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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 30914/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7660/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Zermani F.lli S.S.

Soc.

Agr., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fausto e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefano e C. Soc.

Agr., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietro S.S.

Soc.

Agr., [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via L. Boccherini n.3; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA].PAD.OR.

Soc.

Agr.

Coop in liquidazione, in persona del liquidatore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via A. Secchi n. 9; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2369/21 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata il 13/09/2021;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 3 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 7660/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Zermani F.lli S.S. Soc. Agr., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fausto e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Stefano e C. Soc. Agr., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietro S.S. Soc. Agr., [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via L. Boccherini n.3; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA].PAD.OR. Soc. Agr. Coop in liquidazione, in persona del liquidatore e del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via A. Secchi n. 9; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2369/21 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata il 13/09/2021;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione de lla controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 3 novembre 202
Decreto Cassazione n. 30914/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris