CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48597/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ì("( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Preso atto che con PEC del 27 luglio 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire atto di remissione di querela da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, trattandosi di reato perseguibile a querela, il reato si è estinto e l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, ponendo a carico dell'imputato le spese del giudizio, non risultando una volontà contraria negli atti P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]