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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 26231/2026

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vverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza del 06/03/2026, il Tribunale di Ravenna non convalidaval’arresto di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del requisito sia della flagranza chedella quasi flagranza di reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Riteneva il Giudice che non ricorresse lostato di flagranza, in quanto l’osservazione era avvenuta a distanza tramitetelecamere e, dunque, in modo mediato con attività di visione di filmati che purerichiede un apprezzamento delle immagini anche ai fini dell’esatta individuazionedel soggetto agente; che nemmeno ricorresse lo stato di quasi flagranza nelledue forme previste dall’art. 382 cod. proc. pen., atteso che i) lo [OSCURATO:PERSONA] non erastato sorpreso con cose o tracce dalle quali potesse desumersi la commissionedel reato immediatamente prima, stante l’esito negativo della perquisizione ed ilcomportamento tenuto all’atto dell’intervento degli agenti operanti, visto cherimaneva immobile, ii) che chi aveva proceduto all’inseguimento non avevaavuto cognizione diretta del delitto, trattandosi di agenti operanti avvisati da altricolleghi che avevano seguito i fatti attraverso la visione delle telecamere.2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha propostoricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deducevizio di motivazione.Osserva che la motivazione del provvedimento impugnato è manifestamenteillogica nella parte in cui ha escluso la flagranza, in quanto l’osservazione dellacondotta dello [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta attraverso la visione delle immaginiregistrate da una telecamera, dunque, in modo mediato, sì da implicare unapprezzamento delle immagini; che, invero, per un verso, tale interpretazionenon trova nessun appiglio normativo e, per altro verso, non vi è alcuna ragionelogica per distinguere l’apprezzamento insito in una visione tramite modalitàtecnologiche rispetto a quella effettuata ad occhio nudo; che, del resto, la visionetramite videocamera può avvenire in diretta tanto quanto la visione senza alcunostrumento, offrendo anzi maggiori garanzie per la difesa, atteso che èpotenzialmente registrabile; che, peraltro, l’uso dell’apparecchiatura tecnologicapuò offrire una maggiore nitidezza di visione rispetto ai metodi classici, tenutoconto che l’osservazione da lunga distanza è più difficoltosa e che possonofrapporsi ostacoli di varia natura, rispetto ad una telecamera ad alta definizione,ben piazzata e dotata di zoom; che, in definitiva, l’ipotesi di una diversaincidenza dell’apprezzamento delle immagini visionate davanti ad uno schermo,piuttosto che con i propri occhi, non trova rispondenza in alcuna leggescientifica, né in massime di comune esperienza, di talchè il provvedimentoimpugnato si appalesa afflitto da manifesta illogicità; che la motivazione ècontraddittoria laddove, pur non individuando alcun elemento idoneo a screditarela ragionevolezza delle percezione degli operanti, con riferimento alla cessione distupefacente da parte dello [OSCURATO:PERSONA], giunge poi a ritenerla scarsamenteinfine, la motivazione è carente, perché omette di prendere in considerazione ipresupposti concreti su cui si è basata la percezione degli agenti operanti circa laflagranza, vale a dire il riconoscimento dell’indagato, la visione della cessione, lacontinuità dell’osservazione e l’immediato controllo dell’acquirente, tuttecircostanze che non sono state oggetto di valutazione.Rappresenta, con riferimento alla quasi flagranza, che la motivazione èincompleta, atteso che omette di dare atto delle “cose” e “tracce” rinvenute dallaPolizia giudiziaria, da cui risultava evidente la commissione del reatoimmediatamente prima da parte dell’indagato; che, invero, la nozione di “cose otracce” di cui all’art. 382 cod. proc. pen. non è limitata al mero rinvenimento delcorpo del reato nella disponibilità dell’indagato, ma si estende a qualsiasielemento concreto idoneo a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, laresponsabilità del soggetto nei limiti temporali determinati dalla commissione delreato “immediatamente prima”; che, nel caso di specie, il Giudice non haconsiderato la visione diretta delle immagini che riprendono la consegna dellostupefacente, la continuità dell’osservazione tra la cessione e l’arresto, ilcontrollo nell’immediatezza dell’acquirente, che, trovato in possesso dellostupefacente, ha descritto il soggetto che glielo aveva ceduto; che trattasi dielementi che, complessivamente valutati, sarebbero stati tali da configurarequantomeno lo stato di quasi flagranza.3.

Il ricorso è inammissibile.Invero, il Pubblico Ministero pone una questione relativa alla correttaidentificazione del soggetto che ha provveduto a cedere la sostanza stupefacentein contestazione.

