispone che «[u]n’impresa che intenda beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova sul cartello in questione». 165. In primo luogo, per quanto riguarda la natura stessa degli elementi di prova presentati, è giocoforza constatare che [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova contemporanei. [OSCURATO:PERSONA] sua domanda relativa ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a fornire spiegazioni e a formulare osservazioni a proposito di contatti e discussioni che hanno avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE nei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente, il «gruppo dei cinque»), negandone tuttavia il carattere anticoncorrenziale. [ riservato ] 166. In secondo luogo, per quanto attiene al livello di precisione degli elementi di prova forniti, si deve rilevare che le ricorrenti sostengono che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito informazioni dettagliate [ riservato ]. A tal riguardo, essa avrebbe comunicato informazioni sul progetto [ riservato ], che sarebbero state utilizzate per accertare la data di inizio della sua partecipazione e di quella di [OSCURATO:PERSONA] all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre fornito elementi di informazione che non sarebbero stati utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 167. Per quanto riguarda [ riservato ], le ricorrenti affermano di avere comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che costituiscono un valore aggiunto significativo [ riservato ]. 168. A tal proposito, si deve rilevare che le informazioni comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 negavano l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni tenutesi in seno al gruppo dei cinque. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare sostenuto nella sua domanda che [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato nella sua domanda che, durante le riunioni cui ha partecipato il gruppo dei cinque, i partecipanti [ riservato ]. 169. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto legittimamente considerare al punto 849 della decisione impugnata che le informazioni menzionate al punto 167 supra e comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda erano ambigue o che, in altre parole, non erano sufficientemente precise per poter attribuire loro un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che, quando un’impresa, la quale non trasmetta nella sua domanda di trattamento favorevole elementi di prova contemporanei alla [OSCURATO:PERSONA], informi quest’ultima di determinati elementi che le erano precedentemente ignoti, si può ritenere che tali elementi rafforzino in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare un’intesa solo se l’impresa interessata pone tali elementi in relazione con detta intesa, poiché il contributo dell’impresa deve effettivamente rafforzare la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare l’infrazione. Orbene, nella fattispecie, come evidenziato dalla [OSCURATO:PERSONA], la domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa ai [OSCURATO:PERSONA] ha semmai ridotto il valore probatorio degli elementi di prova di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva già, dato che [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare negato l’oggetto anticoncorrenziale delle discussioni tra concorrenti. 170. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda le asserite informazioni fornite [ riservato ], si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] non spiega, nella sua domanda di trattamento favorevole, come venissero identificati i progetti oggetto dell’intesa e neppure fornisce informazioni su un meccanismo di ripartizione concordato tra i partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. [ riservato ]. Pertanto, non si può ritenere che le presunte informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ] soddisfino i requisiti di cui al punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. A tale proposito è irrilevante il fatto che, al punto 430 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto valere un estratto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] per dare sostegno alla propria affermazione secondo cui il gruppo dei cinque cercava di mantenere la stabilità dei prezzi sul mercato. 171. Per quanto concerne poi il comitato generale (punti 391 e 398 della decisione impugnata), la domanda di [OSCURATO:PERSONA] conteneva informazioni [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], come si è rilevato al punto 168 supra, [OSCURATO:PERSONA] ne ha negato l’oggetto anticoncorrenziale, affermando che [ riservato ]. Pertanto, non si può attribuire alcun valore aggiunto significativo alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative al comitato generale contenute nella sua domanda di trattamento favorevole. In ogni caso, si deve anche sottolineare che l’esistenza delle riunioni del comitato generale era già nota alla [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda di trattamento favorevole, il 19 luglio 2004, dato che emergeva dalla domanda di ThyssenKrupp dell’aprile 2004 e dalla relativa integrazione dell’11 maggio 2004, e risultava direttamente dai documenti raccolti nel corso degli accertamenti presso ThyssenKrupp del 28 aprile 2004 (punto 398 della decisione impugnata e documenti citati alle note a piè di pagina nn. 577 e 578). 172. Per quanto riguarda infine i contratti di gruppo, si deve sottolineare che essi sono stati menzionati nella decisione impugnata (punti 457‑463 della decisione impugnata) in ragione del fatto che avevano richiesto la creazione di un diverso sistema di ripartizione dei progetti. Orbene, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 [OSCURATO:PERSONA] ha solo informato la [OSCURATO:PERSONA] [ riservato ]. Pertanto, non si può attribuire alcun valore aggiunto significativo alle osservazioni di [OSCURATO:PERSONA] concernenti i contratti di gruppo contenute nella sua domanda di trattamento favorevole. 173. Per quanto riguarda le presunte informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell’attuazione dell’intesa, [ riservato ] si deve rilevare che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] del 19 luglio 2004 contiene certamente talune informazioni [ riservato ]. [OSCURATO:PERSONA], come si è già rilevato al punto 168 supra, [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di dimostrare che tali circostanze erano giustificate da legittimi motivi economici. 174. Orbene, come si è già rilevato al punto 169 supra, quando un’impresa, la quale non trasmetta nella sua domanda di trattamento favorevole elementi di prova contemporanei alla [OSCURATO:PERSONA], informi quest’ultima di determinati elementi di informazione che le erano precedentemente ignoti, si può ritenere che tali elementi rafforzino in misura significativa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare un’intesa solo se l’impresa interessata pone detti elementi in relazione con detta intesa. 175. Nel caso di specie, data la loro ambiguità, le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda relativa ai [OSCURATO:PERSONA] potevano solo confermare le date delle riunioni e i progetti discussi in tali riunioni, che potevano essere considerati parte dell’infrazione solo grazie alle dichiarazioni e agli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp o raccolti autonomamente dalla [OSCURATO:PERSONA] con un’indagine approfondita. Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che le informazioni relative ai progetti discussi tra concorrenti e alle riunioni tra concorrenti contenute nella domanda di [OSCURATO:PERSONA] non costituissero un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 176. A tal riguardo, le ricorrenti hanno sottolineato che informazioni relative al progetto [ riservato ] fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] sono state utilizzate nella decisione impugnata (punti 519 e 523 della decisione impugnata) per fissare al 1° giugno 1999 la data di inizio del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività collusive nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], come si è rilevato al punto 175 supra, è giocoforza constatare che tali informazioni possono essere servite solo a confermare la data della riunione e il progetto discusso in tale riunione, senza tuttavia che [OSCURATO:PERSONA] riconosca il carattere anticoncorrenziale della riunione concernente il progetto di cui trattasi. A tal proposito, come si è ricordato al punto 164 supra, ogni riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] deve rispecchiare l’effettivo contributo dell’impresa alla constatazione dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non si può ritenere che le informazioni relative al progetto [ riservato ] cui fanno riferimento le ricorrenti e che erano contenute nella domanda di [OSCURATO:PERSONA] costituiscano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 177. Per quanto concerne le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] ma non menzionate nella decisione impugnata, il fatto che non siano state utilizzate al fine di dimostrare l’esistenza dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] conferma che tali informazioni non hanno rafforzato la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione e pertanto non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. A tal proposito, per quanto riguarda il progetto [ riservato ], specificamente invocato da [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato menzionato nella comunicazione degli addebiti ma la cui descrizione sarebbe stata omessa nella decisione impugnata, oltre al fatto che le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] concernenti tale progetto non presentavano comunque un valore aggiunto significativo (v. punto 176 supra), si deve rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che, sebbene dagli elementi in possesso di quest’ultima emergesse chiaramente l’esistenza di un accordo collusivo, tuttavia essi non consentivano di trarre alcuna conclusione certa quanto al contenuto di detto accordo, motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha menzionato tale progetto nell’elenco esemplificativo di progetti assegnati contenuto nella sottosezione 12.2.4. della decisione impugnata. 178. In terzo luogo, le ricorrenti non possono fondare un argomento sul numero di riferimenti alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 contenuti nella decisione impugnata. Invero, il fatto che nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato tutti gli elementi di prova di cui disponeva, e quindi anche le informazioni comunicate da [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda, non dimostra di per sé che tali informazioni costituissero un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui essa disponeva già in quel momento. 179. In quarto luogo, anche se, come sostenuto dalle ricorrenti, non si può escludere a priori che le informazioni fornite da un terzo o da un quarto richiedente ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 costituiscano un valore aggiunto significativo, si deve rilevare che, nella fattispecie, tenuto conto della natura e del livello di precisione degli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque superato manifestamente i limiti del suo potere discrezionale considerando che detti elementi non rappresentavano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della citata comunicazione. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi che precede risulta che, anche ammesso che le informazioni comunicate con la domanda di [OSCURATO:PERSONA] potessero presentare un certo valore aggiunto, in quanto portavano a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] elementi da essa precedentemente ignorati, non si può ritenere che tali informazioni abbiano rafforzato in modo significativo la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare l’infrazione di cui trattasi, tenuto conto delle inesattezze contenute in detta domanda circa la natura anticoncorrenziale delle discussioni tra concorrenti. 180. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che la censura relativa alla violazione del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 deve essere respinta. 181. In secondo luogo, le ricorrenti osservano che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] una cooperazione totale e costante e le ha procurato tutte le informazioni in proprio possesso per l’intera durata dell’indagine. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto la propria partecipazione all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] subito dopo essere venuta a conoscenza, a seguito di proprie indagini interne, della partecipazione della sua controllata olandese. 182. [OSCURATO:PERSONA], dall’analisi che precede risulta che gli elementi di prova presentati da [OSCURATO:PERSONA] non costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. Pertanto, conformemente a tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha legittimamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non potesse beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi di detta comunicazione. 183. Se pure è vero che, a termini del punto 23, lett. b), secondo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2002, l’entità e la continuità della cooperazione possono essere prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] allorché essa fissa, entro la forcella applicabile, la riduzione dell’importo dell’ammenda da concedere ad un’impresa che abbia fornito elementi di prova costituenti un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della medesima comunicazione, nella fattispecie il riferimento operato dalle ricorrenti all’entità e alla continuità della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, dato che, in ogni caso, non sussistevano le condizioni di cui al punto 21 della comunicazione. 184. La censura vertente sull’entità e la continuità della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere respinta. 185. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio del punto B della comunicazione sulla cooperazione del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento. [OSCURATO:PERSONA], coloro che chiedono l’immunità in forza di detta comunicazione potrebbero attendersi che il rispetto delle condizioni ivi stabilite comporti l’immunità o una riduzione dell’importo dell’ammenda. Orbene, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA] avrebbe soddisfatto le condizioni di cui alla citata comunicazione. 186. Com’è indicato al punto 29 della comunicazione sulla cooperazione del 2002, quest’ultima ha creato aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informare la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto trarre dalla detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] è quindi tenuta a conformarvisi in sede di valutazione, nell’ambito della determinazione dell’importo dell’ammenda da imporre a [OSCURATO:PERSONA], della cooperazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 608 e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 127 supra, punto 147). 187. [OSCURATO:PERSONA], poiché le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato le disposizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nel valutare la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA], anche la censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento dev’essere respinta. 188. In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere un trattamento favorevole a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 contravviene al principio di parità di trattamento. 189. Da un lato, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe più ambigua di quelle di [OSCURATO:PERSONA] o di ThyssenKrupp. