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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23463/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18613-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale CONTRO [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzon. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 390/06/2020della Commissione tributaria regionale della Puglia,depositata il 18.02.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]gli avvisi d’accertamento, relativiagli anni d’imposta 2012 e 20 13 , con cui per entrambe le annualità IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti -Prova RGN 18613/2020 Consigliere rel.

Federici riconobbe la partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti, e, quanto alla seconda annualità, recuperò ad imponibile costi ritenuti non spettanti.

Gli accertamenti trovava no genesi nella verifica eseguita nei confronti della società, ritenuta coinvolta in una cd. frode carosello.

La contribuente, contestando gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Bari, che , previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 1764/12/2018 ne rigettò le ragioni.

L’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Pugliafu accolto con sentenza n. 390/06/2020, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale ha ritenuto insussistenti i presupposti per i quali l’Agenzia aveva ritenuto di addebitare la partecipazione della società contribuente alla frode carosello posta in essere da altre società.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la contribuente, che ha a sua volta promosso ricorso incidentale condizionato.

Fissata l’adunanza camerale del 22 febbraio 2023, la societàha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata della controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197.

All’esito dell’adunanza camerale la causa è stata riservata.

Considerato che La controricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18613-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrentee controricorrente incidentale CONTRO [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Arezzon. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 390/06/2020della Commissione tributaria regionale della Puglia,depositata il 18.02.2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]gli avvisi d’accertamento, relativiagli anni d’imposta 2012 e 20 13 , con cui per entrambe le annualità IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti -Prova RGN 18613/2020 Consigliere rel. Federici riconobbe la partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente inesistenti, e, quanto alla seconda annualità, recuperò ad imponibile costi ritenuti non spettanti. Gli accertamenti trovava no genesi nella verifica eseguita nei confronti della società, ritenuta coinvolta in una cd. frode carosello. La contribuente, contestando gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Bari, che , previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 1764/12/2018 ne rigettò le ragioni. L’appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Pugliafu accolto con sentenza n. 390/06/2020, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto insussistenti i presupposti per i quali l’Agenzia aveva ritenuto di addebitare la partecipazione della società contribuente alla frode carosello posta in essere da altre società. L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la contribuente, che ha a sua volta promosso ricorso incidentale condizionato. Fissata l’adunanza camerale del 22 febbraio 2023, la societàha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata della controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, l. 29 dicembre 2022, n. 197. All’esito dell’adunanza camerale la causa è stata riservata. Considerato che La controricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruo
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