Trattasi di tema che attiene alla valutazione in fatto, compiutadal giudice della convalida e sorretta da motivazione non manifestamenteillogica, che conseguentemente non è sindacabile in sede di legittimità.Sotto altro profilo, quello relativo alla quasi flagranza, il motivo èmanifestamente infondato, atteso che l’arrestato non è stato sorpreso con cose otracce dalle quali appariva che avesse commesso il reato immediatamente prima– atteso che sulla sua persona non è stato rinvenuto alcunché, nemmeno lasomma di denaro ricevuta dall’acquirente – e che non ha tenuto comportamentiche potessero far pensare alla precedente commissione di un reato, come, adesempio, l’aver tentato la fuga.Le brevi considerazioni che precedono impongono la declaratoria diinammissibilità del ricorso.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ravennavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza del 06/03/2026, il Tribunale di Ravenna non convalidaval’arresto di [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza del requisito sia della flagranza chedella quasi flagranza di reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Riteneva il Giudice che non ricorresse lostato di flagranza, in quanto l’osservazione era avvenuta a distanza tramitetelecamere e, dunque, in modo mediato con attività di visione di filmati che purerichiede un apprezzamento delle immagini anche ai fini dell’esatta individuazionedel soggetto agente; che nemmeno ricorresse lo stato di quasi flagranza nelledue forme previste dall’art. 382 cod. proc. pen., atteso che i) lo [OSCURATO:PERSONA] non erastato sorpreso con cose o tracce dalle quali potesse desumersi la commissionedel reato immediatamente prima, stante l’esito negativo della perquisizione ed ilcomportamento tenuto all’atto dell’intervento degli agenti operanti, visto cherimaneva immobile, ii) che chi aveva proceduto all’inseguimento non avevaavuto cognizione diretta del delitto, trattandosi di agenti operanti avvisati da altricolleghi che avevano seguito i fatti attraverso la visione delle telecamere.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna ha propostoricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deducevizio di motivazione.Osserva che la motivazione del provvedimento impugnato è manifestamenteillogica nella parte in cui ha escluso la flagranza, in quanto l’osservazione dellacondotta dello [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta attraverso la visione delle immaginiregistrate da una telecamera, dunque, in modo mediato, sì da implicare unapprezzamento delle immagini; che, invero, per un verso, tale interpretazionenon trova nessun appiglio normativo e, per altro verso, non vi è alcuna ragionelogica per distinguere l’apprezzamento insito in una visione tramite modalitàtecnologiche rispetto a quella effettuata ad occhio nudo; che, del resto, la visionetramite videocamera può avvenire in diretta tanto quanto la visione senza alcunostrumento, offrendo anzi maggiori garanzie per la difesa, atteso che èpotenzialmente registrabile; che, peraltro, l’uso dell’apparecchiatura tecnologicapuò offrire una maggiore nitidezza di visione rispetto ai metodi classici, tenutoconto che l’osservazione da lunga distanza è più difficoltosa e che possonofrapporsi ostacoli di varia natura, rispetto ad una telecamera ad alta definizione,ben piazzata e dotata di zoom; che, in definitiva, l’ipotesi di una diversaincidenza dell’apprezzamento delle immagini visionate davanti ad uno schermo,piuttosto che con i propri occhi, non trova rispondenza in alcuna leggescientifica, né in massime di comune esperienza, di talchè il provvedimentoimpugnato si appalesa afflitto da manifesta illogicità; che la motivazione ècontraddittoria laddove, pur non individuando alcun elemento idoneo a screditarela ragionevolezza delle percezione degli operanti, con riferimento alla cessione distupefacente da parte dello [OSCURATO:PERSONA], giunge poi a ritenerla scarsamenteinfine, la motivazione è carente, perché omette di prendere in considerazione ipresupposti concreti su cui si è basata la percezione degli agenti operanti circa laflagranza, vale a dire il riconoscimento dell’indagato, la visione della cessione, lacontinuità dell’osservazione e l’immediato controllo dell’acquirente, tuttecircostanze che non sono state oggetto di valutazione.Rappresenta, con riferimento alla quasi flagranza, che la motivazione èincompleta, atteso che omette di dare atto delle “cose” e “tracce” rinvenute dallaPolizia giudiziaria, da cui risultava evidente la commissione del reatoimmediatamente prima da parte dell’indagato; che, invero, la nozione di “cose otracce” di cui all’art. 382 cod. proc. pen. non è limitata al mero rinvenimento delcorpo del reato nella disponibilità dell’indagato, ma si estende a qualsiasielemento concreto idoneo a far ritenere sussistente, con altissima probabilità, laresponsabilità del soggetto nei limiti temporali determinati dalla commissione delreato “immediatamente prima”; che, nel caso di specie, il Giudice non haconsiderato la visione diretta delle immagini che riprendono la consegna dellostupefacente, la continuità dell’osservazione tra la cessione e l’arresto, ilcontrollo nell’immediatezza dell’acquirente, che, trovato in possesso dellostupefacente, ha descritto il soggetto che glielo aveva ceduto; che trattasi dielementi che, complessivamente valutati, sarebbero stati tali da configurarequantomeno lo stato di quasi flagranza.3. Il ricorso è inammissibile.Invero, il Pubblico Ministero pone una questione relativa alla correttaidentificazione del soggetto che ha provveduto a cedere la sostanza stupefacentein contestazione. Trattasi di tema che attiene alla valutazione in fatto, compiutadal giudice della convalida e sorretta da motivazione non manifestamenteillogica, che conseguentemente non è sindacabile in sede di legittimità.Sotto altro profilo, quello relativo alla quasi flagranza, il motivo èmanifestamente infondato, atteso che l’arrestato non è stato sorpreso con cose otracce dalle quali appariva che avesse commesso il reato immediatamente prima– atteso che sulla sua persona non è stato rinvenuto alcunché, nemmeno lasomma di denaro ricevuta dall’acquirente – e che non ha tenuto comportamentiche potessero far pensare alla precedente commissione di un reato, come, adesempio, l’aver tentato la fuga.Le brevi considerazioni che precedono impongono la declaratoria diinammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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