CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 36491/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19719/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 8913/2019depositata il 26/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'anno d'imposta 2012, contestando un'indebita detrazione IVA con riferimento ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Nella prospettazione erariale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel realizzare un progetto finalizzato all’installazione nel comune di Serre di un impianto fotovoltaico, avrebbe intrattenuto con la società denominata Intersun Italia della quale veniva accertato il ruolo di mera “cartiera”, per totale assenza, in sede ispettiva, di una sia pur minima dotazione organizzativa. La CTP di Salerno rigettava il ricorso della contribuente. la CTR della Campania ne respingeva il successivo appello. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. Resiste l'agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, ex art. 360, n. 3, CPC la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DPR 633 del 1972, dell'art. 2697 CC e dell'art. 2729 CC, per non avere la CTR compiutamente riscontrato l'adeguato adempimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, del proprio onere di provare la consapevolezza della ricorrente dell'inesistenza soggettiva della fornitura controversa, ponendo ad esclusivo carico della società contribuente l'onere di dimostrare di non aver partecipato al meccanismo fraudolento oggetto della contestazione. Il motivo è infondato. La CTR ha osservato in premessa come la società Inersun Italia, asserito fornitore, fosse carente del minimum organizzativo suscettibile di confermane l’esistenza, dal momento che non aveva una sede legale o operativa, non possedeva dipendenti o mezzi idonei, aveva omesso di presentare i modelli INTRA. In buona sostanza, nel mostrare di condividere il non contraddetto impianto posto dalla Guardia di Finanza a base del PVC, la CTR ha ritenuto, con argomentazioni puntuali, la soggettiva inesistenza delle operazioni fatturate. Su questa base il giudice ha fatto piana applicazione di principi nomofilattici più che sedimentati. Questa Corte ha, infatti, osservato che “In tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazionesoggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta” (Cass., Sez. 5, 10120 del 2017; Cass. n. 27629 del 2018). Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 4, CPC, la violazione dell'art. 116 CPC, per non avere la CTR posto a base della decisione le prove documentali offerte dalla parte. Il motivo è inammissibile in quanto tende ad una rivisitazione del merito della controversia. Come evidenziato da questa Corte, in tema diricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo – e non è questo il caso – se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019). Con il terzo motivo la contribuente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 4, CPC, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 CPC, dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 42 DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 3 L. n. 241 del 1990, per non avere la CTR deciso in merito alla motivazione dell'avviso di accertamento. Il motivo è inammissibile. Diversi i profili prima facieconvergenti in tal senso. Intanto, non è nemmeno riportato il contenuto dell’avviso di accertamento, quindi la motivazione specifica appare imperscrutabile. Inoltre, la sentenza d’appello non contempla un riferimento esplicito a tale motivo, che pertanto appare alla stregua di nuova censura. Infatti, questa Corte ha evidenziato che “qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nellasentenza impugnata, ilricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 28480 del 2005). Infine, la motivazione viene contestata, non tanto perché lacunosa, quanto perché inappagante per la contribuente, che mira ad ottenere una diversa ricostruzione della vicenda fattuale più consona alle proprie aspettative, ma preclusa in questa sede. Con il quarto motivo la contribuente lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 5, CPC, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, trascurando di considerare quelli tesi a dimostrare che la società e chi l’amministrava non era consapevole della natura di cartiera della società fornitrice né dell'ipotizzato disegno criminoso o fraudolento. Il motivo è inammissibile. Non vengono indicati fatti controversi e decisivi, ma elementi funzionali ad una diversa prospettiva ricostruttiva del merito della controversia. In particolare, si indicano genericamente alcuni documenti che si assumono trascurati in sede di gravame. Sotto questo aspetto, la censura è divaricata dal paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, CPC, degradando verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. La CTR ha, in effetti, puntualmente e approfonditamente dato conto degli elementi suscettibili di giustificare il proprio convincimento anche in punto di meccanismo presuntivo. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in ragione della propria soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e allespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo