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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 33406/2022

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE– [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron.

R.G.N. 23533/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 23533/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Versilia, Lunigiana e Garfagnana , D'[OSCURATO:PERSONA] e Guber S . p . a . quale procuratr ic e di Z eus F inance S.p.a., -intimati - avverso la sentenza n. 62/2019 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2019;Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza in data 23/06/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], debitore nei cui confronti venne posta in essere un’esecuzione con riferimento a diversi immobili (consistenti in tre lotti) propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Lucca, affermando che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa, in quanto cessionaria del credito, dalla Cassa di risparmio di Firenze, non era più esistente, poiché la cedente aveva accettato, a saldo e stralcio, la somma di euro sessantaduemila e in seguito aveva ceduto il credito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., e che il credito della [OSCURATO:PERSONA] di credito Versiliana, Lunigiana e Garfagnana pure era stato illegittimamente azionato, in quanto in violazione di accordo pure transattivo, con il quale la detta banca aveva pattuito di non iniziare alcuna esecuzione sul lotto n. 2.

Il medesimo opponente avrebbe poi contestato la pretesa riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]Astolto, di condanna al risarcimento dei danni in favore dello stesso, per ritardata emissione del decreto di trasferimento, in quanto detto ritardo non era imputabile al Quadrelli, essendosi questi limitato soltanto ad esercitare il proprio diritto di difesa ed era, viceversa, fondata la propria pretesa risarcitoria nei confronti dei creditori procedenti.

L’opposizione all’esecuzione , e la domanda di risarcimento dei danni, proposte dal Quadrelli in un unico giudizio, vennero entrambe rigettatedal Tribunale di Lucca.

La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte territoriale di Firenze, con sentenza n. 62 del 14/01/2019.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le controparti sono rimaste intimate.Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha presentatoconclusioni scritte, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. inrelazione agli artt.1362 e 1366 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. e sulla mancata contestazione dell’avvenuta percezione della somma di oltre sessantaduemilaeuro.

Il secondo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. sull’interpretazione dell’accordo transattivo con la [OSCURATO:SOCIETA] redito della Versilia, Lunigiana e Garfagnana.

Il terzo mezzo pone censura di omessoesame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in relazione alla contestazione dell’avere la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. iniziato e proseguito la procedura esecutiva n. 121 del 1986 senza alcun titolo esecutivo.

Il quarto, e ultimo, mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da D’Astolto.

Il primo mezzo è in parte inammissibilee in parte infondato.

Esso non riporta il testo della missiva (cd. n ota del 1/03/2007) della Cassa di risparmio di Firenze contenente l’asserita proposta transattiva, che sarebbe stata adempiuta da l Quadrelli mediante versamento della somma di euro sessantaduemila, e inoltre non spiega in qual modo, se non per fatti meramente concludenti, si Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle sarebbe conclusa la transazione, sulla base, peraltro, di un documento, la lettera del «servizio recupero crediti» della Cassa di risparmio di Firenze, di cui si ignora la legittimazione a esternare validamente la volontà negoziale dell’ente.

La motivazione della Corte territoriale è, pertanto, coerente alle risultanze di causa, né risulta incrinata l’affermazione circa la persistenza dell’esposizione debitoria, a seguito di cessione del credito da parte della cassa di risparmio di Firenze , del Quadrelli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] secondo mezzo, volto a incrinare il ragionamento decisorio circa la (violazione della transazione) con la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana è carente in ordine alla riproduzione dei documenti contenenti la transazione, cosicché non è dato cogliere se effettivamente risultino violate le norme di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., e, peraltro, è del tutto carente la specifica indicazione delle ragioni per le quali sarebbero state violate, dalla Corte territoriale, le regole di ermeneutica contrattuale.

