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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25093/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26505 d el ruo l o generale dell’anno 20 21 proposto da: C.M.C.

Divisione tessile s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: dazio –importazione –valore di transazione –rettifica - - controricorre n te - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,n. 2182/17/2021, depositata in data 10 marzo 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato alla società la società C.M.C.

Divisione tessile s.r.l. un avviso di rettifica della dichiarazione di importazione di tessuti di filamenti sintetici e irrogato le conseguenti sanzioni; avverso gli atti impositiv i la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che, poiché sussistevano fondati dubbi sulla non correttezza del valore di transazione della merce dichiarata in dogana, legittimamente l’amministrazione doganale aveva determinato il valore di transazione facendo riferimento al sistema Cognos-Merce; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motividi censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 70, Reg.

UE n. 952/2013, degli artt. 29, 30 e 31Reg.

Cee n. 2913/1992, per avere erroneamente ritenuto legittimo il ricorso al metodo Merce/Cognos ai fini della determinazione del valore di transazione;evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame ha ritenuto legittimo l’atto di rettifica che, ai fini della determinazione del valore di transazione della merce importata, aveva fatto riferimento al valore di merci similari, nonostante il fatto che: non era stata rispettata la rigida sequenza di cui all’art. 30, CDC che prevede, in primo luogo, la necessità di determinazione del valore sulla base di merci identiche; la natura similare delle merci era stata basata sulla sola circostanza che si trattava di merci classificate nella medesima voce doganale, mentre le stesse erano diverse; i dati contenuti nella banca dati Cognos non possono essere utilizzati in quanto non sono di pubblico dominio: il motivo è fondato per quanto di ragione; non è in discussione, nella presente vicenda, la sussistenza di fondati dubbi che hanno indotto l’amministrazione doganale a rettificare il valore dichiarato al momento dell’importazione; quel che si contesta è la correttezza della determinazione del valore in dogana secondo i criteri indicati nell’art. 74 CDC; in questo ambito, è fondato il profilo di censura relativo alla non corretta osservazione della rigida sequenza procedimentale che deve essere seguita quando l’amministrazione doganale ha fondati dubbi che il valore di transazione non sia quello effettivo; questa Corte (Cass. civ., 8 ottobre 2019, n. 25092) ha precisato che il codice doganale comunitario ha stabilito, con gli artt. 29, 30 e 31, una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e che il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economico di essa; ne consegue che nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 cit. codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti a quest'ultimo articolo, par. 2, lett. da a) a d), (Corte Giust. 12 dicembre 2013, in causa C-116/12, punto 41) e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 cit. codice (sentenza in causa C-116/12, punto 42); in definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base agli artt. 29, 30 e 31 codice doganale comunitario ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (sentenza in causa C-116/12, punto 43); si è, quindi, precisato (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2214) che: "nel caso di fondati dubbi da parte dell'Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione - dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia procedurale di cui al Reg.

CEE n. 2454 del 1993, art. 181-bis, paragrafo 2, -è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui al codice doganale, artt. 30 e 31, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile".la pronuncia censurata ha precisato che l'Ufficio all'esito del contraddittorio, ha rideterminato il valore della merce sulla base della banca dati Me.r. ce . /Cognos , e tale sistema, come precisato dal la giurisprudenza di questa Suprema (Corte Cass. civ. Sez.

V, 27 settembre 2018, n. 23246), evoca i valori relativi a merci similari, non quindi a merci identiche, sicchè, la determinazione del valore doganale non è stato compiuto secondo la rigida sequenza delineata dall'art. 30, cit.;e di determinazione del prezzo di cui all'art. 30 CDC; non possono assumere rilievo le considerazioni espresse dalla controricorrente in ordine al fatto che “il criterio della merce identica, temporalmente posta all’inizio, ha natura largamente residuale nell’ottica della ricostruzione del valore.