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato l’esistenza di un cartello strutturale e avrebbe sostenuto che l’infrazione era prescritta. [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp avrebbe affermato, nella sua domanda di trattamento favorevole, che le riunioni avevano avuto luogo ad intervalli irregolari e per lunghi periodi non si erano tenute. ThyssenKrupp avrebbe poi dichiarato che l’infrazione aveva riguardato un numero limitato di progetti. Oltre a ciò, la domanda di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata presentata due mesi e mezzo dopo gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], ossia in una fase relativamente precoce del procedimento. In ogni caso, il momento in cui è stata presentata la domanda di immunità sarebbe irrilevante, purché essa costituisca un valore aggiunto significativo. Nell’ambito dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe peraltro ottenuto una riduzione del 15% di un’ammenda per una domanda presentata circa otto mesi dopo gli accertamenti in [OSCURATO:PERSONA] e tre mesi dopo l’invio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di richieste di informazioni ai partecipanti all’infrazione in tale Stato membro (punti 110, 112 e 856 della decisione impugnata). 190. Dall’altro lato, la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere paragonata a quella di ThyssenKrupp in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp avrebbe ottenuto una riduzione del 20% dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (punti 769‑773 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp sarebbe stata la terza impresa a presentare una domanda di immunità per il [OSCURATO:PERSONA] e la sua domanda si sarebbe limitata a dichiarazioni, e non a prove documentali, che corroboravano gli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], al momento di detta domanda, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe già stata in possesso di molti più elementi di prova relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] di quanti non ne avesse per l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la propria domanda di immunità. Pertanto, il diniego di concedere una riduzione a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe discriminatorio. 191. Si è già ricordato (v. punto 135 supra) che, secondo costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento nell’ambito della sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese partecipanti a un’intesa. 192. Per quanto riguarda, anzitutto, l’asserita violazione del principio di parità di trattamento nella valutazione della cooperazione fornita dai membri dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto l’immunità dalle ammende in quanto, conformemente al punto 8, lett. a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, essa è stata la prima impresa a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che le hanno consentito di adottare una decisione per svolgere un accertamento (punto 837 della decisione impugnata). La situazione di [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere paragonata a quella di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha presentato la propria domanda per i [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di tale comunicazione in un momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva già effettuato accertamenti in tale Stato membro (punto 846 della decisione impugnata). 193. ThyssenKrupp, dal canto suo, è stata la seconda impresa a presentare una domanda per i [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, depositata il giorno degli accertamenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale Stato membro, il 28 aprile 2004 (punti 128, 129 e 840 della decisione impugnata). Essa ha ottenuto una riduzione dell’importo dell’ammenda del 40% ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, di detta comunicazione in quanto è stata la prima impresa a soddisfare i requisiti di cui al punto 21 di tale comunicazione presentando alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che costituivano un valore aggiunto significativo (punto 844 della decisione impugnata). È giocoforza constatare che, ai sensi del punto 23, lett. b), primo comma, primo trattino, della medesima comunicazione, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto beneficiare di una riduzione dell’ammenda in base a tale disposizione, in quanto la riduzione dell’importo dell’ammenda ivi prevista è riservata ad un’unica impresa, nella fattispecie ThyssenKrupp, la cui cooperazione è anteriore a quella di [OSCURATO:PERSONA]. 194. A prescindere dalla constatazione effettuata al punto precedente, la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata paragonabile a quella di ThyssenKrupp. [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp conteneva un nuovo elemento di prova contemporaneo, che ha aiutato la [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’attuazione dell’accordo collusivo (punto 842 della decisione impugnata). Per contro, [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcun elemento di prova contemporaneo. [OSCURATO:PERSONA], dalle dichiarazioni di ThyssenKrupp dei mesi di aprile, maggio e ottobre 2004 risulta che essa, a differenza di [OSCURATO:PERSONA], non ha mai cercato di negare o di mettere in dubbio l’esistenza di un’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la sua domanda solo il 19 luglio 2004 (punto 130 della decisione impugnata), mentre ThyssenKrupp aveva già depositato la propria nell’aprile 2004 (punto 129 della decisione impugnata). Orbene, la data in cui viene presentata una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione è rilevante per determinare il valore aggiunto degli elementi di prova forniti, dato che tale valutazione va effettuata in funzione degli elementi già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] (punti 7 e 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002). 195. Pertanto, poiché le situazioni di [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e di [OSCURATO:PERSONA] e ThyssenKrupp, dall’altra, non sono paragonabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di parità di trattamento negando a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. 196. In secondo luogo, per quanto concerne il trattamento di ThyssenKrupp per la sua cooperazione all’accertamento dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare che la valutazione di ciò che costituisce un valore aggiunto significativo presuppone per definizione un’analisi contestuale di tutti gli elementi di prova di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in relazione a una determinata infrazione, sicché le informazioni relative a infrazioni distinte, nella fattispecie in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA], non sono comparabili. 197. In ogni caso, si deve rilevare che, per quanto attiene all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non contesta che la domanda di trattamento favorevole di ThyssenKrupp abbia corroborato gli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, riguardo all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], dai precedenti punti 165‑180 risulta che la domanda di trattamento favorevole di [OSCURATO:PERSONA] non presentava un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA] le situazioni delle diverse imprese non sono comparabili, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso una violazione del principio di parità di trattamento negando a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio di una riduzione dell’ammenda per la sua cooperazione all’accertamento dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. 198. Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che devono essere respinte tutte le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 alla sua cooperazione ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. Sul motivo vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento nella determinazione dell’importo della riduzione delle ammende concessa per la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo Osservazioni preliminari 199. Al punto 614 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]». 200. Al punto 758 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari». 201. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi concesso a tutti i partecipanti alle quattro infrazioni, ad eccezione, da una parte, delle imprese che beneficiavano di un’immunità dalle ammende (punti 762, 817 e 839 della decisione impugnata) e, dall’altra, di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] (punto 851 della decisione impugnata), una riduzione dell’importo dell’ammenda dell’1% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, per la mancata contestazione dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti (punti 768, 774, 777, 794, 801, 806, 813, 824, 829, 835, 845, 854, 855 e 856 della decisione impugnata). 202. Occorre poi esaminare, anzitutto, le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative all’asserita illegittimità del livello di riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti riguardo all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], successivamente, le censure di [OSCURATO:PERSONA] relative al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda per le informazioni o le precisazioni complementari fornite in merito all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] e, infine, gli argomenti relativi al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a [OSCURATO:PERSONA] per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 all’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. Sul livello della riduzione dell’importo delle ammende concessa per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] 203. Le ricorrenti ritengono di poter pretendere una riduzione dell’importo dell’ammenda di almeno il 10% per la loro cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’intesa in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti suscitato legittime aspettative in tal senso al punto 614 della comunicazione degli addebiti. Derogando alla sua prassi anteriore, secondo cui un’impresa che non neghi i fatti materiali contestati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deluso le legittime aspettative delle ricorrenti. 204. Occorre rammentare, in limine, che una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 156; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 68 sup ra, punto 270, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 449). [OSCURATO:PERSONA], l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1989, punto 395, e SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 157). 205. È vero che, a differenza della comunicazione sulla cooperazione del 1996, la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede una riduzione dell’importo dell’ammenda a favore delle imprese che non contestino i fatti materiali su cui la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, al punto 758 della decisione impugnata, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti ha suscitato in tali imprese la legittima aspettativa che la mancata contestazione dei fatti avrebbe comportato una riduzione dell’importo dell’ammenda al di là della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e ha quindi deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese. Nel medesimo punto, essa ha inoltre rilevato che «[l]’entità della riduzione dovrà tenere conto del fatto che la cooperazione offerta successivamente alla comunicazione degli addebiti, quando la [OSCURATO:PERSONA] ha già accertato tutti gli elementi dell’infrazione e in un momento in cui l’impresa è già a conoscenza di tutti gli elementi d’indagine e ha avuto accesso agli atti dell’indagine, può contribuire, nel migliore dei casi, solo marginalmente all’indagine della [OSCURATO:PERSONA]». Essa ha altresì aggiunto che, «[i]n generale, l’ammissione dei fatti in tali circostanze costituisce tutt’al più un elemento di prova atto a confermare fatti che di regola la [OSCURATO:PERSONA] considererebbe sufficientemente dimostrati da altri elementi di prova versati agli atti». 206. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione dell’Unione, fornendogli assicurazioni precise, gli abbia suscitato aspettative fondate [sentenza della Corte 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6911, punto 70; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T‑203/96, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4239, punto 74, e 15 novembre 2007, causa T‑71/06, Enercon/UAMI (Convertitore di energia eolica), non pubblicata nella Raccolta, punto 36]. 207. Per contro, nessuno può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenze del Tribunale 14 settembre 1995, causa T‑571/93, Lefebvre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2379, punto 72, e 29 gennaio 1998, causa T‑113/96, Dubois et Fils/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑125, punto 68). Costituiscono assicurazioni in tal senso informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107). 208. Nel caso di specie, così come indicato al punto 199 supra, al punto 614 della comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che «intende[va] concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]». Non si può ritenere che tale affermazione costituisca un’assicurazione precisa che avrebbe potuto suscitare in [OSCURATO:PERSONA] fondate speranze di ottenere una riduzione dell’importo delle ammende superiore all’1%. [OSCURATO:PERSONA], il punto 614 della comunicazione degli addebiti non specifica l’entità o la percentuale della riduzione che sarebbe stata eventualmente accordata alle imprese interessate, cosicché esso non può in alcun modo avere suscitato un legittimo affidamento a tale riguardo. 209. A tal proposito, dev’essere parimenti respinto l’argomento delle ricorrenti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha derogato alla sua prassi anteriore, in base alla quale un’impresa che si astenga dal negare i fatti materiali contestati nella comunicazione degli addebiti beneficerebbe di una riduzione del 10% dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996. 210. Occorre anzitutto rammentare che, se pure è vero che il punto D, sub 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 disponeva che un’impresa poteva beneficiare «(...) di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione (...) se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, [essa] informa[sse] la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta[va] i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda[va] le sue accuse», la comunicazione sulla cooperazione del 2002 non prevede più una riduzione dell’ammenda per tale motivo. Orbene, le ricorrenti non contestano che alla loro domanda di trattamento favorevole si applichi solo la comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che detta domanda è stata espressamente presentata ai sensi di tale comunicazione. Pertanto, una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’applicazione del punto D, sub 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 1996 non può suscitare nelle ricorrenti un legittimo affidamento, fondato sul punto 614 della comunicazione degli addebiti, quanto al livello di riduzione dell’ammenda di [OSCURATO:PERSONA] per la mancata contestazione dei fatti relativi all’intesa in [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4405, punto 60; sentenza Carbone‑Lorraine/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 92). 211. [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che nessuna prova corrobora l’affermazione delle ricorrenti, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quest’ultima avrebbe indicato a [OSCURATO:PERSONA], durante una riunione tenutasi il 26 gennaio 2005, che il punto 614 della comunicazione degli addebiti sarebbe stato applicato come sotto la vigenza del regime anteriore. Al contrario, il verbale di tale riunione redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] non menziona, in relazione alle discussioni concernenti il punto 614 della comunicazione degli addebiti, alcuna rassicurazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo. 212. [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla giurisprudenza che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale (sentenze della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5673, punto 80, e 30 giugno 2005, causa C‑295/03 P, Alessandrini e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4973, punto 89; v., altresì, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 46 supra, punto 64 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l’efficace applicazione delle norme della concorrenza dell’Unione implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (v., in tal senso, sentenze della [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 80 supra, punto 109; 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11005, punto 81, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 34 supra, punto 227; sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punto 309, e 14 maggio 1998, causa T‑304/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑869, punto 89). 213. Pertanto, è priva di fondamento la censura delle ricorrenti relativa all’insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti relativamente all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA]. Sul diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere una riduzione ulteriore dell’importo dell’ammenda per la fornitura di ulteriori informazioni o precisazioni complementari con riferimento all’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] 214. Le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda l’infrazione in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha diritto ad una riduzione supplementare dell’ammenda per la sua cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, dato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (punto 794 della decisione impugnata), tale cooperazione ha consentito di precisare o di completare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], la sezione 7 della risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti correggerebbe e preciserebbe un certo numero di fatti concernenti il ruolo dell’associazione professionale tedesca VDMA. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inoltre attirato l’attenzione della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che essa aveva erroneamente tenuto conto, nella comunicazione degli addebiti, degli utili di tutti i segmenti, ossia «nuovi impianti», «servizi», e «ammodernamento». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto nella decisione impugnata che l’intesa riguardava solo gli utili del segmento «nuovi impianti». 215. A tal proposito, va rilevato che le ricorrenti non indicano in qual modo le asserite precisazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo dell’associazione professionale VDMA avrebbero aiutato la [OSCURATO:PERSONA] nella sua indagine. In ogni caso, le asserite indicazioni in proposito di [OSCURATO:PERSONA] non erano dirette a precisare o a completare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti, bensì a smentirli, dato che miravano sostanzialmente a screditare le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] relative alla creazione di un gruppo di lavoro per le scale mobili. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro sottolineato, nell’esercizio dei suoi diritti della difesa, l’irrilevanza del riferimento a tale progetto contenuto nella comunicazione degli addebiti. Quanto al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente tenuto conto in detta comunicazione degli utili di tutti i segmenti menzionati al punto 214 supra, si deve rilevare che la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti mirava a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva definito adeguatamente i mercati degli ascensori e delle scale mobili interessati dall’intesa nel calcolo dell’importo dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] facendo, [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad esercitare con successo i propri diritti della difesa, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto nella decisione impugnata della definizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Tale censura, pertanto, deve essere respinta. Sul diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua asserita cooperazione al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] 216. Per quanto riguarda l’asserita cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, al punto 851 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] sua risposta alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] dichiara di non contestare i fatti relativi ai [OSCURATO:PERSONA]. Anziché fornire un ulteriore contributo che consenta di precisare o completare i fatti della comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] ha sistematicamente cercato di minimizzare la rilevanza dei fatti ivi esposti. La mancata contestazione dei fatti deve quindi essere considerata puramente formale e ambigua e non ha alcun effetto positivo sull’accertamento dei fatti. Non è sufficiente dichiarare, in generale, che i fatti non sono contestati, se tale dichiarazione non presenta alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA] in quanto è accompagnata da numerose riserve, come nel caso di specie. Pertanto, a [OSCURATO:PERSONA] non dev’essere concessa alcuna riduzione». 217. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:PERSONA], sulla base del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, una riduzione dell’importo dell’ammenda per la sua collaborazione effettiva alla procedura ai fini dell’accertamento dell’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] e, omettendo di farlo, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Esse affermano inoltre che, tenuto conto del punto 614 della comunicazione degli addebiti e del punto 758 della decisione impugnata, esse potevano legittimamente attendersi che tale cooperazione sarebbe stata ricompensata con una riduzione dell’importo della loro ammenda. 218. Occorre rilevare che, conformemente al punto 3, sesto trattino, degli orientamenti del 1998, una collaborazione al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 1996 può essere considerata quale circostanza attenuante. A tal proposito, occorre rilevare che, al punto 614 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva annunciato che intendeva «concedere una riduzione [dell’ammenda] per la cooperazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione [del 2002], in particolare nel caso in cui una società non contest[asse] i fatti o forni[sse] un ulteriore contributo tale da permettere di appurare o completare i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]». In tale contesto, al punto 758 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, «[p]oiché il punto 614 della comunicazione degli addebiti suscitava aspettative nel caso di specie, [essa] [aveva] deciso di interpretare tale punto a favore delle imprese che, sulla sua base, hanno contribuito all’accertamento dei fatti relativi all’infrazione descritta nella decisione [impugnata], astenendosi dal contestare i fatti o fornendo ulteriori informazioni o precisazioni complementari». 219. [OSCURATO:PERSONA], secondo le ricorrenti, la cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativo doveva essere considerata una circostanza attenuante ai sensi della disposizione citata al punto precedente, che le dava diritto ad una riduzione dell’importo dell’ammenda. 220. A tal riguardo è sufficiente constatare che, tenuto conto dell’ambiguità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 (v. punto 175 supra), che peraltro non hanno giustificato alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta comunicazione, la cooperazione di tale impresa non può comunque essere considerata una circostanza attenuante. Pertanto, le ricorrenti non possono neppure sostenere di aver fatto legittimamente affidamento sul fatto che sarebbe stata loro concessa una riduzione dell’ammenda per tale motivo. 221. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti considerano che [OSCURATO:PERSONA] ha pienamente collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] per l’intero procedimento, al di là di quanto richiesto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe ostacolato la [OSCURATO:PERSONA] in alcun modo in occasione degli accertamenti presso i propri locali nei [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe fatto tutto il possibile per facilitare la raccolta di informazioni da parte degli agenti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto tempestivamente ed esaurientemente alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai [OSCURATO:PERSONA], ricevuta il 13 settembre 2004. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dimostrata molto flessibile per quanto riguarda le esigenze di riservatezza delle informazioni da essa fornite, il che avrebbe limitato gli oneri amministrativi della [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla costituzione della versione non riservata del suo fascicolo da comunicare alle parti. 222. Questi argomenti non possono essere accolti. [OSCURATO:PERSONA], conformemente agli artt. 18, n. 1, e 20, n. 3, del regolamento n. 1/2003, le imprese sono obbligate a fornire le informazioni richieste e a sottoporsi agli accertamenti. Ora, una collaborazione all’inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza di tali disposizioni non giustifica una riduzione dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑317/94, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1235, punto 283, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 67 supra, punto 218). [OSCURATO:PERSONA], l’asserita flessibilità dell’impresa per quanto riguarda le richieste di trattamento riservato delle informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere considerata tale da contribuire ad agevolare il compito della stessa che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396). A tale proposito, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le richieste ragionevoli di trattamento riservato non ostacolano l’indagine e, in ogni caso, spettava a [OSCURATO:PERSONA] chiedere il trattamento riservato dei dati che, a suo parere, non dovevano essere divulgati a terzi. Pertanto, le circostanze evocate al punto 221 supra non possono aver suscitato in [OSCURATO:PERSONA] alcun legittimo affidamento nel fatto che le sarebbe stata concessa una riduzione dell’ammenda. 223. Oltre a ciò, le ricorrenti affermano che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione della sua ammenda contravviene al principio di parità di trattamento, dato che nessun’altra impresa cui sono state inflitte ammende ha fornito informazioni, di propria iniziativa e al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, che abbiano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare più agevolmente l’infrazione. A tale proposito, è giocoforza constatare che l’argomento delle ricorrenti si basa su una premessa errata. [OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata, ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno beneficiato di una riduzione dell’importo della loro ammenda non perché hanno fornito informazioni aggiuntive di propria iniziativa e al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002, ma perché hanno dichiarato di non contestare i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, la situazione di [OSCURATO:PERSONA] non è comparabile a quella delle altre imprese alle quali sono state inflitte ammende per l’intesa nei [OSCURATO:PERSONA], sicché il diniego della [OSCURATO:PERSONA] di ridurre l’importo dell’ammenda di [OSCURATO:PERSONA] non contravviene al principio di parità di trattamento. 224. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedere a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione del fatto che durante il procedimento essa non ha mai contestato i fatti principali accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe pertanto manifestamente erronea l’affermazione, contenuta nel punto 851 e nella nota a piè di pagina n. 949 della decisione impugnata, secondo cui la mancata contestazione dei fatti nella risposta alla comunicazione degli addebiti sarebbe puramente formale e ambigua. 225. A tal proposito, si deve ricordare che, nella sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’oggetto anticoncorrenziale delle riunioni tra concorrenti. [ riservato ]. Al riguardo va inoltre sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai ritirato dette dichiarazioni, ma ha tentato di giustificarle nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. 226. È vero che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che «non contesta i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti», che «è stata implicata in un comportamento collusivo [nel settore] degli ascensori e delle scale mobili (…) nei [OSCURATO:PERSONA] dal giugno 1999 al 5 marzo 2004» e che «non contesta che l’accordo collusivo, nei limiti in cui risulta dai fatti indicati nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], (…) riguardasse un’infrazione unica e continuata». [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che la risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti è caratterizzata dalla stessa ambiguità della sua domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA]. 227. [OSCURATO:PERSONA], anzitutto, mentre per ciascuna delle infrazioni in [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] afferma nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti che essa «non contesta i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti», la parte della sua risposta alla comunicazione degli addebiti dedicata all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] non contiene un’analoga dichiarazione. Ora, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda per non aver contestato i fatti, un’impresa deve informare espressamente la [OSCURATO:PERSONA] che non intende contestare la sostanza dei fatti, dopo avere preso conoscenza della comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 504). Non si può ritenere che una dichiarazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] «non contesta che l’accordo collusivo, nei limiti in cui risulta dai fatti indicati nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] (…) riguardasse un’infrazione unica e continuata» contribuisca, al pari delle dichiarazioni relative agli altri tre Stati membri interessati, ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396). 228. Si deve inoltre rilevare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che i suoi dipendenti nei [OSCURATO:PERSONA] «non hanno partecipato ad un comportamento anticoncorrenziale, in ogni caso non in misura significativa». [OSCURATO:PERSONA] ammetta di «poter avere superato il confine della legalità», essa afferma tuttavia, in riferimento alla domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA], che il fatto di non presentare offerte per un progetto o di proporre un’offerta non competitiva può essere la conseguenza di un comportamento commerciale unilaterale e non implica necessariamente l’esistenza di un’intesa. Per quanto concerne i contratti di manutenzione e di ammodernamento, [OSCURATO:PERSONA] afferma nella risposta alla comunicazione degli addebiti che la sua politica in materia era basata su «motivi commerciali» e che la sua «strategia non poteva avere un oggetto o effetti anticoncorrenziali». Quanto alle nuove installazioni, [OSCURATO:PERSONA] fa parimenti riferimento, nella descrizione dei progetti che sarebbero stati parte dell’intesa, ai motivi commerciali alla base del suo comportamento e indica che «dai suddetti progetti risulta non solo che l’entità dell’infrazione era molto limitata, ma altresì che la natura della collusione variava unicamente da una discussione del progetto senza scambi di prezzi (…) allo scambio di prezzi senza assegnazione di un progetto (…) e solo molto raramente comportava l’assegnazione del progetto (…)». [OSCURATO:PERSONA] precisa inoltre che, «anche quando le parti assegnavano un progetto, ciò non poteva avere effetti sul mercato» e che, «[s]pesso, il risultato sarebbe stato lo stesso anche in mancanza di contatti tra le parti (…)». Analogamente, per quanto concerne taluni progetti singoli, [ riservato ], [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] non conteneva prove sufficienti per concludere nel senso dell’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale. 229. Oltre a ciò, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti [OSCURATO:PERSONA] ha anche cercato di minimizzare il valore probatorio delle dichiarazioni di ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dai punti 370‑530 della decisione impugnata, hanno avuto un’importanza fondamentale per accertare l’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata indotta a rispondere per esteso a tale argomento di [OSCURATO:PERSONA] nei punti 531‑541 della decisione impugnata. 230. Pertanto, si deve ritenere, al pari della [OSCURATO:PERSONA] (punto 851 della decisione impugnata), che la mancata contestazione dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] era puramente formale ed ambigua e non ha avuto alcun effetto positivo sull’accertamento dei fatti. 231. Da quanto precede risulta che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, [OSCURATO:PERSONA] descrive la propria partecipazione all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA] o in termini puramente ipotetici, o minimizzando gli effetti anticoncorrenziali degli accordi. [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre le dichiarazioni rese da ThyssenKrupp e [OSCURATO:PERSONA] nella loro domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002 relativa ai [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] riprodotte al punto 227 supra non sono state di alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑48/00, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2325, punto 193, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 144 supra, punto 505). Contestando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (v., in questo senso, sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 396). Se è vero che [OSCURATO:PERSONA], così facendo, ha esercitato legittimamente i propri diritti della difesa, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle concesso, per tale motivo, una riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata contestazione dei fatti. 232. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi deciso legittimamente, al punto 851 della decisione impugnata, in relazione all’infrazione nei [OSCURATO:PERSONA], di non concedere una riduzione dell’ammenda a [OSCURATO:PERSONA] per la sua collaborazione al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002. 233. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento concedendo una riduzione delle ammende per la mancata contestazione dei fatti a ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE, e negandola invece a [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo le ricorrenti, le quali peraltro non contestano le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE hanno espressamente dichiarato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, di non contestare i fatti esposti (punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata), dalla decisione impugnata risulterebbe che in tali risposte le prime tre imprese hanno contestato alcune constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative ai [OSCURATO:PERSONA]. 234. A tal proposito, si è già ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai partecipanti di un’intesa (v. punto 135 supra). [OSCURATO:PERSONA], l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2225, punto 14; sentenze del Tribunale SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 160; 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705, punto 263, e Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 398). 235. [OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza, l’impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un’impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], consistente nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione. Nelle sue decisioni che accertano l’esistenza di una violazione di tali regole, la [OSCURATO:PERSONA] può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda. Ciò non avviene quando un’impresa contesti nella sua risposta la sostanza dei fatti così allegati. [OSCURATO:PERSONA], assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l’impresa non contribuisce ad agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA] che consiste nell’accertare e nel reprimere le violazioni delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punti 395 e 396). 236. A tal proposito, è giocoforza constatare che, quando la [OSCURATO:PERSONA] accorda, ai punti 845, 854 e 855 della decisione impugnata, una riduzione dell’importo delle ammende dell’1% a ThyssenKrupp, [OSCURATO:PERSONA] e MEE per mancata contestazione dei fatti, tali riduzioni possono essere considerate legittime soltanto qualora le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare detti elementi di fatto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751, punto 333, e Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 397) e non abbiano contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti allegati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 204 supra, punto 396). 237. Il motivo delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto si basa sul presupposto che ad altri partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] siano state concesse riduzioni illegittime delle ammende, poiché dai punti della decisione impugnata da esse invocati risulterebbe specificamente che tali partecipanti hanno effettivamente contestato i fatti relativi ai [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. 238. [OSCURATO:PERSONA], per quanto concerne gli argomenti addotti dalle ricorrenti che, a loro parere, dimostrerebbero che altre imprese hanno beneficiato di una riduzione della loro ammenda per la mancata contestazione dei fatti pur avendo contestato i fatti relativi ai [OSCURATO:PERSONA] nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, da tale comunicazione e dalla decisione impugnata risulta che tali argomenti sono infondati. 239. Per quanto riguarda, anzitutto, [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che dai punti 593 e 594 della decisione impugnata risulta che essa ha contestato l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE. [OSCURATO:PERSONA], dal punto 667 della decisione impugnata risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i contatti illeciti tra i concorrenti non avevano provocato aumenti di prezzo sul mercato e che è stata ripartita solo una piccola parte dei progetti, mentre i membri dell’intesa hanno continuato ad essere in concorrenza tra loro. [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 751 della decisione impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che i concorrenti non avevano concordato misure di ritorsione reciproche per garantire l’applicazione degli accordi. 