CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2024
Cassazione n. 09283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si dà atto che il presente procedimento è stato trattato con il rito de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 9 ottobre 2024 il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova avanzata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non congrua l'offerta di risarcimento del danno, pari a euro 25.000,00, avanzata dal Pugliese nei confronti della parte civile. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge in relazione all'art. 168 bis cod. pen. Assumeva, in particolare, che il giudice del merito, a fronte di accertamenti patrimoniali che avevano dato conto dell'impossibilità per il Pugliese di versare un importo superiore a quello offerto, aveva espresso in maniera gratuita dubbi sulla effettiva consistenza del patrimonio dell'imputato, ipotizzando in maniera del tutto astratta che lo stesso godesse di disponibilità economiche che gli avrebbero consentito di effettuare nei confronti della parte civile un'offerta di risarcimento più congrua. 4. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, la Corte di legittimità, a Sezioni Unite, ha avuto modo di esprimersi al riguardo, affermando il principio secondo il quale l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464- quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (in tal senso Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237 - 01). Alla stregua di tali rilievi il ricorso, proposto per l'appunto avverso un'ordinanza rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/12/2024 Il Consigliere es