CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 21914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 31/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Sassariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiesto ladeclaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato larichiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella [OSCURATO:PERSONA] circondariale di L'Aquila inregime differenziato, concernente l'esatta ottemperanza dell'ordinanza n. 2016/1548 Siusdel 3 novembre 2016, relativa all’utilizzo di un computer e alla digitalizzazione degli attiche, secondo il reclamante, non era stata eseguita dal Direttore della [OSCURATO:PERSONA] circondariale diL’Aquila.A ragione della decisione il Tribunale ha osservato che l’ordinanza del 3 novembre2016 non prevedeva in alcun modo che il detenuto potesse avere in dotazione, oltre alcomputer, anche uno scanner (suo proprio ovvero fornito dall’Amministrazione) e cheidentica questione era stata già esaminata dal Tribunale con precedente ordinanza del 3ottobre 2019, passata in giudicato; sicché era inammissibile la pretesa del detenuto diottenere ciò che gli era già stato negato.L’ordine di servizio della Direzione della casa circondariale di L’Aquila era stato,dunque, adottato in piena coerenza con le statuizioni della magistratura di sorveglianza diSassari in tema di utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del computer.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, con un unico motivo, deduce erroneaapplicazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis legge del 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.).Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente e che, comunque, non si correlacon quanto richiesto dal detenuto.Infatti questi, lungi dal chiedere di poter utilizzare lo scanner – come erroneamenteritenuto dal Tribunale – aveva svolto istanza affinché fosse data ottemperanzaall’ordinanza del 3 novembre 2016 nella parte in cui lo autorizzava alla digitalizzazionedegli atti, a cura della Direzione dell’istituto di pena, con qualunque modalità.Osserva, pertanto, che – poiché il giudizio di ottemperanza rappresenta una«prosecuzione funzionale» del giudizio di cognizione rivelatosi non ancora pienamentesatisfattivo nel quale, da un lato, non possono trovare ingresso profili nuovi di lesione, ed'altra parte non possono essere rimesse in discussione le statuizioni di accoglimento giàadottate – una volta che il Tribunale aveva stabilito che la digitalizzazione potesse avveniredell’Amministrazione di provvedere, avrebbe dovuto disporre l’esatta ottemperanzadell’originaria ordinanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadepositata il 25 febbraio 2026, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia censure infondate e, come tale, va rigettato.2. Il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Sassari non avrebbe datoesatta ottemperanza all’ordinanza del 3 novembre 2016 che gli consente la digitalizzazionedegli atti, con qualunque modalità. Dall’esame degli atti, che il Collegio è autorizzato a consultare stante la natura di errorin procedendo del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092– 01), risulta che con l’ordinanza in data 3 novembre 2016 il Tribunale di sorveglianza diSassari aveva autorizzato il ricorrente alla digitalizzazione degli atti processuali ovvero peresigenze di studio. Tuttavia – come si evince dalla cronologia delle richieste del detenutosusseguitesi nel tempo di cui è contezza nel provvedimento – la Direzione di Nuoro avevarespinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di poetr digitalizzare di «un atto» trasferendolo su un CD-ROM fornito dallo stesso condannato, atto che, in una ulteriore istanza del luglio 2025,chiariva trattarsi di "buste paga".Stante la natura dell’atto oggetto della richiesta di digitalizzazione, del tutto estraneo(per quanto emerge dagli atti a disposizione del Collegio) ai processi che vedono coinvoltoil detenuto ovvero a esigenze di studio latamente intese, ci si trova al cospetto di unanuova istanza, del tutto distinta rispetto alla prima statuizione e alla richiesta diottemperanza che la riguardava, sicché essa non avrebbe avuto, comunque, rilevanza inrelazione alla procedura de qua.Ciò in ragione del principio di diritto, qui condiviso e riaffermato, secondo cui ilprocedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. presuppone lamancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento delmagistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto daldetenuto e rappresenta una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto alquale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essererivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, dep. 2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282482 – 01; Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996-01). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere respinto e ilricorrente condannato – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]