Anc he in questo caso, all’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, cod. proc. civ., si unisce un profilo di infondatezza, posto che la Corte ha correttamente individuato la ragione dell’accordo transattivo, consistente nel preservare dall’esecuzione forzata l’abitazione ove la famiglia del Quadrelli viveva, cosicché, una volta che l’esecuzione era stata iniziata da altri creditori, diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo, questa, al fine di non perdere la garanzia ipotecaria, aveva legittimamente spiegato intervento nella procedura esecutiva, al fine di non compromettere del tutto le proprie ragioni di credito.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sotto le spoglie del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito, pone censura di omessa pronuncia, e quindi avrebbe dovuto richiamare il parametro censorio dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Nondimeno, anche in Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle detto prisma, previa riqualificazione da parte di questa Corte, come consentito dall’oramai risalente giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U n. 24553 del 31/10/2013 Rv. 628248 - 01) e Sez.

U n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 - 01) la censura , di mancanza di titoli esecutivi con conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria, sarebbe infondata, in quanto, giusta quanto sopra affermato, sia la [OSCURATO:SOCIETA]. che la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo avevano, rispettivamente, titolo per iniziare e per intervenire nell’esecuzione forzata immobiliare nei confronti del Quadrelli, non risultando i debiti di questi nei loro confronti estinti in forza delle asserite transazioni.

Il quarto mezzo è del tutto aspecifico, si riduce a poche righe e, avendo il ricorrente ritenuto di configurarlo come dipendente dall’accoglimento del primo e del terzo motivo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei due detti mezzi comporta l’infondatezza e comunque l’inammissibilità anche di quest’ultimo.