Merci identiche significa, infatti, merci in tutto e per tutto uguali a quelle oggetto di verifica: ad esempio, merci per la produzione delle quali è stato effettuato l’identico ciclo produttivo, cioè prodotte nello stesso arco temporale, con i medesimi macchinari, l’identica materia prima, con identico metodo di lavorazione, etc.”, sicchè, “a fronte dell’impossibilità di reperire merce identica secondo i criteri sopra citati, che come è ben chiaro, accade sostanzialmente quasi sempre, l’ufficio ha legittimamente utilizzato il criterio delle merci similari”; in realtà, tale linea argomentativa implica, in sostanza, la obliterazione in assoluto del riferimento alle merci identiche che costituisce, invece, il primo necessario passaggio procedimentale configurato dal legislatore unionale ai fini della determinazione del valore della merce in dogana; tale prospettiva si pone in contrasto con la previsione unionale in esame e con i principiespressi dal giudice unionale e da questa Corte; sotto tale profilo, l’impossibilità di procedere ad una determinazione del valore della merce in dogana deve, comunque, essere presa in considerazione nell’atto di rettifica, anche al fine di giustificare il passaggio al successivo criterio relativo al valore delle merci similari, dovendosi dare conto, in modo specifico, delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non era stato possibile; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 74, par. 2, lett. b), Reg.

