CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9375/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9375/2021 Numero sezionale 4561/2022 Numero di raccolta generale 15212/2022Data pubblicazione 12/05/2022 -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANOn. 7/2021 depositata il 15/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, che - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bolzano – aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’interdetto possessorio nei confronti della Monthaler, a cui aveva addebitato l’illecito ampliamento del terzo piano, anche da ella abitato; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, si lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., giacché la Corte territoriale non avrebbe indicato i motivi del proprio convincimento, trascurando l’obbligo di motivazione; che, col secondo, si invoca la violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado omesso di motivare in relazione al governo delle spese processuali; che la Eder si è costituita con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; che i due motivi – scrutinabili congiuntamente, alla luce della loro connessione logica - sono inammissibili; che i passaggi della sentenza impugnata mostrano come la Corte d’appello abbia effettuato un apprezzamento complessivo del fatto, concludendo nel senso che la diminuzione (doppia rispetto alle F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9375/2021 Numero sezionale 4561/2022Numero di raccolta generale 15212/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 originarie concessioni della Eder) della luce solare costituisse un pregiudizio grave, sostanziale e consistente; che, quanto alla statuizione sulle spese, compensate per metà a cagione del parziale accoglimento del gravame, la relativa facoltà è riconosciuta al giudice di merito in funzione dell’esito complessivo del giudizio; che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Sez. 6-3, n. 14459 del 26 maggio 2021); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente esplicativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo, compresa la fase di inibitoria, ex art. 373 c.p.c.; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9375/2021 Numero sezionale 4561/2022Numero di raccolta generale 15212/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ed oltre ad euro 1.200, per la fase di inibitoria avanti la Corte d’appello. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N