Il risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA]Astolto risulta, peraltro, sorretto da logica e coerente motivazione della Corte territoriale, posto che il ristoro pecuniario è stato correlato al ritardo con il quale, a seguito delle infondate iniziative giudiziarie del Quadrelli, era stato emesso il decreto di trasferimento, di cui all’art.586 cod. proc. civ. in favore del D’Astolto con riferimento a un immobile pure compreso nel perimetro dell’esecuzione forzata.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese di lite, non avendo alcuna controparte svolto attività difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE– [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron. R.G.N. 23533/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 23533/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] della Versilia, Lunigiana e Garfagnana , D'[OSCURATO:PERSONA] e Guber S . p . a . quale procuratr ic e di Z eus F inance S.p.a., -intimati - avverso la sentenza n. 62/2019 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2019;Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza in data 23/06/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], debitore nei cui confronti venne posta in essere un’esecuzione con riferimento a diversi immobili (consistenti in tre lotti) propose opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Lucca, affermando che il credito della [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa, in quanto cessionaria del credito, dalla Cassa di risparmio di Firenze, non era più esistente, poiché la cedente aveva accettato, a saldo e stralcio, la somma di euro sessantaduemila e in seguito aveva ceduto il credito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., e che il credito della [OSCURATO:PERSONA] di credito Versiliana, Lunigiana e Garfagnana pure era stato illegittimamente azionato, in quanto in violazione di accordo pure transattivo, con il quale la detta banca aveva pattuito di non iniziare alcuna esecuzione sul lotto n. 2. Il medesimo opponente avrebbe poi contestato la pretesa riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA]Astolto, di condanna al risarcimento dei danni in favore dello stesso, per ritardata emissione del decreto di trasferimento, in quanto detto ritardo non era imputabile al Quadrelli, essendosi questi limitato soltanto ad esercitare il proprio diritto di difesa ed era, viceversa, fondata la propria pretesa risarcitoria nei confronti dei creditori procedenti. L’opposizione all’esecuzione , e la domanda di risarcimento dei danni, proposte dal Quadrelli in un unico giudizio, vennero entrambe rigettatedal Tribunale di Lucca. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte territoriale di Firenze, con sentenza n. 62 del 14/01/2019. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le controparti sono rimaste intimate.Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale ha presentatoconclusioni scritte, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto e di omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. inrelazione agli artt.1362 e 1366 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. e sulla mancata contestazione dell’avvenuta percezione della somma di oltre sessantaduemilaeuro. Il secondo mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1362 e 1366 cod. civ. sull’interpretazione dell’accordo transattivo con la [OSCURATO:SOCIETA] redito della Versilia, Lunigiana e Garfagnana. Il terzo mezzo pone censura di omessoesame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in relazione alla contestazione dell’avere la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. iniziato e proseguito la procedura esecutiva n. 121 del 1986 senza alcun titolo esecutivo. Il quarto, e ultimo, mezzo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da D’Astolto. Il primo mezzo è in parte inammissibilee in parte infondato. Esso non riporta il testo della missiva (cd. n ota del 1/03/2007) della Cassa di risparmio di Firenze contenente l’asserita proposta transattiva, che sarebbe stata adempiuta da l Quadrelli mediante versamento della somma di euro sessantaduemila, e inoltre non spiega in qual modo, se non per fatti meramente concludenti, si Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle sarebbe conclusa la transazione, sulla base, peraltro, di un documento, la lettera del «servizio recupero crediti» della Cassa di risparmio di Firenze, di cui si ignora la legittimazione a esternare validamente la volontà negoziale dell’ente. La motivazione della Corte territoriale è, pertanto, coerente alle risultanze di causa, né risulta incrinata l’affermazione circa la persistenza dell’esposizione debitoria, a seguito di cessione del credito da parte della cassa di risparmio di Firenze , del Quadrelli nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] secondo mezzo, volto a incrinare il ragionamento decisorio circa la (violazione della transazione) con la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo della Versilia, Lunigiana e Garfagnana è carente in ordine alla riproduzione dei documenti contenenti la transazione, cosicché non è dato cogliere se effettivamente risultino violate le norme di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., e, peraltro, è del tutto carente la specifica indicazione delle ragioni per le quali sarebbero state violate, dalla Corte territoriale, le regole di ermeneutica contrattuale. Anc he in questo caso, all’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6, cod. proc. civ., si unisce un profilo di infondatezza, posto che la Corte ha correttamente individuato la ragione dell’accordo transattivo, consistente nel preservare dall’esecuzione forzata l’abitazione ove la famiglia del Quadrelli viveva, cosicché, una volta che l’esecuzione era stata iniziata da altri creditori, diversi dalla [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo, questa, al fine di non perdere la garanzia ipotecaria, aveva legittimamente spiegato intervento nella procedura esecutiva, al fine di non compromettere del tutto le proprie ragioni di credito. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto sotto le spoglie del n. 5 dell’art. 360, comma 1, codice di rito, pone censura di omessa pronuncia, e quindi avrebbe dovuto richiamare il parametro censorio dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Nondimeno, anche in Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle detto prisma, previa riqualificazione da parte di questa Corte, come consentito dall’oramai risalente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 24553 del 31/10/2013 Rv. 628248 - 01) e Sez. U n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 - 01) la censura , di mancanza di titoli esecutivi con conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria, sarebbe infondata, in quanto, giusta quanto sopra affermato, sia la [OSCURATO:SOCIETA]. che la [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo avevano, rispettivamente, titolo per iniziare e per intervenire nell’esecuzione forzata immobiliare nei confronti del Quadrelli, non risultando i debiti di questi nei loro confronti estinti in forza delle asserite transazioni. Il quarto mezzo è del tutto aspecifico, si riduce a poche righe e, avendo il ricorrente ritenuto di configurarlo come dipendente dall’accoglimento del primo e del terzo motivo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei due detti mezzi comporta l’infondatezza e comunque l’inammissibilità anche di quest’ultimo. Il risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA]Astolto risulta, peraltro, sorretto da logica e coerente motivazione della Corte territoriale, posto che il ristoro pecuniario è stato correlato al ritardo con il quale, a seguito delle infondate iniziative giudiziarie del Quadrelli, era stato emesso il decreto di trasferimento, di cui all’art.586 cod. proc. civ. in favore del D’Astolto con riferimento a un immobile pure compreso nel perimetro dell’esecuzione forzata. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite, non avendo alcuna controparte svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Ud. 23/06/2022 PU R.G.N. 23533/2019; estensore: C. Valle P.Q.M. Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c
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