240. A tal proposito si deve sottolineare che, benché sia vero che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, come risulta dai punti 593 e 594 della decisione impugnata, che l’art. 81 CE non era applicabile alle intese controverse a causa dell’assenza di effetti rilevanti sul commercio tra Stati membri dovuta alla loro portata nazionale, si deve rilevare che, così facendo, essa non ha contestato i fatti sui quali è fondata la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’effetto sensibile delle infrazioni in questione su tale commercio, quali esposti nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], non si può ritenere che le affermazioni relative all’assenza di aumenti di prezzo e al numero limitato di progetti ripartiti costituiscano una contestazione dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA], dato che tali elementi risultano in particolare dai punti 412, 415, 437 e 442 della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA], l’argomento di [OSCURATO:PERSONA] diretto ad ottenere il riconoscimento di un’attenuante per l’asserita mancanza di misure di ritorsione non costituisce una contestazione dei fatti, dato che tale mancanza di misure di ritorsione è stata constatata al punto 432 della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi solo utilizzato tale constatazione per dimostrare che doveva esserle riconosciuta una circostanza attenuante. 241. In ogni caso, dalla versione non riservata della risposta di [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, prodotta su richiesta del Tribunale, risulta che tale impresa, la quale ha espressamente dichiarato in tale risposta che non contestava i fatti alla base degli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA], non ha contestato nella stessa i fatti da questa esposti. 242. [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda ThyssenKrupp, le ricorrenti sostengono che dai punti 593, 594 e 724 della decisione impugnata risulta che essa ha contestato l’esistenza di un’infrazione all’art. 81 CE e ha affermato di non aver preso parte a tutti gli elementi dell’infrazione. Dai punti 508, 513 e 515 della decisione impugnata risulterebbe altresì che ThyssenKrupp ha contestato alcuni fatti relativi alla durata della sua partecipazione all’intesa. 243. A tal proposito, da un lato, se pure è vero che dai punti 593 e 594 della decisione impugnata risulta che ThyssenKrupp ha sostenuto che l’art. 81 CE non era applicabile alle intese controverse in ragione dell’assenza di effetti sensibili sul commercio tra Stati membri dovuta alla loro portata nazionale, si deve rilevare che, così facendo, essa non ha contestato i fatti alla base della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’effetto sensibile delle infrazioni in questione su detto mercato, quali esposti nella comunicazione degli addebiti. Dall’altro, la circostanza che TyssenKrupp potrebbe non avere partecipato a tutte le riunioni risulta dal punto 575 della comunicazione degli addebiti. Lungi dallo smentire tale circostanza, ThyssenKrupp l’ha semplicemente utilizzata per dimostrare l’esistenza di una circostanza attenuante a suo favore (punto 726 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda l’asserita contestazione dei fatti relativi alla durata della sua partecipazione all’intesa, che risulterebbe dai punti 508 e 513‑515 della decisione impugnata, si deve rilevare che l’affermazione di ThyssenKrupp secondo cui essa non avrebbe partecipato ad alcuna riunione tra la metà del 2002 e aprile/maggio 2003 era già stata espressamente menzionata al punto 506 della comunicazione degli addebiti. Al punto 515 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro ritenuto, in sostanza, che era possibile che ThyssenKrupp non fosse presente alle riunioni tenutesi nel secondo semestre del 2002, ma che tale circostanza, ammesso che fosse vera, non dimostrava che ThyssenKrupp avesse abbandonato l’intesa. 244. In terzo luogo, per quanto riguarda MEE, le ricorrenti affermano anzitutto che dal punto 751 della decisione impugnata risulta che tale impresa ha sostenuto che non esisteva alcun meccanismo di compensazione o di controllo. [OSCURATO:PERSONA], dalle note a piè di pagina nn. 644, 676, 693, 697, 709, 713 e 714 della decisione impugnata risulterebbe che MEE ha affermato che non era stata invitata a partecipare alla gara d’appalto relativa a sette progetti menzionati nella comunicazione degli addebiti e pertanto non aveva presentato offerte per tali progetti. [OSCURATO:PERSONA], dal punto 481 e dalla nota a piè di pagina n. 715 della decisione impugnata risulterebbe che MEE ha contestato la constatazione secondo cui essa aveva partecipato ad altre riunioni concernenti nuove installazioni di impianti dopo il settembre 2001. [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 724 della decisione impugnata, MEE avrebbe affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti di non avere partecipato a tutti gli elementi dell’infrazione. 245. A tale proposito si deve rilevare che neppure tali affermazioni sono dirette a contestare fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. 246. Per quanto concerne l’argomento secondo cui non sarebbe esistito alcun meccanismo di compensazione o di controllo, è giocoforza constatare che tale elemento risulta dal punto 431 della comunicazione degli addebiti. Pertanto, più che smentire tale circostanza, MEE ha tentato di trarne vantaggio per ottenere una riduzione dell’ammenda a titolo di circostanza attenuante (punto 751 della decisione impugnata). 247. Quanto all’affermazione secondo cui MEE avrebbe dichiarato di non essere stata invitata alla gara d’appalto relativa a sette progetti menzionati nella comunicazione degli addebiti e pertanto di non avere presentato offerte per tali progetti, si deve rilevare che dal punto 441 della comunicazione degli addebiti risulta che i clienti non invitavano sempre tutti i partecipanti all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA] a presentare offerte per un determinato progetto. In ogni caso, come risulta dai punti e dalle note a piè di pagina citati dalle ricorrenti, MEE non ha negato che essa possa aver partecipato alle riunioni di cui trattasi e che fosse stata informata delle discussioni (note a piè di pagina 644, 676, 693, 697, 713 e 714 della decisione impugnata). 248. [OSCURATO:PERSONA], dalla nota a piè di pagina n. 709 della decisione impugnata risulta che MEE non contesta una constatazione dei fatti della [OSCURATO:PERSONA], ma solo un’affermazione resa da un unico partecipante all’infrazione, ossia [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 497 della comunicazione degli addebiti, e che peraltro non è stata confermata dagli altri partecipanti. 249. Per quanto riguarda il fatto che MEE avrebbe contestato la propria partecipazione ad altre riunioni su progetti relativi ad installazioni di impianti nuovi dopo il settembre 2001, è sufficiente constatare che le ricorrenti non identificano con precisione alcun progetto specifico relativo ad installazioni di impianti nuovi cui MEE avrebbe partecipato dopo il settembre 2001. 250. Per quanto concerne il fatto che MEE non ha partecipato a tutte le riunioni, la stessa [OSCURATO:PERSONA] l’ha constatato al punto 575 della comunicazione degli addebiti e MEE ha tentato di sfruttare tale constatazione per ottenere una riduzione dell’importo della sua ammenda a titolo di circostanza attenuante (punto 724 della decisione impugnata). 251. Si deve quindi rilevare che la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento è comunque fondata sulla premessa errata secondo cui dai punti della decisione impugnata invocati dalle ricorrenti risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA], ThyssenKrupp e MEE hanno contestato i fatti relativamente all’intesa nei [OSCURATO:PERSONA]. 252. Da quanto precede risulta che devono essere respinte tutte le censure relative alla valutazione della cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] al di fuori dell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2002 ai fini dell’accertamento dell’infrazione in [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA]. 253. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto. Sulle spese 254. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese. (1) . (1) ‑ Dati riservati omessi. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] BV sono condannate alle spese.