Ue n. 952/2013, per avere ritenuto legittimo il ricorso al metodo Me.r.c.e./Cognos sul presupposto che il pagamento della merce a saldo al fornitore cinese fosse avvenuto solo a seguito della contestazione della incongruità del prezzo; evidenzia parte ricorrente che l’unica anomalia riscontrata consisteva nel fatto che il pagamento del saldo era avvenuto solo dopo che l’Agenzia delle dogane aveva sollevato eccezioni circa la congruità del prezzo dichiarato, ma non si è tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dalla società; che la merce era difettosae che solo in giudizio era stato chiarito che la rideterminazione del valore era stata effettuata facendo riferimento alle banche dati in uso all’amministrazione; l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del presente motivo;in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza censurata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza censura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26505 d el ruo l o generale dell’anno 20 21 proposto da: C.M.C. Divisione tessile s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro Agenzia delle dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; Oggetto: dazio –importazione –valore di transazione –rettifica - - controricorre n te - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,n. 2182/17/2021, depositata in data 10 marzo 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato alla società la società C.M.C. Divisione tessile s.r.l. un avviso di rettifica della dichiarazione di importazione di tessuti di filamenti sintetici e irrogato le conseguenti sanzioni; avverso gli atti impositiv i la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che, poiché sussistevano fondati dubbi sulla non correttezza del valore di transazione della merce dichiarata in dogana, legittimamente l’amministrazione doganale aveva determinato il valore di transazione facendo riferimento al sistema Cognos-Merce; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motividi censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 70, Reg. UE n. 952/2013, degli artt. 29, 30 e 31Reg. Cee n. 2913/1992, per avere erroneamente ritenuto legittimo il ricorso al metodo Merce/Cognos ai fini della determinazione del valore di transazione;evidenzia parte ricorrente che il giudice del gravame ha ritenuto legittimo l’atto di rettifica che, ai fini della determinazione del valore di transazione della merce importata, aveva fatto riferimento al valore di merci similari, nonostante il fatto che: non era stata rispettata la rigida sequenza di cui all’art. 30, CDC che prevede, in primo luogo, la necessità di determinazione del valore sulla base di merci identiche; la natura similare delle merci era stata basata sulla sola circostanza che si trattava di merci classificate nella medesima voce doganale, mentre le stesse erano diverse; i dati contenuti nella banca dati Cognos non possono essere utilizzati in quanto non sono di pubblico dominio: il motivo è fondato per quanto di ragione; non è in discussione, nella presente vicenda, la sussistenza di fondati dubbi che hanno indotto l’amministrazione doganale a rettificare il valore dichiarato al momento dell’importazione; quel che si contesta è la correttezza della determinazione del valore in dogana secondo i criteri indicati nell’art. 74 CDC; in questo ambito, è fondato il profilo di censura relativo alla non corretta osservazione della rigida sequenza procedimentale che deve essere seguita quando l’amministrazione doganale ha fondati dubbi che il valore di transazione non sia quello effettivo; questa Corte (Cass. civ., 8 ottobre 2019, n. 25092) ha precisato che il codice doganale comunitario ha stabilito, con gli artt. 29, 30 e 31, una rigida sequenza di regole di determinazione del valore doganale e che il valore di transazione deve comunque riflettere il valore economico reale della merce importata e tener conto di tutti gli elementi di rilievo economico di essa; ne consegue che nel seguire la rigida scansione delle regole fissate dal codice doganale comunitario, quando il valore in dogana non possa essere determinato mediante ricorso al valore di transazione delle merci importate, la valutazione doganale si dovrà attenere alle disposizioni dell'art. 30 cit. codice, applicando, in sequenza, i metodi previsti a quest'ultimo articolo, par. 2, lett. da a) a d), (Corte Giust. 12 dicembre 2013, in causa C-116/12, punto 41) e soltanto quando non sia possibile determinare il valore in dogana delle merci importate neppure sulla base dell'art. 30 codice doganale, si opererà la valutazione in dogana conformemente alle disposizioni dell'art. 31 cit. codice (sentenza in causa C-116/12, punto 42); in definitiva, i criteri di determinazione del valore in dogana devono essere applicati in base agli artt. 29, 30 e 31 codice doganale comunitario ma rispettando il nesso di sussidiarietà tra essi esistente: soltanto quando il valore in dogana non possa essere determinato applicando la disposizione precedente, si deve far riferimento a quella immediatamente successiva secondo l'ordine stabilito dal codice (sentenza in causa C-116/12, punto 43); si è, quindi, precisato (Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2214) che: "nel caso di fondati dubbi da parte dell'Amministrazione doganale della corrispondenza tra il valore dichiarato e l'importo totale pagato o da pagare ex art. 29 C.D.C., la medesima Amministrazione - dopo la richiesta di informazioni complementari e dopo aver fornito all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi sui quali siano fondati tali dubbi, in ossequio della specifica garanzia procedurale di cui al Reg. CEE n. 2454 del 1993, art. 181-bis, paragrafo 2, -è tenuta a dimostrare, con onere probatorio a proprio carico, di avere applicato, nella rideterminazione del valore in dogana, i metodi immediatamente sussidiari di cui al codice doganale, artt. 30 e 31, secondo la rigida sequenza ivi prevista in successione ovvero è tenuta a dare conto delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non sia stato possibile".la pronuncia censurata ha precisato che l'Ufficio all'esito del contraddittorio, ha rideterminato il valore della merce sulla base della banca dati Me.r. ce . /Cognos , e tale sistema, come precisato dal la giurisprudenza di questa Suprema (Corte Cass. civ. Sez. V, 27 settembre 2018, n. 23246), evoca i valori relativi a merci similari, non quindi a merci identiche, sicchè, la determinazione del valore doganale non è stato compiuto secondo la rigida sequenza delineata dall'art. 30, cit.;e di determinazione del prezzo di cui all'art. 30 CDC; non possono assumere rilievo le considerazioni espresse dalla controricorrente in ordine al fatto che “il criterio della merce identica, temporalmente posta all’inizio, ha natura largamente residuale nell’ottica della ricostruzione del valore. Merci identiche significa, infatti, merci in tutto e per tutto uguali a quelle oggetto di verifica: ad esempio, merci per la produzione delle quali è stato effettuato l’identico ciclo produttivo, cioè prodotte nello stesso arco temporale, con i medesimi macchinari, l’identica materia prima, con identico metodo di lavorazione, etc.”, sicchè, “a fronte dell’impossibilità di reperire merce identica secondo i criteri sopra citati, che come è ben chiaro, accade sostanzialmente quasi sempre, l’ufficio ha legittimamente utilizzato il criterio delle merci similari”; in realtà, tale linea argomentativa implica, in sostanza, la obliterazione in assoluto del riferimento alle merci identiche che costituisce, invece, il primo necessario passaggio procedimentale configurato dal legislatore unionale ai fini della determinazione del valore della merce in dogana; tale prospettiva si pone in contrasto con la previsione unionale in esame e con i principiespressi dal giudice unionale e da questa Corte; sotto tale profilo, l’impossibilità di procedere ad una determinazione del valore della merce in dogana deve, comunque, essere presa in considerazione nell’atto di rettifica, anche al fine di giustificare il passaggio al successivo criterio relativo al valore delle merci similari, dovendosi dare conto, in modo specifico, delle ragioni per cui il rispetto del detto ordine previsto dal codice doganale comunitario non era stato possibile; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 74, par. 2, lett. b), Reg. Ue n. 952/2013, per avere ritenuto legittimo il ricorso al metodo Me.r.c.e./Cognos sul presupposto che il pagamento della merce a saldo al fornitore cinese fosse avvenuto solo a seguito della contestazione della incongruità del prezzo; evidenzia parte ricorrente che l’unica anomalia riscontrata consisteva nel fatto che il pagamento del saldo era avvenuto solo dopo che l’Agenzia delle dogane aveva sollevato eccezioni circa la congruità del prezzo dichiarato, ma non si è tenuto conto delle ragioni giustificative addotte dalla società; che la merce era difettosae che solo in giudizio era stato chiarito che la rideterminazione del valore era stata effettuata facendo riferimento alle banche dati in uso all’amministrazione; l’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del presente motivo;in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza censurata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza censura
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