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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12538/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTÀ di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 giugno 2022 il Tribunale di Roma - a seguito del riesame interposto, per quel che qui rileva, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 5 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato ai primi la custodia cautelare in carcere e a quest'ultimo gli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziati di tentato furto in abitazione pluriaggravato.2.

Avverso il provvedimento collegiale il difensore delle persone sottoposte a indagini ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sono stati dedotti la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei medesimi ricorrenti, la cui partecipazione al fatto è stata esclusa dai coindagati in sede di interrogatorio di garanzia, basandosi solo sull'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche (da cui si trarrebbe anzi che Giorge non rientra tra i soggetti che hanno agito, altrimenti non avrebbe avuto ragione di contattarli al telefono), senza considerare la carenza di ulteriori indizi (alla luce dell'esito delle perquisizioni e non essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritratti nel filmato in atti) e nonostante costoro abbiano fornito indicazioni lineari e credibili a proprio discarico; inoltre, il Collegio di seconda istanza non avrebbe argomentando rispetto a quanto prospettato dalla difesa con la propria memoria.

2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di tutti i ricorrenti, sono stati prospettati la violazione degli artt. 273, 275, 275-bis e 292 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo che il Tribunale non avrebbe valutato quanto dedotto dalla difesa con la propria memoria, non avrebbe argomentato sulla applicazione della misura più grave (invece di quella meno afflittiva, con gli strumenti di controllo elettronici) a soggetti «non [...] avvezzi» alla commissione di reati e che dispongono di idoneo domicilio, attribuendo loro spiccata pericolosità sociale senza ancorare tale assunto a dati precisi e specifici ,se non i loro precedenti di polizia e nonostante il fatto per cui si procede sia occasionale e, infine, senza specificare quale delle esigenze cautelari sia stata ravvisata.

2.3. Con il terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono stati denunciati la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, in quanto sarebbe stata depositata documentazione inerente allo stato di salute dell'indagato (rilevante sotto il profilo del mantenimento della custodia in carcere) e l'ordinanza impugnata non sarebbe conforme ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità e non avrebbe valutato ex art. 299 cod. proc. pen, gli elementi di novità addotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. I motivi articolati dalla difesa possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono inammissibili perché: - lungi dal muovere una compiuta censura all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia in relazione alla scelta della misura, hanno indicato per il tramite di enunciati scarni ed anzi apodittici elementi di fatto (per vero reiterando le allegazioni disattese dal Tribunale, in particolare relativamente al difetto di capacità rappresentativa del compendio indiziario) che deporrebbero per il difetto dei presupposti applicativi delle misure applicate (anche sotto il profilo delle esigenze cautelari) e per il difetto di adeguatezza e proporzionalità di esse (senza neppure distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale sono già stati disposti gli arresti domiciliari), vale a dire hanno prospettato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - e difettano della necessaria specificità anche perché non si sono confrontati con la decisione di riesame (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che: ha fondato la sussistenza dei gravi indizi in capo a tutti i ricorrenti (e non soltanto in capo a [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso l'addebito pur negando la partecipazione dei figli Giorge e Michele) sulla scorta di un compendio più ampio rispetto ai soli tabulati telefonici (dando atto pure della chiamata in correità di Mladen 3ovanovic, del rinvenimento - all'esito di perquisizione -di un cappello simile a quello indossato dal soggetto, ripreso dal sistema di videosorveglianza del luogo del commesso delitto, con la medesima fisionomia di [OSCURATO:PERSONA] nonché delle ragioni per cui non ha ritenuto credibili le allegazioni di Giorge e [OSCURATO:PERSONA]); ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari - espressamente indicate nel pericolo di reiterazione - e la necessità di sottoporre Dragan e [OSCURATO:PERSONA] alla custodia cautelare in carcere e [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari sulla accurata pianificazione del reato (indicando gli elementi da cui l'ha tratta) e sui precedenti dei ricorrenti (non soltanto di polizia, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, facendo invece riferimento alle condanne irrevocabili riportate da [OSCURATO:PERSONA] - per numerosi reati anche contro il patrimonio - e [OSCURATO:PERSONA] - per analoga fattispecie - e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche alla condanna riportata in primo grado proprio per furto in abitazione a seguito del suo arresto in flagranza e al fatto che egli fosse già sottoposto per esso all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); ed ha, infine, evidenziato la generica allegazione delle precarie condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA]; e rispetto a tale impianto argomentativo l'atto di impugnazione ha pure fatto mero rimando - per censurare la motivazione - a quanto esposto in una memoria difensiva depositata in sede di riesame, il che non consente in alcun modo di apprezzare se le allegazioni con essa svolte e che, secondo la difesa, non sarebbero state considerate avrebbero inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01: «La parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»); e facendo riferimento pure, in maniera del tutto generica, allo stato di saluto di [OSCURATO:PERSONA].

È allora superflua ogni ulteriore considerazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTÀ di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 giugno 2022 il Tribunale di Roma - a seguito del riesame interposto, per quel che qui rileva, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l'ordinanza del 5 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato ai primi la custodia cautelare in carcere e a quest'ultimo gli arresti domiciliari, poiché gravemente indiziati di tentato furto in abitazione pluriaggravato.2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore delle persone sottoposte a indagini ha proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , sono stati dedotti la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, assumendo che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei medesimi ricorrenti, la cui partecipazione al fatto è stata esclusa dai coindagati in sede di interrogatorio di garanzia, basandosi solo sull'analisi dei tabulati e delle celle telefoniche (da cui si trarrebbe anzi che Giorge non rientra tra i soggetti che hanno agito, altrimenti non avrebbe avuto ragione di contattarli al telefono), senza considerare la carenza di ulteriori indizi (alla luce dell'esito delle perquisizioni e non essendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritratti nel filmato in atti) e nonostante costoro abbiano fornito indicazioni lineari e credibili a proprio discarico; inoltre, il Collegio di seconda istanza non avrebbe argomentando rispetto a quanto prospettato dalla difesa con la propria memoria. 2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di tutti i ricorrenti, sono stati prospettati la violazione degli artt. 273, 275, 275-bis e 292 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo che il Tribunale non avrebbe valutato quanto dedotto dalla difesa con la propria memoria, non avrebbe argomentato sulla applicazione della misura più grave (invece di quella meno afflittiva, con gli strumenti di controllo elettronici) a soggetti «non [...] avvezzi» alla commissione di reati e che dispongono di idoneo domicilio, attribuendo loro spiccata pericolosità sociale senza ancorare tale assunto a dati precisi e specifici ,se non i loro precedenti di polizia e nonostante il fatto per cui si procede sia occasionale e, infine, senza specificare quale delle esigenze cautelari sia stata ravvisata. 2.3. Con il terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono stati denunciati la violazione dell'art. 299 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, in quanto sarebbe stata depositata documentazione inerente allo stato di salute dell'indagato (rilevante sotto il profilo del mantenimento della custodia in carcere) e l'ordinanza impugnata non sarebbe conforme ai criteri di adeguatezza, proporzionalità e gradualità e non avrebbe valutato ex art. 299 cod. proc. pen, gli elementi di novità addotti dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. I motivi articolati dalla difesa possono essere trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili perché: - lungi dal muovere una compiuta censura all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari sia in relazione alla scelta della misura, hanno indicato per il tramite di enunciati scarni ed anzi apodittici elementi di fatto (per vero reiterando le allegazioni disattese dal Tribunale, in particolare relativamente al difetto di capacità rappresentativa del compendio indiziario) che deporrebbero per il difetto dei presupposti applicativi delle misure applicate (anche sotto il profilo delle esigenze cautelari) e per il difetto di adeguatezza e proporzionalità di esse (senza neppure distinguere la posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale sono già stati disposti gli arresti domiciliari), vale a dire hanno prospettato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - e difettano della necessaria specificità anche perché non si sono confrontati con la decisione di riesame (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che: ha fondato la sussistenza dei gravi indizi in capo a tutti i ricorrenti (e non soltanto in capo a [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso l'addebito pur negando la partecipazione dei figli Giorge e Michele) sulla scorta di un compendio più ampio rispetto ai soli tabulati telefonici (dando atto pure della chiamata in correità di Mladen 3ovanovic, del rinvenimento - all'esito di perquisizione -di un cappello simile a quello indossato dal soggetto, ripreso dal sistema di videosorveglianza del luogo del commesso delitto, con la medesima fisionomia di [OSCURATO:PERSONA] nonché delle ragioni per cui non ha ritenuto credibili le allegazioni di Giorge e [OSCURATO:PERSONA]); ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari - espressamente indicate nel pericolo di reiterazione - e la necessità di sottoporre Dragan e [OSCURATO:PERSONA] alla custodia cautelare in carcere e [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari sulla accurata pianificazione del reato (indicando gli elementi da cui l'ha tratta) e sui precedenti dei ricorrenti (non soltanto di polizia, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, facendo invece riferimento alle condanne irrevocabili riportate da [OSCURATO:PERSONA] - per numerosi reati anche contro il patrimonio - e [OSCURATO:PERSONA] - per analoga fattispecie - e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], anche alla condanna riportata in primo grado proprio per furto in abitazione a seguito del suo arresto in flagranza e al fatto che egli fosse già sottoposto per esso all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); ed ha, infine, evidenziato la generica allegazione delle precarie condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA]; e rispetto a tale impianto argomentativo l'atto di impugnazione ha pure fatto mero rimando - per censurare la motivazione - a quanto esposto in una memoria difensiva depositata in sede di riesame, il che non consente in alcun modo di apprezzare se le allegazioni con essa svolte e che, secondo la difesa, non sarebbero state considerate avrebbero inficiato l'impianto argomentativo dell'ordinanza (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01: «La parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato»); e facendo riferimento pure, in maniera del tutto generica, allo stato di saluto di [OSCURATO:PERSONA]. È allora superflua ogni ulteriore considerazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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