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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05213/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3701, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2014 00016498 000, notificatogli da [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA]:Spese processuali - Liquidazione onnicomprensiva o globale - Riferita a più gradi del giudizio -Inferiore ai minimi tariffari -Conseguenze. contestando il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte.

La CTP accoglieva il ricorso, annullando il preavviso di fermo e compensando le spese di lite.

2. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, censurando la disposta compensazione delle spese di lite, essendo risultato completamente vittorioso.

La CTR accoglieva il ricorso, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore del contribuente, liquidandole in complessivi Euro 500,00.

3. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di ricorso.

Il successore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevuto la notificazione del ricorso il 10.10.2016 (prima dell’assorbimento in Agenzia delle Entrate Riscossione), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 4 del Dm n. 55 del 2014, delle tabelle 1 e 2 e dei parametri allegati, nonché dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp.

Att. cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato i parametri legali ai fini della quantificazione delle spese di lite liquidate in suo favore.

2. Censura il ricorrente che la CTR ha illegittimamente proceduto ad una liquidazione “onnicomprensiva” delle spese processuali “del primo e del secondo grado di giudizio” ed inoltre ha provveduto ad “una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi … ed anche minimi” (ric., p. 4) previsti dalla legge.

3. Occorre ribadire che la CTP aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, sebbene il contribuente fosse risultato completamente vittorioso.

Tanto premesso, la CTR ha rilevato che “la decisione di prima istanza non ha individuato quei motivi “gravi ed eccezionali”, né ha richiamato gli estremi delle ‘oscillazioni giurisprudenziali’ a cui si faceva riferimento nell’avversata pronuncia”, che pure ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.

“Ne consegue che, in virtù dell’art. 92 cod. proc. civ., le spese dei due gradi del giudizio, in considerazione del modesto valore della controversia, vanno liquidate in Euro 500,00” (sent.

CTR, p.

II).

4. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione)”, Cass. sez.

VI-L, 23.7.2018, n. 19482; non essendosi mancato di specificare che “la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”, Cass. sez.

VI-V, 11.12.2019, n. 32394; inoltre, si è pure spiegato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”, Cass. sez.

L, 10.5.2019, n. 12537.

4.1. Il ritenuto “modesto valore della controversia”, indicato dal giudice del gravame, non giustifica la modalità e la misura della liquidazione da lui effettuata, così come non appare corretta la liquidazione “onnicomprensiva”, senza distinzione delle fasi processuali (c.d. valutazione globale) ed espressa in relazione ad entrambi i gradi del giudizio di merito, non risultando in conseguenza possibile effettuare alcuna compiuta verifica sulla liquidazione effettuata.

5. In definitiva il ricorso risulta fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3701, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2014 00016498 000, notificatogli da [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA]:Spese processuali - Liquidazione onnicomprensiva o globale - Riferita a più gradi del giudizio -Inferiore ai minimi tariffari -Conseguenze. contestando il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. La CTP accoglieva il ricorso, annullando il preavviso di fermo e compensando le spese di lite. 2. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, censurando la disposta compensazione delle spese di lite, essendo risultato completamente vittorioso. La CTR accoglieva il ricorso, e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore del contribuente, liquidandole in complessivi Euro 500,00. 3. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di ricorso. Il successore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha ricevuto la notificazione del ricorso il 10.10.2016 (prima dell’assorbimento in Agenzia delle Entrate Riscossione), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 4 del Dm n. 55 del 2014, delle tabelle 1 e 2 e dei parametri allegati, nonché dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. Att. cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato i parametri legali ai fini della quantificazione delle spese di lite liquidate in suo favore. 2. Censura il ricorrente che la CTR ha illegittimamente proceduto ad una liquidazione “onnicomprensiva” delle spese processuali “del primo e del secondo grado di giudizio” ed inoltre ha provveduto ad “una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi … ed anche minimi” (ric., p. 4) previsti dalla legge. 3. Occorre ribadire che la CTP aveva disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, sebbene il contribuente fosse risultato completamente vittorioso. Tanto premesso, la CTR ha rilevato che “la decisione di prima istanza non ha individuato quei motivi “gravi ed eccezionali”, né ha richiamato gli estremi delle ‘oscillazioni giurisprudenziali’ a cui si faceva riferimento nell’avversata pronuncia”, che pure ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. “Ne consegue che, in virtù dell’art. 92 cod. proc. civ., le spese dei due gradi del giudizio, in considerazione del modesto valore della controversia, vanno liquidate in Euro 500,00” (sent. CTR, p. II). 4. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione)”, Cass. sez. VI-L, 23.7.2018, n. 19482; non essendosi mancato di specificare che “la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”, Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32394; inoltre, si è pure spiegato che “in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”, Cass. sez. L, 10.5.2019, n. 12537. 4.1. Il ritenuto “modesto valore della controversia”, indicato dal giudice del gravame, non giustifica la modalità e la misura della liquidazione da lui effettuata, così come non appare corretta la liquidazione “onnicomprensiva”, senza distinzione delle fasi processuali (c.d. valutazione globale) ed espressa in relazione ad entrambi i gradi del giudizio di merito, non risultando in conseguenza possibile effettuare alcuna compiuta verifica sulla liquidazione effettuata. 5. In definitiva il ricorso risulta fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo
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