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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 24920/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/11/2022 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del proprio difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna per il delitto di evasione, inflittagli dal Tribunale di Bologna il 21 giugno 2018.

Egli denuncia violazione di legge per carenza assoluta di motivazione.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo.

La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 25 novembre 2022.

La motivazione è stata depositata il successivo 20 dicembre, e dunque nel rispetto del termine dì quarantacinque giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen..

A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 4 gennaio 2023, data di scadenza di quello determinato dal giudice per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 18 febbraio seguente. • Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 10 marzo successivo.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25/11/2022 dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del proprio difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna per il delitto di evasione, inflittagli dal Tribunale di Bologna il 21 giugno 2018. Egli denuncia violazione di legge per carenza assoluta di motivazione. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo. La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 25 novembre 2022. La motivazione è stata depositata il successivo 20 dicembre, e dunque nel rispetto del termine dì quarantacinque giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 4 gennaio 2023, data di scadenza di quello determinato dal giudice per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 18 febbraio seguente. • Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 10 marzo successivo. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ma
Sentenza Cassazione n. 24920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris